Oggetto: Indirizzi per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l'attività di vigilanza
delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
Ø Che l'art. 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito ai Comuni la competenza al rilascio delle licenze di polizia amministrativa tra cui le licenze di cui agli artt: 68 e 69 del TULPS 18 giugno 1931 n. 773 per spettacoli od intrattenimenti pubblici.
Ø Che l'art. 80 Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, prevede che, al fine del rilascio delle predette licenze, il Sindaco disponga la verifica della solidità e sicurezza delle strutture utilizzate per gli spettacoli ed intrattenimenti pubblici da parte di una commissione tecnica, con spese del procedimento a carico del richiedente.
Ø Che dal 17 agosto 2001 è in vigore il DPR 28 maggio 2001 n. 311 "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico di pubblica sicurezza".
Ø Che in particolare con l'art. 4 del citato decreto sono state disciplinate importanti semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo riscrivendo, tra l'altro, gli articoli 141 e 142 del regolamento del TULPS - R.D. 6 maggio 1940 n. 635 - ed introducendo un nuovo articolo 141 bis che prevede, salvo quanto previsto all'art. 142 (recante la disciplina della commissione provinciale V.L.P.S.) che la commissione è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai Comuni anche in forma associata.
Ø Che con provvedimento del 14 maggio 2002 - prot. Ormelle 3911 - il Sindaco ha provveduto a nominare la Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per il triennio 2002/2005.
Ø Che è quindi necessario provvedere a nuova nomina della Commissione Comunale di Vigilanza per il triennio 2006/2009;
Ø Che in ogni caso si ritiene utile fornire alcuni indirizzi ai Responsabili d'area per una corretta applicazione della normativa in materia di locali di pubblico spettacolo, riguardo anche agli interventi da assoggettare al parere o al controllo della Commissione.
Ø Che appare anche importante individuare il servizio competente a gestire il procedimento di richiesta di intervento della Commissione Comunale verificando anche la documentazione tecnica da sottoporre alla Commissione.
Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione dei suddetti indirizzi in forza del potere di regolamentazione degli uffici e dei servizi conferito alla Giunta Comunale dall'art. 48, comma 3, del DLGS 18 agosto 2000 n. 267.
Visto il parere favorevole reso sulla proposta di deliberazione dal responsabile dell'Area Amministrativa, ai fini della regolarità tecnico procedurale, secondo il disposto dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. Di approvare il documento allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, denominato: INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.
2. Di designare il Responsabile dell'Area Amministrativa a gestire il procedimento di richiesta di intervento della Commissione di Vigilanza Comunale, previa verifica della documentazione tecnica da sottoporre alla Commissione, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ed eventualmente della Polizia Locale.
3. Di dare atto che per il triennio 2006/2009 sarà adottato nuovo provvedimento di nomina della Commissione Comunale di Vigilanza per Pubblici Spettacoli.
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Di dichiarare la presente deliberazione con separata unanime votazione, resa nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLGS. 18 agosto 2000 n. 267.
