Oggetto: Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Anno 2006
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n° 69 del 19/05/2005 è stato affidato alla ditta ABACO S.p.a. di Montebelluna (TV), la gestione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni per gli anni dal 2005 al 2007 per il canone annuo di E 10.000,00 (euro diecimila/00) oltre ad un "contributo annuale di E 1.000,00 (euro mille/00) quale sponsorizzazione di iniziative comunali";
- che la legge del 27.12.1997 n° 449, art. 11 comma 10, prevede, a decorrere dall'anno 1998, la facoltà di aumentare le tariffe e i diritti inerenti l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20%;
- che per l'anno 2006 la predetta deliberazione deve essere adottata entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione, termine attualmente fissato al 31.3.2006 in forza dell'art. 1, comma 155, della legge n. 266 del 23.12.2005;
- che il D.Lgs. n° 446 del 15.12.1997, artt. 62-64, nel riordinare il tributo di cui al capo I del D.Lgs. 15.11.1993, n° 507, consente al Comune di escludere, con Regolamento da adottare e con decorrenza dal 1.1.1999, il pagamento della imposta sulla pubblicità sostituendo detta imposta con un canone a tariffa da applicare a quelle iniziative pubblicitarie che intendono sull'arredo urbano o sull'ambiente;
Ritenuto di non avvalersi della facoltà di aumentare per l'anno 2006 le tariffe e i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n°507 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. del 18.8.2000 n° 267;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dal Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,
1) di non avvalersi della facoltà di aumentare per l'anno 2006 le tariffe e i diritti di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni;
2) di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 62 del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446 (sostituzione dell'imposta con un canone).
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Data l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.