Oggetto: Approvazione fase esecutiva progetto aggregazione riorganizzazione Piave

              Servizi

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso che, in materia di contratto di direzione e coordinamento tra le società del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI, il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 30.3.2006 avente ad oggetto: ”Gestione del Servizio Idrico Integrato mediante affidamento in house, ai sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, alla società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., capo gruppo del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI costituito ai sensi dell'art. 2497 septies del codice civile”, ha dettato le seguenti linee di indirizzo in merito al contenuto essenziale del contratto suddetto, nel senso che il contratto in questione dovrà prevedere quantomeno:

-      l'attribuzione alla società capo gruppo Piave Servizi S.c.r.l. della direzione e coordinamento in materia di gestione delle società del gruppo, indicandone i relativi poteri e funzioni;

-      la definizione e l'organizzazione delle funzioni comuni gestite in modo accentrato dalla società capo gruppo Piave Servizi S.c.r.l. ed i criteri di ripartizione dei costi di tali funzioni comuni tra le società del gruppo;

-      la durata del contratto in relazione all'affidamento del Servizio Idrico Integrato;

-      le modalità di reciproca informazione di tutti i soggetti interessati ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo;

-      i criteri per la compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'attività del gruppo;

-      la responsabilità della società capo gruppo in conformità a quanto disposto dal codice civile in materia;

-      l'obbligo di motivazione delle deliberazioni/decisioni assunte dalle società operative del gruppo in attuazione dell'attività di direzione e coordinamento;

-      le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni e/o effetti diversi dalla risoluzione, anche mediante l'adozione di apposito regolamento;

-      i casi e le condizioni di eventuale risoluzione del contratto;

 

     Preso atto del contenuto dello schema di contratto di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 septies del codice civile, predisposto in conformità alle suddette linee guida, che dovrà essere stipulato tra la società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. e le società operative Azienda Servizi Integrati S.p.A. (A.S.I. S.p.A.), Azienda Servizi Pubblici Sile Piave S.p.A. (SILE PIAVE S.p.A.) e Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P. S.r.l.);

 

            Atteso:

che lo statuto della società Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P. S.r.l.), di cui il Comune di Ormelle è Socio, è stato opportunamente modificato al fine di consentire l'assoggettamento della stessa all'attività di direzione e coordinamento unitari della società capogruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. contemplata dagli artt. 2497 e seguenti del codice civile e finalizzata alla realizzazione in concreto e con idonei strumenti di diritto societario dei requisiti richiesti dall'art. 113 T.U.E.L. per l'affidamento “in house” del Servizio Idrico Integrato alle società del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI;

 

che il contratto di direzione e coordinamento, ai fini di cui sopra, si articola come segue: l'art. 1 enuncia la causa del contratto, l'art. 2 regola l'attribuzione alla società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. della direzione e coordinamento in materia di gestione delle società del gruppo contrattuale e reca l'indicazione dei relativi poteri e funzioni, l'art. 3 definisce ed organizza, anche in senso programmatico, le funzioni comuni che possono essere gestite in modo accentrato dalla società PIAVE SERVIZI S.c.r.l. ed i criteri di ripartizione dei costi di tali funzioni comuni tra le società del gruppo contrattuale, l'art. 4 disciplina la durata del contratto, l'art. 5 definisce il ruolo dei Comuni soci delle società del gruppo contrattuale nella definizione dell'attività di direzione e coordinamento in conformità ai patti parasociali, l'art. 6 regolamenta le modalità di reciproca informazione di tutti i soggetti interessati ai fini dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale, l'art. 7 specifica i criteri per la compensazione e l'equilibrio nella distribuzione dei vantaggi e degli oneri derivanti dall'attività del gruppo contrattuale, l'art. 8 delinea l'ambito di responsabilità della società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l., l'art. 9 richiama l'obbligo di motivazione delle deliberazioni e decisioni assunte dalle società operative del gruppo contrattuale in attuazione dell'attività di direzione e coordinamento, l'art. 10 disciplina i casi e le condizioni di risoluzione del contratto e l'art. 11 prevede la disciplina regolamentare della definizione delle sanzioni per i casi di inadempimento del contratto;

 

            Atteso inoltre che, in materia di patto parasociale della società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l., il Consiglio Comunale con la suddetta deliberazione n. 18 del 30.3.2006, alla quale si fa rinvio anche per le relative motivazioni, ha dettato le seguenti linee di indirizzo in merito al contenuto essenziale del patto suddetto, nel senso che il patto in questione dovrà prevedere quantomeno:

-      il ruolo della società capo gruppo e delle società operative del gruppo in relazione all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale “Piave Servizi”;

-      gli obblighi di collaborazione reciproca tra gli enti sottoscrittori del patto parasociale per la realizzazione delle finalità di cui alla deliberazione consiliare richiamata;

-      i criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione della Piave Servizi S.c.r.l.;

-      i criteri di nomina del collegio sindacale della Piave Servizi S.c.r.l. e di nomina dell'eventuale revisore contabile;

