Oggetto: Legge 431/1998 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"
- Approvazione bando comunale anno 2005
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il "Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli;
- che la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 3077 del 3.10.2006 stabilisce i criteri per la ripartizione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2005;
Ritenuto:
- di approvare la bozza di Bando Comunale FSAL (Fondo Sostegno Abitazioni in Locazione) anno 2005, riportato in calce al presente atto, per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione, pubblicata dalla Regione Veneto sul sito WEB, messo a disposizione dei Comuni dalla Regione stessa attraverso l'ANCI SA S.r.l.;
- di confermare l'affidamento del servizio "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" Legge 9.12.1998, n. 431 ai CAAF, come previsto dal punto 1.B della convenzione, stipulata fra i Comuni ed i CAAF in data 25.5.2006;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio interessato, in merito alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti, espressi legalmente,
D E L I B E R A
1) di approvare il Bando Comunale FSAL anno 2005 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione, riportato in calce al presente atto;
2) di fissare la data di inizio della pubblicazione del bando all'8 gennaio 2007 e la scadenza del termine per la presentazione delle domande al 23 febbraio 2007.
* * * * * *
Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.
BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2005
E' indetto il bando di cui alla DGR n. 3077 del 03 ottobre 2006 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione relativo all'anno 2005 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431/98.
Il contratto d'affitto deve riferirsi ad alloggi siti nella Regione del Veneto e occupati nell'anno 2005 dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare a titolo di residenza principale o esclusiva.
E' ammessa una unica richiesta cumulativa di contributo, anche per più contratti di locazione, nel caso si sia cambiato alloggio nel corso del 2005.
Non è ammessa la presentazione di più di una richiesta di contributo da parte di componenti lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2005 - 31 dicembre 2005.
1. Requisiti per la partecipazione al bando.
A. Possono partecipare al bando e hanno diritto a richiedere il contributo i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda:
a) siano residenti nel Comune;
b) non siano titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a E 46.321,17);
c) producano una dichiarazione ISEE o presentino attestazione ISEE in corso di validità (D.Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore a E 13.000,00 (ISEEmassima);
d) nel caso di stranieri extracomunitari siano in possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e dei requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato in base art. 5 comma 5 della L. 30 luglio 2002, n. 189;
B. In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A possono partecipare al bando e hanno diritto a chiedere il contributo i nuclei familiari che nell'anno 2005:
a) occupavano un alloggio in locazione, a titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
b) la categoria catastale dell'alloggio per il quale viene chiesto il contributo sia compresa fra le seguenti: A2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
c) il canone integrato, come definito al successivo punto B, ha incidenza in relazione all'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non inferiore al 12% e non superiore al 70%.[1]
d) l'alloggio abbia una superficie netta[2] non superiore a 95 mq per famiglie fino a tre componenti. La superficie netta ammissibile viene incrementata di 5 mq per ogni componente eccedente i tre.
C. In caso di coabitazione di più nuclei familiari, è ammessa la sola richiesta di contributo da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione o di chi, in forza di successione o provvedimento dell'autorità giudiziaria, è subentrato al titolare del contratto. In caso di contratto cointestato a più persone appartenenti a nuclei familiari diversi uno solo di questi nuclei può fare domanda.
D. La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2005 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al punto B.
2. Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).
L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, viene determinato in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai densi del D.Lgsl. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.
3. Modalità di calcolo del contributo.
L'ammontare del contributo viene calcolato come segue:
A. si calcola quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 12% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa come da seguente formula:
Per l'anno 2005 ISEEminima = E 6.000,00;
C. il contributo massimo annuo è rappresentato dalla eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di E 2.000,00;
D. qualora il canone annuo superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo ammissibile si ottiene riducendo il contributo massimo della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque componenti;
E. il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo ammissibile in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per coloro che hanno un ISEEfsa minore o uguale a ISEEminima il contributo ammissibile viene preso al 100% per ridursi fino al 10% per coloro che hanno l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda viene esclusa per condizione economica (ISEEmassima);
F. se il contributo viene chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.
4. Modalità di erogazione del contributo.
A. Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo a tutti gli aventi diritto il Comune procederà alla riduzione del contributo e/o alla liquidazione in ordine di graduatoria secondo criteri da stabilire in fase di liquidazione.
B. L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di E 1,00.
C. Il contributo non sarà dovuto nel caso l'importo definitivo sia inferiore a E 200,00.
D. Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione o, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n° 269, nel caso di morosità del conduttore, il locatore interessato a sanatoria della morosità medesima.
E. In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nel contempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali e sul sito iseeveneto.clesius.it è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro 90 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.
5. Termini e modalità per la presentazione della domanda.
Le domande potranno essere presentate dal giorno 8 gennaio 2007 al giorno 23 febbraio 2007 presso i CAF convenzionati il cui elenco è desumibile da www.comunitrevigiani.it/documenti.asp o presso l'Ufficio Comunale Assistenza.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.
A. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
6. Documentazione.
A. Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti relativi a dati dichiarati in sede di domanda non in possesso della Pubblica Amministrazione;
B. Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 0, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata come da attestazione in suo possesso. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento di identità in corso di validità. In tale ultimo caso l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori di compilazione e/o omissioni che al momento del caricamento impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale.
C. È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:
a) Attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;
b) contratto (contratti) di locazione registrato,
c) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2005,
d) lettere o atti di risoluzione del contratto (sfratti) e lettere o atti riguardanti i canoni di affitto non pagati.
Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.
Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia della eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.
7. Controlli.
A. L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.
B. Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con la denuncia all'Autorità Giudiziaria per le sanzioni civili e penali conseguenti .
8. Privacy.
A. Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. (Che i dati potranno essere raccolti da soggetti convenzionati con il Comune il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune/affisso all'Albo Pretorio).
B. Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali vengono presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.
Ormelle, 8 gennaio 2007
IL SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Domenica MACCARRONE
NOTE
Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70% la domanda viene considerata incongrua in quanto la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio che le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba ricorrere per la sua sopravvivenza ai Servizi Sociali. Solo se ricorre tale circostanza il Comune tramite i Servizi Sociali può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carco del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato altrimenti vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.
[1] La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie netta può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.
[1] Qualora l’incidenza dell’affitto superi il 70% la domanda viene considerata incongrua in quanto la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell’alloggio che le esigenze minime di vita. E’ quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba ricorrere per la sua sopravvivenza ai Servizi Sociali. Solo se ricorre tale circostanza il Comune tramite i Servizi Sociali può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carco del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato altrimenti vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.
[2] La superficie netta è quella riguardante i locali dell’alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie netta può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.