INDIRIZZI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITA' DI VIGILANZA DELLE CONDIZIONI DI SOLIDITA' E SICUREZZA DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO
(Art. 80 del R.D. 18.06.1931 n. 773 e artt. 141 e seguenti del R.D. 06.05.1940, n. 635)
A) DEFINIZIONI
Ai fini dei presenti indirizzi:
a) per luogo pubblico si intende quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze);
b) per luogo aperto al pubblico si intende quello a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso (es.: orari, limiti di età, pagamento di un biglietto per l'accesso, ecc…);
c) per luogo esposto al pubblico si intende quello che ha una collocazione tale che dall'esterno è possibile vedere quanto in esso avviene (es.: un cortile, un locale con finestre prospicienti la pubblica via);
d) per spettacoli si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico assiste in forma passiva (es. cinema, teatro), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20.11.1982;
e) per trattenimenti si intendono quelle forme di divertimento cui il pubblico partecipa in modo attivo (es.: ballo), in conformità alla circolare del Ministero dell'Interno n. 52 del 20.11.1982;
f) per manifestazioni temporanee si intendono le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato, in luoghi non ordinatamente adibiti a dette attività;
g) per allestimenti temporanei si intendono le strutture ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
h) per locali si intende l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
i) per spettacoli viaggianti si intendono le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento anche se le attrazioni sono collegate al suolo in maniera stabile e non precario (circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989);
j) per parchi di divertimento si intendono i complessi di attrazioni di spettacolo viaggiante insistenti su una medesima area e per i quali sia prevista un'organizzazione, comunque costituita, dei servizi comuni. Sono classificati come parchi di divertimento anche i complessi di impianti e attrezzature con ricostruzioni ambientali o simili qualora in essi siano presenti anche attrazioni dello spettacolo viaggiante (art. 7 della circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989);
k) per parchi di divertimento permanenti si intendono quelli il cui esercizio si svolge nella stessa area per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare e, trascorso tale periodo, almeno l'80% delle attrazioni resta per l'intero anno solare sull'area nella quale è stato esercitato il parco (art. 12 della circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989).
B) AMBITO DI APPLICAZIONE
1. I compiti di vigilanza riguardano:
a) teatri;
b) teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti;
c) cinematografi;
d) cinema-teatri e cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere;
e) locali di trattenimento, intesi come locali destinati ad attrazioni varie, nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque, destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti;
f) sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club;
g) luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
h) parchi di divertimento;
i) circhi;
j) luoghi all'aperto, cioè ubicati in spazi all'aperto delimitati o attrezzati con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
k) locali multiuso, cioè locali adibiti ordinariamente ad attività non spettacolistiche o di trattenimento, ma utilizzati occasionalmente per dette attività;
l) sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
m) impianti sportivi in genere (si intendono compresi i campi di tiro a volo, piattello, sagome), piste automobilistiche e ippodromi, quando sono attivi con accesso al pubblico, dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
n) piscine natatorie aperte al pubblico, comprese quelle annesse a complessi ricettivi ai quali può accedere un pubblico indistinto.
2. Sono esclusi dai compiti di vigilanza:
a) luoghi all'aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie. In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti purché di altezza non superiore a m. 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico. Nel caso di manifestazione di notevole rilevanza, il Sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, potrà comunque assoggettare a vigilanza la manifestazione, avvalendosi della Commissione per il parere, la verifica ed il controllo della manifestazione stessa;
b) circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati. Devono peraltro ritenersi assoggettati al regime autorizzatorio di cui all'art. 68 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e quindi soggetti anche al controllo della Commissione, le attività che, pur se svolte in locali asseriti come privati e non aperti al pubblico, presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. ingresso consentito ad una indistinta generalità di soggetti, realizzato eventualmente anche con il meccanismo della contemporaneità del rilascio di tessere associative, dietro pagamento del prezzo, e conseguente fruizione immediata di servizi di trattenimento e svago;
2. pubblicità degli spettacoli o trattenimenti a mezzo locandine o comunicati in giornali, riviste o altre forme di comunicazione destinate alla generalità dei cittadini;
3. strutturazione del locale e delle attrezzature tale da poter evincere l'esistenza di caratteristiche proprie dello svolgimento di una attività di natura palesemente imprenditoriale;
c) pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in cui sono impiegati strumenti musicali per l'attività di piano bar e/o in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, a condizione che i locali non siano destinati o allestiti per l'accoglimento prolungato del pubblico in modo specifico per l'attività di trattenimento, anziché per quella di somministrazione;
d) manifestazioni fieristiche;
e) sagre e fiere in cui si esercita il commercio su aree pubbliche o la somministrazione di alimenti e bevande e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo o trattenimento;
f) mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
g) laghetti per la pesca a pagamento privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
h) palestre, scuole di danza o simili prive di strutture per lo stazionamento del pubblico;
i) piscine in cui si svolgono esclusivamente attività sportive e di istruzione della pratica sportiva nelle quali non vi è accesso indiscriminato del pubblico;
j) spettacoli viaggianti, nei limiti di quanto precisato al successivo punto E).
