Oggetto: Approvazione Regolamento di Polizia Locale
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
che l'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 prevede che gli Enti Locali disciplinino, con propri Regolamenti, l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
Ritenuto necessario, alla luce delle nuove disposizioni in materia di Polizia Locale dettate dalla Regione Veneto, provvedere all'adozione del relativo Regolamento del Servizio;
Vista la Legge n. 65/1986, le Leggi Regionali n. 40/1988 e n. 41/2003, nonché la Deliberazione Giunta Regionale n. 2689 del 06/08/2004;
Esaminato il “Regolamento del Servizio di Polizia Locale“ composto da 34 articoli;
Dato atto che l'organo competente alla sua adozione è la Giunta Comunale;
Visto il parere tecnico favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del
Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di approvare il “Regolamento di Polizia Locale” composto da n. 34 articoli che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
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Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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COMUNE DI ORMELLE |
Piazza Vittoria,20 - 31010 ORMELLE TV - tel. 0422 745017 - Fax. 0422 805229 e_mail: info@comune.ormelle.tv.it - www.comune.ormelle.tv.it |
APPROVATO CON
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 09/02/2006
(Regolamento composto da n. 10 pagine, compresa la presente, numerate da 1 a 10)
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 - Collocazione del Servizio nell'ambito dell'Amministrazione Comunale
Art. 3 - Funzioni, compiti ed ambito territoriale della Polizia Locale
Art. 4 - Funzioni di Polizia Giudiziaria
Art. 5 - Funzioni di Pubblica Sicurezza
Art. 6 - Funzioni di Polizia Stradale
Art. 7 - Collaborazione con le altre forze di Polizia
Art. 8 - Organico del servizio
Art. 9 - Qualifiche
Art. 10 - Funzioni ed attribuzioni del “Comandante”
Art. 11 - Compiti dell'Istruttore
Art. 12 - Compiti dell'Agente di Polizia Locale
Art. 13 - Modalità d'accesso
Art. 14 - Formazione di base per gli Agenti di Polizia Locale
Art. 15 - Aggiornamento professionale
Art. 16- Uniforme di servizio
Art. 17 - Gradi e distintivi
Art. 18 - Arma d'ordinanza
Art. 19 - Strumenti e mezzi in dotazione
Art. 20 - Servizio in uniforme ed eccezioni
Art. 21 - Tessera di riconoscimento
Art. 22 - Finalità generali dei servizi
Art. 23 - Modalità dei servizi
Art. 24 - Collegamenti del servizio esterno
Art. 25 - Obbligo d'intervento e rapporto
Art. 26 - Ordine di Servizio
Art. 27 - Servizi esterni presso altre Amministrazioni
Art. 28 - Congedo ordinario
Art. 29 - Norme generali - doveri
Art. 30 - Cura dell'Uniforme e della persona
Art. 31 - Orario e turni di servizio
Art. 32 - Norme disciplinari
Art. 33 - Casi di assenza dal servizio
Art. 36 - Rinvio a disposizioni generali
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Locale ai sensi della Legge 07 marzo 1986, n° 65 e della Legge Regionale 9 agosto 1988 n° 40 e art. 17 della Legge Regionale n. 41 del 19/12/2003. Per quanto concerne lo stato giuridico, economico ed organizzativo si rinvia al C.C.N.L. e alle norme vigenti in materia.
Articolo 2
Collocazione del Servizio nell'ambito dell'Amministrazione Comunale
1. Il Sindaco (o l'Assessore delegato) sovrintende al Servizio di Polizia Locale, impartendo le direttive, vigilando sull'espletamento del servizio, adottando i provvedimenti amministrativi previsti dalla Legge e dai Regolamenti e, comunque, svolgendo i necessari compiti di indirizzo, coordinamento e controllo, ai sensi dell'art. 53, comma 23, della legge n° 388/2000 e successive modifiche.
