Oggetto: Riscossione delle entrate patrimoniali e dell'I.C.I. - Affidamento gestione servizio alla
Uniriscossioni S.p.a. e approvazione schema di convenzione
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che con deliberazione consiliare n° 23 del 29/06/2005 sono state affidate, fino al 31.12.2006, la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate, la riscossione dell'ICI e la riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale mediante avvisi di pagamento - G.I.A., al Concessionario UNIRISCOSSIONI S.p.a. avente sede legale in Torino in Via dell'Arcivescovado n° 6;
Vista la "convenzione" sottoscritta il giorno 01/07/2005 , il "disciplinare per la riscossione dell'I.C.I." ed il “disciplinare per la riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani/Tariffa di Igiene Ambientale mediante avvisi di pagamento - G.I.A.”;
Visto che detto Concessionario ha proposto il rinnovo dei servizi dal 01/01/2007 e fino al 31/12/2010 alle seguenti condizioni migliorative:
§ vengono applicate, dal 2008, le tariffe relative al compenso al concessionario, nella misura stabilita dalla legge;
§ il versamento dello 0,6‰ (zero virgola sei per mille) alla Fondazione IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale) è assunto a carico del Concessionario;
§ la scadenza della concessione viene fissata al 31/12/2010 con possibilità di recesso ovvero disdetta da una delle due parti da darsi con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni per iscritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
§ il servizio svolto dal Concessionario comprende la riscossione coattiva;
§ il Concessionario si assume l'onere di provvedere a sua cura e spese all'invio dei bollettini I.C.I. al domicilio dei contribuenti;
Visto lo schema di convenzione ed il disciplinare per la riscossione dell'I.C.I., allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A
1) di affidare fino al 31.12.2010, per le ragioni in premessa indicate, la riscossione delle entrate patrimoniali e assimilate e della riscossione dell'ICI, al Concessionario UNIRISCOSSIONI S.p.a. avente sede legale in Torino in Via dell'Arcivescovado n° 6;
2) di approvare lo schema di convenzione con la Società UNIRISCOSSIONI S.p.a. per la riscossione delle entrate patrimoniali sub 1) ed altresì lo schema di disciplinare in esso contenuto relativo alla riscossione dell'ICI sub 2) che si allegano alla presente deliberazione costituendone parte integrante e sostanziale.
* * * * * *
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.
CONVENZIONE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
DEL COMUNE DI ORMELLE (TV)
L'anno 2006 (duemilasei), addì ___ (______) del mese di settembre, nella residenza Municipale di Ormelle, tra i signori:
- BIANCO Armando, nato e Oderzo (TV) il 23/07/1952, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Responsabile dell'Area Finanziaria e Tributi, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune di Ormelle (TV) (codice fiscale 80011490267), che di seguito verrà chiamato per brevità “Ente”;
- Sig. Paolo Bernardi, nato a Milano il 29/06/1953, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Responsabile Direzione Commerciale di UNIRISCOSSIONI S.p.A., Concessionario del servizio della riscossione tributi della Provincia di Treviso, con sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado n. 6 - 10121 TORINO - C.F. e partita IVA n. 05165540013, iscritta al Registro delle Imprese di Torino al numero 4949/1986 Tribunale di Torino - che di seguito verrà chiamato per brevità “Concessionario”;
si conviene e si stipula quanto segue:
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto della convenzione
Con la presente convenzione l'Ente affida al Concessionario la riscossione delle entrate di sua spettanza descritte negli articoli seguenti e nei disciplinari allegati alla presente, che della convenzione formano, pertanto, parte integrante ed inderogabile.
Art. 2 - Oggetto dei disciplinari
Per ciascuna tipologia di entrata di spettanza dell'Ente, viene predisposto un apposito disciplinare, al quale si rimanda relativamente alle modalità di riscossione, di contabilizzazione e di rendicontazione delle entrate riscosse, nonché alla determinazione e alle modalità di corresponsione dei compensi di spettanza del Concessionario e di quant'altro non sia espressamente previsto nei seguenti articoli.
Art. 3 - Tipologia delle entrate da riscuotere
Il Concessionario effettua il servizio di riscossione relativamente alle entrate che prevedono :
- il versamento volontario del contribuente (es. I.C.I.);
- il versamento spontaneo su richiesta dell'Ente a mezzo avvisi di pagamento G.I.A. (es. T.A.R.S.U., T.I.A.);
- il versamento spontaneo su richiesta dell'Ente in base a liste di carico per Entrate Patrimoniali ed assimilate (es. consumi acqua, gas, canoni, mense scolastiche, tariffe pubbliche, corrispettivi di servizi, quote associative ed altro).
Per le entrate affidate in riscossione al Concessionario, viene assicurato lo svolgimento della riscossione coattiva a mezzo ruolo, da effettuarsi dietro richiesta dell'Ente, con le modalità ed alle condizioni previste nel Titolo II della presente convenzione.
Art. 4 - Modalità generali di riscossione delle entrate
Le entrate dell'Ente verranno riscosse, negli orari e con le modalità tecnico/operative proprie di ciascuna fattispecie interessata, direttamente presso tutti gli Sportelli del Concessionario, degli Istituti di Credito a ciò convenzionati e, tramite versamento in c/c postale, presso gli sportelli di Poste Italiane.
Si rimanda ad ogni singolo disciplinare la modalità per la riscossione.
TITOLO II - Riscossione coattiva delle entrate a mezzo ruolo
Art.5 - Svolgimento del servizio
Il Concessionario svolge l'attività di esazione delle entrate comprese nei ruoli secondo la normativa vigente che regola il procedimento di riscossione.
Art.6 - Formazione e contenuto dei ruoli e delle cartelle di pagamento
La riscossione coattiva verrà effettuata in base alle risultanze dei ruoli che l'Ente stesso avrà cura di predisporre, secondo le modalità ed i criteri stabiliti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, nonché nei decreti attuativi ed integrativi.
La compilazione meccanografica dei ruoli verrà eseguita dal Consorzio Nazionale dei Concessionari della Riscossione (C.N.C. S.p.a.) di Verona.
Le cartelle di pagamento dovranno contenere tutti gli elementi previsti dal richiamato D.P.R. 602/73 e successive modificazioni, nonché nei relativi decreti attuativi ed integrativi.
Art.7 - Gestione dei provvedimenti modificativi dei ruoli
Per la gestione dei provvedimenti modificativi dei ruoli l'Ente si impegna a consegnare al Concessionario gli stessi nel formato cartaceo compilando, contestualmente, lo stampato standard che verrà fornito, al fine di agevolare l'acquisizione a cura del CNC.
Il Concessionario trasmette la documentazione ricevuta al CNC ed invia all'Ente comunicazione dell'avvenuta spedizione. Al termine della pre-lavorazione effettuata dal CNC, il Concessionario invia all'Ente una copia delle liste prodotte corredata da una lettera di accompagnamento, al fine di ottenere il visto di conferma al proseguimento della formazione dei flussi telematici di rilevazione.
L'Ente trasmetterà al Concessionario entro 10 giorni dal pervenimento il visto di cui sopra e sarà, quindi, possibile acquisire a sistema i provvedimenti.
Nel caso in cui il provvedimento modificativo (sgravio/discarico) comporti un rimborso di somma indebitamente pagata dal contribuente, il Concessionario provvederà direttamente al rimborso stesso ed effettuerà il recupero della somma anticipata come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 13/04/1999 n. 112 e dalla Circolare della Direzione Centrale rapporti con Enti Esterni n. 97/E del 20/11/2001.
Art.8 - Remunerazione del servizio, versamenti all'Ente
e discarichi per inesigibilità
Il servizio di riscossione coattiva delle entrate dell'Ente, iscrivibili a ruolo e disciplinate nella presente convenzione, è remunerato nella misura prevista dal Decreto Legislativo n. 112/99 e dalle correlate disposizioni in materia.
Per i termini e per le modalità di versamento all'Ente delle somme riscosse, nonché di discarico delle quote dichiarate inesigibili, si applicano le norme previste dal citato D.Lgs. n. 112/99.
TITOLO III - Disposizioni finali
Art.9 - Durata della convenzione
La presente convenzione e i disciplinari allegati che ne formano parte integrante, entrano in vigore dal 01/01/2007 ed hanno validità fino al 31/12/2010.
La convenzione stessa verrà comunque a cessare in conseguenza di recesso, ovvero disdetta di una delle due parti, da darsi con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni, scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Art.10 - Rinvio alle leggi in materia di riscossione
Per tutto quello che non sia esplicitamente contemplato nei precedenti articoli, si intendono qui richiamate le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché ai relativi decreti attuativi ed integrativi.
Art.11 - Segreto d'ufficio
Ai sensi del D.Lgs. 112/99 art. 35 tutte le notizie, le informazioni ed i dati in possesso del Concessionario in ragione dell'attività affidatagli in concessione sono coperti dal segreto d'ufficio.
Il Concessionario si impegna, altresì, a rispettare le misure di sicurezza idonee a salvaguardare la riservatezza dei dati trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Art.12 - Spese di stipula e di registrazione
Il Concessionario si assume l'onere derivante dalla bollatura e dall'eventuale registrazione, in caso d'uso, della presente scrittura privata. Nessun altro onere, inerente o conseguente alla sottoscrizione della presente convenzione, rimane a carico del Concessionario.
Art.13 - Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono.
COMUNE DI ORMELLE (TV)
(Armando Bianco)
UNIRISCOSSIONI S.P.A.
(Paolo Bernardi)
Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente gli artt. 9 (Durata della convenzione) e 13 (Foro competente) della presente convenzione.
COMUNE DI ORMELLE (TV)
(Armando
Bianco)
DISCIPLINARE PER LA RISCOSSIONE DELL'I.C.I.
1 - Oggetto della riscossione
Il Concessionario provvede alla riscossione volontaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. con le modalità e alle condizioni riportate nei punti seguenti.
2 - Condizioni generali di fornitura del servizio
Il Concessionario si impegna ad effettuare la riscossione dell'I.C.I, l'assunzione dei dati contenuti nei bollettini di pagamento e la relativa rendicontazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
Garantisce, inoltre, la fornitura dei seguenti servizi aggiuntivi:
- spedizione annuale ai contribuenti presenti nel proprio archivio anagrafico, dei bollettini di pagamento, che saranno contenuti all'interno di una brochure esplicativa delle modalità di versamento dell'imposta. Una pagina della brochure verrà riservata alle comunicazioni che l'Ente riterrà di voler fornire ai propri contribuenti. La spedizione sarà concordata con l'Ente per evitare duplicazioni con altre spedizioni effettuate dallo stesso;
- spedizione, su dati forniti dall'Ente, dei bollettini, già compilati in ogni loro parte, ai contribuenti per i quali l'Ente svolge tale servizio;
- fornitura di un congruo numero di bollettini di versamento agli Uffici Postali, agli Istituti di Credito convenzionati e, su richiesta, all'Ente;
- conservazione decennale, presso le proprie strutture, dei certificati di versamento.
3 - Modalità di riscossione
Il versamento del tributo potrà essere effettuato presso tutti gli Sportelli del Concessionario nell'Ambito provinciale di competenza.
Il versamento potrà essere altresì effettuato, alle condizioni e con le modalità proprie di ciascun canale di pagamento presso: le postazioni “Uni-WebPOS” presenti sul territorio, gli Uffici Postali e gli sportelli degli Istituti di Credito convenzionati al rilascio immediato delle quietanze di pagamento. Di questi Istituti il Concessionario si impegna a fornire all'Ente, in prossimità delle scadenze, l'elenco aggiornato.
Il cittadino potrà usufruire, inoltre, del servizio di pagamento on-line tramite il sito internet http://www.uniriscossioni.it, anche in questo caso, secondo le modalità proprie del servizio.
4 - Versamenti
I versamenti a favore dell'Ente, avverranno con le seguenti modalità:
alla data del 5 luglio, il Concessionario verserà il 40% delle somme previste a titolo di anticipazione;
alla data del 27 dicembre, il Concessionario verserà il restante 40% delle somme previste a titolo di anticipazione;
alla data del 15 agosto, il Concessionario effettuerà il conguaglio tra la somma versata a titolo di anticipazione il 5 luglio e quanto effettivamente riscosso, al netto dei compensi;
alla data del 15 febbraio dell'anno successivo, il Concessionario effettuerà il conguaglio tra la somma versata a titolo di anticipazione il 27 dicembre e quanto effettivamente riscosso, al netto dei compensi.
Nel caso in cui, alle date sopra indicate relative all'attività di conguaglio, le riscossioni risultassero inferiori a quanto anticipato dal Concessionario, lo stesso invierà all'Ente apposita lettera di richiesta di quanto dovuto e l'Ente provvederà, entro 60 giorni dal ricevimento, ad emettere mandato di quanto spettante al Concessionario. In difetto saranno, altresì, dovuti al Concessionario gli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1224 c.c. a partire dal 31° giorno dal ricevimento della lettera di richiesta.
5 - Rendicontazione
La rendicontazione delle somme riscosse verrà effettuata contestualmente ai versamenti effettuati dal Concessionario a favore dell'Ente.
6 - Anticipazione
Il Concessionario si impegna ad anticipare all'Ente, ogni anno, una somma pari all'80% delle somme riscosse, per l'annualità di imposta precedente, incassate esclusivamente a titolo di I.C.I. ordinaria.
7 - Contributo a favore della Fondazione IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale
Il Concessionario si impegna ad effettuare, per conto del Comune, alle scadenze e per gli importi stabiliti dalle disposizioni vigenti, il versamento del contributo a favore della Fondazione IFEL - Istituto per la Finanza e l'Economia Locale.
8 - Compensi
Per l'effettuazione del servizio, il Concessionario ha diritto alla corresponsione di un compenso pari allo 0,90% per l'anno 2007, e all'1% per gli anni 2008, 2009 e 2010, delle somme riscosse, con un minimo di E 1,81 per riscossioni fino a E 180,76 ed un massimo di E 51,64 per le riscossioni di importo superiore ad E 5.164,57 che verrà trattenuto come indicato al punto 4.
Le parti si danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono.
COMUNE DI ORMELLE (TV) UNIRISCOSSIONI S.P.A.
(Armando Bianco) (Paolo Bernardi)
Ai sensi dell'art. 1341 si approva espressamente l'art. 4 (Versamenti) del presente disciplinare.
COMUNE DI ORMELLE (TV)
(Armando Bianco)
NON STAMPARE !!!
