Oggetto: Delegazione trattante
di parte pubblica. Modifica composizione
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che in data 22 gennaio 2004 è stato sottoscritto il
Nuovo C.C.N.L. del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie
Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003;
Che l'art. 4, comma 2, del suddetto C.C.N.L. prevede:
"l'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata
alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla
data di stipulazione del presente contratto";
Che con propria deliberazione n. 27 del 4 marzo 2004 è stata
costituita la delegazione trattante la quale è composta dal Segretario comunale
e dal Responsabile del servizio finanziario;
Ritenuto opportuno modificare la composizione di detta
delegazione stabilendo che essa sia composta da:
- Segretario- direttore Generale che la
presiede;
- Responsabile dell'Area Finanziaria;
- Responsabile dell'area Tecnica per
gli istituti interessati alla trattativa che competono all'area tecnica.
Visto il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai
sensi dell'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R A
1. di modificare la composizione della delegazione trattante di
parte pubblica , nominata con propria deliberazione n. 27 del 4 marzo 2004, integrandola
con la presenza del Responsabile dell'area Tecnica per gli istituti interessati alla trattativa che competono all'area tecnica.
2. di dare quindi atto
che la delegazione trattante di parte pubblica è così composta:
- Segretario- direttore Generale -
presidente;
- Responsabile dell'Area Finanziaria - componente;
- Responsabile dell'area Tecnica componente.
3. di dare
atto che agli incontri con le rappresentanze sindacali presenzierà il Sindaco o
suo delegato in qualità di osservatore dell'organo di governo.
* * * * * *
la presente
deliberazione, con separata ed unanime votazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile", ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.