Oggetto : Recepimento accordo di programma per l'integrazione scolastica delle persone con disabilitą fra Enti della Provincia di Treviso

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso che:

 

-      la L.R. n. 55 del 15.12.1982, modificando quanto previsto dall' art. 40 della L.R. n. 78 del 25.10.1979, ha individuato, le seguenti funzioni socio-assistenziali la cui gestione č di competenza delle Unitą Locali Socio-Sanitarie:

 

1.   l'assistenza ai portatori di handicaps con riferimento ai particolari servizi e sussidi necessari per il recupero e l'inserimento degli stessi;

2.   la gestione delle strutture tutelari e residenziali, sia miste che specifiche per handicappati e per inabili in eta' lavorativa, fatta salva la loro autonomia funzionale;

3.   la gestione dei consultori familiari;

4.   la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l'inserimento sociale dei tossicodipendenti;

residuando alle Amministrazioni Comunali la gestione delle attivita' non specificatamente individuate in delega, in particolare quelle inerenti l'area d'intervento degli anziani;

 

-     che l'integrazione delle persone con disabilitą č un terreno di comune intervento tra istituzioni che

      concorrono a progettare e realizzare progetti di vita. Il fine ultimo č la messa in rete di risorse per

      realizzare contesti di reale integrazione scolastica e sociale di persone con disabilitą;

 

-      che l'art. 13 della Legge 104/1992 denominato "Integrazione scolastica" recita:

"L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni grado e ordine e nelle universita' si realizza, fermo restando quanto previsto dalle leggi n. 360 del 11.05.1976 e n. 517 del 04.08.1977 e successive modificazioni, anche attraverso:

la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attivita' sul territorio gestite da enti pubblici o privati.

A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulando gli accordi di programma di cui all'art. 27 della Legge n. 142 del 08.06.1990......... Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di  socializzazione individualizzati, nonche' a forme di integrazione tra attivita' scolastiche e attivita' integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresi' previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati ai fini della partecipazione alle attivita' di collaborazione coordinate.";

 

-      che l' Accordo aggiorna e sostituisce quello in vigore dal 1998, alla luce  delle modifiche normative ed istituzionali intervenute negli anni, in particolare il processo di autonomia scolastica, la riforma della Pubblica Amministrazione, il decentramento politico decisionale. Inoltre la scuola e le Aziende U.L.S.S. si sono impegnate all'introduzione progressiva dell' uso dei parametri dell' ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento della Disabilita' e della Salute) nella documentazione;

 

-      che l' Accordo, che vede coinvolti diversi Enti della Provincia, č stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di:

 

·     Provincia di Treviso;

·     Ufficio Scolastico Provinciale;

·     Aziende U.L.S.S. di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo;

·     Conferenze dei Sindaci delle Aziende U.L.S.S. di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo;

·     FISM ( Federazione Italiana Scuole Materne) e FIDAE;

·     Associazione dei familiari;

 

-      che i firmatari del nuovo Accordo (ai sensi della Legge 104/1992 art. 13 lettera A) sono :

 

·   Presidente della Provincia di Treviso

·   Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo

·   Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, in rappresentanza dei Comuni aderenti alle stesse

·   Dirigenti delle scuole statali di ogni ordine e grado

·   Rappresentanti della FISM e FIDAE su delega delle Presidenze delle scuole paritarie di ogni ordine e grado;

 

-      che la  Conferenza dei Sindaci dell' Azienda U.L.S.S. n.9. il 19.04.2007 ha esaminato il predetto Accordo di programma formalizzando la delega e la sottoscrizione al Presidente della Conferenza dei Sindaci, che avverra' in occasione del convegno sull'integrazione scolastica che si terra' a Castelbrando il 14.05.2007;

 

-      che, in particolare, l'art. 3.4 del citato Accordo inoltre individua gli impegni a carico degli Enti Locali Comunali e pertanto lo stesso deve essere recepito con deliberazione da parte di ogni Ente  Locale  aderente;

 

            Visto l'Accordo di programma per l'integrazione scolastica delle persone con disabilita' fra Enti della Provincia di Treviso valevole per il triennio maggio 2007 - maggio 2010, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuto di recepirne i contenuti;

 

Dato atto che l'operativitą dell'Accordo č subordinato all'adozione di successivi provvedimenti che individuino le eventuali spese a carico di ciascun Comune per l'attuazione degli impegni previsti al punto 3.4 dell'accordo stesso;

 

            Vista la Legge n. 104 del 5/2/1992, in particolare l' art. 13;

 

            Visto il parere tecnico favorevole formulato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti dell' art. 49 del testo Unico Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

 

            Ad unanimitą di voti favorevoli, espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1.   Di recepire l' Accordo di programma per l'integrazione scolastica delle persone con disabilitą fra Enti della Provincia di Treviso, presentato ed esaminato dalla Conferenza dei Sindaci dell' Azienda U.L.S.S. n. 9 il 19.04.2007 e valevole per il triennio Maggio 2007 - Maggio 2010, che allegato  al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.   Di dare mandato al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell' Azienda U.L.S.S. n. 9 per la sottoscrizione formale dello stesso;

3.   Di precisare che l'operativitą dell'allegato accordo č subordinata all'adozione di successivi provvedimenti che individuino le eventuali spese a carico di ciascun Comune per l'attuazione degli impegni previsti al punto 3.4 dell'accordo medesimo.