2. Il Servizio di Polizia Locale, è coordinato dal “Comandante”, che è responsabile verso il Sindaco, in piena autonomia, della gestione del servizio.
1. La Polizia Locale svolge le funzioni e i compiti istituzionali previsti dalla vigente legislazione statale e regionale, dai regolamenti generali e locali, ottemperando altresì alle disposizioni amministrative emanate dagli Enti e dalle Autorità competenti.
2. L'ambito territoriale ordinario delle attività di Polizia Locale è quello del Comune di Ormelle, fatti salvi i casi in cui con apposite convenzioni, approvate dai rispettivi Consigli Comunali, vengano formalizzate forme associative tra due o più Comuni. In quest'ultimo caso l'ambito territoriale diventa il territorio Comunale dei Comuni convenzionati.
3. La Polizia Locale entro i limiti territoriali del proprio Comune o dei Comuni Convenzionati, provvede a:
3.1 Esercitare le funzioni indicate dalla Legge 7 marzo 1986, n° 65 e della Legge Regionale Veneto del 9 agosto 1988, n° 40;
3.2 Svolgere i servizi di polizia stradale, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
3.3 Vigilare sull'osservanza delle Leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune, con particolare riguardo a quanto concerne la Polizia urbana, rurale, mortuaria, edilizia, tutela ambientale, il commercio fisso e su aree pubbliche, igiene, sanità pubblica, pubblici esercizi ed attività ricettive;
3.4 Assolvere le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite agli Enti Locali dal D.P.R. 24/07/1977 n° 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n° 112, dal D.P.C.M. 12 settembre 2000 e successive modificazioni o integrazioni;
3.5 Accertare gli illeciti amministrativi e curarne l'iter procedurale sino alla loro definizione;
3.6 Effettuare i servizi d'ordine, di vigilanza e di rappresentanza necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune;
3.7 Collaborare ai servizi di protezione civile demandate dalla Legge al Comune;
3.8 Svolgere funzioni tipiche di prevenzione ed educative, anche attraverso un costante e qualificato rapporto con la popolazione;
Il personale che svolge servizio di Polizia Locale, nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita ex lege anche le seguenti funzioni:
a) Agente di polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e Istruttori;
b) Ufficiale di polizia Giudiziaria riferita ai Vice Ispettori ed Ispettori così come stabilito all'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n° 65. In tale veste risponde, come primo referente, all'Autorità Giudiziaria.
Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, esercita anche le funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di P.S.;
Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di P.S., dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n° 65.
1. Il personale che svolge servizio di Polizia Locale nell'ambito dell'Ente di appartenenza assume la qualifica di Agente di Polizia stradale, riferita a tutti i componenti del servizio, con obbligo dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 11 del codice della strada consistente in:
a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
2. Il personale di Polizia Locale concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Articolo 7
Collaborazione con le altre forze di Polizia
1. Il personale della Polizia Locale, nell'ambito del territorio comunale, collabora con le altre forze di polizia, per la realizzazione d'interventi coordinati sul territorio.
2. Nell'esercizio di tali funzioni il personale dipende operativamente e funzionalmente dalle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza nel rispetto delle intese intercorse fra le dette Autorità ed il Sindaco.
CAPO II - ordinamento e dotazione organica
Articolo 8
Organico del Servizio
1. La dotazione organica del Servizio di Polizia Locale è determinata dall'Amministrazione Comunale in relazione agli obiettivi ed alle esigenze di servizio, tenuto conto dei parametri previsti dalla legislazione Statale e Regionale.
2. L'organico del Servizio di Polizia Locale è soggetto a revisione periodica, in conformità ai criteri indicati all'articolo 7 comma 2 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, e articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 09 agosto 1988, n° 40, nonché alle norme generali in materia d'organici.