Nei predetti casi di esclusione dalla vigilanza della Commissione, allorchè l'attività sia comunque assoggettata al rilascio della licenza di cui agli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S. o ad altra autorizzazione comunale oppure a dichiarazione d'inizio attività, deve essere presentata, a corredo della domanda o della dichiarazione d'inizio attività, la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi della legge 46/90 ed altra eventuale documentazione tecnica relativa alla sicurezza delle strutture installate.
La documentazioe di cui al precedente punto deve essere acquisite anche nei casi in cui la manifestazione non è soggetta a licenza o autorizzazione in quanto promossa ed organizzata dal Comune.
C) LOCALI ED IMPIANTI CON CAPIENZA COMPLESSIVA PARI O INFERIORE A 200 PERSONE
1. Le verifiche e gli accertamenti dei locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone devono essere effettuati da un professionista iscritto all'Albo degli ingegneri o al Collegio dei geometri, il quale con una relazione tecnica attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza del D.M. 19.08.1996.
3. Con esclusione per le attività temporanee, per i locali di capienza compresa fra 101 e 199 persone, oltre alla relazione tecnica deve essere acquisito il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
4. Salve ulteriori indicazioni sulla nuova normativa introdotta dal D.P.R. 311/2000, in caso di allestimenti temporanei la relazione del tecnico sostituisce anche il parere della Commissione sul progetto,
D) ALLESTIMENTI TEMPORANEI
1. L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature ha validità di due anni dalla data di conclusione dell'ultima manifestazione verificata, fatto salvo il caso in cui la Commissione di Vigilanza, in considerazione della natura dei luoghi, non ne limiti diversamente la durata.
2. Nei casi di cui al comma precedente, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima manifestazione verificata, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggette a reinstallazione l'organizzatore dovrà presentare la dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture a firma di tecnico abilitato, nonché la dichiarazione di conformità degli impianti elettrici a firma di tecnico abilitato ai sensi della legge 46/90.
3. Nei medesimi casi di cui al comma 1, in occasione della presentazione delle domande di licenza ex art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. decorsi due anni dalla conclusione della manifestazione per la quale era stata concessa l'ultima agibilità, non è necessario che gli organizzatori ripresentino il progetto dell'area e delle attrezzature, sempre che si utilizzino gli stessi impianti ed attrezzature, e senza modifiche sostanziali nella dislocazione, in base ad un criterio fissato dalla Commissione. Per il sopralluogo di verifica la Commissione potrà delegare una commissione ristretta individuata al proprio interno, preferibilmente formata dal tecnico comunale e dal comandante della Polizia Municipale, tenuto conto che per gli aspetti igienico-sanitari, qualora nella manifestazione sia prevista la somministrazione di alimenti e bevande, è comunque previsto il parere dell'ASL per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria.
E) MANIFESTAZIONI CON ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
1. Per gruppi di attrazioni che non superano il numero di 8, trattandosi di singole attrazioni installate e gestite in diretta responsabilità dei singoli gestori, in conformità alla circolare della Prefettura prot. n. 10/A/91/U.A. del 15.11.1991, non è necessario attivare la procedura di vigilanza della commissione, ma va acquisita d'ufficio, ai fini del rilascio delle autorizzazione comunali, la seguente documentazione:
a) copia della licenza di esercizio delle singole attrazioni;
b) copia della certificazione annuale di collaudo rilasciata da tecnico abilitato a' sensi del punto 7.7 dell'allegato al D.M. 19 agosto 1996;
c) dichiarazione di corretto montaggio e di conoscenza del corretto uso dell'attrazione e dei comportamenti da tenere, a tutela della pubblica incolumità, in caso di possibili situazioni di emergenza, rilasciata dall'esercente l'attrazione di spettacolo viaggiante.
