Oggetto:
lottizzazione "Nuova Tempio" - rinuncia diritto prelazione
LA
GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che
con deliberazione consiliare n. 8 del 27.03.2003, esecutiva, veniva individuato
un ambito lottizzatorio in Tempio di Ormelle;
- che
con deliberazione consiliare n. 47 del 27 novembre 2003, esecutiva, veniva
approvato il progetto dei lavori di urbanizzazione di un'area sita in Tempio di
Ormelle, Via Campagne, di proprietà della ditta Gardenal Antonio e Gal Paola;
- che
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2004 si approvava la
lottizzazione denominata "Nuova Tempio", sita in Via Campagne in
Tempio di Ormelle, la quale prevedeva una riduzione da ml. 70 a ml. 55 della
distanza del limite edificatorio dalla linea elettrica a 220 Kv, ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1432 del 31.05.2002 e come
attestato da misurazioni approvate dall'ARPAV di Treviso in data 24.06.2004;
- che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25.11.2004 è stata approvata la
convenzione per la realizzazione della lottizzazione in parola;
- che
detta convenzione è stata sottoscritta in data 10.02.2005 con atto rogato dal
Segretario del Comune di Ormelle rep. n. 1890, registrata a Treviso in data
14.02.2005, n. 1 - 664;
- che
con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2005 è stata consentita la
cessione della lottizzazione in parola all'Impresa Edile Cester Maurizio e
Flores S.n.c. di Fontanelle e BNZ e C. S.a.s. di San Polo di Piave, ai sensi
dell'art. 17 della convenzione succitata;
- che
in data 17.03.2005 è stato rilasciato il permesso di Costruire n. 3224 relativo
alla "Realizzazione del piano di lottizzazione” in oggetto;
- che
con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 15.06.2006 è stata adottata
la Variante relativa alla lottizzazione residenziale denominata “Nuova Tempio”,
sita in Via Campagne in Tempio di Ormelle, ai sensi dell'art. 20 della L.R.
11/2004 e success. modif. ed integr;
- che
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2006 è stata approvata
la Variante relativa alla lottizzazione residenziale denominata “Nuova Tempio”,
sita in Via Campagne in Tempio di Ormelle, ai sensi dell'art. 20 della L.R.
11/2004 e success. modif. ed integr;
dato atto che la Società
Cester Maurizio e Flores S.n.c. è divenuta proprietaria di una parte della
lottizzazione denominata “Nuova Tempio” con atto notarile del Dottor Giuseppe
Ferretto, notaio in Conegliano (TV), sottoscritto in data 03.07.2006, Rep. n.
102.752, raccolta n. 27.078, registrato a Conegliano in data 27.07.2206 n.
2832;
dato atto,
altresì, all'interno della succitata lottizzazione ricade un'area individuata
al Catasto terreni: Comune di Ormelle, Foglio 2, mappale 371 di mq. 568 (ente
urbano) - Catasto Urbano, Comune di Ormelle Sez. A, Foglio 2, mappale 371 sub 2
P.T., cat. C3, Cl. 2, consistenza mq. 375; sub 1, area scoperta di mq. 193 di
esclusiva proprietà della ditta Cester Maurizio e Flores S.n.c.;
accertato
che su detta area insiste un diritto di prelazione in favore dell'Amministrazione
Comunale di Ormelle, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione sottoscritta tra
il Comune di Ormelle ed i promotori del Piano di Lottizzazione in oggetto in
data 10.02.2005, registrata a Treviso il 14.02.2005 al n. 1- 664;
dato atto
che detta area, inclusa nel perimetro della lottizzazione in oggetto, di mq.
568, identificata catastalmente al Foglio 2, mappale n. 371, ed evidenziata in
colore giallo nella planimetria catastale in scala 1:2000, che si allega al
presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha destinazione d'uso
“verde pertinenziale”, priva di potenzialità edificatoria esclusivamente
riconosciuta all'interno dei singoli lotti previsti nella lottizzazione;
considerato
che in data 26.10.2007 è stato stipulato un accordo preliminare con riserva in
relazione al diritto di prelazione succitato, depositato agli atti con nota
pervenuta in data 02.11.2007, prot. n. 10349, per l'acquisto di detto terreno
tra la Società Cester Maurizio e Flores s.n.c., attuale proprietaria, ed le
seguenti ditte confinanti: Gardenal Michele, Gardenal Amedeo e Gardenal Danilo;
considerato,
altresì, che il valore di detta area è stato quantificato in euro 43.000,00.=
(euro quarantatremila/00);
dato atto
che la Società Cester Maurizio e Flores S.n.c., attuale proprietaria, ha
richiesto all'Amministrazione Comunale di Ormelle, con nota pervenuta in data
02.11.2007, prot. n. 10349, di procedere o allo svincolo del sopraccitato
diritto di prelazione oppure all'acquisizione dell'area per il valore di euro
43.000,00.= (euro quarantatremila/00), come riportato nel preliminare sopra
citato;
valutato
il valore dell'area in rapporto alle eventuali potenzialità della stessa;
accertata
la non convenienza per l'Amministrazione Comunale di Ormelle all'acquisto di
detta area per motivi di carattere economico e sociale;
ritenuto
di procedere alla rinuncia del diritto di prelazione assumendo formale
provvedimento;
visto
il P.R.G. vigente ed adottato;
visto
il D.Lgs. 267/2000;
visto
il parere tecnico procedurale favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico;
con votazione unanime favorevole,
espressa nelle forme di legge,
1) di
rinunciare al diritto di prelazione di cui all'art. 19 della Convenzione
stipulata in data 10.02.2005 e registrata a Treviso il 14.02.2005 al n. 1- 664,
sull'area individuata al Catasto terreni: Comune di Ormelle, Foglio 2, mappale
371 di mq. 568 (ente urbano) - Catasto Urbano: Comune di Ormelle, Sez. A,
Foglio 2, mappale 371, sub 2 P.T., cat. C3, Cl. 2, consistenza mq. 375; sub 1
area scoperta mq. 193, attualmente di esclusiva proprietà della ditta Cester
Maurizio e Flores S.n.c.;
2) di
dare atto che detta area, inclusa nel perimetro della lottizzazione in oggetto,
di mq. 568, identificata catastalmente al Foglio 2, mappale n. 371, ed
evidenziata in colore giallo nella planimetria catastale in scala 1:2000, che
si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha
destinazione d'uso a “verde pertinenziale”, priva di potenzialità edificatoria
esclusivamente riconosciuta all'interno dei singoli lotti previsti nella
lottizzazione;
3) di
incaricare il Responsabile del Servizio interessato ad assumere gli atti
conseguenti.
*
* * * * *
La presente
deliberazione, con unanime separata votazione espressa nelle forme di legge,
viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.