Oggetto:
Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'Associazione A.U.S.E.R.
Destra e Sinistra Piave di Conegliano per l'organizzazione e gestione di
servizi di volontariato - biennio 1 settembre 2007 - 31 agosto 2009
LA
GIUNTA COMUNALE
Premesso,
che in base all'art. 8 della Legge
Regionale n. 40 del 30 agosto 1993 gli Enti Locali possono stipulare
convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari
finalità nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e di solidarietà
civile per affermare il valore della vita, migliorare la qualità e per
contrastarne l'emarginazione;
che l'A.U.S.E.R. Destra e Sinistra
Piave di Conegliano è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di
Volontariato al n. TV 150;
che il Comune di Ormelle intende
avvalersi della prestazione dell'A.U.S.E.R. Destra e Sinistra Piave di
Conegliano per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri
scopi istituzionali in materia di volontariato;
Ritenuto
di approvare per il prossimo biennio lo schema di convenzione, che viene
allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
Visto
il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale, reso ai sensi dell'art.
49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile dell'Area
Amministrativa;
Con
voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
D
E L I B E R A
- di
approvare lo schema di convenzione, valido per il biennio 1 settembre 2007 - 31
agosto 2009, da sottoscrivere con l'Associazione A.U.S.E.R. Destra e Sinistra
Piave di Conegliano per attività socialmente utili, che viene allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
- di
incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa della relativa
sottoscrizione.
* * * * * *
Di
dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267
del 18 agosto 2000.
Comune
di Ormelle
Piazza
Vittoria 20 - 31024 ORMELLE TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229 -
CF. 80011490267 -
e-mail: info@comune.ormelle.tv.it
CONVENZIONE
TRA IL COMUNE DI ORMELLE (TV) E L'A.U.S.E.R. VOLONTARIATO "DESTRA E SINISTRA PIAVE" PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI
SERVIZI DI VOLONTARIATO - BIENNIO 1 SETTEMBRE 2007 / 31 AGOSTO 2009
L'anno ____________,
il giorno ___________ del mese di ________, nella Sede Comunale di Ormelle, in
esecuzione della
deliberazione G.C. n° _______del 7 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge,
TRA
-
il Comune di Ormelle, con sede legale in 31024 Ormelle (TV), Piazza Vittoria
20, C.F. 80011490267
rappresentato dal Responsabile dell'Area
Amministrativa, dr.ssa Domenica Maccarrone, la quale agisce in
rappresentanza e nell'esclusivo interesse del Comune
stesso, che di seguito per brevità verrà chiamato
affidante, ai sensi
dell'art. 107, comma 3, lettera C) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n°267;
-
il sig. FORGIONE ANDREA nato a Messina il 02.11.1950 e domiciliato in Ponzano
Veneto via XXV Aprile n. 32, il quale interviene, agisce e stipula nella sua
qualità di Presidente pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato
A.U.S.E.R. VOLONTARIATO "Destra e Sinistra Piave", che di seguito per
brevità verrà chiamata affidatario, con sede in Conegliano - Viale Venezia
n°14/b (C.F.91010410263), iscritta al registro Regionale delle organizzazioni
di volontariato al n. TV 150, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse
dell'Associazione stessa;
-
che la Legge Regionale 30.8.1993 n. 40 prevede che gli Enti Locali possono
stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per il
conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale,
sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il
valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione;
-
che la predetta Legge Regionale, agli artt. 9 e 10, definisce i contenuti e i
criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la
stipula di convenzioni, quali: l'aderenza delle attività alla programmazione
regionale, l'attività svolta in assenza di quella pubblica o di integrazione e
di supporto alla stessa, la presenza operativa dell'organizzazione del
territorio;
- che gli art 14 e 16 della Legge Regionale n.
24/94, sostituita dalla Legge Regionale 03.11.2006 n. 23, in quanto applicabili
nelle more dell'approvazione dei provvedimenti della Giunta Regionale previsti
da quest'ultima, definiscono ulteriormente per le organizzazioni di
volontariato i seguenti criteri preferenziali nella scelta del contraente:
a)
legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi;
b)
ininterrotta iscrizione al Registro Regionale;
c)
rapporti qualità - costo del progetto del servizio;
d)
requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;
- che il
D.P.C.M. del 30.03.2001 art. 3 dispone che gli enti pubblici stabiliscono forme
di collaborazione con le organizzazioni di volontariato, avvalendosi dello
strumento della convenzione, nel sistema di interventi e servizi come
espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità di
cui alla legge 266/91;
- che il soggetto affidatario è iscritto, con
decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n. 90 del 26.10.2000, al
registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al numero d'ordine TV
150, ai sensi di legge, e che in precedenza era ininterrottamente iscritto al
medesimo registro a partire dal 19.01.1994;
- che il soggetto affidatario contempla tra le
finalità del proprio Statuto lo svolgimento delle attività che si intendono
affidare con la presente convenzione;
- che con l'affidamento delle attività oggetto
della convenzione l'Ente affidante si pone l'obiettivo di raggiungere in forma
economica il potenziamento di alcuni servizi attivando e valorizzando nel
contempo le risorse del volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo;
- che la scelta di affidare il servizio a mezzo
di apposita convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs
163/06 e quindi in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti
della pubblica amministrazione, garantisce l'economicità della gestione stante
la gratuità delle prestazioni rese dai volontari;
- che il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in particolare
l'art. 119, prevede che i Comuni, al fine di favorire una migliore qualità dei
servizi prestati, possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni
con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi
aggiuntivi";
- che la Giunta Comunale, con deliberazione n.