Articolo 9
Qualifiche
1. Nell'ambito del servizio di polizia Locale sono istituite le seguenti qualifiche funzionali:
a) Vice Ispettore, Ispettore o Ispettore Capo (Comandante) - categoria “D”;
b) Vice Istruttore, Istruttore o Istruttore Capo - categoria “C” posizione economica C3 e seguenti;
c) Agente, Agente Scelto, Assistente, Assistente Scelto - categoria “C” posizione economica C1 - C2;
Per le figure intermedie si fa riferimento all'allegato C “distintivi di riconoscimento del personale” approvato con D.G.R. n. 2689 del 06/08/2004 in ottemperanza al quanto disposto dall'art. 17 della L.R. n. 41/2003.
Articolo 10
Funzioni ed attribuzioni del “Comandante”
1. Il Comandante, ai sensi della Legge 65/1986, è responsabile verso il Sindaco (o l'Assessore delegato) della disciplina, della direzione e dell'organizzazione del servizio.
2. In particolare:
a) cura l'aggiornamento tecnico professionale degli appartenenti;
b) dispone dell'impiego tecnico operativo del personale;
c) dispone e organizza l'attività del servizio;
d) controlla e verifica che i risultati del lavoro corrispondano alle direttive ricevute;
e) predispone attività di studio, ricerca ed elaborazione dei programmi, piani e progetti;
f) cura la corretta procedura nella formazione degli atti amministrativi firmandone le relative proposte;
g) coordina i servizi di Polizia Locale con le altre forze di Polizia e della protezione civile, secondo le direttive stabilite dall'amministrazione;
3. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dall'Istruttore.
Articolo 11
Compiti dell'Istruttore
1. L'Istruttore collabora alla formazione, all'istruttoria e alla predisposizione di atti, riferiti ad attività di polizia amministrativa e giudiziaria.
2. E' responsabile dell'adempimento di disposizioni ricevute e dell'istruzione di pratiche connesse all'attività di P.L. con applicazione di Leggi e Regolamenti.
3. Redige relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi sulle attività espletate.
4. Svolge funzioni di coordinamento e controllo, nell'espletamento del servizio, sul personale di qualifica inferiore assicurando l'esatta interpretazione delle direttive ricevute, può essere addetto all'uso di strumentazioni tecniche complesse.
Articolo 12
Agente di Polizia Locale
1. Agli agenti compete l'espletamento dell'attività esecutiva propria della Polizia Locale, che implica responsabilità ed autonomia operativa degli stessi nell'ambito delle funzioni di pertinenza, essi devono assolvere con cura e diligenza i doveri d'ufficio e di servizio, nel rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Ordinanze, delle istruzioni e delle direttive ricevute collaborando tra loro e con gli altri appartenenti integrandosi a vicenda in modo che il servizio risulti efficiente e funzionale.
CAPO III - ACCESSO AL SERVIZIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 13
Modalità d'accesso
1. Oltre alle norme previste dal Regolamento organico del Comune e alle norme previste dagli accordi contrattuali, si applicano, in parziale deroga ad integrazione di esse, le seguenti modalità particolari per l'accesso all'organico del Servizio di Polizia Locale:
a) possesso della patente di guida di categoria “B” o superiore;
b) idoneità psico-fisica all'espletamento delle mansioni da svolgere;
c) i titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Servizio di polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali.
Articolo 14
Formazione di base per gli agenti di Polizia Locale
1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova corsi di formazione di base e d'infortunistica stradale.
Articolo 15
Aggiornamento professionale
1. Viene assicurato il periodico aggiornamento professionale all'interno del servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e/o seminari e a giornate di studio. Durante la frequenza il personale viene considerato in servizio e per tanto vengono corrisposte le indennità spettanti previste dalle norme contrattuali.
2. La formazione degli addetti alla Polizia Locale comunque viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista dall'articolo 6 della Legge 65/86 e in particolare all'articolo 8 della Legge Regionale 40/88.