Testo della e-mail (Pubblica/per Armando/Convenzione 2007 Uniriscossioni)
Come da accordi, trasmetto
le convenzioni per la riscossione dell'ICI.
Si sottolinea che la sottoscrizione di tali
convenzioni, a causa delle modifiche normative relative alla
riscossione, dovrà
avvenire improrogabilmente entro il 30/9/2006.
Dopo tale data, il comune potrà riscuotere solamente in modo diretto oppure dovrà obbligatoriamente effettuare gara per l'affidamento esterno.
Riporto anche parere Ancitel del 9/12/2005 relativo alle competenze per l'approvazione.
Quesito
QUESTO COMUNE CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE NELL'ANNO 2000 HA APPROVATO LA CONVENZIONE CON
L'ESATRI TRIBUTI SPA (CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE, ISCRITTO ALL'ALBO DEI
SOGGETTI ABILITATI) AVENTE PER OGGETTO L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RISCOSSIONE ICI NELL'ANNO 2002.
SEMPRE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE E' STATO DISPOSTO IL RINNOVO PER IL PERIODO 2002/2003, SUCCESSIVAMENTE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE E' STATA DELIBERATA LA PROPOSTA DI ULTERIORE RINNOVO PER GLI ANNI 2004/2005. IN DATA 31/12/05 SCADRA' NUOVAMENTE LA CESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ICI ALL'ESATRI. QUESTA AMMINISTRAZIONE COMUNALE INTENDE RINNOVARE IL SERVIZIO ALLE MEDESIME CONDIZIONI DELLA PRECEDENTE CONVENZIONE DELIBERATA CON ATTO DI GIUNTA COMUNALE (CHE PERALTRO RICALCAVANO LE STESSE CARATTERISTICHE DELLE CONVENZIONI PRECEDENTEMENTE DELIBERATE CON DELIBERAZIONE CONSILIARE).
SI VUOLE SAPERE QUALE SIA L'ORGANO COMPETENTE AL RINNOVO: CONSIGLIO O GIUNTA? E QUALORA LA COMPETENZA SPETTI AL CONSIGLIO SI CHIEDE SE SIA POSSIBILE, NONOSTANTE LA CONVENZIONE SIA IN SCADENZA AL 31/12/2005, CONVOCARE IL CONSIGLIO NEL MESE DI GENNAIO 2006 PER DELIBERARE IL RINNOVO? SE CIO' SIA POSSIBILE SI CHIEDE INOLTRE QUALE TIPO DI ATTO DEBBA ESSERE ASSUNTO NEL PERIODO INTERCORRENTE FRA LA SCADENZA NATURALE DELLA CONVENZIONE E LA DATA DI DELIBERAZIONE DEL RINNOVO AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE.
Risposta
Si fa presente che l'affidamento della riscossione
ICI avviene già di diritto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 504/92.
Un'eventuale convenzione con il concessionario serve unicamente a stabilire con
un maggiore dettaglio come deve avvenire il servizio.
Ciò posto, la convenzione di riscossione ICI non è materia di Consiglio Comunale; andrà fatta una delibera di indirizzo della Giunta Comunale e la convenzione sarà poi approvata con determinazione del responsabile competente.
Cordiali saluti - Fabiano Bonato
Fabiano Bonato
UNIRISCOSSIONI S.p.A.
Tel. 0422 291217
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… la legge …
Collegato alla Finanziaria 2006: lotta all'evasione, conti pubblici e riscossione
Decreto Legge , testo coordinato 30.09.2005 n° 203 , G.U. 02.12.2005
Con il decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005, collegato alla Finanziaria 2006, il Governo ha approvato un insieme di misure di contrasto all'evasione fiscale, una manovra bis correttiva dei conti pubblici dell'anno in corso pari a 2,68 miliardi di euro, nonchè nuove entrate fiscali per il 2006 per 4,6 miliardi.
In particolare il decreto, convertito dalla legge 248/2005, prevede:
§ la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso
§ l'estensione a commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro della possibilità di compilare il modello 730;
§ la riforma dell'Anas;
§ l'esenzione Ici per gli immobili ad uso commerciale della Chiesa, delle altre confessioni religiose e degli enti no-profit;
§ estesa l'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie ai ragionieri e i periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro purché non dipendenti dall'amministrazione pubblica.
§ la cessazione, a partire dal 1° ottobre 2006, del sistema di affidamento in concessione del Servizio nazionale della riscossione; tali funzioni sono attribuite all'Agenzia delle entrate che le eserciterà per il tramite di “Riscossione s.p.a.”, (che verrà costituita dall'Agenzia stessa e dall'INPS) in collaborazione con la Guardia di finanza; sull'attività di riscossione esercitata con le nuove modalità il Governo riferirà annualmente al Parlamento;
§ l'istituzione del Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle aziende che conferiscono il trattamento di fine rapporto a forme pensionistiche complementari;
§ l'ottimizzazione della gestione delle ASL fin dal 2005 con l'obiettivo di una maggiore trasparenza dei bilanci, nonché la possibilità per le Regioni di accedere al finanziamento integrativo (con le modalità prevista dall'intesa del 23 marzo 2005) con il rispetto degli obblighi di informazione ai fini del monitoraggio delle spese.
(Altalex, 5 dicembre 2005)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 settembre 2005, n.203
Testo del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2005), coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 (in questo stesso supplemento ordinario - alla pag. 3), recante: «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria».
(GU n. 281 del 2-12-2005- Suppl. Ordinario n.195)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della
giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e
3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla
legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Titolo I
CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
Art. 1.
Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale
((
1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, in attuazione dei
principi di economicita', efficienza e collaborazione amministrativa, la
partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e' incentivata mediante il
riconoscimento di una quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative
a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del
comune che abbia contribuito all'accertamento stesso )).
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le
modalita' tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni,
anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti
in essi residenti, nonche' quelle della partecipazione dei comuni
all'accertamento fiscale di cui al comma 1 (( anche attraverso societa' ed enti
partecipati dai comuni e comunque da essi incaricati per le attivita' di
supporto ai controlli fiscali sui tributi comunali )). Con il medesimo
provvedimento sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali i
comuni partecipano all'accertamento fiscale; in tale ultimo caso, il
provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio
per i tributi di relativa competenza, puo' prevedere anche una applicazione
graduale in relazione ai diversi tributi.
(( 2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto
previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in
particolare dall'articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 )).
Art. 1-bis.
Norme per la semplificazione delle procedure di iscrizione al registro
delle imprese ed al repertorio delle notizie economiche ed amministrative - REA
((
1. Con uno o piu' regolamenti emanati secondo quanto disposto dal comma 2, sono
stabilite le norme di adeguamento del regolamento istitutivo del registro delle
imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che
dovranno prevedere in particolare:
a) la razionalizzazione delle forme di pubblicita' per le imprese in
coordinamento con le disposizioni di riforma del diritto societario, di cui al
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, emanate in attuazione della legge 3
ottobre 2001, n. 366;
b) la semplificazione delle procedure di iscrizione, modifica e cancellazione
delle imprese, in coerenza con i processi di riforma della regolazione e secondo
criteri di omogeneita' di disciplina, unicita' di responsabilita', snellimento
di fasi ed eliminazione di adempimenti, anche in linea con i principi di
telematizzazione del registro delle imprese, introdotti dall'articolo 31 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, e successive modificazioni, prevedendo
l'attivazione di collegamenti telematici con le pubbliche amministrazioni e
l'utilizzo del portale per i servizi integrati per le imprese;
c) l'individuazione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile ed in
attuazione dei principi della legislazione in materia di imprese, degli
elementi informativi su soggetti, atti e fatti che devono essere riportati nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), prevedendo altresi'
interventi di iscrizione e cancellazione d'ufficio ed evitando duplicazioni di
adempimenti a carico delle imprese;
d) la disciplina di sanzioni amministrative, comprese tra un ammontare minimo
di euro 50 ed un ammontare massimo di euro 500, per il ritardo o l'omissione della
presentazione delle domande d'iscrizione al REA, secondo criteri di
tassativita', trasparenza e proporzionalita';
e) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne
faccia richiesta, di certificati e visure, attestanti l'iscrizione nel registro
delle imprese e nel REA, ovvero il deposito di atti a tal fine richiesti, o che
attestino la mancanza di iscrizione, nonche¨ di copia integrale o parziale di
ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro
delle imprese e nel REA, in conformita' alle norme vigenti;
f) la disciplina semplificata delle misure da adottare in caso di smarrimento,
distruzione o malfunzionamento del dispositivo di firma digitale o comunque di
impedimento da parte del soggetto obbligato, anche per motivi dipendenti da
disfunzioni del sistema, in modo da garantire la continuita' di gestione
amministrativa delle attivita' di pubblicita' presso il registro delle imprese;
g) l'espressa abrogazione delle disposizioni regolamentari nonche¨ delle
disposizioni legislative di natura procedimentale in materia di registro delle
imprese incompatibili con la nuova normativa, con particolare riferimento ai
regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, ed al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
h) l'integrazione della modulistica in uso per il registro delle imprese, per
l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, ai sensi
dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, previa
acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei pareri del Consiglio di Stato
nonche¨ delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza
unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla
richiesta; quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorsi sessanta giorni
dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono
essere comunque emanati.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica )).
Art. 2.
Norme in materia di rafforzamento e di funzionamento dell'Agenzia delle
entrate, della Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza
1.
All'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la
riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti
dell'imposta, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, nonche¨
dell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405 »;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, »
sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta,».
2. Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi
fiscali e all'economia sommersa, nonche¨ le attivita' connesse al controllo,
alla verifica e al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a valere
sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente decreto, e'
autorizzata la spesa, nel limite di 40 milioni di euro per l'anno 2006, di 80
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ad assunzioni di personale per
l'amministrazione dell'economia e delle finanze e all'incremento di organico ed
alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate le quote di
personale, nell'ambito del contingente massimo consentito ai sensi del
precedente periodo, assegnate alle articolazioni dell'amministrazione
dell'economia e delle finanze, nonche¨ all'incremento di organico ed alle
assunzioni di personale del Corpo della Guardia di finanza e sono stabilite le
modalita', anche speciali, per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita' di
utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive gia' espletate,
anche ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ovvero di ricorrere alla mobilita'. In relazione al maggior impegno derivante
dall'attuazione del presente decreto, a valere sulle disponibilita' di cui al
primo periodo, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata, anche in deroga ai
limiti previsti dalle disposizioni vigenti, a procedere ad assunzioni di
personale nel limite di spesa, rispettivamente, di 39,1 milioni di euro per il
2006 e di 69,5 milioni di euro a decorrere dal 2007, anche utilizzando le
graduatorie formate a seguito di procedure selettive bandite ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. L'Agenzia delle dogane, attraverso le misure di potenziamento delle
attivita' di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, previste dal
comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, consegue maggiori diritti
accertati per imposta sul valore aggiunto pari ad almeno 350 milioni di euro
per l'anno 2006 ed a 364 e 385 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni
2007 e 2008. A tale fine, in attesa delle autorizzazioni alle assunzioni a
tempo indeterminato necessarie a completare le proprie dotazioni organiche,
l'Agenzia delle dogane si avvale di personale con contratto di formazione e
lavoro, utilizzando i fondi destinati alla stessa Agenzia ai sensi del disposto
di cui al n. 3) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 10
ottobre 1989, n. 349, ((
nell'ambito della relativa quota individuata dall'articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, nel limite di spesa massimo di 17 milioni di euro nel
2006 e 10 milioni di euro nel 2007 )).
4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, per il rilancio del sistema portuale, riguardano tutti
gli uffici dell'Agenzia delle dogane ove si provvede ad operazioni di
sdoganamento.
(( 4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa
pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore
commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente
finale, la sanzione amministrativa pecuniaria e' stabilita da un minimo di
20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e
degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689
del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa»;
b) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni
applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per
cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato,
secondo le modalita' di cui al primo periodo».
4-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 6, e' inserito
il seguente:
«6-bis. Al fine di potenziare l'attivita' della SIMEST S.p.a. a supporto
dell'internazionalizzazione delle imprese, le regioni possono assegnare in
gestione alla societa' stessa propri fondi rotativi con finalita' di venture
capital, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazione fino ad un
massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di societa' o imprese
partecipate da imprese operanti nel proprio territorio. Tali fondi sono
autonomi e restano distinti dal patrimonio di SIMEST S.p.a.».
4-quater. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 e'
sostituito dal seguente:
«6. Il consiglio di amministrazione della SIMEST S.p.a. e' composto da undici
membri, di cui sei su indicazione del Ministro delle attivita' produttive,
compreso il presidente, dei quali due designati, rispettivamente, dai Ministri
degli affari esteri e dell'economia e delle finanze; uno su proposta della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Le nomine dei componenti degli organi sociali della SIMEST S.p.a. sono
effettuate dall'assemblea».
4-quinquies. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e' rinnovato il consiglio di amministrazione della SIMEST
S.p.a. e viene adeguato lo statuto della societa' )).
5. Le intese di cui al comma 59 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, finalizzate all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri previsto nella medesima norma, devono intervenire nel termine di tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In mancanza le
stesse si intendono positivamente acquisite.
6. Al fine di intensificare la sua azione, il Corpo della Guardia di finanza,
fermo restando l'espletamento delle ordinarie attivita' ispettive nell'ambito
delle proprie funzioni di polizia economica e finanziaria, sviluppa nel
triennio 2005-2007 appositi piani di intervento finalizzati al contrasto
dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina,
rafforzando il controllo economico del territorio, anche al fine di proseguire
il controllo dei prezzi.
7. Per le finalita' (( di cui al comma 6 )), a decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, la Guardia di
finanza sviluppa un incremento dell'impiego delle risorse di personale nel
contrasto all'economia sommersa, alle frodi fiscali e all'immigrazione
clandestina, in misura non inferiore al 25 per cento medio annuo rispetto a
quanto pianificato per l'anno 2005.
8. Al primo ed al secondo periodo del numero 2) del secondo comma dell'articolo
51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «o dell'articolo 63, primo comma», sono inserite le seguenti: «, o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
9. Al primo ed al secondo (( periodo del numero 2) del primo comma )),
dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, dopo le parole «terzo comma» sono aggiunte le seguenti parole: «, o
acquisiti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504».