___ del 31 maggio 2007, esecutiva, ha approvato lo schema della presente convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.
1
- L'AUSER VOLONTARIATO si impegna a svolgere nel Comune di Ormelle (TV), nel
limite concesso dalla disponibilità di volontari e previa approvazione degli
specifici progetti con le modalità indicate all'art. 3, le seguenti attività:
- Servizio
di trasporto sociale e di accompagnamento per gli anziani, dai 65 anni in su,
che non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente poiché sprovvisti di un
mezzo di locomozione o di sufficiente mobilità per finalità medico - sanitarie
presso i vari presidi ospedalieri e ambulatoriali del territorio, per le
commissioni fondamentali del vivere quotidiano e per altre necessità rilevate
come fondamentali dai Servizi Sociali. Per coloro che hanno meno dei 65 anni il
servizio di trasporto verrà concesso su valutazione dell'assistente sociale.
- Vigilanza
e cura del verde pubblico;
- Sorveglianza
degli scolari ad inizio e fine delle lezioni;
- Sorveglianza
nel pulmino della Scuola;
- Distribuzione
di materiale inerente l'attività comunale;
- Collaborazione
con gli operatori delle attività culturali e di biblioteca;
- Altre
attività socialmente utili nel territorio comunale.
Art.
2
- I progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 verranno
elaborati all'occorrenza, d'intesa tra AUSER ed i Servizi Sociali. Il Comune di
Ormelle (TV) comunicherà periodicamente la tipologia dei servizi da realizzare,
la loro frequenza ed ogni altra modalità. Gli orari delle attività saranno
concordati in base alle effettive esigenze evidenziate nei singoli progetti;
Art.
3
- Le prestazioni dei volontari sono complementari e non sostitutive delle
normali attività svolte da personale dipendente dell'affidante.
L'affidatario, in collaborazione con
l'Ente affidante, organizzerà a favore dei volontari impegnati nelle attività,
corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche inerenti i
vari progetti da realizzare;
Art.
4
- L'affidatario si impegna:
a) a svolgere con continuità le
attività oggetto della presente convenzione;
b) ad impiegare i volontari
esclusivamente in attività di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della L.R.n°
40/93 per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione,
utilizzando prioritariamente i volontari residenti nel Comune;
c) a far sì che l'attività del
volontariato non venga retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti
beneficiari delle prestazioni;
d) a gestire le singole attività di
progetto nel rispetto delle modalità, criteri, standard e procedure
eventualmente fissati in leggi e regolamenti nonché nel rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul
lavoro;
e) a rispettare la dignità ed i diritti
degli utenti nonché a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a
persone che fruiscono delle prestazioni;
f) a stipulare un'apposita polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le
malattie che possono accadere ai volontari durante le attività previste nella
presente convenzione, fermo restando che la relativa spesa è a carico dell'Ente
affidante, inviandone copia allo stesso;
g) a comunicare entro il termine di
giorni due l'effettiva disponibilità ad effettuare il singolo servizio di
accompagnamento da parte del volontario;
h) a trasmettere al Comune con
periodicità trimestrale una relazione sull'andamento tecnico della gestione dei
servizi nella quale dovranno essere indicate le spese sostenute, gli interventi
eseguiti ed i risultati ottenuti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento
degli obiettivi saranno concordati fra le parti.
Art.
5
- L'Ente affidante si impegna a rimborsare trimestralmente, ad avvenuta
presentazione della relazione di cui all'art. 4 - punto h) sottoscritta dal
legale rappresentante ed attestante il regolare svolgimento del servizio, le
spese sostenute dall'affidatario, nel limite dei seguenti importi, riferiti
all'anno solare 2007:
-
costo tessera AUSER VOLONTARIATO: cadauno
E 9,50=
-
per assicurazione volontari, compresa la responsabilità civile
(per anno solare o sua frazione): cadauno
E 38,11=
-
per percorrenze chilometriche effettuate per motivi di servizio,
compreso il tragitto dall'abitazione al
luogo di servizio, con auto
di proprietà dei volontari: al
km E 0,35=
-
per copertura assicurativa kasko su autovettura di proprietà
dei volontari: al
km E 0,15=
-
per spese generali dell'Associazione: 15% del totale delle spese sostenute
Dette cifre potranno essere soggette a
rivalutazione annuale in base all'andamento dei costi che verranno
tempestivamente comunicate all'Ente Affidante in forma scritta.
Eventuali modifiche agli importi delle
singole voci di spesa saranno concordate in sede di approvazione dei progetti
di cui all'art. 3.
Art.
6
- La presente convenzione ha la durata di due anni dal 1 settembre 2007 al 31
agosto 2009.
Art.
7
- La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei
casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovuti a:
a)
grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;
b)
ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente affidante per oltre
sei mesi;
c)
scioglimento dell'Organizzazione di volontariato per propria deliberazione;
d)
cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;
e)
cessazione delle attività oggetto di convenzione per impossibilità
sopravvenuta.
Vi sarà risoluzione della presente
convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e
successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.
Art.
8
- Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi
dell'art. 8 comma 1 - della Legge 11.08.1991 n. 266. Tutte le spese comunque
inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico
dell'Ente affidante nella considerazione della gratuità delle prestazioni rese
dall'affidatario.
Letto,
confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Ormelle Il Responsabile dell'Area Amministrativa (Dott.ssa Domenica Maccarrone) _____________________ |
Per l'A.U.S.E.R. VOLONTARIATO “Destra e Sinistra Piave” Il Presidente (Sig. Andrea Forgione) _____________________ |