Oggetto: lottizzazione "Nuova Tempio" - rinuncia diritto prelazione

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Premesso:

-     che con deliberazione consiliare n. 8 del 27.03.2003, esecutiva, veniva individuato un ambito lottizzatorio in Tempio di Ormelle;

-     che con deliberazione consiliare n. 47 del 27 novembre 2003, esecutiva, veniva approvato il progetto dei lavori di urbanizzazione di un'area sita in Tempio di Ormelle, Via Campagne, di proprietà della ditta Gardenal Antonio e Gal Paola;

-     che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 25.11.2004 si approvava la lottizzazione denominata "Nuova Tempio", sita in Via Campagne in Tempio di Ormelle, la quale prevedeva una riduzione da ml. 70 a ml. 55 della distanza del limite edificatorio dalla linea elettrica a 220 Kv, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n. 1432 del 31.05.2002 e come attestato da misurazioni approvate dall'ARPAV di Treviso in data 24.06.2004;

-     che con deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 25.11.2004 è stata approvata la convenzione per la realizzazione della lottizzazione in parola;

-     che detta convenzione è stata sottoscritta in data 10.02.2005 con atto rogato dal Segretario del Comune di Ormelle rep. n. 1890, registrata a Treviso in data 14.02.2005, n. 1 - 664;

-     che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17.02.2005 è stata consentita la cessione della lottizzazione in parola all'Impresa Edile Cester Maurizio e Flores S.n.c. di Fontanelle e BNZ e C. S.a.s. di San Polo di Piave, ai sensi dell'art. 17 della convenzione succitata;

-     che in data 17.03.2005 è stato rilasciato il permesso di Costruire n. 3224 relativo alla "Realizzazione del piano di lottizzazione” in oggetto;

-     che con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 15.06.2006 è stata adottata la Variante relativa alla lottizzazione residenziale denominata “Nuova Tempio”, sita in Via Campagne in Tempio di Ormelle, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e success. modif. ed integr;

-     che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28.09.2006 è stata approvata la Variante relativa alla lottizzazione residenziale denominata “Nuova Tempio”, sita in Via Campagne in Tempio di Ormelle, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 11/2004 e success. modif. ed integr;

 

dato atto che la Società Cester Maurizio e Flores S.n.c. è divenuta proprietaria di una parte della lottizzazione denominata “Nuova Tempio” con atto notarile del Dottor Giuseppe Ferretto, notaio in Conegliano (TV), sottoscritto in data 03.07.2006, Rep. n. 102.752, raccolta n. 27.078, registrato a Conegliano in data 27.07.2206 n. 2832;

 

dato atto, altresì, all'interno della succitata lottizzazione ricade un'area individuata al Catasto terreni: Comune di Ormelle, Foglio 2, mappale 371 di mq. 568 (ente urbano) - Catasto Urbano, Comune di Ormelle Sez. A, Foglio 2, mappale 371 sub 2 P.T., cat. C3, Cl. 2, consistenza mq. 375; sub 1, area scoperta di mq. 193 di esclusiva proprietà della ditta Cester Maurizio e Flores S.n.c.;

 

accertato che su detta area insiste un diritto di prelazione in favore dell'Amministrazione Comunale di Ormelle, ai sensi dell'art. 19 della Convenzione sottoscritta tra il Comune di Ormelle ed i promotori del Piano di Lottizzazione in oggetto in data 10.02.2005, registrata a Treviso il 14.02.2005 al n. 1- 664;

 

dato atto che detta area, inclusa nel perimetro della lottizzazione in oggetto, di mq. 568, identificata catastalmente al Foglio 2, mappale n. 371, ed evidenziata in colore giallo nella planimetria catastale in scala 1:2000, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha destinazione d'uso “verde pertinenziale”, priva di potenzialità edificatoria esclusivamente riconosciuta all'interno dei singoli lotti previsti nella lottizzazione;

 

considerato che in data 26.10.2007 è stato stipulato un accordo preliminare con riserva in relazione al diritto di prelazione succitato, depositato agli atti con nota pervenuta in data 02.11.2007, prot. n. 10349, per l'acquisto di detto terreno tra la Società Cester Maurizio e Flores s.n.c., attuale proprietaria, ed le seguenti ditte confinanti: Gardenal Michele, Gardenal Amedeo e Gardenal Danilo;

 

considerato, altresì, che il valore di detta area è stato quantificato in euro 43.000,00.= (euro quarantatremila/00);

 

dato atto che la Società Cester Maurizio e Flores S.n.c., attuale proprietaria, ha richiesto all'Amministrazione Comunale di Ormelle, con nota pervenuta in data 02.11.2007, prot. n. 10349, di procedere o allo svincolo del sopraccitato diritto di prelazione oppure all'acquisizione dell'area per il valore di euro 43.000,00.= (euro quarantatremila/00), come riportato nel preliminare sopra citato;

 

valutato il valore dell'area in rapporto alle eventuali potenzialità della stessa;

 

accertata la non convenienza per l'Amministrazione Comunale di Ormelle all'acquisto di detta area per motivi di carattere economico e sociale;

 

ritenuto di procedere alla rinuncia del diritto di prelazione assumendo formale provvedimento;

 

visto il P.R.G. vigente ed adottato;

visto il D.Lgs. 267/2000;

 

visto il parere tecnico procedurale favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio Tecnico;

 

            con votazione unanime favorevole, espressa nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)  di rinunciare al diritto di prelazione di cui all'art. 19 della Convenzione stipulata in data 10.02.2005 e registrata a Treviso il 14.02.2005 al n. 1- 664, sull'area individuata al Catasto terreni: Comune di Ormelle, Foglio 2, mappale 371 di mq. 568 (ente urbano) - Catasto Urbano: Comune di Ormelle, Sez. A, Foglio 2, mappale 371, sub 2 P.T., cat. C3, Cl. 2, consistenza mq. 375; sub 1 area scoperta mq. 193, attualmente di esclusiva proprietà della ditta Cester Maurizio e Flores S.n.c.;

2)  di dare atto che detta area, inclusa nel perimetro della lottizzazione in oggetto, di mq. 568, identificata catastalmente al Foglio 2, mappale n. 371, ed evidenziata in colore giallo nella planimetria catastale in scala 1:2000, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ha destinazione d'uso a “verde pertinenziale”, priva di potenzialità edificatoria esclusivamente riconosciuta all'interno dei singoli lotti previsti nella lottizzazione;

3)  di incaricare il Responsabile del Servizio interessato ad assumere gli atti conseguenti.

 

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La presente deliberazione, con unanime separata votazione espressa nelle forme di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.