10. All'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Se vi e' pericolo per la
riscossione, l'ufficio puo' provvedere, anche prima della presentazione della
dichiarazione annuale, a controllare la tempestiva effettuazione dei versamenti
delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo
e delle ritenute alla fonte operate in qualita' di sostituto d'imposta»;
b) nel comma 3 dopo le parole: «indicato nella dichiarazione, »
sono inserite le seguenti: «ovvero dai controlli eseguiti dall'ufficio, ai
sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una maggiore imposta, ».
(( 10-bis. I soggetti indicati nell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, hanno facolta', a partire dal febbraio
2006, di effettuare i versamenti unitari indicati nell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, tramite le procedure telematiche, direttamente
ovvero tramite gli incaricati indicati nell'articolo 3 richiamato )).
11. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462,
e successive modificazioni, dopo le parole: «controlli automatici» sono
inserite le seguenti: «, ovvero dei controlli eseguiti dagli uffici, ».
12. Il quarto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e' abrogato.
13. Il comma 5 dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali 14
dicembre 2001, n. 454, e' sostituito dal seguente:
«5. Il libretto di controllo, tenuto nel rispetto dei principi fissati
dall'articolo 2219 del codice civile, e' detenuto dal titolare unitamente ai
documenti fiscali a corredo ed e' dallo stesso custodito per un periodo di
cinque anni dalla data dell'ultima scritturazione».
14. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 6, primo comma, lettera e), le parole: «
concessioni in materia edilizia e urbanistica rilasciate ai sensi della legge
28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ai beneficiari delle concessioni (( ed ai
progettisti dell'opera;» )), sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, (( le
seguenti parole: «;
immatricolazione )) e reimmatricolazione di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi»;
b) nell'articolo 7, quinto comma, dopo le parole: «attivata l'utenza» sono
aggiunte le seguenti: «, dichiarati dagli utenti»;
(( c) nell'articolo 7, sesto comma:
1) dopo la parola: « effettui » sono inserite le seguenti: «, per conto proprio
ovvero per conto o a nome di terzi,»;
2) dopo le parole: «operazione di natura finanziaria» sono aggiunte le
seguenti: «ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro»;
c-bis) nell'articolo 7, undicesimo comma:
1) le parole: «di cui ai commi dal primo all'ottavo» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi dal primo al quinto e dal settimo all'ottavo»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le rilevazioni e le
evidenziazioni di cui al sesto comma sono utilizzate ai fini delle richieste e
delle risposte in via telematica di cui all'articolo 32, primo comma, numero
7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni»;
d) nell'articolo 13, comma 1, lettera c), dopo le parole: «codice fiscale»,
sono aggiunte le seguenti: «e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto
comma».
14-bis. Le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificate dal
comma 14 del presente articolo, hanno effetto dal 1° gennaio 2006.
14-ter. Per i periodi di imposta antecedenti il 1° gennaio 2006 e relativamente
alle richieste di cui all'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e all'articolo 51, secondo comma, numero 7), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, i soggetti destinatari ivi indicati utilizzano, ai fini delle
risposte relative ai dati, notizie e documenti riguardanti operazioni non
transitate in un conto, le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e dei relativi provvedimenti di attuazione.
14-quater. All'articolo 38, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, le parole:
«nei cinque precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro
precedenti».
14-quinquies. La disposizione di cui al comma 14-quater ha effetto per gli
accertamenti notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
14-sexies. All'articolo 1, comma 426, terzo periodo, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, le parole: «la prima pari al 40 per cento del totale, da versare
entro il 30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «la prima pari al 40
per cento del totale, da versare entro dieci giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma, e comunque
entro il 20 dicembre 2005 ».
14-septies. All'articolo 3, comma 11, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, indipendentemente dalle
risultanze contabili del contribuente, la data di effettuazione delle
operazioni si intende quella risultante dagli atti di accertamento definitivo
dell'amministrazione finanziaria o dalle eventuali sentenze passate in giudicato
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»
)).
Art. 2-bis.
Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
((
1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito
previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e'
effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei
contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e
successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni
contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo
giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla
lettera a) del comma 1 del presente articolo )).
Art. 2-ter.
Prodotti con false o fallaci indicazioni
(( 1. All'articolo 4, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole: «L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione» sono inserite le seguenti: «o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione.» )).
Titolo II
RIFORMA DELLA RISCOSSIONE E DISPOSIZIONIIN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
Art. 3.
Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione
1.
A decorrere dal 1° ottobre 2006, e' soppresso il sistema di affidamento in
concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle entrate, che le
esercita mediante la societa' di cui al comma 2.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al conseguimento
dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine di un sollecito riordino della
disciplina delle funzioni relative alla riscossione nazionale, volto ad
adeguarne i contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) procedono, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla
costituzione della «Riscossione S.p.a. », con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, (( di cui il 51 per cento versato dall'Agenzia delle entrate
ed il 49 per cento versato dall'INPS )).
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a. si procede
all'approvazione dello statuto ed alla nomina delle cariche sociali;
la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione e' composta da
dirigenti di vertice dall'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed il
presidente del collegio sindacale e' scelto tra i magistrati della Corte dei
conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, (( senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica )), di personale dell'Agenzia delle entrate e
dell'I.N.P.S. ed anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo, con i poteri e secondo
le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita' di
cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione ed accertamento delle
entrate, tributarie o patrimoniali, degli enti pubblici, anche territoriali, e
delle loro societa' partecipate, ((
nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica; qualora dette attivita'
riguardino entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate, possono
essere compiute su richiesta della regione interessata ovvero previa
acquisizione del suo assenso ));
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia delle entrate, anche
attraverso la stipula di appositi contratti di servizio e, a tale fine, puo'
assumere finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 4, lettera a), il
Corpo della Guardia di finanza, con i poteri e le facolta' ((
previsti )) all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68, attua forme di collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ((
sentiti )) il comandante generale dello stesso Corpo della Guardia di finanza
ed il direttore dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli effetti dell'articolo
27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di riscossione senza obbligo di
cauzione ed e' iscritta di diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera
b), n. 1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di apposita proposta diretta alle
societa' concessionarie del servizio nazionale della riscossione, puo'
acquistare una quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di tali
societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che hanno operato la gestione
diretta dell'attivita' di riscossione, a condizione che il cedente, a sua
volta, acquisti una partecipazione al capitale sociale della stessa Riscossione
S.p.a.;
il rapporto proporzionale tra i prezzi di acquisto determina le percentuali del
capitale sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti cedenti,
ferma restando la partecipazione ((
dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni previste
nell'atto costitutivo )), in misura non inferiore al 51 per cento. Decorsi
ventiquattro mesi dall'acquisto, le azioni della Riscossione S.p.a. cosi'
trasferite ai predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della Riscossione S.p.a.
riacquistano le azioni cedute ai sensi del comma 7 a privati;
entro lo stesso termine la Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente
ancora detenute da privati nelle societa' da essa non interamente partecipate.
(( Dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, i soci pubblici
possono cedere le loro azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per cento del capitale
sociale della Riscossione S.p.a.))
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei commi 7 e 8 sono
stabiliti sulla base di criteri generali individuati da primarie istituzioni
finanziarie, scelte con procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa' concessionarie previsti dal comma
7, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attivita' di riscossione
svolta fino alla data dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale adesione
alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti di cui
allo stesso comma 10 prestano, fino al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero
mediante pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie
azioni della Riscossione S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per
cento della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel contempo, tale
ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 31 agosto 2005 alle societa' ((
partecipate )) dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7, le comunicazioni
di inesigibilita' sono presentate entro il 31 ottobre 2008.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7, relativamente a ciascuno di
essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello Stato in forza dell'obbligo
del non riscosso come riscosso sono restituite, in dieci rate annuali di pari
importo, decorrenti dal 2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor
diminuito di 0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere come
riferimento sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di dilazione relativi alle quote
cui si riferiscono le anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a)
assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) gli importi riscossi in relazione alle quote non erariali comprese nelle
domande di rimborso e nelle comunicazioni di inesigibilita' presentate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono utilizzati ai fini
della restituzione delle relative anticipazioni nette, che avviene con una
riduzione del 10 per cento e che, comunque, e' effettuata, a decorrere dal
2008, in venti rate annuali, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito
di 0,50 punti; la tipologia e la data dell'euribor da assumere come riferimento
sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
d) la restituzione delle anticipazioni nette relative alle quote non erariali
gravate dall'obbligo del non riscosso come riscosso, diverse da quelle di cui
alla lettera c), avviene, per l'intero ammontare di tali anticipazioni, con le
modalita' e alle condizioni previste dalla stessa lettera c), a decorrere
dall'anno successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende annualmente al Parlamento
una relazione sullo stato dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia
delle entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze i
risultati dei controlli da essa effettuati sull'efficacia e sull'efficienza
dell'attivita' svolta dalla Riscossione S.p.a.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio nazionale concessionari -
C.N.C., previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non ((
partecipate )) dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data del 31 dicembre
2004 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per i quali il rapporto di
lavoro e' ancora in essere alla predetta data del l° ottobre 2006, sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della valutazione delle
esigenze operative di quest'ultima, senza soluzione di continuita' e con
garanzia della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la posizione giuridica,
economica e previdenziale del personale maturata alla data di entrata in vigore
del presente decreto; a tali operazioni non si applicano le disposizioni
dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di previdenza di cui alla
legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni.
Alle prestazioni straordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n.
1), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2003, n. 375, sono
ammessi i soggetti individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del
2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata entro dieci anni dalla
data di entrata in vigore dello stesso. Tali prestazioni straordinarie sono
erogate dal fondo costituito ai sensi del decreto n. 375 del 2003, per un
massimo di novantasei mesi dalla data di accesso alle stesse, in favore dei
predetti soggetti, che consegnano la pensione entro un periodo massimo di
novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, su richiesta
del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto alla pensione di
anzianita' o di vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'associazione nazionale fra i
concessionari del servizio di riscossione dei tributi ovvero del consorzio di
cui al comma 15 ovvero delle societa' da quest'ultimo partecipate, per il quale
il rapporto di lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e' regolato dal contratto
collettivo nazionale di settore, e' trasferito, a decorrere dalla stessa data
del 1° ottobre 2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui al
citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
(( 19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai commi 16, 17 e 19
non puo' essere trasferito, senza il consenso del lavoratore, in una sede
territoriale posta al di fuori della provincia in cui presta servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale si applicano i
miglioramenti economici contrattuali tabellari che saranno riconosciuti nel
contratto collettivo nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel settore del credito )).
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse da ogni imposta
indiretta, diversa dall'imposta sul valore aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad assicurare il
contenimento dei costi dell'attivita' di riscossione coattiva, tali da
assicurare, rispetto agli oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato
per i compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65 milioni di euro,
per l'anno 2007, 160 milioni di euro per l'anno 2008 e 170 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione mediante ruolo, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa ((
partecipate )) ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secono quanto previsto dall'articolo 4, commi 118
e 119, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferme restando le disposizioni di
cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7
restano iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i
requisiti previsti per tale iscrizione.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o parziale, del proprio
capitale sociale alla Riscossione S.p.a., ai sensi del comma 7, o
contestualmente alla stessa, (( le aziende concessionarie ))
possono trasferire ad altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, nonche' a quelle
di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. In questo caso:
a) fino al (( 31 dicembre 2010 )) ed in mancanza di diversa determinazione
degli stessi enti, le predette attivita' sono gestite dalle societa'
cessionarie del predetto ramo d'azienda, se queste ultime possiedono i
requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei quali tale iscrizione
avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti
dell'effettuata con la procedura indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, salvo che per i ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo
sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino a (( 31 dicembre 2010 )) in mancanza di trasferimento effettuato ai
sensi del comma 24 e di diversa determinazione dell'ente creditore, le
attivita' di cui allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a. o
dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7, (( fermo il
rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica. Fino alla stessa data
possono essere prorogati i contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa' di cui al comma 24,
lettera a), la Riscossione S.p.a. e le societa' da quest'ultima partecipate
possono svolgere l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti pubblici
territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza
pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera
b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere
svolte da Riscossione S.p.a. e dalle societa' da quest'ultima partecipate a
decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica )).
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle quali la Riscossione
S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del comma 7, almeno il 51 per cento del
capitale sociale, la restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel decimo anno successivo a
quello di riconoscimento dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno successivo a quello di
riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai concessionari del
servizio nazionale della riscossione, trovano applicazione, se non diversamente
stabilito, anche nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti contenuti in norme vigenti
ai concessionari del servizio nazionale della riscossione si intendono riferiti
alla Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, anche ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, ed
all'articolo 23-decies, comma 6, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per l'anno
2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi conseguenti all'applicazione delle
predette disposizioni. ((
All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004, n. 31, sono abrogati i commi 1, 3,
4, 5 e 6 )).
29. Ai fini di cui al capo II (( del titolo III della parte I ))
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la Riscossione S.p.a.
e le societa' dalla stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono equiparate ai
soggetti pubblici; ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196 del 2003.
(( 29-bis. Nel territorio della Regione siciliana, relativamente alle entrate
non spettanti a quest'ultima, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte
dall'Agenzia delle entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra societa'
per azioni a maggioranza pubblica, che, con riferimento alle predette entrate,
opera con i medesimi diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a. ))
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio di cui al comma 15 provvede
all'approvazione del bilancio di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le disposizioni del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, relative all'obbligo di preventiva
autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7 non si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il passaggio dei residui di
gestione, le disposizioni previste dagli articoli 14 e 16 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano
di trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera c), restano ferme le
convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre 2000,
n. 342.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: «agli uffici» a: «telematica» sono sostituite
dalle seguenti: «, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti i dati
rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici»;
2) al comma 3, dopo la parola: «decreto», sono inserite le seguenti: «di natura
non regolamentare»;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis.
I concessionari possono procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi
dei commi 1 e 2 senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la parola:
«segnalazioni», sono inserite le seguenti: «di azioni esecutive e cautelari»;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e' effettuato a campione, sulla base dei
criteri stabiliti da ciascun ente creditore»;
(( c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.
All'indizione degli esami per conseguire l'abilitazione all'esercizio delle
funzioni di ufficiale della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del
sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici» ));
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente: «4-quater. Per i ruoli
consegnati fino al 30 giugno 2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno 2006»;
3) al comma 4-quinquies, le parole: «1° ottobre 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «1° luglio 2006».
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: «Nell'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti:
«Negli anni 2004, 2005 e 2006 »;
2) dopo le parole: «un importo», e' inserita la seguente:
«annuo»;
b) nel comma 119, la parola: «2004» e' sostituita dalle seguenti:
«degli anni 2004, 2005 e 2006».