 

* * * * * *

 

di dichiarare ad unanimitą di voti espressi in forma palese, con distinta e separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 267/2000.

 


 

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA

PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLE PERSONE CON DISABILITA'

 

 

L'integrazione delle persone con disabilita' č un terreno di comune intervento tra istituzioni che concorrono a progettare e realizzare progetti di vita. Il fine ultimo č la messa in rete di risorse per realizzare contesti di reale integrazione scolastica e sociale di persone con disabilita'.

L'accordo aggiorna e sostituisce quello in vigore dal 1988, alla luce delle modifiche normative ed istituzionali intervenute negli anni, in particolare il processo di autonomia scolastica, la riforma della Pubblica Amministrazione, il decentramento politico decisionale. Inoltre la scuola e le A.U.L.S.S. si sono impegnate all'introduzione progressiva dell'uso dei parametri dell' ICF ( classificazione Internazionale del Funzionamento  della Disabilita' e della Salute) nella documentazione.

 

L'Accordo č stato elaborato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di :

·    Provincia di Treviso

·    Ufficio Scolastico Provinciale

·    Aziende U.L.S.S.  di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo

·    Conferenze dei Sindaci delle Aziende U.L.S.S. di Treviso, Asolo e Pieve di Soligo

·    FISM ( Federazione Italiana Scuole Materne) e FIDAE

·    Associazioni dei Familiari

 

I firmatari del nuovo Accordo ( ai sensi della Legge 104/1992 art. 13 lettera A) sono :

·    il Presidente della Provincia di Treviso

·    i Direttori Generali delle Aziende U.L.S.S. di treviso, Asolo e Pieve di Soligo

·    i Presidenti delle Conferenze dei Sindaci, in rappresentanza dei Comuni aderenti alle Conferenze

·    i Dirigenti delle Scuole Statali di ogni ordine e grado

·    i Rappresentanti della FISM e FIDAE su delega delle Presidenze delle scuole paritarie di ogni ordine e grado.

 

Tutti i firmatari si impegnano a coinvolgere nell'informazione e nell'applicazione dell'Accordo le scuole, i C.F.P. ( Centri di Formazione Professionale) e le Associazioni dei genitori.

L'Accordo andra' pertanto recepito con delibera da parte di ogni Comune e dalla Conferenza dei Sindaci dell' Azienda U.L.S.S.

Verra' firmato e presentato durante un Convegno sull'integrazione scolastica che si terra' a Castelbrando il 14 maggio 2007.

 

L' accordo comprende :

1.   Enti firmatari

2.   Principi e obiettivi

3.   Impegni degli Enti firmatari

4.   Coordinamento interistituzionale: i gruppi di lavoro

5.   Il percorso dell' integrazione sociale e scolastica

6.   Iniziative comuni

7.   Utilizzo delle risorse di personale,strutture e servizi

8.   Codici di comportamento

9.   Verifica e valutazione

10.  Durata : maggio 2007 - maggio 2010

 

 

 

Si riportano di seguito gli impegni delle Aziende U.L.S.S. e dei Comuni

 

1.   Impegni delle Aziende U.L.S.S.

 

Le Aziende U.L.S.S. si impegnano a costruire le condizioni per garantire che i percorsi diagnostici e i progetti individuali terapeutico- riabilitativi, in collaborazione con la famiglia, la scuola ed il territorio siano improntati all' efficacia, alla congruenza tra le potenzialita' della persona e gli interventi previsti dai livelli essenziali di assistenza, in ordine alla riduzione delle situazioni di handicap, allo sviluppo delle potenzialita', alla socializzazione, all'integrazione, ai diritti di realizzazione personale.

 

A tale scopo :

 

·    operano reciprocamente con la scuola, con la famiglia e con le agenzie del territorio in ordine agli impegni per l'integrazione scolastica e sociale, l'orientamento, il rapporto scuola-lavoro;

·    costituiscono le unita' multidisciplinari previste dal D.P.R. 24/2/1994, cosi' come integrato dalla C.R. 8/1995;

·    provvedono, tramite gli operatori ed i servizi competenti, al rilascio della certificazione ( secondo i parametri dell' ICD10) e della diagnosi funzionale, collaborano alla stesura del profilo dinamico funzionale e del piano educativo individualizzato;

·    condividono criteri comuni, tra le U.L.S.S. per il rilascio delle certificazioni e per l'assegnazione degli operatori di assistenza scolastica;

·    provvedono al rilascio del certificato di idoneita' alla frequenza negli Istituti Superiori (Professionali, Tecnici ed Artistici) quando richiesto, tramite il Dipartimento di Prevenzione;

·    si impegnano all'introduzione progressiva dell' uso dei parametri dell' ICF nella documentazione;

·    si impegnano a collaborare con la scuola, gli enti locali e le altre agenzie del territorio, nella realizzazione del progetto individualizzato in ambito scolastico e in quello relativo al tempo extrascolastico, anche in riferimento al periodo estivo;

·    s'impegnano a valorizzare esperienze di alternanza scuola-lavoro, anche con la stipula di appositi protocolli tra la scuola e il servizio di Integrazione Lavorativa ( S.I.L.)

