Prima della trattazione del presente punto esce l'assessore Claudio Ruffoni in quanto astenuto obbligatorio

ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 267/2000.

 

Oggetto: Adozione Variante lottizzazione residenziale denominata "Nuova Tempio", sita in Via

             Campagne in Tempio di Ormelle

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

-     che con deliberazione consiliare n. 8 del 27.03.2003, esecutiva, veniva individuato un ambito lottizzatorio in Tempio di Ormelle;

-     che con deliberazione consiliare n. 47 del 27 novembre 2003, esecutiva, veniva approvato il progetto dei lavori di urbanizzazione di un'area sita in Tempio di Ormelle, Via Campagne, di proprietà della ditta Gardenal Antonio e Gal Paola;

-     che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2004 è stata approvata la lottizzazione denominata "Nuova Tempio", la quale prevedeva una riduzione da ml. 70 a ml. 55 della distanza del limite edificatorio dalla linea elettrica a 220 Kv, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1432 del 31.05.2002 e come attestato da misurazioni approvate dall'ARPAV di Treviso in data 24.06.2004;

-     che la convenzione relativa alla lottizzazione è stata sottoscritta in data 10.02.2005 con atto rogato dal Segretario del Comune di Ormelle rep. n. 1890, registrata a Treviso al n. 664 in data 14 febbraio 2005;

-     con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2005 è stata consentita la cessione della lottizzazione in parola all'Impresa Edile Cester Maurizio e Flores snc di Fontanelle e BNZ e C. sas di San Polo di Piave, ai sensi dell'art. 17 della convenzione succitata;

-     che in data 17.03.2005 è stato rilasciato il permesso di Costruire n. 3224 relativo alla "Realizzazione del piano di lottizzazione di cui all'oggetto;

 

dato atto che le ditte Gardenal Antonio, Gardenal Marta, Gardenal Maria, con nota del 30.05.2006 prot. n. 5843 hanno richiesto Variante al Piano in parola;

 

dato atto, altresì, che la Variante succitata viene richiesta per i seguenti motivi:

a)   provvedere alla correzione dei dati relativi alla superficie totale dei lotti che a seguito frazionamento è risultata essere di mq. 7292 anziché di mq. 6871;

b)   di provvedere ad una ridistribuzione della volumetria all'interno dell'ambito di lottizzazione, ai sensi dell'art. 18 della convenzione, come specificato nella tabella parametrica della relazione tecnico-illustrativa descrittiva degli interventi;

c)   prevedere lo svincolo dell'area a sud dal diritto di prelazione da parte del Comune per la possibile futura frazionabilità dell'area;

d)   ridurre la fascia di rispetto della distanza dall'asse dell'elettrodotto  ad alta tensione in terna singola a 220 Kv Oderzo - Salgareda (T. 189);

e)   di prevedere una serie di opere migliorative rispetto all'intervento approvato come specificato in dettaglio nella relazione tecnico-illustrativa descrittiva degli interventi;

 

atteso che il geom. Bruno Brugnera, con studio in Via Piavesella n. 5 a San Polo di Piave (TV), in qualità di progettista in associazione all'arch. Edis Pivetta, con studio in Via Taglio, 68 a Maron di Brugnera (PN), ha presentato con nota del 30.05.2006 Prot. n. 5843 la Variante al Piano di Lottizzazione convenzionato, denominato "NUOVA TEMPIO", in adeguamento alle prescrizioni della Commissione Edilizia Ambientale n. 2 del 28.03.2006 riferite alla pratica precedentemente inoltrata ed acquisita al prot. n. 2999 del 22.03.2006, composta dai seguenti elaborati:

§    Domanda di variante alla lottizzazione;

§    Relazione tecnica-illustrativa descrittiva degli interventi;

§    Tavola SF01 vv.05.06 Stato di fatto;

§    Tavola SP01vv: stato di progetto - planimetria generale scala 1:200;

§    Parere ARPAV (21.03.2006 prot. n 38621) relativo alla distanza di rispetto in riferimento al D.P.C.M. 8/7/2003 relative all'elettrodotto ad alta tensione in terne singola a 220Kv. Oderzo-Salgareda (T. 189).

