Oggetto: Servizio di refezione scolastica. Indirizzi per la proroga per gli anni 2006/2007 e
2007/2008
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso,
che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 77 in data 29 aprile 2004 è stata indetta una trattativa privata per l'affidamento del servizio di refezione scolastica delle scuole elementari (adesso definite scuole primarie) per gli anni scolastici 2004/2005 e 2005/2006 e contestualmente è stato approvato il capitolato speciale del servizio;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 104 del 29 giugno 2004, detto servizio è stato affidato alla ditta Euroristorazione S.r.l. di Torri di Quartesolo (VI) per il prezzo di E 3,80, IVA esclusa, a pasto;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica n. 134 del 03 settembre 2004, il servizio di refezione è stato esteso anche alla Scuola Media (adesso definita scuola secondaria di 1° grado) per il prezzo di E 4,5, IVA esclusa, a pasto;
che in data 08 febbraio 2005 è stato stipulato il contratto relativo al servizio delle scuole elementari, con rogito del Segretario Comunale repertorio n. 1889 registrato a Treviso il 14 febbraio 2005;
che il 30 giugno 2006 l'appalto è scaduto e pertanto è necessario provvedere al riguardo sia per le scuole primarie che secondarie di 1° grado;
che, secondo la previsione del capitolato di gara e del contratto rep. n. 1889 citato è ammessa la proroga contrattuale con le stesse clausole del contratto già sottoscritto;
che l'art. 23 della legge 62/2005, di recepimento della legge comunitaria 2004, mette in discussione la possibilità del rinnovo dei contratti in quanto sopprime l'ultimo periodo dell'art. 6, comma 2, della legge 537/1993 e successive modificazioni, che consentiva la possibilità di rinnovo laddove sussistessero ragioni certe di convenienza e pubblico interesse;
che la legge 62/2005 è intervenuta sulla materia a seguito di procedura di infrazione aperta dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia poiché le disposizioni dettate dall'art. 6 della legge 537/1993 consentirebbero alle Amministrazioni Pubbliche di affidare, in modo diretto e senza alcuna procedura concorrenziale, nuovi appalti di servizi e di forniture senza rispettare il principio della concorrenza;
che peraltro sulla materia dei contratti della Pubblica Amministrazione la dottrina e la giurisprudenza hanno sempre espresso valutazioni contrastanti;
che inoltre la legge del 2005 dispone sul divieto di rinnovo tacito dei contratti, però nulla dice sul rinnovo espresso, limitandosi ad abrogare la norma che lo disciplinava;
che nel caso di specie tuttavia la possibilità del rinnovo era già contenuta nel capitolato di gara e nel contratto d'appalto;
che il TAR del Lazio, con sentenza del 5 dicembre 2005, nel pronunciarsi sul ricorso presentato da una società che si era vista negare da una Pubblica Amministrazione il rinnovo del contratto in essere in applicazione dell'art. 23 della legge 62/2005, osserva che la ratio della disposizione di cui all'art. 23 della legge 62 può rinvenirsi nell'esigenza di salvaguardia di una effettiva esplicazione della libera concorrenza del mercato, attraverso un indiscriminato ricorso a procedure derogatorie al principio della gara ad evidenza pubblica;
che il rinnovo contrattuale, consistente in una nuova negoziazione tra le medesime parti, trova piena applicabilità, sia pure nei limiti di una deroga all'esperimento di procedure selettive ad evidenza pubblica, e non si pone in contrasto con i principi di concorrenza e trasparenza, ogni volta che detta facoltà sia stata espressamente considerata in sede di indizione della prima gara;
che la conoscenza di tale possibilità in sede di gara pone tutti i concorrenti sullo stesso piano, in quanto tutti egualmente in condizione di tenerne in debito conto in sede di elaborazione dell'offerta;
che l'interesse precipuo delle procedure concorsuali nell'assegnazione di appalti è quello di consentire alla Pubblica Amministrazione l'erogazione di servizi e prestazioni al minor costo possibile;
che pertanto allo stato il migliore risparmio è dato proprio dal rinnovo contrattuale;
che detta soluzione tra l'altro esclude il pericolo di impugnazioni e contenziosi da parte della ditta titolare di una aspettativa alla rinnovazione contrattuale;
che peraltro la ditta Euroristorazione S.r.l., all'uopo interpellata, ha manifestato disponibilità alla prosecuzione del contratto non aumentando il prezzo praticato nel decorso biennio, anzi, con nota pervenuta in data 13 luglio 2006 prot. 7662 si è resa disponibile a diminuire il costo del pasto della scuola secondaria di 1° grado da E 4,5 a E 3,95;
Ritenuta perciò conveniente l'offerta della ditta Euroristorazione S.r.l. e riconosciuta la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo dell'appalto per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, con scadenza il 30 giugno 2008;
Ritenuto inoltre opportuno non prevedere la possibilità di erogare il pasto biologico in quanto mai richiesto dall'utenza;
Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico/procedurale e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di dettare i seguenti indirizzi in merito all'appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie di Ormelle e Roncadelle e per la scuola secondaria di 1^ grado di Ormelle:
§ di procedere alla proroga per gli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008 affidando il servizio alla ditta Euroristorazione S.r.l. con sede in Torri di Quartesolo VI, Via Boschi 1/b, con le medesime clausole di cui al contratto repertorio n. 1889 stipulato in data 08 febbraio 2005 e registrato a Treviso il 14 febbraio 2005;
§ di dare atto che il servizio avrà i seguenti costi a pasto: euro 3,80 oltre Iva 4% (E 3,95 IVA inclusa) per la scuola primaria ed euro 3,95 oltre Iva 4% (E 4,10 IVA inclusa) per la scuola secondaria di 1° grado;
§ di fissare in euro 3,80, per le scuole primarie, ed in euro 4,00, per la scuola secondaria di 1° grado, il costo di ogni singolo pasto da chiedere in pagamento all'utenza;
§ di dare atto che l'Amministrazione Comunale si farà carico del pagamento della somma residua pari, circa, all'importo dell'IVA;
§ di dare atto che al rinnovo dell'appalto, all'impegno ed alla liquidazione della spesa relativa provvederà con proprio atto il Responsabile dell'Area Amministrativa.
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Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.