2. La procedura di vigilanza mediante la Commissione va attivata solo in presenza:
a) di un "parco di divertimento" di terza categoria o di categoria superiore, come definite dalla circolare del Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4803/TB30 del 27.09.1989).
b) per gruppi di singole attrazioni superiori a 8.
F) PROCEDURE
1. Al fine di ottenere l'agibilità ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S. per i locali rientranti nella sfera di competenza della Commissione provinciale o comunale, il richiedente deve presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco:
a) per ottenere il parere sul progetto (art. 141, 1° comma, lett. a) del Reg. T.U.L.P.S.):
a1. per nuova realizzazione;
a2. per variazione dello stato esistente, anche per adeguamento a disposizioni di legge,;
b) per ottenere la licenza di agibilità previo sopralluogo della Commissione di vigilanza.
Per gli allestimenti temporanei la domanda è unica sia per il parere sul progetto della manifestazione sia per il rilascio della licenza di agibilità.
2. Le domande devono essere corredate della documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di un tecnico abilitato. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando VV.F., la documentazione tecnica va presentata in duplice copia e, nel contesto della domanda per il Comune, va inserita la dichiarazione che una copia identica della documentazione è già stata trasmessa al Comando VV.F.;
3. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriore documentazione, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da esaminare o verificare.
4. Per gli allestimenti temporanei si seguiranno le linee guida elaborate dal Comando Provinciale dei VV.F. riportate in allegato, e la circolare della Prefettura prot. n. 10/A/91/U.A. del 15.11.1991;
5. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.
6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiederà l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento unico ai sensi del D.P.R. 447/1998 e succ. mod. per gli impianti permanenti o ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 per gli allestimenti temporanei.
7 . Per il rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS non è necessario che il richiedente sia in possesso dei reuqisiti soggettivi previsti dal TULPS, trattandosi non di licenza che abilita all'esercizio dell'attività, ma di regolarità dei locali sotto il profilo della sicurezza;
G) COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
Nel caso di nomina della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai sensi dell'art. 141 bis del R.D. 6/05/1940, n. 635, per il funzionamento della stessa si indicano i seguenti indirizzi in attesa di apposito regolamento comunale da approvare su impulso e parere della Commissione stessa.
1. Funzionamento della Commissione
1.1 - Si aderisce al sistema di coordinamento delle convocazioni delle Commissioni attuato dalla Associazione comuni della Marca Trevigiana in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
A tal fine:
a) le domande per le quali è previsto l'intervento della Commissione comunale devono pervenire al servizio competente almeno 30 giorni prima della data entro cui occorre esprimere il parere o effettuare il sopralluogo di verifica;
b) il servizio competente è tenuto ad istruire compiutamente la pratica almeno 20 giorni prima ed a trasmetterla in copia al Comando dei Vigili del Fuoco ed all'ASL;
c) entro il medesimo termine il segretario della commissione provvede ad effettuare la prenotazione della convocazione tramite l'apposito programma;
d) almeno 15 giorni prima della data massima di convocazione indicata dal Comune, il Comando dei Vigili del Fuoco fissa giorno ed ora della convocazione;
e) almeno 10 giorni prima della data di convocazione, il Segretario della Commissione conferma la data fissata dai Vigili del Fuoco e invia le lettere di convocazione ai componenti.
1.2 Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale o nei luoghi indicati, di volta in volta, nell'avviso di convocazione.
1.3 La commissione è convocata dal Presidente o suo delegato, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, con indicato il giorno, l'ora, il luogo della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è inviata anche al soggetto richiedente la licenza per il pubblico trattenimento o spettacolo, il quale può intervenire alla seduta per illustrare il progetto o l'iniziativa e presentare memorie e documenti, anche mediante proprio rappresentante.
1.4 L'avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima della data di svolgimento della riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore.