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: «20 novembre 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2005»;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: «30 ottobre 2003» a: «20 novembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2003»;
2) le parole: «30 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre 2006»;
3) le parole: «1° novembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre
2006»;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente: «426-ter. Le somme versate ai
sensi del comma 426 rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini
della determinazione del reddito delle societa' che provvedono a tale
versamento»;
d) nel comma 427, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «30
settembre».
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno 2005, n.
106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le
parole: «30 settembre 2005» sono sostituite dalle seguenti:
«29 dicembre 2005».
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, (( e' inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura dell'imposta di registro
sui trasferimenti coattivi di beni mobili) )). - 1. I competenti uffici
dell'Agenzia del territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le visure
ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e
dei coobbligati e (( svolgono )) gratuitamente le attivita' di cui all'articolo
79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, la cui vendita e'
curata dai concessionari, l'imposta di registro si applica nella misura fissa
di dieci euro»;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente:
(( «72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e di altri emolumenti
connessi ai rapporti di lavoro) )). - 1. L'atto di pignoramento del quinto
dello stipendio contiene, in luogo della citazione di cui all'articolo 543,
secondo comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al datore di
lavoro di pagare direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito
per il quale si procede e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545,
commi quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del predetto atto, il quinto
degli stipendi non corrisposti per i quali, sia maturato, anteriormente alla
data di tale notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi da corrispondere e delle
somme dovute a seguito della cessazione del rapporto di lavoro».
(( b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: «tre milioni di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «ottomila euro».
b-ter) nell'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono
sostituite dalle seguenti: «del prezzo per il quale e' stata disposta
l'assegnazione»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dell'eventuale conguaglio» sono
sostituite dalle seguenti: «del prezzo di assegnazione» )).
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpretano nel senso che, fino
all'emanazione del decreto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo
puo' essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel rispetto delle
disposizioni, relative allemodalita' di iscrizione e di cancellazione ed agli
effetti dello stesso, contenute nel decreto del Ministro delle finanze 7 settembre
1998, n. 503.
(( 41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio 1990, n. 187, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' comunque gratuita, anche se
effettuata mediante supporto informatico o tramite collegamento telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali, agli organi
giurisdizionali, di polizia e militari, alle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato e alle agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi
in cui l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento
dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari del servizio nazionale
della riscossione; su tali forniture non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia
(ACI) alcun rimborso dei costi sostenuti per il collegamento telematico».
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «rivenditori di generi di monopolio,»
sono inserite le seguenti: «nonche' presso».
42-bis. Con regolamento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria
del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per
effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza
inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque, quando, a seguito
dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione
eccessiva in relazione alla domanda.
La possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non esercitata dal titolare
della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto
grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di
cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza
e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che,
successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo
57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui
allo stesso articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e dall'ente pubblico
economico Agenzia del demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, devono intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti «31
dicembre 2008».
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la finanza pubblica le
operazioni di cartolarizzazione di crediti contributivi, nonche' in funzione di
una riforma organica della contribuzione previdenziale in agricoltura, le
disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai crediti previdenziali
agricoli )).
Art. 3-bis.
Disposizioni in materia di giustizia tributaria
((
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «tributi di ogni genere e specie»
sono inserite le seguenti: «comunque denominati»;
b) al comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Appartengono alla
giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, e del
canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento
dei rifiuti urbani, nonche' le controversie attinenti l'imposta o il canone
comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni».
2. L'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Durata dell'incarico e assegnazione degli incarichi per
trasferimento). - 1. La nomina a una delle funzioni dei componenti delle
commissioni tributarie provinciali e regionali non costituisce in nessun caso
rapporto di pubblico impiego.
2. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali,
indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso,
al compimento del settantacinquesimo anno di eta'.
3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti delle commissioni
tributarie provinciali e regionali non possono essere assegnati alla stessa
sezione della medesima commissione per piu' di cinque anni consecutivi.
4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento
dei componenti delle commissioni tributarie in servizio e' disposta nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice
presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali
e' annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i
componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle
funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che
aspirano all'incarico devono presentare domanda;
b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a)
si procede in conformita' a quanto previsto dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 6.
La scelta tra gli aspiranti e' fatta dal Consiglio di presidenza secondo i
criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 44-ter, allegate al
presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosita' e della
diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parita' di punteggio, della
maggiore anzianita' di eta';
c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione
o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri
incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto.
5. Per la copertura dei posti rimasti vacanti dopo l'espletamento dei concorsi
di cui al comma 4, si applica il procedimento previsto dall'articolo 9,
riservato a coloro che aspirano, per la prima volta, a un incarico nelle
commissioni tributarie provinciali e regionali».
3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) non avere superato, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando
di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, settantadue anni
di eta';».
4. All'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
le parole: «fino alla cessazione della sua attivita»
sono sostituite dalle seguenti: «fino alla cessazione dell'attivita' di tale
organo, a partire da tale data entrano a far parte dell'ordinamento giudiziario
tributario e».
5. All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il comma 3
e' abrogato.
6. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
dopo le parole: «commissione tributaria adita,» sono inserite le seguenti: «o
trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di
ricevimento,».
7. All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il ricorso non sia notificato a
mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita',
depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione
tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata».
8. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia
di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono abilitati
all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei
relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i
ragionieri e i periti commerciali, nonche' i consulenti del lavoro purche' non
dipendenti dall'amministrazione pubblica»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le
materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute
medesime,» sono soppresse.
10. All'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, dopo il primo comma e'
inserito il seguente: «I consulenti del lavoro svolgono l'assistenza fiscale
nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito autonomo e di impresa,
di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»
)).
Art. 3-ter.
Differimento di termine
(( 1. All'articolo 14-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: «31 ottobre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2005» )).
Titolo III
PEREQUAZIONE DELLE BASI IMPONIBILI, INTERVENTI PERL'UTILIZZO DI GPL E METANO PER AUTOTRAZIONEE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ANAS SPA
Art. 4
Ambito di applicazione
1. In anticipazione del disegno di perequazione delle basi imponibili contenuto nella legge finanziaria per l'anno 2006, operano le disposizioni del presente titolo.
Art. 5.
Plusvalenze finanziarie delle societa'
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) all'articolo 64, il comma 1 e' sostituito dal seguente: ))
«1. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui
all'articolo 87, comma 1, lettere b), c) e d), possedute ininterrottamente dal
primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione,
considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente,
ed i costi specificamente inerenti al realizzo di tali partecipazioni, sono
indeducibili in misura corrispondente alla percentuale di cui all'articolo 58,
comma 2.»;
b) all'articolo 87, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «Non concorrono alla
formazione del reddito imponibile in quanto esenti»
sono inserite le seguenti: (( «nella misura del 91 per cento, e dell'84 per
cento a decorrere dal 2007» )); nello stesso comma, lettera a), la parola:
«dodicesimo» e' sostituita dalla seguente:
«diciottesimo»;
c) all'articolo 97, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Agli effetti del comma 1, il requisito di cui all'articolo 87, comma 1,
lettera a), si intende conseguito qualora le partecipazioni (( siano ))
possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello della fine del periodo d'imposta»;
d) all'articolo 101, dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Per i beni di cui all'articolo 87, fermi restando i requisiti ivi ((
previsti al comma 1, lettere b), c) e d) )), l'applicazione del comma 1 (( del
presente articolo e' )) subordinata all'ininterrotto possesso dal primo giorno
del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando
cedute per prime le azioni o quote acquisite in data piu' recente».
(( 2. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i commi da 171 a 184 dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono abrogati )).
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per le cessioni effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
(( 3-bis. Alla Regione siciliana per la definizione dei rapporti finanziari
pregressi riferiti al periodo 2002-2004 sono attribuiti, a titolo di acconto a
valere sulle spettanze relative alle imposte sulle assicurazioni Rc auto,
derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 306 del 13 ottobre 2004,
contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, di
40 milioni di euro dal 2007 e di ulteriori 36 milioni di euro dal 2008.
3-ter. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di
cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto alla Regione, a titolo di
contributo di solidarieta' nazionale per l'anno 2008, un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2008.
L'erogazione dei predetti contributi e' subordinata alla redazione di un piano
economico degli investimenti, che la Regione siciliana e' tenuta a realizzare,
finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale )).
Art. 5-bis.
Ammortamento dell'avviamento
((
1. All'articolo 103, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«un decimo» sono sostituite dalle seguenti:
«un ventesimo».
2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
anche con riferimento alle residue quote di ammortamento del valore di
avviamento iscritto in periodi di imposta precedenti )).
Art. 5-ter.
Durata del contratto di leasing immobiliare
((
1. All'articolo 102, comma 7, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole da: «a otto anni» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni mobili, e comunque con
un minimo di otto anni ed un massimo di quindici anni se lo stesso ha per
oggetto beni immobili».
2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione relativamente ai
contratti di locazione finanziaria stipulati successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )).
Art. 5-quater.
Modifica all'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
((
1. Il comma 2 dell'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del concambio, la
perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto
concambio, nonche' le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi,
sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto
dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino a
concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi.» )).
Art. 5-quinquies.
Indeducibilita' di minusvalenze su dividendi non tassati
((
1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo ii comma
3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni,
quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i
requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo
non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei
mesi precedenti il realizzo.
Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei
beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.
«3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle
azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni acquisite nei
trentasei mesi precedenti il realizzo, sempre che soddisfino i requisiti per
l'esenzione di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 87.
3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche con riferimento ai
differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate
nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti
finanziari similari alle azioni di cui al comma 3-bis.».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle minusvalenze e alle
differenze negative realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2006.
3. Relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di cui al comma
1, di ammontare superiore a 50.000 euro, derivanti da operazioni su azioni o
altri titoli negoziati, anche a seguito di piu' operazioni, in mercati
regolamentati italiani o esteri e realizzate a decorrere dal periodo d'imposta
cui si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344, il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate i dati e le notizie
necessari al fine di consentire l'accertamento della conformita' delle relative
operazioni alle disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i
dati e le notizie oggetto delle comunicazioni, nonche' le procedure e i termini
delle stesse. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, la
minusvalenza e la differenza negativa realizzata sono fiscalmente indeducibili.
4. Ai fini del versamento degli acconti delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo di
imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, gli acconti sono
calcolati assumendo come imposte del periodo precedente quelle che si sarebbero
determinate tenendo conto delle disposizioni del presente articolo )).
Art. 5-sexies.
Interventi in favore dell'utilizzo di GPL e metano per autotrazione
((
1. Per gli interventi finalizzati a promuovere l'utilizzo di GPL e metano per
autotrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n.
403, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro
per l'anno 2005.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, sono
inseriti i seguenti:
«2-bis. L'importo delle agevolazioni per l'installazione di impianti di
alimentazione a metano o a GPL puo' essere recuperato, mediante credito d'imposta
di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dall'interessato alla
filiera di settore, secondo modalita' che verranno definite con accordo di
programma tra il Ministero delle attivita' produttive e le associazioni di
settore maggiormente rappresentative, ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Ministro delle attivita' produttive 2 luglio 2003, n.
183.
2-ter. il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente alla
comunicazione di avvenuto riconoscimento del contributo. Il credito d'imposta
non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione
netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'
dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.».
3. Il Ministero delle attivita' produttive, raggiunto il limite dell'80 per
cento degli stanziamenti disponibili, pubblica un avviso nella Gazzetta
Ufficiale indicando la data di sospensione degli interventi finalizzati a
promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione.
4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo decorre dalla data di
entrata in vigore del decreto del Ministro delle attivita' produttive, emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le
modalita' di fruizione del credito d'imposta di cui ai commi 2-bis e 2-ter
dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, introdotti dal comma 2 del
presente articolo, secondo i contenuti dell'accordo di programma ivi indicato.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni
di euro per l'anno 2005, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
Art. 6.
Banche ed assicurazioni
1.
Al1'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si tiene conto delle svalutazioni,
delle riprese di valore e degli accantonamenti effettuati ai sensi
dell'articolo 16, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 173.
2. All'articolo 111 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 3 le parole: «in misura pari al 90 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «in misura pari al 60 per cento».
3. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:
«0,60 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «0,40 per
cento».
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6-bis.
Tassa sui contratti di borsa
(( 1. Le societa' di gestione del risparmio possono corrispondere la tassa sui contratti di borsa in modo virtuale con le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze )).
Art. 6-ter.
Disposizioni concernenti l'ANAS S.p.a.
((
1. All'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 1-bis e' abrogato;
b) al comma 1-quater, nel primo periodo, le parole: «alla somma del valore
netto della rete autostradale e stradale nazionale di cui al comma 1-bis e del»
sono sostituite dalla seguente: «al» e il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 1-quinquies, le parole: «La riscossione delle entrate derivanti
dall'utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all'ANAS S.p.a., ai sensi del
comma 1-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«Sono di competenza dell'ANAS S.p.a. le entrate derivanti dall'utilizzazione
dei beni demaniali relativamente ai quali esercita i diritti ed i poteri
dell'ente proprietario in virtu' della concessione di cui al comma 2, la cui
riscossione»;
d) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche tenendo conto
delle diverse caratteristiche economiche e tecniche della rete stradale,
nonche' i relativi contratti di servizio»;
e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'ANAS S.p.a., in
conformita' con l'atto di indirizzo adottato, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, puo' subconcedere ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti
ad essa affidati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente a talune tratte
stradali o autostradali assoggettate o assoggettabili a pedaggio reale o
figurativo. La societa' subconcessionarie, cui saranno trasferite le pertinenti
organizzazioni aziendali, saranno tenute nei confronti dell'ANAS S.p.a. agli
stessi obblighi e condizioni assunti dall'ANAS S.p.a. nei confronti del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i medesimi compiti, restando
l'ANAS S.p.a., comunque responsabile del loro adempimento nei confronti del
Ministero concedente»;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Le azioni sono attribuite al
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».
2. Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono attribuite le
seguenti funzioni:
a) programmazione decennale degli interventi di progressivo miglioramento,
adeguamento e implementazione della rete delle strade e autostrade statali,
della relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
b) programmazione triennale attuativa della lettera a);
c) individuazione delle misure di carattere generale di miglioramento della
sicurezza del traffico e della segnaletica.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nell'atto di indirizzo di
cui al comma 4, puo' prevedere di esercitare tali funzioni avvalendosi del
supporto delle strutture appartenenti all'ANAS S.p.a. In tale caso l'ANAS
S.p.a. conferisce ad una societa' da essa costituita il ramo d'azienda relativo
alle attivita' di cui al comma 2. Contestualmente al conferimento, le azioni di
tale societa' sono trasferite a titolo gratuito al Ministero dell'economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le attivita' di questa societa'
sono svolte sulla base di un contratto di servizio stipulato con il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari. Ai
corrispettivi previsti nel contratto di servizio si fa fronte tramite una
corrispondente riduzione dei trasferimenti all'ANAS S.p.a.
4. Con atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono individuate le tratte stradali ed autostradali di cui al comma 1,
lettera e), sono disciplinate le modalita' con cui l'ANAS S.p.a. procede alla
gestione o alla cessione della partecipazione, ovvero della partecipazione di
maggioranza, delle societa' subconcessionarie di cui al medesimo comma 1,
lettera e), delle tratte stradali e autostradali assoggettate a pedaggi reali o
virtuali. Con il medesimo atto di indirizzo sono individuate le modalita' di
gestione e dell'eventuale trasferimento, anche a societa' all'uopo costituita,
delle partecipazioni gia' possedute dall'ANAS S.p.a. in societa' concessionarie
autostradali, ivi comprese le modalita' di designazione degli organi sociali in
sede di costituzione delle nuove societa' di cui al comma 1, lettera e).
5. Lo Stato definanzia per un importo pari agli introiti netti derivanti dalle
cessioni di cui al comma 4 i trasferimenti attualmente previsti per l'ANAS
S.p.a. ed iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze )).
Art. 7.
Immobili di proprieta' delle imprese
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 90, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di immobili locati, qualora il canone risultante dal contratto di
locazione ridotto, fino ad un massimo del 15 per cento del canone medesimo,
dell'importo delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a
carico per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, risulti superiore al reddito medio ordinario dell'unita' immobiliare, il
reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione al netto
di tale riduzione»;
b) nell'articolo 144, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per
i redditi derivanti da immobili locati non relativi all'impresa si applicano
comunque le disposizioni dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo».
(( 1-bis. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 8
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che gli immobili
strumentali per natura, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, secondo periodo,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i quali costituiscono un complesso
immobiliare unitario polifunzionale destinato allo svolgimento di attivita'
commerciale, qualora siano locati a terzi, non si intendono destinati a
struttura produttiva diversa, a condizione che gli stessi vengano destinati
allo svolgimento di attivita' d'impresa ai sensi dell'articolo 55 del citato
testo unico )).
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
(( 2-bis. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle
attivita' indicate nella medesima lettera a prescindere dalla natura
eventualmente commerciale delle stesse )).
Art. 7-bis.
Disposizioni in materia di unita' immobiliari degli enti previdenziali
((
1. Sono estesi i diritti di opzione, di prelazione, di garanzia e di prezzo, di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, agli occupanti delle
unita' immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali di cui al
medesimo decreto che erano privi del titolo alla data di entrata in vigore del
medesimo, ed ai conduttori in base ad assegnazione irregolare avvenuta entro la
stessa data, purche¨ essi risultino in possesso dei requisiti previsti dalla
vigente normativa sulle assegnazioni degli alloggi di enti pubblici e
provvedano al pagamento dell'indennita' di occupazione, nella misura
equivalente al canone di locazione determinato ai sensi di legge dalla data di
inizio dell'occupazione, ed al rimborso degli oneri accessori dovuti per il
medesimo periodo, nonche¨ alla rinunzia ai giudizi eventualmente pendenti.
2. Gli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono autorizzati a definire bonariamente
la posizione debitoria dei conduttori degli immobili ad uso abitativo di cui al
comma 1, maturata al 30 dicembre 2004, purche¨ detti conduttori, previa formale
rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa, versino in un'unica soluzione
e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti a loro debito dalle
scritture contabili a titolo di morosita' locativa per canone ed oneri accessori.
3. Sono esclusi dal dispositivo del presente articolo i soggetti la cui
condotta integri ipotesi di reato diverse dalla descritta occupazione abusiva.»
)).
Art. 7-ter.
Privatizzazione di enti e aziende delle regioni
((
1. All'articolo 115 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«7-ter. Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a statuto
ordinario e ad autonomia speciale, fermo restando quanto stabilito dalla
legislazione regionale in materia, si applicano le disposizioni di cui ai
precedenti commi. Delle obbligazioni sorte anteriormente alla costituzione
delle societa' di capitali di cui al comma 1 rispondono in ogni caso le
regioni.» )).
Art. 7-quater.
Rappresentanza presso gli uffici dell'amministrazione
(( 1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «nell'elenco previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.» )).
Articolo 7-quinquies.
Competenza sull'assistenza fiscale e norme di coordinamento
1. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
"f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari
di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'articolo 34, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".
2. All'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, ai commi 3 e
4 le parole: "alla data di entrata in vigore del presente decreto"
sono soppresse.
Art. 7-sexies.
Asseverazione degli studi di settore
((
1. Nell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-bis, e'
inserito il seguente: «3-ter. In caso di mancato adeguamento ai ricavi o
compensi determinati sulla base degli studi di settore, possono essere
attestate le cause che giustificano la non congruita' dei ricavi o compensi
dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi medesimi.
Possono essere attestate, altresi', le cause che giustificano un'incoerenza
rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Tale
attestazione e' rilasciata, su richiesta dei contribuenti, dai soggetti
indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati
alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dai responsabili
dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati
all'assistenza tecnica di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.».
2. Nell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, il comma 2 e' abrogato )).
Titolo IV
PREVIDENZA E SANITA' ULTERIORI INTERVENTI
Art. 8.
Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme
pensionistiche complementari
1.
E' istituito un Fondo di garanzia per agevolare l'accesso al credito delle ((
imprese )) che conferiscono il trattamento di fine rapporto (TFR) a forme
pensionistiche complementari. Il predetto Fondo e' alimentato da un contributo
dello Stato, per il quale e' autorizzata la spesa di 154 milioni di euro per il
2006, 347 milioni di euro per il 2007, 424 milioni di euro per ciascuno degli
anni tra il 2008 ed il 2010 e 243 milioni di euro per il 2011, comprensivi dei
costi di gestione. La garanzia del Fondo (( copre fino all'intero ammontare ))
dei finanziamenti concessi a fronte dei conferimenti effettuati dalle imprese
nel periodo 2006-2010 e dei relativi interessi. I criteri e le modalita' di
funzionamento e di gestione del Fondo sono stabiliti con decreto di natura non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle attivita'
produttive, (( nel quale e' stabilito che le disponibilita' finanziarie del
Fondo affluiscono, ai fini della concessione delle garanzie richieste, come disponibilita'
separate dei fondi di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e sono fissate le scadenze delle relative
convenzioni, in coerenza con le esigenze per gli interventi di garanzia di cui
al presente decreto )). Con lo stesso decreto sono stabilite anche le modalita'
di recupero dei crediti erariali, prevedendo eventualmente (( il ricorso
all'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni )).
2. In relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per
il versamento di quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, a
decorrere dal 1° gennaio 2006, e' riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di
lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n.
88, per ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati
nell'allegata Tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando
conferito alle forme pensionistiche complementari. L'esonero contributivo di
cui al presente comma si applica, prioritariamente considerando, nell'ordine, i
contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per disoccupazione e
in ogni caso escludendo il contributo al fondo di garanzia di cui all'articolo
2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nonche¨ il contributo di cui all'articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui
al presente comma non trovi capienza con riferimento ai contributi
effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo lavoratore, alla
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989, l'importo
differenziale e' trattenuto, a titolo di esonero contributivo, dal datore di
lavoro sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'I.N.P.S. medesimo.
L'onere derivante dal presente articolo e' valutato in 46 milioni di euro per
l'anno 2006, 53 milioni di euro per l'anno 2007 e 176 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008.
3. All'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2006».
(( 3-bis. Agli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica l'articolo 11, commi da 3 a 6, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80; agli stessi enti la sospensione dei termini di pagamento
di contributi, tributi e imposte, anche in qualita' di sostituto di imposta,
prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e'
prorogata al 31 dicembre 2006. A tal fine per l'anno 2006 e' autorizzata la
spesa di 500.000 euro.
3-ter. Nei limiti delle risorse indicate a carico del fondo di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2006, in attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre
2006, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria
e di mobilita' in favore delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu`
di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori
turistici, con piu' di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con piu' di
15 dipendenti )).
Art. 8-bis.
Incremento dei livelli occupazionali
((
1. Al fine di sostenere gli interventi mirati nella prospettiva dell'incremento
dei livelli occupazionali in atto nelle aree individuate dall'obiettivo 1 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, ai comuni con
popolazione superiore a 300.000 abitanti che, dal 1° luglio 2004 fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano
avviato con esito positivo iniziative per la trasformazione a tempo
indeterminato del rapporto di lavoro con i lavoratori socialmente utili,
individuati ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e'
erogato un contributo complessivo di 18 milioni di euro per l'anno 2006,
ripartito proporzionalmente tra i comuni interessati, finalizzato alla proroga
per il citato anno 2006 dei rapporti di lavoro a tempo determinato in atto. I
conseguenti interventi sono effettuati nei limiti delle risorse di cui al
presente comma, nonche¨, in relazione agli oneri a carico dei comuni, nel
rispetto della normativa vigente in materia di personale. Alla corresponsione
del contributo provvede il Ministero dell'interno sulla base dei dati
certificati dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Sono
esclusi i comuni che abbiano gia' goduto di analogo beneficio. Al relativo
onere si provvede nel limite di 18 milioni di euro per l'anno 2006, a valere
sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n.
236.
2. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, provvede al reintegro di pari importo, per l'anno 2006, del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Limitatamente al periodo necessario all'integrazione del Fondo per
l'occupazione da parte del CIPE, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
si provvede a rideterminare gli interventi posti a carico del Fondo per
l'occupazione.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»
)).
Art. 9.
Potenziamento di strumenti di programmazione finanziaria nel settore
sanitario
1.
Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione
delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche¨ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, a
decorrere dal biennio economico 2006-2007, per le regioni al cui finanziamento
concorre lo Stato, nel rispetto della propria autonomia contabile, costituisce
obbligo ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dalla conseguente Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, ((
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005 )), la costituzione di accantonamenti nel proprio bilancio delle
somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti
collettivi nazionali per il personale dipendente del Servizio sanitario
nazionale (SSN) e degli accordi collettivi nazionali per il personale
convenzionato con il SSN, nell'ambito del proprio territorio, quantificati
sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica. Ciascuna
regione da' evidenza di tale accantonamento nel modello CE riepilogativo
regionale di cui al decreto del Ministro della sanita' in data 16 febbraio
2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18
aprile 2001, e al decreto del Ministro della sanita' in data 28 maggio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001. Qualora dai dati
del monitoraggio trimestrale in sede di verifica delle certificazioni
trimestrali di accompagnamento del conto economico, di cui all'articolo 6
dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, si evidenzi il mancato o parziale
accantonamento, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, segnala alla regione tale circostanza.
2. Al fine di garantire nel settore sanitario la corretta e ordinata gestione
delle risorse programmate nell'ambito del livello di finanziamento cui concorre
lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, nonche¨ il rispetto del relativo equilibrio economico-finanziario, per
l'anno 2005, per le regioni al cui finanziamento concorre lo Stato, nel
rispetto della propria autonomia contabile, costituisce obbligo ai fini
dell'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, secondo quanto
previsto dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dalla conseguente Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, la costituzione di
accantonamenti nel proprio bilancio delle somme necessarie alla copertura degli
oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali (( dell'area
della dirigenza medico-veterinaria, dell'area della dirigenza dei ruoli
sanitario, professionale, tecnico e amministrativo )) e del personale del
comparto del SSN, biennio economico 2004-2005, nell'ambito del proprio
territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di
finanza pubblica. Ciascuna regione da' evidenza di tale accantonamento nel
modello CE riepilogativo regionale di cui ai citati decreti in data 16 febbraio
2001 e 28 maggio 2001. Qualora dai dati del monitoraggio trimestrale in sede di
verifica delle certificazioni trimestrali di accompagnamento del conto
economico, di cui all'articolo 6 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
si evidenzi il mancato o parziale accantonamento, il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, segnala alla regione
tale circostanza.
Art. 10
Trasferimento all'I.N.P.S. di competenze in materia di invalidita'
civile e certificazione di regolarita' contributiva ai fini dei finanziamenti
comunitari.
1.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
subentra nell'esercizio delle funzioni residuate allo Stato in materia di
invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e disabilita', gia'
di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. (( Resta ferma la
partecipazione nelle commissioni mediche di verifica dei medici nominati in
rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili,
dell'Unione italiana dei ciechi e dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza dei sordomuti )).
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
stabilita la data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle funzioni
trasferite e sono individuate le risorse, umane, strumentali e finanziarie da
trasferire.
3. Il personale trasferito ai sensi del comma 2 conserva il trattamento
giuridico ed economico in godimento fino al rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto degli enti pubblici non
economici, in cui il personale trasferito dovra' confluire. A seguito del
trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni
organiche del Ministero dell'economia e delle finanze e le relative risorse
sono trasferite all'I.N.P.S.
4. Fino alla data stabilita con i decreti di cui al comma 2, resta fermo, in
materia processuale, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326.
5. Per le controversie instaurate nel periodo compreso tra la data di entrata
in vigore del presente decreto e la data di effettivo esercizio da parte
dell'I.N.P.S. delle funzioni trasferite, la difesa in giudizio del Ministero
dell'economia e delle finanze e' assunta, ai sensi del predetto art. 42, comma
1, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, da propri funzionari ovvero da
avvocati dipendenti dall'I.N.P.S.
6. A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell'I.N.P.S. delle
funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in
materia di invalidita' civile, cecita' civile, sordomutismo, handicap e
disabilita', nonche¨ le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi
devono essere notificati anche all'I.N.P.S. La notifica va effettuata sia
presso gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 11 del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, sia presso le sedi provinciali
dell'I.N.P.S. Nei procedimenti giurisdizionali di cui al presente comma
l'I.N.P.S. e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 102 del codice di
procedura civile e, limitatamente al giudizio di primo grado, e' rappresentato
e difeso direttamente da propri dipendenti.
7. Per accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitari le imprese di tutti
i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarita'
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decretolegge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
266.
Art. 10-bis.
