Oggetto: Approvazione schema di convenzione da stipulare con l'Associazione A.U.S.E.R. Destra e Sinistra Piave di Conegliano per l'organizzazione e gestione di servizi di volontariato - biennio 1 settembre 2007 - 31 agosto 2009

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso,

 

che in base all'art. 8 della Legge Regionale n. 40 del 30 agosto 1993 gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per conseguire particolari finalità nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e di solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorare la qualità e per contrastarne l'emarginazione;

 

che l'A.U.S.E.R. Destra e Sinistra Piave di Conegliano è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato al n. TV 150;

 

che il Comune di Ormelle intende avvalersi della prestazione dell'A.U.S.E.R. Destra e Sinistra Piave di Conegliano per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di volontariato;

 

            Ritenuto di approvare per il prossimo biennio lo schema di convenzione, che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

 

            Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/procedurale, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Responsabile dell'Area Amministrativa;

 

            Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

-     di approvare lo schema di convenzione, valido per il biennio 1 settembre 2007 - 31 agosto 2009, da sottoscrivere con l'Associazione A.U.S.E.R. Destra e Sinistra Piave di Conegliano per attività socialmente utili, che viene allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

-     di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa della relativa sottoscrizione.

 

* * * * * *

 

      Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Comune di Ormelle

Piazza Vittoria 20 - 31024  ORMELLE  TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229   -  CF. 80011490267 -

e-mail: info@comune.ormelle.tv.it

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORMELLE (TV) E L'A.U.S.E.R. VOLONTARIATO "DESTRA  E SINISTRA PIAVE"  PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI DI VOLONTARIATO - BIENNIO 1 SETTEMBRE 2007 / 31 AGOSTO 2009

 

L'anno ____________, il giorno ___________ del mese di ________, nella Sede Comunale di Ormelle, in

 

esecuzione della deliberazione G.C. n° _______del 7 giugno 2007, esecutiva ai sensi di legge,

TRA

 

- il Comune di Ormelle, con sede legale in 31024 Ormelle (TV), Piazza Vittoria 20, C.F.  80011490267 

 

 rappresentato dal Responsabile dell'Area Amministrativa, dr.ssa Domenica Maccarrone, la quale agisce in

 

rappresentanza  e nell'esclusivo interesse del Comune stesso, che di seguito per brevità verrà chiamato

 

affidante, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera C) del Decreto Legislativo 18.8.2000, n°267;

E

- il sig. FORGIONE ANDREA nato a Messina il 02.11.1950 e domiciliato in Ponzano Veneto via XXV Aprile n. 32, il quale interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Organizzazione di volontariato A.U.S.E.R. VOLONTARIATO "Destra e Sinistra Piave", che di seguito per brevità verrà chiamata affidatario, con sede in Conegliano - Viale Venezia n°14/b (C.F.91010410263), iscritta al registro Regionale delle organizzazioni di volontariato al n. TV 150, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Associazione stessa;

PREMESSO

- che la Legge Regionale 30.8.1993 n. 40 prevede che gli Enti Locali possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato per il conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la qualità e per contrastare l'emarginazione;

- che la predetta Legge Regionale, agli artt. 9 e 10, definisce i contenuti e i criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni, quali: l'aderenza delle attività alla programmazione regionale, l'attività svolta in assenza di quella pubblica o di integrazione e di supporto alla stessa, la presenza operativa dell'organizzazione del territorio;

-    che gli art 14 e 16 della Legge Regionale n. 24/94, sostituita dalla Legge Regionale 03.11.2006 n. 23, in quanto applicabili nelle more dell'approvazione dei provvedimenti della Giunta Regionale previsti da quest'ultima, definiscono ulteriormente per le organizzazioni di volontariato i seguenti criteri preferenziali nella scelta del contraente:

a) legami con l'ambito territoriale di competenza dell'Ente affidante i servizi;

b) ininterrotta iscrizione al Registro Regionale;

c) rapporti qualità - costo del progetto del servizio;

d) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;

-    che il D.P.C.M. del 30.03.2001 art. 3 dispone che gli enti pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le organizzazioni di volontariato, avvalendosi dello strumento della convenzione, nel sistema di interventi e servizi come espressione organizzata di solidarietà sociale, di auto-aiuto e reciprocità di cui alla legge 266/91;

-    che il soggetto affidatario è iscritto, con decreto del Dirigente Regionale per i Servizi Sociali n. 90 del 26.10.2000, al registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato al numero d'ordine TV 150, ai sensi di legge, e che in precedenza era ininterrottamente iscritto al medesimo registro a partire dal 19.01.1994;

-    che il soggetto affidatario contempla tra le finalità del proprio Statuto lo svolgimento delle attività che si intendono affidare con la presente convenzione;

-  che con l'affidamento delle attività oggetto della convenzione l'Ente affidante si pone l'obiettivo di raggiungere in forma economica il potenziamento di alcuni servizi attivando e valorizzando nel contempo le risorse del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

-    che la scelta di affidare il servizio a mezzo di apposita convenzione, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 163/06 e quindi in deroga alla disciplina ordinaria in materia di contratti della pubblica amministrazione, garantisce l'economicità della gestione stante la gratuità delle prestazioni rese dai volontari;

-    che il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 119, prevede che i Comuni, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati,  possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi";

-    che la Giunta Comunale, con deliberazione n. ___ del 31 maggio 2007, esecutiva, ha approvato lo schema della presente convenzione;           

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'AUSER VOLONTARIATO si impegna a svolgere nel Comune di Ormelle (TV), nel limite concesso dalla disponibilità di volontari e previa approvazione degli specifici progetti con le modalità indicate all'art. 3, le seguenti attività:

-     Servizio di trasporto sociale e di accompagnamento per gli anziani, dai 65 anni in su, che non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente poiché sprovvisti di un mezzo di locomozione o di sufficiente mobilità per finalità medico - sanitarie presso i vari presidi ospedalieri e ambulatoriali del territorio, per le commissioni fondamentali del vivere quotidiano e per altre necessità rilevate come fondamentali dai Servizi Sociali. Per coloro che hanno meno dei 65 anni il servizio di trasporto verrà concesso su valutazione dell'assistente sociale.