·    provvedono alla assegnazione e gestione del servizio di assistenza scolastica secondo i bisogni individuati nel Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale;

·    coordinano il Gruppo di Lavoro per la Programmazione Territoriale;

·    collaborano con l'amministrazione provinciale e con il sistema dei centri di formazione professionale per l'orientamento e il supporto all'integrazione degli alunni con disabilita';

·    nominano propri referenti nei CTI (Centri Territoriali per l'Integrazione),

·    collaborano con l'ufficio scolastico provinciale e i centri territoriali per l'integrazione per l'organizzazione di attivita' di aggiornamento/formazione comune degli operatori impegnati nell'integrazione,

·    collaborano con l'amministrazione provinciale, l'Ufficio scolastico provinciale per costruire una banca dati comune;

·    garantiscono che anche i centri riabilitativi che operano in regime di convenzione e/o accreditamento, per quanto di competenza, si attengano agli impegni contenuti nel presente Accordo.

     

      2.   Impegni degli Enti Locali Comunali

 

Gli Enti Locali Comunali da soli o in forma consorziata, negli ambiti di loro competenza, si impegnano a garantire i servizi che favoriscono l'integrazione scolastica ed extrascolastica degli alunni in situazioni di handicap sia attraverso azioni dirette, sia attraverso la delega all'Azienda U.L.S.S., sia in forma consorziata sia in forma convenzionata secondo quanto previsto dai piani di zona.

 

Le Amministrazioni Comunali si impegnano all'attuazione degli interventi che le norme vigenti pongono a loro carico, e cioe' :

 

·    all'eliminazione progressiva delle barriere architettoniche degli edifici di loro competenza, ( art. 24 L.104/1992) secondo un piano programmato;

·    ad assicurare le risorse per l'assistenza, l'autonomia personale e la comunicazione degli alunni per i quali deve essere garantito l'accesso al sistema scolastico ( L. 11/71, D.P.R. 616/77, L. 194/92-art.13, C.R. 33/93, punto C 1), D. L.vo 112/98;

·    a collaborare, con le risorse disponibili, per la realizzazione di attivita' extrascolastiche e parascolastiche,sempre all'interno di un progetto specifico che coinvolga piu' minori e che sia legato ad una precisa situazione scolastica o territoriale;

·    a garantire la collaborazione con l'amministrazione scolastica, i CTI ( Centri Territoriali per l'Integrazione) e con l' Azienda U.L.S.S., nel rispetto delle reciproche competenze, per la realizzazione di esperienze integrate scuola-territorio;

·    ad attivare il serviizo di aiuto personale, di cui all' art.9 della L. 104/92, inteso come intervento domiciliare;

·    a garantire al bambino con disabilita' l'inserimento negli asili nido;

·    ad adeguare, per quanto riguarda la scuola primaria e secondaria di 1° grado, il servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico, alle esigenze degli alunni con disabilita' , o in mancanza di un servizio di trasporto, ad individuare soluzioni alternative;

·    a curare l'informazione sull'esistenza di iniziative territoriali rivolte all'integrazione di minori con disabilita' presso le famiglie e le Istituzioni scolastiche;

·    ad assumere un rulo attivo presso le associazioni delle famigllie;

·    a sostenere il volontariato che si occupa di persone con disabilita'

·    a nominare i propri rappresentanti nei CTI e nel Gruppo di Lavoro Territoriale.

 

 

3. Principi e Obiettivi

 

Il presente  Accordo intende coordinare e finalizzare gli impegni comuni per l'integrazione secondo esigenze di programmazione, flessibilita', efficacia. Si configura come un impegno aperto che potra' trovare integrazioni, consolidamenti, nuove iniziative, modifiche, per garantire una sempre migliore qualita' d'integrazione delle persone con disabilita'.

Il presente accordo intende regolare:

·    i reciproci impegni istituzionali in ordine all' integrazione delle persone con disabilita';

·    le modalita' ed i tempi degli interventi interistituzionali a favore delle singole persone con disabilita' che frequentano la scuola;

·    le iniziative comuni per qualificare gli interventi;

·    gli accordi per la gestione delle risorse;

·    le  modalita' di verifica e valutazione comuni;

·    gli impegni in ordine alla trasparenza e all'informazione sugli specifici servizi forniti.

 

                Gli Enti Pubblici e Privati che intendono partecipare alle ativita' di collaborazione coordinate, di cui all' art. 8, lettera m) e dell'art.13 -1° comma, lettera A) della L. 104/92, devono stipulare intese operative con i sottoscrittori dell' Accordo di Programma a livello provinciale, intercomunale o comunale.