Efficienza delle amministrazioni pubbliche
((
1. In considerazione delle disposizioni di legge rivolte al contenimento delle
spese per incarichi e rapporti di collaborazione da parte delle pubbliche
amministrazioni e al fine di assicurare trasparenza ed efficacia all'attivita'
amministrativa, anche tramite l'attivazione di un numero verde per la
segnalazione, da parte dei cittadini, di ritardi o inadempienze, all'articolo
60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «Per l'esercizio delle funzioni ispettive connesse,
in particolare, al corretto conferimento degli incarichi e ai rapporti di
collaborazione, svolte anche d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, l'ispettorato si avvale dei dati comunicati dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 53. L'ispettorato,
inoltre, al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o
pubblici dipendenti circa presunte irregolarita', ritardi o inadempienze delle
amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, puo' richiedere chiarimenti e
riscontri in relazione ai quali l'amministrazione interessata ha l'obbligo di
rispondere, anche per via telematica, entro quindici giorni. A conclusione
degli accertamenti, gli esiti delle verifiche svolte dall'ispettorato
costituiscono obbligo di valutazione, ai fini dell'individuazione delle
responsabilita' e delle eventuali sanzioni disciplinari di cui all'articolo 55,
per l'amministrazione medesima. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro
funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo, ove ne ricorrano
le condizioni, di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le
irregolarita' riscontrate».
2. Al fine di garantire il rafforzamento delle attivita' di semplificazione
delle norme e delle procedure amministrative e di monitoraggio dei servizi resi
dalla pubblica amministrazione alle imprese e ai cittadini, nonche¨ delle
attivita' connesse alla gestione del personale in eccedenza di cui agli
articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica si avvale, per un periodo non superiore a
quattro anni, di un contingente di personale di 30 unita'.
3. Alla copertura del contingente si provvede attraverso l'utilizzo temporaneo
dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 3-ter del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186, gia' in posizione di disponibilita' ai sensi
dell'articolo 101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto e con invarianza del trattamento economico complessivo. L'utilizzo
temporaneo cessa nel caso di conferimento di incarico ai segretari da parte di
un comune o di una provincia.
4. Le modalita' di utilizzo temporaneo dei segretari comunali e provinciali di
cui al comma 3 e di trasferimento delle relative risorse sono disciplinate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
5. Al fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita' su tutto il territorio
nazionale dell'attivita' di rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a
costituire una societa' di rilevazione statistica con la partecipazione di
regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni, sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica. La societa' di rilevazione statistica nazionale puo'
avvalersi di rapporti di lavoro privato subordinato e di forme di
collaborazione. Il personale impiegato a tal fine presso l'ISTAT e le
amministrazioni centrali e gli enti pubblici partecipanti alla societa' puo'
transitare in questa per trasferimento di attivita' ai sensi dell'articolo 31
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Con apposito regolamento, da emanare entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento della societa' . I contratti
di collaborazione attivati dall'ISTAT in essere alla data del 30 settembre
2005, finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore
pubblico e privato, possono essere prorogati fino alla costituzione della
societa' di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006. I
relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Istituto.
6. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito, senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato, un apposito Comitato per il riordino e l'accorpamento
degli uffici e delle sedi della Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
presenti in Italia.
7. Il Comitato di cui al comma 6, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, e' composto da cinque esperti, scelti tra professori
universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello
Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni
pubbliche ed esperti di elevata professionalita'. Il Comitato si avvale del
supporto tecnico del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. Il Comitato di cui al comma 6, previa individuazione dei criteri cui
attenersi nella valutazione dei progetti e nell'individuazione delle modalita'
con cui procedere alle operazioni necessarie, provvede all'istruttoria dei
progetti presentati finalizzati a realizzare l'accorpamento in un'unica sede,
sita nell'area della provincia di Roma, degli uffici e delle sedi dell'ONU
presenti in Italia.
9. All'articolo 5 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il comma 8 e' sostituito dal
seguente: «8. Il limite di somma di cui all'articolo 55 del testo unico delle
leggi sulla Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e
all'articolo 49 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e' elevato ad euro
5.000 e puo' essere aggiornato, in relazione alle variazioni dell'indice ISTAT
sul costo della vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Presidente della Corte dei conti».
10. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n.
639 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si
interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel
merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida
l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo
restando il parere di congruita' dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle
richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza.» )).
Art. 10-ter.
Trasferimenti patrimoniali da Sviluppo Italia S.p.a. ad ISA S.p.a.
((
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, Sviluppo Italia S.p.a.
trasferisce all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.a., senza
alcun costo o spesa, ad eccezione dei costi notarili a carico di ISA S.p.a, ed
in coerenza con le risultanze della «Relazione dell'anno 2004 sullo stato di
attuazione dei progetti approvati», predisposta ai sensi della delibera CIPE n.
90 del 4 agosto 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre
2000, il seguente patrimonio:
a) credito risultante dal finanziamento ad ISA S.p.a. erogato da Sviluppo
Italia S.p.a. il 4 aprile 2005, pari a euro 200.000.000;
b) partecipazioni acquisite ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge 19
dicembre 1983, n. 700, e successive modificazioni, e dell'articolo 23 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, al netto dei fondi rettificativi e comprensive di
ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
c) crediti derivanti da finanziamenti erogati ai sensi delle medesime
disposizioni di cui alla lettera b) al netto dei fondi rettificativi e
comprensivi di ogni e qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del
trasferimento;
d) disponibilita' liquide ai sensi delle richiamate disposizioni di cui alla
lettera b) per un importo pari a euro 50.000.000;
e) debito residuo inerente al finanziamento bancario contratto ai sensi
dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, con il relativo residuo
beneficio del rimborso da parte dello Stato.
Sono altresi' trasferiti ad ISA S.p.a.:
a) gli impegni assunti nei confronti di terzi, ivi compresi quelli conseguenti
a deliberazioni adottate ed ancora in fase di attuazione, nello svolgimento
delle attivita' di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 dicembre 1983, n.
700, e dell'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, ed ogni altro e
qualsiasi diritto esistente o maturato alla data del trasferimento;
b) le competenze relative agli interventi di cui alla citata delibera CIPE n.
90 del 4 agosto 2000.
3. Resta a carico di ISA S.p.a l'attuazione di quanto previsto dall'articolo
10, comma 10, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
4. La quota di partecipazione di Sviluppo Italia S.p.a in ISA S.p.a. e'
trasferita al Ministero delle politiche agricole e forestali per l'importo di
euro 240.000. Al relativo onere si provvede per l'anno 2005 mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del
medesimo decreto legislativo.
5. Sviluppo Italia S.p.a. e' autorizzata ad iscrivere nelle proprie scritture
contabili patrimoniali esclusivamente i decrementi conseguenti al trasferimento
delle poste patrimoniali di cui al comma 1.
6. ISA S.p.a. iscrivera' nelle proprie scritture contabili le poste
patrimoniali, di cui al comma 1, trasferite al valore di libro come iscritte in
Sviluppo Italia S.p.a. al momento del trasferimento apponendo una riserva
speciale di natura patrimoniale esente da imposte e tasse, senza vincoli di
utilizzo.
7. Le operazioni di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 sono esenti da imposte
dirette ed indirette e da tasse, in base a quanto disposto dall'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
8. Gli interventi di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, ed alla legge 7
agosto 1997, n. 266, possono accedere alle risorse del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal CIPE.
9. All'articolo 4, comma 42, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
«relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4 agosto 2000, n. 90, e
successive modificazioni, nonche¨ quelle» sono soppresse.
10. All'articolo 5, comma 7-bis, della legge 27 marzo 2001, n. 122, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito dei predetti limiti e per
un importo massimo di 560.000 euro, il commissario ad acta opera anche
attraverso specifiche convenzioni con l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare
(ISA) S.p.a., per l'attivita' inerente la prosecuzione degli interventi
relativi al progetto speciale promozionale per le aree interne del Mezzogiorno
per la valorizzazione dei prodotti agricoli tipici, di cui alla delibera CIPE
n. 132 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29
ottobre 1999».
11. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 132 e' sostituito dal seguente: «132. L'Istituto per lo sviluppo
agroalimentare (ISA) S.p.a., nell'ambito delle operazioni di acquisizione delle
partecipazioni azionarie e di erogazioni di finanziamenti a societa' ed
organismi operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, puo' definire condizioni compatibili con i principi di
economia di mercato e stipulare appositi accordi con i quali, tra l'altro, gli
altri soci, o eventualmente terzi, si impegnano a riscattare al valore di
mercato, nel termine stabilito dal relativo piano specifico di intervento, le
azioni o le quote sociali acquisite»;
b) dopo il comma 132 sono inseriti i seguenti: «132-bis. ISA S.p.a., con le
medesime modalita' di cui al comma 132, partecipa ad iniziative promosse da societa',
enti, fiere ed altri organismi allo scopo di predisporre studi, ricerche,
programmi di promozione e di potenziamento dei circuiti commerciali dei
prodotti agricoli ed agroindustriali. 132-ter. Per le finalita' di cui ai commi
132 e 132-bis, ISA S.p.a. si avvale dei propri fondi eventualmente integrati
con le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e
61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, secondo i
criteri stabiliti dal CIPE».
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
Art. 11.
Totalizzazione dei periodi assicurativi ed integrazione tabella C della
legge 30 dicembre 2004, n. 311
1.
Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'esercizio del
criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge 23
agosto 2004, n. 243, e' autorizzata la spesa di 160 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2006. (( Gli enti previdenziali interessati provvedono al
monitoraggio degli effetti derivanti dalle disposizioni introdotte in sede di
esercizio della delega di cui al periodo precedente, comunicando i risultati al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e
delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui
all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Limitatamente al periodo strettamente necessario all'adozione dei predetti
provvedimenti correttivi, alle eventuali eccedenze di spesa rispetto alle
previsioni a legislazione vigente si provvede mediante corrispondente
rideterminazione, da effettuare con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
degli interventi posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
2. (Soppresso) )).
Art. 11-bis.
Interventi
in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale
((
1. E' autorizzata la spesa di euro 222 milioni per l'anno 2005 per la
concessione di ulteriori contributi statali al finanziamento degli interventi
di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni. All'erogazione degli ulteriori contributi disposti
dal presente comma si provvede ai sensi del comma 29, primo e secondo periodo,
dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del 2004, e successive
modificazioni, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di
bilancio, programmazione e lavori pubblici. I contributi che, alla data del 28
febbraio 2006, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per
essere riassegnati secondo la procedura di cui al precedente periodo. Gli altri
soggetti non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa
finalita', la dichiarazione di assunzione di responsabilita' in ordine al
rispetto del vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini
dell'erogazione del finanziamento, l'ente beneficiariosmette entro il 30 marzo
2006 apposita attestazione al dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, secondo lo schema stabilito dal decreto di cui al citato comma 29, primo
periodo, dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede:
quanto a euro 100.000.000, mediante utilizzo delle risorse relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, risultanti dall'elenco allegato al
conto consuntivo dell'esercizio 2004, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 5,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; quanto a euro
122.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a euro 117.000.000, l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero e, quanto a euro 5.000.000, l'accantonamento relativo al Ministero
per i beni e le attivita' culturali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio )).
Art. 11-ter.
Contenimento spese del bilancio dello Stato e degli enti pubblici non
territoriali
((
1. Per l'anno 2005, le dotazioni di competenza e di cassa delle unita'
previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese
per consumi intermedi e per investimenti fissi lordi, esclusi i comparti della
difesa, della sicurezza e del soccorso, sono ridotte secondo gli importi
indicati rispettivamente negli elenchi 1 e 2 allegati al presente decreto.
2. L'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del Fondo
speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e' ridotto di 31 milioni di euro
per il medesimo anno.
3. Per l'anno 2005 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e' ridotta di 116 milioni di euro e
l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, e
all'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinate dalla
tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ridotta di 30 milioni di
euro in termini di competenza e di 70 milioni di euro in termini di cassa.
4. Gli stanziamenti per l'anno 2005 relativi a spese per consumi intermedi dei
bilanci di enti ed organismi pubblici non territoriali, che adottano
contabilita' anche finanziaria, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 5 e
6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle aziende sanitarie
ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro, dell'Agenzia italiana del farmaco, degli Istituti
zooprofilattici sperimentali e delle istituzioni scolastiche, sono ridotti
nella misura del 10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita' non
impegnate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici che adottano una
contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della produzione, individuati
all'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 6), 7) e 8), del codice
civile, previsti nei rispettivi budget 2005, concernenti i beni di consumo, i
servizi ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del 10 per cento.
5. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui al comma 4 sono versate da
ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle amministrazioni
vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli
amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla
gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 4 e al primo
periodo del presente comma.
6. A valere sulle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo
11-quater del presente decreto, un importo pari a 50 milioni di euro e'
iscritto in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, la cui utilizzazione e' effettuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata richiesta delle
amministrazioni interessate, per indifferibili esigenze connesse alle spese per
consumi intermedi )).
Art. 11-quater.
Ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio di alcune
attivita' regolate
1.
Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto opera la disciplina del presente articolo
relativamente all'ammortamento dei beni materiali strumentali per l'esercizio
delle seguenti attivita' regolate:
(( a) distribuzione e trasporto di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 1,
lettere n) e ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas;
b) distribuzione di energia elettrica e gestione della rete di trasmissione
nazionale dell'energia elettrica di cui all'articolo 2, commi 14 e 20, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva
96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per
l'esercizio delle attivita' regolate di cui al comma 1 sono deducibili in
misura non superiore a quella che si ottiene dividendo il costo dei beni per le
rispettive vite utili cosi' come determinate ai fini tariffari dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas:
a) nelle tabelle 1 e 2, rubricate «durata convenzionale tariffaria delle
infrastrutture» ed allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 30
settembre 2005, n. 206, rispettivamente per l'attivita' di trasporto e
distribuzione di gas naturale. Per i fabbricati iscritti a bilancio fino
all'esercizio in corso al 31 dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell'appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30 gennaio 2004, n.
5, per l'attivita' di trasmissione e distribuzione di energia elettrica,
rubricata «capitale investito riconosciuto e vita utile dei cespiti».
3. Per i beni cui al comma 1, la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui
al comma 2 decorre dall'esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta
presso precedenti soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di
eventuali successivi trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni
di cui al comma 1 sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in
funzione del bene e per i beni ceduti o devoluti all'ente concessionario fino
all'esercizio in cui avviene il trasferimento ed in proporzione alla durata del
possesso.
