Oggetto:      Patrimonio assicurativo comunale - affidamento incarico al broker AON spa per il triennio 2008/2010

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Richiamate la propria deliberazione n. 47 in data 7 aprile 2005 e la determinazione n. 100 in data 12 aprile 2005, con le quali sono stati rispettivamente fissati gli indirizzi e determinata la scelta del gestore del patrimonio assicurativo dell'Ente, che è stato individuato nella Società AON Spa di Milano, Filiale di Treviso Viale Appiani 20/b;

 

            Rilevato che tale mandato viene a scadenza il prossimo 31 dicembre 2007;

 

            Ritenuto necessario mantenere un qualificato supporto nella gestione di cui trattasi, comprendente una molteplicità di attività complesse e delicate, al fine di ottenere, senza aggravi di costo per il Comune, in particolare:

a)   revisione e costante aggiornamento dell'intero pacchetto assicurativo affinché preservi nel tempo la propria efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;

b)   snellezza e professionalità nella risoluzione dei sempre più numerosi sinistri;

c)   consulenza e relazione pronte ed efficaci nei confronti dell'Ente e delle sue esigenze;

 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere senza soluzione di continuità ad un nuovo affidamento dell'incarico del servizio in questione;

 

Visto il D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 art. 125, comma 11, che all'ultimo capoverso testualmente recita: …”Per i servizi e le forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento” … 

 

Dato atto che il valore dell'incarico di brokeraggio può commisurarsi nel seguente modo:

-     totale premi lordi assicurativi del Comune euro 30.000,00 circa;

-     totale provvigioni spettanti al broker euro 3.100,00 circa (14% del totale dei premi);

 

Considerato pertanto che il valore approssimativo dei compensi spettanti al broker è inferiore alla soglia  di euro ventimila e che, conseguentemente, è possibile procedere al conferimento dell'incarico di broker assicurativo mediante affidamento diretto;

 

            Valutato altresì opportuno che detto incarico di consulenza, assistenza e gestione assicurativa debba avere una durata minima triennale, compresa nel periodo 31 dicembre 2007 - 31 dicembre 2010;

 

            Vista la proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte della società Aon Spa di Milano, Filiale di Treviso in data 15 ottobre 2007 (ns. prot. n. 9636) con la quale si prospettano anche nuovi servizi informatizzati;

 

            Considerato che detta Aon Spa è società leader nei servizi di brokeraggio assicurativo e riassicurativi, disponendo nel territorio della Repubblica Italiana di 40 sedi con oltre 1.000 dipendenti e tenuto presente che è mandataria di oltre seicento Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione;

 

Atteso pertanto che l'Aon Spa offre i necessari requisiti di alta professionalità e specializzazione che il Comune richiede per l'affidamento dell'incarico di gestione del proprio patrimonio assicurativo;

 

Dato atto altresì  che l'esperienza maturata con tale broker nel periodo 2005/2007 è da valutarsi senza dubbio positivamente;

 

            Ritenuto quindi opportuno dare gli indirizzi di necessità per l'affidamento al broker Aon Spa di Milano, Filiale di Treviso Viale Appiani 20/b del mandato di gestione del pacchetto assicurativo comunale per il triennio 1 gennaio 2008 - 31 dicembre 2010, incaricando all'uopo il Responsabile dell'Area Amministrativa;

 

Visto lo schema di disciplinare, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

Visto il parere favorevole tecnico/procedurale, dato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal responsabile dell'Area Amministrativa;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1.   di affidare alla Società Aon Spa l'incarico di consulenza e brokeraggio per la gestione dei rischi e relative coperture assicurative dell'Ente di cui al disciplinare allegato, per la durata di anni tre compresi tra il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2010, con possibilità di risoluzione annuale espressa;

 

1.   di dare atto che l'incarico affidato non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente, poiché l'opera del broker viene remunerata, secondo quanto disposto dal disciplinare di riferimento, per il tramite delle compagnie d'assicurazione con le quali sono stipulate le coperture assicurative dell'Ente;

 

2.   di incaricare di ogni conseguente e necessario adempimento il Responsabile dell'Area Amministrativa.

 

* * * * * *

 

Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.  

   


 

Comune di ORMELLE

Provincia di Treviso

 

 

 

SPETTABILE

AON SPA

Viale Appiani n. 20/B

31100 - TREVISO

 

 

 

AFFIDAMENTO DEL MANDATO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

 

 

Articolo 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale oggetto del presente mandato concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore della intestataria della presente ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

 

 

Articolo 2 - PRESTAZIONI

Il Broker si impegna a fornire supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni :

 

a)   analisi dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;

b)   analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di un programma assicurativo;

c)   rinegoziazione dei contratti in essere;

d)   predisposizione dei capitolati di gara ed assistenza nella fase di organizzazione ed espletamento delle gare

e)   incasso e pagamento dei premi assicurativi, in nome e per conto dell'Ente;

f)    esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti;

g)   gestione dei sinistri con assistenza nelle varie fasi di trattazione degli stessi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile alla più vantaggiosa liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione,

h)   studio e redazione di progetti assicurativi in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali, ecc.;

i)    costante manutenzione del programma assicurativo dell'Ente;

 

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dall'Ente potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ente;

 

 

Articolo 3 - GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE

L'Ente si impegna a far pervenire al Broker tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti ai contratti che verranno successivamente stipulati nei tempi necessari alla corretta copertura dei rischi.

Il Broker, contestualmente al versamento dei premi, rilascerà all'Ente le polizze, appendici o ricevute emesse dalla Compagnia di assicurazione, debitamente quietanzate. Per i contratti in corso, i relativi premi andranno direttamente versati alle Compagnie, previo avviso di scadenza da parte del Broker.

 

 

Articolo 4 - COMPENSI PROFESSIONALI

Per l'incarico, di cui all'articolo 1, conferito al Broker e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri per compensi o rimborsi, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le coperture assicurative dell'Ente;

 

 

Articolo 5 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI

L'Ente ha il diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico ai termini del D. Lgs. 209/2005 e per quanto non ancora normato dalla Legge n.792/84, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il Broker dovrà dimostrare di avere stipulato polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Professionale, prevista dalla suddetta legge.

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'Ente, con provvedimento motivato, stabilire la revoca del mandato.

La revoca avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.

 

 

Articolo 6 - DURATA DELL'INCARICO

La durata del presente mandato è di anni 3 (tre), a decorrere dal 31/12/2007 e con scadenza al 31/12/2010.

Il mandato si intenderà senza il tacito rinnovo. Tuttavia l'Ente ha facoltà di richiedere il rinnovo del mandato per un periodo di anni 1 (uno) facendone richiesta alla Società di brokeraggio almeno un mese prima della scadenza mediante lettera raccomandata.

 

 

Articolo 7 - CONTROVERSIE

In caso di controversie, le parti eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di Treviso.

 

 

Articolo 8 - ONERI A CARICO DEL BROKER

Sono a carico del Broker tutte le spese necessarie all'espletamento dell'incarico, nonché i rischi connessi all'esecuzione dello stesso.

 

 

Ormelle (TV),

 

 

 

          per il Comune di Ormelle:          ______________________

 

 

          per il Broker:          ______________________