1.5 Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti previsti dall'anzidetto punto 1.5. E' sottoscritto dai componenti e dal segretario. La commissione delibera a maggioranza assoluta.
1.6 Il segretario della commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, trasmettendone copia all'ufficio comunale competente al rilascio delle relative licenze ed agli altri uffici od enti eventualmente indicati dalla commissione.
1.7 La durata della commissione è triennale. Due mesi prima della scadenza deve essere avviata la procedura per il suo rinnovo. In ogni caso i componenti rimangono in carica e la Commissione continua ad operare sino a nuova nomina.
1.8 Per i locali e gli impianti con capienza complessiva non superiore a 200 persone, il controllo della relazione tecnica che attesta la rispondenza degli stessi alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno verrà effettuato dal tecnico comunale nominato in Commissione.
1.9 Per la sicurezza degli impianti sportivi, i riferimenti alle Commissioni provinciali di vigilanza contenuti nel D.M.18 marzo 1996, devono intendersi fatti, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 311/2001, anche alle analoghe commissioni comunali, quando costituite, e sempre che si tratti di impianti con capienza pari o inferiore a 5000 spettatori. Continua pertanto ad essere prescritta la partecipazione alle predette commissioni, quale aggregato a titolo consultivo, di un rappresentante del C.O.N.I. dal medesimo designato.
1.10 Sono a carico dei richiedenti l'agibilità dei locali ed impianti soggetti alla vigilanza della Commissione esclusivamente le spese effettive di sopralluogo. Il Sindaco può disporre, con spesa a carico del Comune, la corresponsione di un gettone di presenze all'esperto in elettronica o agli altri eventuali esperti in acustica o altre discipline tecniche che dovessero essere aggregati alla commissione stessa. Nessun compenso spetta ai componenti della commissione che rappresentano istituzioni pubbliche e che quindi svolgono le funzioni istituzionali di sicurezza pubblica previste dalla normativa in materia, né ai rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
2. Fase di esame di progetto
2.1 - La documentazione tecnica da sottoporre all'esame della Commissione deve essere quella già approvata o almeno già presentata al Comando dei VVF, e redatta in modo conforme al DM 04.05.1998;
2.2 Dal verbale deve risultare la prescrizione al richiedente, di presentare, al momento della domanda di agibilità della Commissione a fine lavori, anche la copia della avvenuta richiesta di rilascio del CPI ai VVF.
2.3 Dal combinato disposto dei commi 1° e 9° dell'art. 142, la competenza della Commissione provinciale deve intendersi estesa, non solo alle verifiche, ma anche al parere sui progetti e al controllo, relativi ai locali, strutture ed impianti previsti alle lettere a) e b) del comma 9° dell'articolo stesso.
3. Fase di sopralluogo di verifica
3.1 - Qualora per lo stesso locale o per la stessa manifestazione, soggetti alla vigilanza della Commissione ai sensi dell'art. 80 del T.U.L.P.S., sia previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni da parte degli enti rappresentati nella Commissione stessa, gli eventuali sopralluoghi di verifica per il rilascio di tali ulteriori provvedimenti autorizzatori dovranno in via ordinaria tenersi contestualmente al sopralluogo della Commissione.
3.2 Per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 posti (art. 141, comma 2°), ai fini del rilascio della licenza di agibilità, deve essere prodotta, la prova del completamento dell'iter di controllo ai fini della prevenzione incendi ovvero copia del CPI oppure copia del progetto vistato, per conformità, dai VVF corredata da copia della richiesta di rilascio CPI o della autocertificazione che costituisce autorizzazione provvisaria a' fini antincendio.
3.3 - Nel caso di manifestazioni temporanee la commissione potrà esprimere il parere ed effettuare la verifica nel corso della stessa seduta. Nel caso non sia possibile portare a termine le operazioni di verifica, la Commissione potrà designare al proprio interno una "commissione ristretta" per ultimarne le operazioni.