4. Non e' ammessa alcuna ulteriore deduzione per ammortamento anticipato o per
una piu' intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore.
Resta ferma, per quanto non diversamente disposto, la disciplina di cui
all'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di cui al comma 2, deliberate ai
fini tariffari dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto, rilevano anche ai fini della
determinazione delle quote di ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione finanziaria, indipendentemente dai
criteri di contabilizzazione, la deduzione delle quote di ammortamento compete
all'impresa utilizzatrice; alla formazione del reddito imponibile di quella
concedente, concorrono esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei
canoni di locazione finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura
risultante dal piano di ammortamento finanziario.
7. Quanto previsto dai precedenti commi si applica esclusivamente ai beni
classificabili nelle categorie omogenee individuate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas. Per i beni non classificabili in tali categorie
continua ad applicarsi l'articolo 102 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
8. La disposizione di cui al comma 6 si applica ai contratti di locazione
finanziaria la cui esecuzione inizia successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto.
9. Per i costi incrementativi capitalizzati successivamente all'entrata in
funzione dei beni di cui al comma 1 le quote di ammortamento sono determinate
in base alla vita utile residua dei beni.
10. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito
delle societa' (IRES) e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive
(IRAP) per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, calcolato in ogni caso in base alle disposizioni generali sui
versamenti degli acconti delle imposte sui redditi di cui alla legge 23 marzo
1977, n. 97, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si assume,
quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del presente articolo;
eventuali conguagli sono versati insieme alla seconda ovvero unica rata
dell'acconto. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini dell'IRES e dell'IRAP si assume, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni
del presente articolo.
11. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo, ad eccezione di quelle
utilizzate ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, sono interamente destinate
al miglioramento dei saldi di finanza pubblica )).
Art. 11-quinquies.
Dismissione di immobili
((
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica attraverso la dismissione di beni immobili pubblici, l'alienazione di
tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il
cui prezzo di vendita sia determinato secondo criteri e valori di mercato.
L'Agenzia del demanio e' autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni che li hanno
in uso, a vendere con le modalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2003, n. 27, i beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio
pubblico, ivi compresi quelli individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis e
13-ter dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni.
2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, per la dismissione dei beni gia' individuati ai sensi dei commi 13, 13-bis
e 13-ter; del medesimo articolo 27, la vendita fa venir meno l'uso governativo,
le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi
anche in caso di rivendita. Si intendono applicabili, anche quanto alle
dichiarazioni urbanistiche nonche¨ agli attestati inerenti la destinazione
urbanisticoedilizia previsti dalla legge, le disposizioni di cui al secondo
periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e
successive modificazioni, nonche¨ al primo ed al secondo periodo del comma 18 e
al comma 19 del medesimo articolo 3. Resta ferma l'applicazione degli articoli
12, 54, 55, 56 e 57 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le
procedure di dismissione successive a quelle di cui al primo periodo.
3. Agli atti di alienazione di cui al comma 1 del presente articolo o comunque
connessi alla dismissione del patrimonio immobiliare di proprieta' dello Stato
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti
all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attivita' connesse
all'attuazione del presente articolo, a valere sulle conseguenti maggiori
entrate.
5. All'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo
periodo e' soppresso.
6. Il disposto dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, deve interpretarsi nel senso che lo Stato, gli enti pubblici nonche¨ le
societa' di cui al comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del
2001 sono esonerati anche dall'obbligo di rendere le dichiarazioni urbanistiche
richieste dalla legge per la validita' degli atti nonche¨ dall'obbligo di
allegazione del certificato di destinazione urbanistica contenente le
prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate dal trasferimento.
7. Gli immobili siti in Roma, via Nicola Salvi n. 68 e via Monte Oppio n. 12,
gia' inseriti nelle procedure di vendita di cui al decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
410, sono esclusi da dette procedure di vendita )).
Art. 11-sexies.
Razionalizzazione ed incremento dell'efficienza del settore del
controllo del traffico aereo
((
1. All'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «ed i voli » sono sostituite dalle
seguenti: «, comunitari e»;
b) al comma 3 le parole da: «secondo la formula: » fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «secondo la formula:
«T=CTT * p * a», nella quale «T» e' l'ammontare della tassa, «CTT» e' il
coefficiente unitario di tassazione di terminale, «p» e' il coefficiente di
peso ricavato elevando il peso massimo dell'aeromobile al decollo come definito
dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411, ad un valore determinato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dell'effettivo costo di erogazione del servizio di controllo al volo in base al
peso degli aeromobili. Fino all'emanazione di detto decreto il valore cui
elevare il peso e' stabilito in 0,95. Il coefficiente «a» e' determinato con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dell'effettivo costo di assistenza al volo sostenuto per categoria di aeroporto;
fino all'emanazione del decreto di determinazione del coefficiente, «a» e' pari
a 1 per tutti gli aeroporti »;
c) al comma 4, le parole da: « costo complessivo previsto » a: «
intera rete aeroportuale » sono sostituite dalle seguenti: « costo complessivo
ammesso per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti, al netto dei
costi previsti negli aeroporti nei quali si sviluppa, singolarmente, un
traffico in termini di unita' di servizio inferiore all'1,5 per cento del
totale previsto per l'anno di applicazione della tariffa sull'intera rete
nazionale e comunque non superiore ad un numero di unita' di servizio stabilito
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche¨ della sommatoria dei costi
previsti nei restanti aeroporti per fornire un numero di unita' di servizio
pari all'1,5 per cento del totale previsto per l'anno di applicazione della
tariffa sull'intera rete nazionale e comunque non superiore ad un numero di
unita' di servizio stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: « 5. Per i soli voli nazionali e
comunitari, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera b), puo' essere
applicata in misura ridotta fino al 50 per cento. La quota di riduzione e'
stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; fino all'emanazione di
tale decreto la riduzione e' stabilita nella misura del 50 per cento»;
e) al comma 6 le parole: « dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411»
sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 4 della legge 20 dicembre 1995,
n. 575 »;
f) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. I coefficienti unitari di
tassazione, di cui al comma 4 del presente articolo e di cui all'articolo 3
della legge 11 luglio 1977, n. 411, sono determinati secondo parametri di
efficientamento dei costi indicati nel contratto di programma di cui
all'articolo 9, comma 2, della legge 21 dicembre 1996, n. 665. Nel contratto di
programma e' assegnato all'Azienda un obiettivo di recupero della produttivita'
tenendo conto del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, delle
esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo
delle strutture di assistenza al volo, dell'effettivo conseguimento degli
obiettivi di sicurezza, nonche¨ di un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione
dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a ciascuno dei servizi,
regolamentati e non regolamentati»;
g) al comma 8, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) i mancati
introiti dell'Azienda in base a quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente
articolo»;
h) al comma 9, le parole da: «di cui al comma 1» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «e' determinato con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base di un'istruttoria effettuata dall'ENAC sentita
l'Azienda».
2. Per l'anno 2006, l'obiettivo di recupero della produttivita' di cui al comma
7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge n. 77 del 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 160 del 1989, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, e' determinato in misura non inferiore al 5 per cento.
3. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa di
32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Per gli interventi di cui
al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006 )).
Art. 11-septies.
Interventi a favore della sicurezza degli impianti ed operativa
(( 1. All'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole:
«per la parte eccedente 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti:
«quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV
S.p.a., secondo modalita' regolate dal contratto di servizio di cui
all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da
ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la
sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,».
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2006 )).
Art. 11-octies.
Compensazione per gli eventi dell'11 settembre 2001
(( 1. E' autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2005 per la
liquidazione dei risarcimenti dei danni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 14. Le modalita' e i termini delle liquidazioni dei
predetti risarcimenti sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1-septies
dall'articolo 2 del decreto-legge n. 450 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 14 del 2002 )).
Art. 11-nonies.
Razionalizzazione e incremento dell'efficienza del settore dei gestori
aeroportuali
((
1. Alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 10 dell'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «10.
La misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, e'
determinata per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE,
con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. Con i medesimi decreti viene
altresi' fissata, per un periodo predeterminato, comunque compreso tra tre e
cinque anni, la variazione massima annuale applicabile ai medesimi diritti
aeroportuali. La variazione e' determinata prendendo a riferimento il tasso di
inflazione programmato, l'obiettivo di recupero della produttivita' assegnato
al gestore aeroportuale, la remunerazione del capitale investito, gli
ammortamenti dei nuovi investimenti realizzati con capitale proprio o di credito,
che sono stabiliti in contratti di programma stipulati tra l'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC) e il gestore aeroportuale, approvati dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. La misura iniziale dei diritti e l'obiettivo di recupero della
produttivita' assegnato vengono determinati tenendo conto:
a) di un sistema di contabilita' analitica, certificato da societa' di
revisione contabile, che consenta l'individuazione dei ricavi e dei costi di
competenza afferenti a ciascuno dei servizi, regolamentati e non regolamentati,
quali lo svolgimento di attivita' commerciali, offerti sul sedime aeroportuale;
b) del livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;
c) delle esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di
sviluppo delle strutture aeroportuali;
d) dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale;
e) di una quota non inferiore al 50 per cento del margine conseguito dal
gestore aeroportuale in relazione allo svolgimento nell'ambito del sedime
aeroportuale di attivita' non regolamentate»;
b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti: «10-bis. E' soppressa la
maggiorazione del 50 per cento dei diritti aeroportuali applicata nei casi di
approdo o partenza nelle ore notturne, di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324.
10-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' definire norme semplificative,
rispetto a quelle previste al comma 10, per la determinazione dei diritti
aeroportuali per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unita' di
carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di
posta.
10-quater. La metodologia di cui al comma 10 si applica anche per la
determinazione dei corrispettivi per i servizi di sicurezza previsti
dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, nonche¨ per la
determinazione della tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via
aerea in base al decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117».
2. Il comma 190 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
abrogato )).
Art. 11-decies.
Competitivita' del sistema aeroportuale
((
1. Al fine di incrementare la competitivita' e razionalizzare il sistema del
trasporto aereo nazionale, i canoni di concessione demaniale, istituiti dal
decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351, sono ridotti del 75 per cento fino alla data di
introduzione del sistema di determinazione dei diritti aeroportuali di cui
all'articolo 11-nonies del presente decreto.
2. Fino alla determinazione dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio
1976, n. 324, secondo le modalita' previste nel comma 10 dell'articolo 10 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 11-nonies del
presente decreto, la misura dei diritti aeroportuali attualmente in vigore e'
ridotta in misura pari all'importo della riduzione dei canoni demaniali di cui
al comma 1 del presente articolo. Detta misura e' ulteriormente ridotta del 10
per cento per i gestori che non adottano un sistema di contabilita' analitica,
certificato da societa' di revisione contabile, che consenta l'individuazione,
per tutti i servizi offerti, dei ricavi e dei costi di competenza afferenti a
ciascun singolo servizio.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo,
valutate in 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede ai sensi
dell'articolo 12 )).
Art. 11-undecies.
Sviluppo delle infrastrutture aeroportuali
((
1. La programmazione degli interventi infrastrutturali per il settore
dell'aviazione civile, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, soddisfa, in via prioritaria, le esigenze dei collegamenti con gli
aeroporti d'interesse nazionale e, in particolare, con gli hub aeroportuali di
Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.
2. I piani d'intervento infrastrutturale dell'Ente nazionale per l'aviazione
civile (ENAC) e dell'Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV Spa) sono
redatti in coerenza con le linee d'indirizzo contenute nella programmazione di
cui al comma 1, consultate le associazioni rappresentative dei vettori aerei e
dei gestori aeroportuali )).
Art. 11-duodecies.
Sicurezza aeroportuale
((
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro
dell'interno, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, previa istruttoria effettuata dall'ENAC, sono definite le
attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale relativa al
controllo bagagli e passeggeri, lo svolgimento delle quali e' affidato ai
gestori aeroportuali ed ai vettori, individuando le diverse competenze e
responsabilita' agli stessi assegnate.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
della imputazione delle attivita' definite con il decreto di cui al comma 1, e'
definita la ripartizione, tra gestori aeroportuali e vettori, dei corrispettivi
stabiliti in base all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217 )).
Art. 11-terdecies.
Royalties sui carburanti
(( 1. In applicazione alla normativa di settore, per i servizi regolamentati o comunque sottoposti alla vigilanza dell'ENAC in base alla direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, non possono essere applicati dai gestori aeroportuali e dai fornitori dei servizi sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura di carburanti, non effettivamente connessi ai costi sostenuti per l'offerta del medesimo servizio )).
Art. 11-quaterdecies.
Interventi infrastrutturali, per la ricerca e per l'occupazione
((
1. Per consentire l'organizzazione e l'adeguamento degli impianti e
attrezzature necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di nuoto che si
terranno a Roma nel 2009 e dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a
Pescara nel medesimo anno, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali nei confronti dei
soggetti competenti. A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 2 milioni di euro
per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 2 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, da ripartire in eguale
misura tra le manifestazioni di cui al primo periodo del presente comma.
2. Per l'organizzazione e l'adeguamento infrastrutturale necessario alla
realizzazione del convegno internazionale interconfessionale, e' autorizzata la
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2006.
3. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 279,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di ulteriori 3
milioni di euro a decorrere dall'anno 2006; e' altresi' autorizzata la spesa di
ulteriori 1,5 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 1, comma 278, della citata legge n. 311 del 2004 in favore della
Facolta' ivi indicata della Seconda Universita' degli studi di Napoli.
4. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «1° gennaio 2005»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2006».
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituti, degli istituiti
regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi,
distinti per sesso e classi di eta', regolamentare il prelievo di selezione
degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
6. Al comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, e' aggiunta la seguente lettera: «e-ter)
dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere saltuario, effettuata
da studenti e pensionati». A tal fine e' autorizzata la spesa annua di 200.000
euro dal 2006.
7. Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise, e' erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio
e Molise la somma di euro 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire
la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le
relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con
il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di
assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il
personale che presta attivita' professionale e collaborazione presso l'ente
parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati
dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva
stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre
2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si
provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Il comma 12 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
sostituito dal seguente: «12. Gli organi dell'Ente parco durano in carica
cinque anni».
