Oggetto: Patrimonio assicurativo comunale -
affidamento incarico al broker AON spa per il triennio 2008/2010
LA GIUNTA
COMUNALE
Richiamate
la propria deliberazione n. 47 in data 7 aprile 2005 e la determinazione n. 100
in data 12 aprile 2005, con le quali sono stati rispettivamente fissati gli
indirizzi e determinata la scelta del gestore del patrimonio assicurativo dell'Ente,
che è stato individuato nella Società AON Spa di Milano, Filiale di Treviso
Viale Appiani 20/b;
Rilevato
che tale mandato viene a scadenza il prossimo 31 dicembre 2007;
Ritenuto
necessario mantenere un qualificato supporto nella gestione di cui trattasi,
comprendente una molteplicità di attività complesse e delicate, al fine di
ottenere, senza aggravi di costo per il Comune, in particolare:
a) revisione e costante aggiornamento dell'intero
pacchetto assicurativo affinché preservi nel tempo la propria efficacia tecnica
e l'equilibrio dei costi;
b) snellezza e professionalità nella
risoluzione dei sempre più numerosi sinistri;
c) consulenza e relazione pronte ed efficaci nei
confronti dell'Ente e delle sue esigenze;
Ritenuto
pertanto opportuno provvedere senza soluzione di continuità ad un nuovo
affidamento dell'incarico del servizio in questione;
Visto il
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 art. 125, comma 11, che all'ultimo capoverso
testualmente recita: …”Per i servizi e le forniture inferiori a ventimila euro,
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”
…
Dato atto che
il valore dell'incarico di brokeraggio può commisurarsi nel seguente modo:
- totale premi lordi assicurativi del Comune
euro 30.000,00 circa;
- totale provvigioni spettanti al broker euro
3.100,00 circa (14% del totale dei premi);
Considerato
pertanto che il valore approssimativo dei compensi spettanti al broker è
inferiore alla soglia di euro ventimila
e che, conseguentemente, è possibile procedere al conferimento dell'incarico di
broker assicurativo mediante affidamento diretto;
Valutato
altresì opportuno che detto incarico di consulenza, assistenza e gestione
assicurativa debba avere una durata minima triennale, compresa nel periodo 31
dicembre 2007 - 31 dicembre 2010;
Vista
la proposta di affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo da parte
della società Aon Spa di Milano, Filiale di Treviso in data 15 ottobre 2007
(ns. prot. n. 9636) con la quale si prospettano anche nuovi servizi
informatizzati;
Considerato
che detta Aon Spa è società leader nei servizi di brokeraggio assicurativo e
riassicurativi, disponendo nel territorio della Repubblica Italiana di 40 sedi
con oltre 1.000 dipendenti e tenuto presente che è mandataria di oltre seicento
Enti ed Aziende della Pubblica Amministrazione;
Atteso
pertanto che l'Aon Spa offre i necessari requisiti di alta professionalità e
specializzazione che il Comune richiede per l'affidamento dell'incarico di
gestione del proprio patrimonio assicurativo;
Dato atto
altresì che l'esperienza maturata con
tale broker nel periodo 2005/2007 è da valutarsi senza dubbio positivamente;
Ritenuto
quindi opportuno dare gli indirizzi di necessità per l'affidamento al broker
Aon Spa di Milano, Filiale di Treviso Viale Appiani 20/b del mandato di
gestione del pacchetto assicurativo comunale per il triennio 1 gennaio 2008 -
31 dicembre 2010, incaricando all'uopo il Responsabile dell'Area
Amministrativa;
Visto lo
schema di disciplinare, che si allega alla presente quale parte integrante e
sostanziale;
Visto il
parere favorevole tecnico/procedurale, dato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
267 del 18 agosto 2000, dal responsabile dell'Area Amministrativa;
Con voti
favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
D E L I B E R
A
1. di affidare alla Società Aon Spa l'incarico
di consulenza e brokeraggio per la gestione dei rischi e relative coperture
assicurative dell'Ente di cui al disciplinare allegato, per la durata di anni
tre compresi tra il 31 dicembre 2007 ed il 31 dicembre 2010, con possibilità di
risoluzione annuale espressa;
1. di dare atto che l'incarico affidato non
comporta alcuna spesa a carico dell'Ente, poiché l'opera del broker viene
remunerata, secondo quanto disposto dal disciplinare di riferimento, per il
tramite delle compagnie d'assicurazione con le quali sono stipulate le
coperture assicurative dell'Ente;
2. di incaricare di ogni conseguente e
necessario adempimento il Responsabile dell'Area Amministrativa.
