Oggetto: Legge Regionale 21/1999 art. 7 - autorizzazioni in deroga
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
che la Legge Regionale n. 21 del 10 maggio 1999, contenente norme in materia di inquinamento acustico, all'art. 7 disciplina le ipotesi di divieto per le emissioni sonore temporanee, e tra queste anche "l'accensione di fuochi d'artificio ed il lancio di razzi non utilizzati per fini tecnici o agricoli" ;
che peraltro i commi 7 ed 8 del medesimo articolo permettono ai Comuni di prevedere le deroghe ritenute pił opportune;
che la Comunitą di Ormelle tradizionalmente riconosce talune ricorrenze, quali ad esempio quelle Patronali: San Bartolomeo, Santa Fosca, San Giovanni Battista ed altre varie manifestazioni promosse, patrocinate o comunque riconosciute dall'Amministrazione Comunale;
che siffatte occasioni consentono di derogare alle disposizioni in materia di inquinamento acustico, permettendo l'accensione di fuochi d'artificio, purchč entro il limite orario delle ore 24,00, come indicato dal comma 6 del citato art. 7 della legge regionale 21/1999;
che, date tali premesse, spetta concretamente al Responsabile dell'Area Amministrativa provvedere alla concessione delle deroghe richieste;
Visto il parere favorevole sulla regolaritą tecnico/procedurale reso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di acconsentire alle deroghe ai divieti della legge regionale 21 del 10 maggio 1999, qualora ricorrano le circostanze indicate in premessa;
2. di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa al rilascio delle singole deroghe.
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Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.