Oggetto: Vendita stagionale su area pubblica - indirizzi

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la domanda presentata in data 11 gennaio 2007 da Smaile Snc di Pascon Mirella e C, corrente in Fontanelle via degli Alpini 3, con la quale si richiedeva la possibilità di usufruire di un'area pubblica per la vendita stagionale nei mesi autunnali di prodotti alimentari, e più precisamente funghi epigei freschi;

 

Atteso che la richiedente è autorizzata alla vendita itinerante su aree pubbliche e risulta dalla documentazione prodotta abilitata al commercio al minuto di prodotti alimentari;

 

Valutato comunque che la richiesta configura una forma atipica di commercio su area pubblica, cosiddetta a piazza morta, parzialmente diversa, quanto a periodicità e durata dell'esposizione, dal normale commercio su area pubblica itinerante;

 

Ritenuto peraltro che spetti all'Ente Locale stabilire i principi di massima per tale forma di commercializzazione, qualora corrispondenti alle necessità dei consumatori;

 

Dato atto che nel territorio del Comune di Ormelle non vi sono altri venditori stagionali in area pubblica di specialità alimentari, come i funghi epigei freschi, e che pertanto la richiesta potrebbe soddisfare utilmente i bisogni dell'utenza;

 

Considerato quindi opportuno fissare taluni principi per il Responsabile d'Area interessata, relativamente a siffatta fattispecie e segnatamente: a) la vendita “a piazza morta” rispetta le disposizioni previste dalla legge regionale 6 aprile 2001 n.10, specialmente per quanto attiene il divieto di contatto con il terreno dell'attrezzatura di vendita; b) è consentita per la durata temporale ininterrotta di cinque ore giornaliere tra le ore 8 e le ore 13 per un solo giorno la settimana, diverso dal martedì; c) è attuabile per specialità alimentari di tipo stagionale e pertanto limitata nel corso dell'anno a mesi e periodi fissi, corrispondenti alla stagione di produzione delle specialità; d) viene individuato a tale fine come luogo di esercizio Piazza Bottero o alternativamente Via Roma all'altezza del civico n. 56; e) non deve essere arrecato intralcio alla normale circolazione pedonale e veicolare ed agli spazi dedicati a parcheggio;   

 

Visti il D.Lgs 114/1998 e la legge regionale n.10/2001;

 

Atteso che sulla presente deliberazione non viene espresso il parere tecnico di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in quanto trattasi di mero atto di indirizzo;

 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

ü    Di dare atto che la modalità di vendita atipica cosiddetta “a piazza morta” per specialità alimentari stagionali può interessare il fabbisogno dell'utenza;

ü    Di prendere altresì atto della richiesta di vendita su area pubblica in forma itinerante “a piazza morta” in premessa citata.

ü    Di fissare come disposizioni di indirizzo per il Responsabile dell'Area interessata quanto detto in premessa.

 

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Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del disposto di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs.  n. 267 del 18 agosto 2000.