* * * * * *
Di dichiarare,
con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000.
Comune di ORMELLE
Provincia di Treviso
SPETTABILE
AON SPA
Viale Appiani n. 20/B
31100 - TREVISO
AFFIDAMENTO DEL MANDATO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
Articolo 1 -
OGGETTO DELL'INCARICO
L'incarico professionale oggetto del presente mandato concerne lo svolgimento dell'attività di Broker di assicurazione a favore della intestataria della presente ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Articolo 2 -
PRESTAZIONI
Il Broker si impegna a fornire supporto completo in materia assicurativa ed, in particolare, le seguenti prestazioni :
a) analisi dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente;
b) analisi delle polizze assicurative esistenti
ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di un programma
assicurativo;
c) rinegoziazione dei contratti in essere;
d) predisposizione dei capitolati di gara ed
assistenza nella fase di organizzazione ed espletamento delle gare
e) incasso e pagamento dei premi assicurativi,
in nome e per conto dell'Ente;
f) esecuzione e gestione delle polizze, con
segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti;
g) gestione dei sinistri con assistenza nelle
varie fasi di trattazione degli stessi con le modalità confacenti ad ogni
tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile alla più
vantaggiosa liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione,
h) studio e redazione di progetti assicurativi
in linea con innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali,
miglioramenti riscontrati sul mercato in fatto di nuove coperture, nuove
clausole contrattuali, ecc.;
i) costante manutenzione del programma
assicurativo dell'Ente;
Nessuna operazione
comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo, nonché di
obblighi precedentemente assunti dall'Ente potrà essere eseguita dal Broker
senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ente;
Articolo 3 -
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE POLIZZE
L'Ente si impegna a far pervenire al
Broker tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti ai contratti
che verranno successivamente stipulati nei tempi necessari alla corretta
copertura dei rischi.
Il Broker, contestualmente al
versamento dei premi, rilascerà all'Ente le polizze, appendici o ricevute
emesse dalla Compagnia di assicurazione, debitamente quietanzate. Per i
contratti in corso, i relativi premi andranno direttamente versati alle
Compagnie, previo avviso di scadenza da parte del Broker.
Articolo 4 -
COMPENSI PROFESSIONALI
Per l'incarico, di cui all'articolo 1,
conferito al Broker e per il suo espletamento non graveranno sull'Ente oneri
per compensi o rimborsi, in quanto l'opera del Broker verrà remunerata per il
tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le
coperture assicurative dell'Ente;
Articolo 5 -
INADEMPIENZE CONTRATTUALI
L'Ente ha il diritto al risarcimento di
eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico ai termini del
D. Lgs. 209/2005 e per quanto non ancora normato dalla Legge n.792/84, ed
imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.
Il Broker dovrà dimostrare di avere
stipulato polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Professionale,
prevista dalla suddetta legge.
Nel caso in cui il Broker risultasse
inadempiente nella fornitura delle proprie prestazioni, l'Ente, con
provvedimento motivato, stabilire la revoca del mandato.
La revoca avrà effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di notifica.
Articolo
6 - DURATA DELL'INCARICO
La durata del presente mandato è di
anni 3 (tre), a decorrere dal 31/12/2007 e con scadenza al 31/12/2010.
Il mandato si
intenderà senza il tacito rinnovo. Tuttavia l'Ente ha facoltà di richiedere il
rinnovo del mandato per un periodo di anni 1 (uno) facendone richiesta alla
Società di brokeraggio almeno un mese prima della scadenza mediante lettera
raccomandata.
Articolo 7 -
CONTROVERSIE
In caso di
controversie, le parti eleggono quale Foro esclusivamente competente quello di
Treviso.
Articolo 8 -
ONERI A CARICO DEL BROKER
Sono a carico del
Broker tutte le spese necessarie all'espletamento dell'incarico, nonché i
rischi connessi all'esecuzione dello stesso.
Ormelle
(TV),
per
il Comune di Ormelle: ______________________
per
il Broker: ______________________