CAPO IV - UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE
Articolo 16
Uniforme di servizio
1. L'Amministrazione Comunale fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al servizio.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla delibera di Giunta Regionale n. 2689 del 06/08/2004 emanata in ottemperanza all'art. 17 della Legge Regionale n. 41 del 19/12/2003 e successive modificazioni;
3. Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, negli allegati della citata L.R.
4. Per particolari servizi di rappresentanza, scorta ai gonfaloni, e simili, potrà essere adottata l'alta uniforme.
5. E' fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
Articolo 17
Gradi e distintivi
1. I distintivi di grado interni alle qualifiche funzionali degli appartenenti al servizio sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, dalla delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 2689/2004 successive modificazioni.
2. I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti negli allegati della citata deliberazione;
3. Sull'uniforme possono essere portate decorazioni al valore civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
Articolo 18
Arma d'ordinanza
1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, provvede ad assegnare in via continuativa al personale in servizio le armi in dotazione. Gli assegnatari sono tenuti a custodirla e tenerla in ottimo stato di manutenzione.
2. In servizio, quando prescritto, l'arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. Negli spostamenti all'interno delle sedi, l'arma va tenuta in fondina e mai impugnata. Per il trasporto a bordo dei veicoli in dotazione l'arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell'abitacolo del mezzo.
Articolo 19
Strumenti e mezzi in dotazione
1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione al servizio di Polizia Locale sono disciplinate in conformità della Legge Regionale n. 41 del 19/12/2003 e D.G.R. n. 2689/2004;
2. Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche assegnate al servizio di Polizia Locale devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l'impiego, segnalando ogni guasto o necessità di manutenzione.
3. Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli ed all'uso delle attrezzature tecniche in dotazione. E' competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi per mantenerli in costate efficienza.
Articolo 20
Servizio in uniforme ed eccezioni
1. Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale prestano normalmente tutti servizio in uniforme ordinaria. L'uniforme deve essere conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2689/2004.
2. L'uso di divise diverse da quella ordinaria è disposto dal Comandante.
3. L'attività di servizio può essere svolta in abito civile solo nei seguenti casi:
a) per i servizi la cui natura richiede l'abito civile indicati dal Sindaco;
b) per servizi particolari in cui l'uso della divisa può essere inopportuno, previa approvazione del Sindaco;
c) quando la natura del servizio richiede di indossare abiti o fogge particolari.
4. L'Uniforme deve essere sempre indossata in maniera completa durante i servizi sul territorio, per i servizi interni il personale non porta il copricapo è può indossare, in alternativa alla giacca, il previsto maglione con spalline.
5. L'uso dell'Uniforme ed in generale di tutti gli oggetti che compongono gli effetti del vestiario, deve essere tassativamente limitato alle sole ore di servizio con eventuale aggiunta del tempo necessario per gli spostamenti dall'abitazione al posto di lavoro.
6. Al personale che espleta attività anche temporanea di polizia stradale, in tutti i casi di scarsa visibilità o orari serali notturni, è sempre fatto obbligo di indossare capi d'abbigliamento rifrangenti. In particolare deve indossare almeno il copricapo e i manicotti sugli avambracci di tessuto rifrangente di colore bianco grigio o verde, per le pattuglie da svolgersi in orari serali notturni, in aggiunta, si dovrà indossare anche il corpetto.
Articolo 21
Tessera di riconoscimento
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dall'Amministrazione, secondo il modello stabilito dalla Legge Regionale Veneto n° 41/2003, che certifica l'identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del Decreto Prefettizio di nomina quale agente di P.S..
2. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi nei casi in cui il servizio venga svolto in abiti civili.
CAPO V - SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
Articolo 22
Finalità generali dei servizi
1. Il Servizio di Polizia Locale svolge compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'Articolo 3 al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Servizio, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta dal presente titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel titolo VII successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione.
Articolo 23
Modalità dei servizi
1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, i servizi dovranno essere assicurati da personale a bordo di veicoli, motoveicoli o ciclomotori (se in dotazione), nonché servizi appiedati.