-      la definizione delle funzioni degli organi sociali (amministratori e soci riuniti in assemblea) della società Piave Servizi S.c.r.l. finalizzate all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale “Piave Servizi”;

-      la definizione del contenuto del contratto di direzione e coordinamento in conformità allo specifico atto di indirizzo consiliare ad esso relativo;

-      la definizione dei criteri di ripartizione e/o di copertura dei costi di gestione della società Piave Servizi S.c.r.l.;

-      la disciplina dell'ipotesi di liquidazione della società Piave Servizi S.c.r.l. relativamente ai criteri di nomina del liquidatori;

-      la disciplina delle modalità di trasferimento delle partecipazioni in Piave Servizi S.c.r.l.;

-      le ipotesi di inadempimento e le relative sanzioni e/o effetti conseguenti, anche mediante l'adozione di apposito regolamento;

-      la definizione del contenuto del patto parasociale relativamente agli ulteriori aspetti concernenti quantomeno la modifica delle pattuizioni contrattuali, la durata del patto parasociale in conformità alle disposizioni di legge e le ipotesi di subentro di nuovi enti locali nel patto parasociale;

 

                        Preso atto:

del contenuto del patto parasociale di cui all'art. 2341 bis del codice civile, predisposto in conformità alle suddette linee guida, che dovrà essere stipulato tra i Comuni soci della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., tra i quali anche il Comune di Ormelle, al fine essenziale di conformare a quanto nello stesso contenuto l'esercizio dei propri diritti ed obblighi relativi alla società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. con l'obiettivo di stabilizzare il governo della società capo gruppo suddetta ed avente per oggetto, tra l'altro, l'esercizio del diritto di voto nella società medesima, il trasferimento delle partecipazioni nella società capo gruppo nonché l'esercizio congiunto dell'influenza dominante sulla società capo gruppo PIAVE SERVIZI S.c.r.l. e sulle società operative del gruppo per la realizzazione in concreto e con idonei strumenti di diritto societario dei requisiti richiesti dall'art. 113 T.U.E.L. per l'affidamento “in house” del Servizio Idrico Integrato alle società del gruppo contrattuale PIAVE SERVIZI;

 

che il patto parasociale tra i soci della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., ai fini di cui sopra, si articola come segue: l'art. 1 definisce il ruolo della società capo gruppo e delle società operative del gruppo nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento del gruppo contrattuale “Piave Servizi”, l'art. 2 regola gli obblighi di collaborazione reciproca tra i sottoscrittori del patto, l'art. 3 definisce i criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., l'art. 4 disciplina i criteri di nomina del collegio sindacale della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., l'art. 5 definisce i criteri di nomina del revisore contabile, l'art. 6 richiama le funzioni degli organi sociali specificamente finalizzate all'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, l'art. 7 rinvia al contratto di direzione e coordinamento più sopra approvato, l'art. 8 definisce i criteri di ripartizione dei costi di gestione della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., l'art. 9 disciplina l'ipotesi di liquidazione della società stessa, l'art. 10 regolamenta la fattispecie del trasferimento delle partecipazioni sociali, l'art. 11 richiama l'essenzialità delle pattuizione contrattuali, l'art. 12 prevede la durata del patto parasociale, l'art. 13 regolamenta il subentro nel contratto, l'art. 14 definisce le procedure di modificazione del patto parasociale, l'art. 15 rinvia ad apposita regolamentazione per le ipotesi di sanzioni per i casi di inadempimento del patto e l'art. 16, infine, precisa il foro competente;

 

            Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Area Amministrativa, in merito alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

           

            Ad unanimità di voti, espressi legalmente,

 

D E L I B E R A

 

1)         di prendere atto del contenuto del contratto di direzione e coordinamento nel testo che si allega (all. 1) in calce al presente verbale, riconoscendone la conformità alle linee di indirizzo formulate dal Consiglio Comunale;

 

2)         di intervenire in rappresentanza del Comune di Ormelle presso i competenti organi societari della società partecipata Servizi Idrici Sinistra Piave S.r.l. (S.I.S.P. S.r.l.) al fine di fare quanto occorre per autorizzare il Consiglio di Amministrazione della società medesima a procedere alla stipulazione di tale contratto in conformità al testo allegato, con facoltà di apportare allo stesso quelle modifiche meramente tecniche e di coordinamento testuale che dovessero rendersi necessarie in sede di definitiva stesura del contratto medesimo;

 

3)         di approvare il contenuto del patto parasociale tra i Soci della società PIAVE SERVIZI S.c.r.l., tra i quali il Comune di Ormelle, nel testo allegato (all. 2) in calce al presente verbale, riconoscendone la conformità alle linee di indirizzo formulate dal Consiglio Comunale;

 

4)         di fare quanto occorre per la stipulazione di tale patto parasociale in conformità al testo allegato, incaricando a tal fine il Responsabile dell'Area Tecnica di intervenire in rappresentanza del Comune, con facoltà di apportare al patto quelle modifiche meramente tecniche e di coordinamento testuale che dovessero rendersi necessarie in sede di definitiva stesura del patto parasociale medesimo.

 

* * * * * *

 

Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.