-     Vigilanza e cura del verde pubblico;

-     Sorveglianza degli scolari ad inizio e fine delle lezioni;

-     Sorveglianza nel pulmino della Scuola;

-     Distribuzione di materiale inerente l'attività comunale;

-     Collaborazione con gli operatori delle attività culturali e di biblioteca;

-     Altre attività socialmente utili nel territorio comunale.

Art. 2 - I progetti per la realizzazione delle attività di cui all'art. 1 verranno elaborati all'occorrenza, d'intesa tra AUSER ed i Servizi Sociali. Il Comune di Ormelle (TV) comunicherà periodicamente la tipologia dei servizi da realizzare, la loro frequenza ed ogni altra modalità. Gli orari delle attività saranno concordati in base alle effettive esigenze evidenziate nei singoli progetti;

Art. 3 - Le prestazioni dei volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività svolte da personale dipendente dell'affidante.

L'affidatario, in collaborazione con l'Ente affidante, organizzerà a favore dei volontari impegnati nelle attività, corsi di formazione per una generale conoscenza delle problematiche inerenti i vari progetti da realizzare;

Art. 4 - L'affidatario si impegna:

a) a svolgere con continuità le attività oggetto della presente convenzione;

b) ad impiegare i volontari esclusivamente in attività di solidarietà ai sensi dell'art. 2 della L.R.n° 40/93 per l'espletamento delle funzioni relative all'oggetto della convenzione, utilizzando prioritariamente i volontari residenti nel Comune;

c) a far sì che l'attività del volontariato non venga retribuita in alcun modo, nemmeno dai soggetti beneficiari delle prestazioni;

d) a gestire le singole attività di progetto nel rispetto delle modalità, criteri, standard e procedure eventualmente fissati in leggi e regolamenti nonché nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;

e) a rispettare la dignità ed i diritti degli utenti nonché a garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni;

f) a stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie che possono accadere ai volontari durante le attività previste nella presente convenzione, fermo restando che la relativa spesa è a carico dell'Ente affidante, inviandone copia allo stesso;

g) a comunicare entro il termine di giorni due l'effettiva disponibilità ad effettuare il singolo servizio di accompagnamento da parte del volontario;

h) a trasmettere al Comune con periodicità trimestrale una relazione sull'andamento tecnico della gestione dei servizi nella quale dovranno essere indicate le spese sostenute, gli interventi eseguiti ed i risultati ottenuti. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi saranno concordati fra le parti.

Art. 5 - L'Ente affidante si impegna a rimborsare trimestralmente, ad avvenuta presentazione della relazione di cui all'art. 4 - punto h) sottoscritta dal legale rappresentante ed attestante il regolare svolgimento del servizio, le spese sostenute dall'affidatario, nel limite dei seguenti importi, riferiti all'anno solare 2007:

- costo tessera AUSER VOLONTARIATO:                                             cadauno           E   9,50=

- per assicurazione volontari, compresa la responsabilità civile

  (per anno solare o sua frazione):                                                         cadauno           E 38,11=

- per percorrenze chilometriche effettuate per motivi di servizio,

  compreso il tragitto dall'abitazione al luogo di servizio, con auto

  di proprietà dei volontari:                                                                     al km                E   0,35=

- per copertura assicurativa kasko su autovettura di proprietà

  dei volontari:                                                                                      al km                E   0,15=

- per spese generali dell'Associazione:                                  15% del totale delle spese sostenute

 

Dette cifre potranno essere soggette a rivalutazione annuale in base all'andamento dei costi che verranno tempestivamente comunicate all'Ente Affidante in forma scritta.

Eventuali modifiche agli importi delle singole voci di spesa saranno concordate in sede di approvazione dei progetti di cui all'art. 3.

Art. 6 - La presente convenzione ha la durata di due anni dal 1 settembre 2007 al 31 agosto 2009.

Art. 7 - La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovuti a:

a) grave inadempimento contrattuale dell'affidatario;

b) ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente affidante per oltre sei mesi;

c) scioglimento dell'Organizzazione di volontariato per propria deliberazione;

d) cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato;

e) cessazione delle attività oggetto di convenzione per impossibilità sopravvenuta.

Vi sarà risoluzione della presente convenzione qualora, a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.

Art. 8 - Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 8 ­comma 1 - della Legge 11.08.1991 n. 266. Tutte le spese comunque inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Ente affidante nella considerazione della gratuità delle prestazioni rese dall'affidatario.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Per il Comune di Ormelle

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Domenica Maccarrone)

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Per l'A.U.S.E.R. VOLONTARIATO

“Destra e Sinistra Piave”

Il Presidente

(Sig. Andrea Forgione)

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