2. Il Comandante programma e predispone il tipo di servizio da svolgere.
Articolo 24
Collegamenti del servizio esterno
I servizi esterni devono essere collegati con l'ufficio tramite cellulare di servizio o altro mezzo idoneo.
Articolo 25
Obbligo d'intervento e rapporto
1. Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di Polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altro personale.
3. In caso di incidente stradale o qualunque altro genere d'infortunio, l'intervento è obbligatorio.
4. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per le quali vi è la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
Articolo 26
Ordine di servizio
1. Il “Comandante”, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, ai sensi della Legge 65/86, dispone gli ordini di servizio di norma settimanali, indicando per ciascun dipendente turno, orario e modalità di espletamento del servizio.
2. Gli appartenenti al Servizio hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio e anche di conoscere tempestivamente eventuali variazioni.
Articolo 27
Servizi esterni presso altre Amministrazioni
1. Ai sensi dell'articolo 4 comma IV della Legge quadro 7 marzo 1986, n° 65, e dell'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 9 agosto 1988, n° 40, gli appartenenti al Servizio possono essere impiegati per effettuare servizi di natura temporanea presso altre Amministrazioni locali, previo nulla osta dell'Ente di appartenenza e comunicazione al Prefetto ove richiesta dalle disposizioni succitate.
2. Il Servizio di Polizia Locale è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali in collegamento con quelli dei Comuni limitrofi per necessità derivanti da situazioni particolari della circolazione stradale, per manifestazioni o per altre evenienze straordinarie.
Articolo 28
Congedo ordinario
1. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti ai sensi della normativa vigente.
2. L'effettuazione dei congedi nel periodo estivo, durante le festività natalizie o pasquali devono essere programmati.
3. I congedi verranno concessi in modo tale da garantire comunque la qualità del servizio evitando, se possibile, il sovrapporsi di più di un congedo contemporaneamente.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del C.C.N.L..
CAPO VI - NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 29
Norme generali - doveri
1. Gli appartenenti al Servizio osservano le disposizioni del presente regolamento, nonché le disposizioni contenute nel regolamento organico del personale, svolgendo i propri compiti nello spirito delle finalità dei servizi indicato all'articolo 22.
2. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 347 del Codice di procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Servizio devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni d'emergenza di cui all'articolo 25.
Articolo 30
Cura dell'uniforme e della persona
1. Il personale di Polizia Locale, durante il servizio d'istituto è tenuto ad indossare l'uniforme, salvo diverse disposizioni.
2. Non è consentito l'uso dell'uniforme nello svolgimento delle attività private.
3. Gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale devono avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona.
4. Non è consentito variare la foggia dell'uniforme o usare monili di qualsiasi tipo che la possa alterare.
Articolo 31
Orario e turni di servizio
1. L'orario di lavoro per gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è articolato in 36 ore settimanali. Se possibile il suddetto orario si articolerà in due turni che coprano almeno 10 ore giornaliere.
2. Quando situazioni particolari lo rendessero necessario o in caso di emergenze in atto, il personale è tenuto a prestare la sua opera anche per un orario superiore a quello previsto. In questi casi la prestazione eccedente sarà compensata nelle modalità previste da contratto collettivo di lavoro.
CAPO VII - DISCIPLINA e RICONOSCIMENTI
Articolo 32
Norme disciplinari
1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Servizio di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dalle Leggi, dagli accordi contrattuali nonché dal regolamento generale per il personale del Comune.
Articolo 33
Casi di assenza dal Servizio
1. Il personale che per qualsiasi motivo, non può presentarsi in servizio deve darne comunicazione anche telefonica tempestivamente al “Comandante” o a chi ne fa le veci.
CAPO VIII - NORME FINALI
Articolo 34
Rinvio a disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme generali di riferimento ed il regolamento organico generale per il personale del Comune di Ormelle.
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APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 DEL 9 FEBBRAIO 2006