 

considerato che la Tavola SP01vv: planimetria generale scala 1:200, succitata si intende sostitutiva della Tav. SP01v - Planimetria generale di cui agli elaborati progettuali approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2004 e che la Tavola SF01vv 05.06: stato di fatto succitata si intende sostitutiva della Tavola SF01 - stato di fatto, di cui agli elaborati progettuali approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2003;

 

considerato che ai sensi dell'art. 117, comma 3 della Costituzione la competenza in materia di distribuzione dell'energia elettrica rientra tra le competenze concorrenti, ossia vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato;

 

considerato, altresì, che a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 8 luglio 2003 ha trovato completa attuazione la legge nazionale 36/2001 sull'inquinamento elettromagnetico, che fissa i valori-soglia a livello nazionale non derogabili dalle Regioni nemmeno in senso più restrittivo;

 

vista la comunicazione, inoltrata in data 21.03.2006 prot. n. 38621 alla ditta committente Gardenal Antonio, da parte dell'ARPAV di Treviso (Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del Veneto) che, ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, dispone il rispetto della distanza cautelativa di ml. 30, quale fascia di rispetto dall'asse della linea elettrica ad alta tensione in terna singola a 220Kv. Oderzo-Salgareda (T. 189), che attraversa la frazione di Tempio di Ormelle;

 

vista la nota inoltrata, su esplicita richiesta del Responsabile dell'Area Tecnica, dalla ditta TERNA Rete Elettrica Nazionale e pervenuta all'ufficio protocollo in data 23.03.2006, n. prot. 3055, da cui si evince che la fascia di rispetto dall'elettrodotto a 220kV a terna singola che lambisce l'ambito della lottizzazione in Tempio di Ormelle, deve avere un'ampiezza pari a metri 49, con l'asse di simmetria coincidente con l'asse dell'elettrodotto, ossia ad una distanza di ml. 24,5 dall'asse stesso, ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003;

 

atteso che la riduzione della fascia di rispetto comporta una modifica delle "linee di massimo inviluppo" dei lotti n. 1 e n. 2 rispetto a quelli del piano precedentemente approvato;

 

atteso che la correzione dei dati relativi alla superficie totale dei lotti che a seguito frazionamento è risultata essere di mq. 7292 anziché di mq. 6871, non incide sugli standard urbanistici del piano approvato;

 

atteso, altresì, che la ridistribuzione della volumetria all'interno dell'ambito di lottizzazione avviene ai sensi dell'art. 18 della convenzione sottoscritta;

 

considerato che l'eventuale accoglimento della richiesta di svincolo dell'area a sud da diritto di prelazione da parte del Comune per la possibile futura frazionabilità dell'area, come disposto dall'art. 19 della convenzione, comporterà la soppressione di detto articolo;

 

considerato, altresì, che lo spostamento della volumetria all'interno dei lotti comporta la modifica della tabella delle ripartizioni millesimali relative allo scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria come riportato all'art. 7 della convenzione succitata;

 

precisato inoltre che, rispetto al progetto approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2004, si apportano le seguenti varianti migliorative formali:

a)   realizzazione marciapiede a ridosso della casa degli alpini, secondo le disposizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;

b)   pavimentazione in betonella su tutti i marciapiedi, in sostituzione al calcestruzzo previsto inizialmente;

c)   inserimento zona piazzetta ecologica in sostituzione di un previsto percorso pedonale;

d)   spostamento rete di recinzione nella zona ovest dell'area gioco-sport;

 

visto il P.R.G. vigente;

vista la L.R. 61/1985 e succ. mod. ed int.;

vista la L.R. 11/2004 e succ. mod. ed int.;

visto il D.Lgs. 267/2000;

 

visto il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione Edilizia Ambientale nella seduta n. 2 del 28.03.2006;

 

Visto il parere tecnico procedurale favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)         di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la Variante al Piano di Lottizzazione convenzionato denominato "NUOVA TEMPIO", presentata con nota del 30.05.2006, Prot. n. 5843, composta dagli elaborati sotto elencati:

§    Relazione tecnica-illustrativa descrittiva degli interventi;

§    Tavola SF01 vv.05.06 Stato di fatto;

§    Tavola SP01vv: stato di progetto - planimetria generale scala 1:200;

2)   di dare atto che la Tavola SP01vv: planimetria generale scala 1:200, si intende sostitutiva della Tav. SP01v- Planimetria generale di cui agli elaborati progettuali approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2004 e che la Tavola SF01vv 05.06: stato di fatto si intende sostitutiva della Tavola SF01-stato di fatto, di cui agli elaborati progettuali approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2003;

3)   di dare atto che la variante composta dagli elaborati succitati, viene adottata ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e success. modif. ed integr.;

4)   di dare atto che la variante succitata verrà depositata presso la Segreteria del Comune di Ormelle per la durata di 10 giorni e di tale deposito verrà data notizia mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e mediante affissione di manifesti e che nei 20 giorni successivi alla scadenza del periodo e di deposito chiunque potrà presentare osservazioni;

5)   di dare atto che il Consiglio Comunale approverà la variante decidendo su osservazioni ed opposizioni pervenute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e success. modif. ed integr.;

6)   di incaricare i Responsabili dei Servizi interessati ad assumere gli atti conseguenti.

 

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La presente deliberazione, con unanime separata votazione espressa nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

 

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dopo la trattazione del presente punto rientra l'assessore Claudio Ruffoni.