9. All'articolo 17, commi 1, 2 e 6, lettera a), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005»
sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2006». La disposizione del presente comma non si applica alle discariche
di II categoria, di tipo A, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto, per le quali il termine di conferimento e' fissato alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, e' aumentato, a
decorrere dall'anno 2006, ad euro 2.300.000. Per le attivita' e il
conseguimento delle finalita' scientifiche del Polo nazionale di cui alla
tabella A prevista dall'articolo 1 della legge 29 ottobre 2003, n. 291, viene
riconosciuto alla Sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecita' un contributo annuo di euro 750.000. E' concesso un
contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 in
favore dell'ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1967, n. 516. Il contributo di cui all'articolo 1, comma
113, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, deve essere inteso come contributo
statale annuo ordinario; a decorrere dall'anno 2006 esso e' pari a 400.000
euro. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. In favore della Lega italiana tumori e'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008.
11. In considerazione del rilievo nazionale e internazionale nella
sperimentazione sanitaria di elevata specializzazione e nella cura delle
patologie nel campo dell'oftalmologia, per l'anno 2006 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore della Fondazione
«G.B. Bietti» per lo studio e la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma.
Allo scopo di promuovere il miglioramento della salute e di offrire ai
cittadini alti livelli di assistenza ospedaliera, e' autorizzata la concessione
di un contributo associativo nel limite di 50.000 euro annui per ciascuno degli
anni 2006, 2007 e 2008 in favore del Comitato permanente degli Ospedali dell'Unione
europea (Hope) con sede in Belgio. E' autorizzata la spesa di 219.000 euro, per
l'anno 2006, 500.000 euro per l'anno 2007 e 500.000 euro per l'anno 2008 per
l'interconnessione e la formazione sanitaria tra centri sanitari all'estero e
in Italia che il Ministro della salute, il Ministro per gli italiani nel Mondo,
il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie attuano
congiuntamente avvalendosi, in particolare, dell'Associazione denominata
«Alleanza degli Ospedali italiani nel mondo», da essi congiuntamente costituita
in data 2 febbraio 2004.
12. Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di
aziende ed istituti di credito nonche' da parte di intermediari finanziari, di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, di finanziamenti a medio e lungo termine con capitalizzazione
annuale di interessi e spese, e rimborso integrale in unica soluzione alla
scadenza, assistiti da ipoteca di primo grado su immobili residenziali,
riservati a persone fisiche con eta' superiore ai 65 anni compiuti.
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Ministro delle attivita' produttive di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, emana uno
o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione
degli impianti all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla
lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti
garantendo una effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali secondo i principi di sussidiarieta' e di leale collaborazione, anche
tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai
provvedimenti previsti alle lettere a) e b).
14. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo
52, comma 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' autorizzata la spesa di
10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.
15. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, dopo la
lettera p-terdecies), e aggiunta la seguente:
«p-quaterdecies) area del territorio di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 19 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
122 del 27 maggio 2005».
16. Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso
decreto si interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento
urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi
del medesimo.
17. E' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2006 in favore dell'ANAS Spa per la realizzazione di lavori di
raccordo stradale.
18. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive e' determinata
annualmente la quota risorse del Fondo speciale rotativo per l'innovazione
tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da
destinare, a valere sulla quota erogata a fondo perduto, agli interventi
previsti dal comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
19. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 155 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: «Il reddito imponibile dei
soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), derivante dall'utilizzo
in traffico internazionale delle navi indicate nell'articolo 8-bis, comma 1,
lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, iscritte nel registro internazionale di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonche' delle navi
noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello
complessivamente utilizzato, e' determinato ai sensi della presente sezione
qualora il contribuente comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle
entrate entro tre mesi dall'inizio del periodo d'imposta a partire dal quale
intende fruirne con le modalita' di cui al decreto previsto dall'articolo 161».
20. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 2 della legge
30 luglio 2002, n. 174, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1 milione
di euro a decorrere dall'anno 2006.
21. All'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, al comma 3 dopo le parole:
«dell'ambiente naturale» sono inserite, le seguenti: «, le associazioni
riconosciute a carattere nazionale aventi per oggetto statutario, da piu' di
quaranta anni, lo svolgimento o la promozione di attivita' di ricerca
oncologica» )).
Art. 11-quinquiesdecies.
Contrasto alla diffusione del gioco illegale
((
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato definisce con propri provvedimenti entro il 30 aprile 2006,
sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio
nazionale dei soggetti operanti la raccolta dei giochi, le regole della
raccolta, attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare,
nonche' attraverso la telefonia fissa e mobile, del lotto, del concorso
pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse
a totalizzatore previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I
provvedimenti, valorizzando, anche per la tutela dell'ordine pubblico e del
giocatore, le attuali reti di raccolta dei giochi e la diffusione dei mezzi di
pagamento on line, prevedono, in particolare:
a) l'estrazione giornaliera della ruota nazionale del lotto, di cui
all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche'
l'effettuazione giornaliera del concorso pronostici enalotto;
b) l'estensione, nel caso in cui non sia gia' previsto dalle vigenti
convenzioni di concessione, dell'oggetto, alle condizioni vigenti, delle
concessioni del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato
decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al gioco
raccolto con i mezzi di partecipazione a distanza sopra indicati. La predetta
estensione esclude ogni diversa modifica dell'oggetto delle concessioni e non
comporta, l'attribuzione per ciascun concessionario, di giochi diversi da
quelli dallo stesso gestiti in virtu' della o delle concessioni conferite;
c) la possibilita' di raccolta a distanza dei giochi di cui alla lettera b) da
parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio o per la raccolta
dei giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongono di un
sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. I provvedimenti del
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato definiscono criteri di connessione tra i soggetti che effettuano la
raccolta a distanza e i soggetti titolari di concessione di cui alla lettera b),
che garantiscono la sicurezza nelle transazioni in rete e la possibilita' di
collegamento tra tutti i concessionari di giochi, nonche' le modalita' di
retribuzione di tali soggetti;
d) la commercializzazione dei mezzi di pagamento, ai sensi dell'articolo 1,
commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, attraverso le attuali
reti di raccolta, del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi
pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al citato
decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, e della nuova scommessa ippica di
cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
assicurando che ciascuna rete commercializzi in via esclusiva i mezzi di
pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. I mezzi di pagamento sono
utilizzati anche per la partecipazione a distanza dei giochi di cui al comma
292 del citato art. 1 della legge n. 311 del 2004. Per tali attivita' e'
riconosciuto un aggio pari al 6 per cento del valore dei mezzi di pagamento
venduti.
2. Per il triennio 2006-2008 e' introdotto, in via sperimentale, un meccanismo
di variazione dell'aggio sui giochi del lotto, del concorso pronostici
enalotto, del concorso pronostici totip, dei concorsi pronostici su base
sportiva, delle scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2
agosto 1999, n. 278, della scommessa tris e della nuova scommessa ippica di cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, correlato al
livello di raccolta conseguito nell'anno precedente, basato sui seguenti
criteri:
a) nel caso in cui nell'anno 2006, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia
superiore a 11.200 milioni di euro, l'aggio riconosciuto ai ricevitori per la
raccolta relativa all'anno 2007 e' fissato nella misura del 9 per cento della
raccolta ed il prelievo erariale relativo al concorso pronostici enalotto, al
concorso pronostici totip, ai concorsi pronostici su base sportiva, alle
scommesse a totalizzatore di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278,
alla scommessa tris ed alla nuova scommessa ippica di cui all'articolo 1, comma
498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' diminuito di un punto percentuale
rispetto alla raccolta;
b) nel caso in cui, nell'anno 2007, la raccolta dei giochi sopra richiamati,
nonche' di eventuali altri nuovi giochi distribuiti in ricevitoria, sia
superiore a 11.600 milioni di euro, e' confermata, per gli anni 2008 e
successivi, la percentuale di aggio prevista dalla lettera a).
3. Entro il 30 giugno 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato individua, con proprio
provvedimento, le modalita' di determinazione e di pubblicizzazione del livello
di raccolta conseguito dai giochi previsti dal comma 1.
4. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' e le disposizioni tecniche occorrenti per
l'attuazione di formule di gioco opzionali, complementari al concorso
pronostici enalotto ed al gioco del lotto, senza variazioni nella misura
dell'aggio, basate sui seguenti principi:
a) posta di gioco per ogni combinazione pari a 0,50 euro;
b) restituzione al giocatore non inferiore al 50 per cento dell'ammontare
complessivo delle poste di gioco;
c) autonomia dei premi rispetto a quelli previsti dalle formule di gioco
attuali;
d) introduzione di premi istantanei, cumulabili con gli eventuali premi a
punteggio;
e) possibilita' di accesso al gioco attraverso mezzi di comunicazione a
distanza ai sensi del comma 1.
5. Per garantire l'effettiva concorrenza e competitivita' nel settore del gioco
e delle scommesse, il concessionario delle scommesse ippiche e sportive non
puo' essere titolare di oltre cento agenzie sul territorio nazionale. A tal
fine, nel numero di agenzie si considerano anche i soggetti controllanti o
controllati, ovvero sottoposti, anche per interposta persona, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
6. Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale,
ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,
esercita la propria attivita' anche mediante l'apertura di tre sportelli
distaccati, presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua gia' la
raccolta delle scommesse, ma comunque ubicati nella stessa regione, da attivare
entro il 31 marzo 2006 e fino alla operativita' del riordino del settore delle
scommesse sportive di cui all'articolo 1, commi 286 e 287, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. L'apertura degli sportelli distaccati non determina
alcun diritto preferenziale nell'ambito della procedura di riordino del
comparto delle scommesse sportive di cui ai citati commi. Con uno o piu'
provvedimenti, da adottare entro il 31 gennaio 2006, il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina le
modalita' di apertura degli sportelli distaccati di raccolta delle scommesse,
assicurando priorita' ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
attualmente non serviti da agenzie di scommesse.
7. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 e' aggiunta la seguente lettera: «e-bis) le operazioni inerenti e
connesse all'organizzazione ed all'esercizio delle attivita' di cui
all'articolo 10, numeri 6) e 7), e le prestazioni di mandato, mediazione e
intermediazione relative a dette operazioni»;
b) al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di
cui al presente comma non si applica alle operazioni di cui all'articolo 10,
numeri 6) e 7), e alle prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione
relative a dette operazioni».
8. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 e' subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la posta unitaria per le scommesse diverse
da quelle sulle corse dei cavalli e' stabilita in 1 euro e l'importo minimo per
ogni biglietto giocato non puo' essere inferiore a tre euro. Eventuali
variazioni della posta unitaria per qualunque tipo di scommessa sono
determinate con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
10. Il personale dipendente dalla CONI servizi S.p.A. per effetto dell'articolo
8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, in posizione di distacco presso l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e con oneri a carico della predetta
Amministrazione, e' trasferito, a domanda, nei ruoli della citata
Amministrazione, con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 124, della
legge 30 dicembre 2004, n.
311.
11. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con
propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza
delle scommesse, del bingo e delle lotterie attraverso Internet, televisione
digitale, terrestre e satellitare, nonche' attraverso la telefonia fissa e
mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalita' di gioco atte a garantire la
sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilita' di
connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:
a) la possibilita' di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione
per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali
dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed
organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste
dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale
attivita' e' riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;
b) la possibilita' di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio
delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore,
in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica
delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali
scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle
scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a
distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonche' dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;
c) le modalita' di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a
distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n.
29.
12. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
e successive modificazioni, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) per le scommesse:
1) per la scommessa tris e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi
dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169:
22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo
quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n.
311: 15,70 per cento della quota prelievo stabilita per ciascuna scommessa;
3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli:
dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa
composta fino a sette eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna
scommessa composta da piu' di sette eventi; dal l° gennaio 2007, nel caso in
cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro,
nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a sette
eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da piu'
di sette eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero
anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse
dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento
per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e nella misura del 6,6 per
cento per ciascuna scommessa composta da piu' di sette eventi;
4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli:
20 per cento di ciascuna scommessa.».
13. Il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
indira' apposita lotteria ad estrazione istantanea dedicata ai Giochi olimpici
invernali «Torino 2006» )).
Art. 11-sexiesdecies
Applicazione degli articoli 11-sexies 11-septies, 11-nonies e 11-
decies
(( 1. Le disposizioni di cui agli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies e 11-decies del presente decreto trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2006 )).
Art. 12.
Copertura finanziaria
1.
Agli oneri derivanti (( dall'attuazione degli articoli da 3 a 11 )) del
presente decreto, pari a 76,5 milioni di euro per l'anno 2005, 412 milioni di
euro per l'anno 2006, 655 milioni di euro per l'anno 2007 e 987 milioni di euro
a decorrere dal 2008, si provvede:
a) per l'anno 2005, quanto a 76,5 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 14, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662. ((
Per la compensazione degli effetti sul fabbisogno di cassa si provvede mediante
riduzione di 73,5 milioni di euro, per l'anno 2005, della dotazione di cassa
relativa all'unita' previsionale di base 3.2.3.20 «Banche, Fondi ed Organismi
internazionali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze ));
b) per gli anni successivi, quanto a 86 milioni di euro a decorrere dal 2006,
mediante utilizzo di parte delle risorse riveniente dalla soppressione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 59, comma 4-bis, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevista dall'articolo 3, comma 36, lettera
d), numero 1);
c) quanto a 65 milioni di euro per il 2007 e 160 milioni di euro a decorrere
dal 2008, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in relazione a
quanto disposto dall'articolo 3, comma 21;
d) quanto a 326 milioni di euro per il 2006, 504 milioni di euro per il 2007 e
741 milioni di euro a decorrere dal 2008, mediante utilizzo di parte delle
maggiori entrate recate dal presente decreto.
(( 1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11-sexies, comma
1, lettere c) e d), 11-septies, 11-octies e 11-decies, pari a 13 milioni di
euro per l'anno 2005 e a 124 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si
provvede per l'anno 2005 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 11-quater. Per gli anni successivi si provvede ai sensi
dei commi 1-ter e 1-quater.
1-ter. Una quota delle risorse rivenienti dal presente decreto, pari a 372
milioni di euro, confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
predetto importo e' versato su apposita contabilita' speciale, ai fini del
riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2006 al 2008,
per 124 milioni di euro all'anno. Della predetta somma una quota pari a 30
milioni di euro resta acquisita all'entrata del bilancio dello Stato a
copertura delle minori entrate derivanti dall'articolo 11-septies e la restante
quota di 94 milioni di euro e' riassegnata per provvedere alle spese recate
dagli articoli 11-sexies, comma 1, lettere c) e d), 11-octies e 11-decies.
Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal precedente periodo,
in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle amministrazioni
pubbliche, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1-quater. A decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante utilizzo di parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
1-quinquies. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente
decreto si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente decreto )).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
ALLEGATI