Oggetto: Regolamento per il conferimento di
incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione
Premesso:
- che con
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31.03.2005 è stato approvato il
vigente “Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi”,
il quale si compone delle seguenti parti:
1)
Sezione I° “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, composta da n. 34
articoli;
2)
Sezione II° “Disciplina delle progressioni verticali”, composta da n. 5 articoli;
3)
Sezione III° “Disciplina dei Concorsi e delle Selezioni”, composta da n. 27
articoli e dagli “Elementi di riferimento per la determinazione del programma e
delle prove d'esame”;
- che detto
Regolamento è stato oggetto di integrazione successiva per effetto della
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24.07.2008, che ha inserito alla
Sezione I° “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” l'art. 8 bis “Vice
Segretario”;
Visto, come da
ultimo modificato dall'art. 46, comma 1, D.L. 25.06.2008, n. 112 e dalla
relativa legge di conversione, l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante la
possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di
collaborazione a soggetti esterni;
Rilevato che
la nuova norma impone condizioni e modalità precise per l'attribuzione degli
incarichi, oltre che la predeterminazione di criteri per la comparazione dei
soggetti cui conferirli, al fine di assicurare al procedimento la massima
trasparenza;
Atteso inoltre
che il nuovo comma 6-ter dell'art. 7 dispone che i regolamenti per l'ordinamento
degli uffici si adeguino ai principi del comma 6 come novellato;
Ritenuto pertanto opportuno integrare
il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”
inserendovi una ulteriore parte contenente una specifica e puntuale disciplina
per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, in applicazione dei
principi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, i cui contenuti sono
espressi all'allegato sub “A” al presente atto, per farne parte integrante e
sostanziale;
Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs.
267/2000;
Vista la deliberazione n.
72/2008/ind.pr della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto;
Vista la deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26 del 25.09.2008 ad oggetto: “Approvazione programma per incarichi
di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2008”;
Acquisito il parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi
nei modi di legge,
D E L I B E R A
1. Di approvare il
presente “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a
soggetti esterni all'amministrazione” di cui al testo allegato al presente
provvedimento;
2. Di stabilire che
il presente regolamento integra il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi” il quale pertanto si compone delle seguenti parti:
1)
Sezione I° “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, composta da n. 34
articoli;
2)
Sezione II° “Disciplina delle progressioni verticali”, composta da n. 5
articoli;
3)
Sezione III° “Disciplina dei Concorsi e delle Selezioni”, composta da n. 27
articoli e dagli “Elementi di riferimento per la determinazione del programma e
delle prove d'esame”;
4)
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti
esterni all'amministrazione;
3. Di trasmettere il
presente atto alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione;
4. Di trasmettere
copia del presente Regolamento ai Responsabili di Posizione Organizzativa.
*
* * * * *
Stante l'urgenza,
con separata ed unanime votazione, la suestesa deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000.
Allegato alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 100 del
20.11.2008
Regolamento
per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione
Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito
applicativo
1. Il presente regolamento definisce e
disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale
o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti
esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art.
7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del
d.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti “incarichi”).
2. I contratti di lavoro autonomo di
natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese
senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del
committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e
generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività
circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata
nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali
dell'ente.
Gli incarichi di lavoro autonomo
occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
a) incarichi di studio, afferenti a
specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse
dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente
e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di
una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello
studio e le soluzioni proposte;
b) incarichi di ricerca, riguardanti lo
svolgimento di attività di ricerca, speculazione e di approfondimento relative
a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i
quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte
dell'ente;
c) consulenze, consistenti nell'acquisizione,
tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di
giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.
d) incarichi di alta professionalità,
finalizzati al conseguimento, tramite prestazioni professionali, di obiettivi
connotati da un elevato livello di competenza professionale.
3. I contratti di lavoro autonomo, di
natura occasionale o coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni
d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di
carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera
intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma
senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli
artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché
dell'art. 409 del codice di procedura civile.
6. Il presente regolamento non si
applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione
né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.
Art. 2 - Ricorso ai collaboratori
esterni
1. L'affidamento degli incarichi è di
competenza dei Responsabili di Posizione Organizzativa, sentita la Giunta
Comunale, che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito
delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione, dal Piano
esecutivo di gestione e dal Programma annuale degli incarichi di lavoro
autonomo approvato ai sensi dell'art. 3, c. 55, L. 244 del 24.12.2007.
2. Gli incarichi possono essere
conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze
temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie, o comunque
riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.
Art. 3 - Presupposti per il
conferimento di incarichi professionali
1. Gli incarichi possono essere
conferiti ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione,
in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente
risultare dall'atto di conferimento:
a) l'oggetto della prestazione d'opera
intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento
all'ente e deve essere tale che per la sua realizzazione sia richiesto l'apporto
di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
b) l'ente deve avere preliminarmente
accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle
strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;
c) la prestazione deve essere di natura
temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di
alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali
sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni,
autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o
elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti
professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata
tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove
professionalità o professioni non regolate specificamente;
d) gli incarichi devono essere
conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4, salvo
quanto previsto al successivo art. 6.
2. I programmi di attività, gli
obiettivi e i progetti specifici e determinati, di cui alla lett. a) del
precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di
predisposizione del Piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della
Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi generali di gestione per l'attivazione
delle collaborazioni di cui al presente regolamento.
Art . 4 - Selezione degli esperti
mediante procedure comparative
1. Gli incarichi di importo superiore
ad E 20.000,00, oneri fiscali esclusi, sono conferiti tramite procedure di
selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e,
se previsto, tenendo conto del ribasso offerto e dei tempi di realizzazione
dell'incarico.
2. Il Responsabile di P.O. competente
predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità
nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da
pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici
giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:
a) i contenuti altamente qualificanti
della collaborazione richiesta;
b) i titoli, i requisiti professionali
e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
c) il termine, non inferiore a quindici
giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione,
corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni
ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
d) i criteri di valutazione dei titoli,
dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di
partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le
modalità della comparazione dei candidati;
e) le modalità di realizzazione dell'incarico;
f) il tipo di rapporto per la
formalizzazione dell'incarico;
i) il compenso complessivo lordo
previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.
3. Per
incarichi di importo compreso fra E 5.000,00 ed E 20.000,00, oneri fiscali
esclusi, l'incarico professionale può essere conferito a seguito di un'apposita
indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli
elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti
necessari.
4. Gli
incarichi di importo inferiore ad E 5.000,00, oneri fiscali esclusi, possono
essere assegnati direttamente.
Art. 5 - Modalità e criteri per la
selezione degli esperti
1. Per gli incarichi di importo
superiore ad E 20.000,00, apposita commissione interna procede alla selezione
dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti
professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le
indicazione dell'avviso.
2. All'esito della valutazione dei
curricula, è stilata una graduatoria di merito.
3. Il candidato risultato vincitore è
invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di
natura occasionale o coordinata e continuativa.
Art. 6 - Conferimento di incarichi
professionali senza esperimento di procedura comparativa
1. In deroga a quanto previsto dall'art.
4, il Responsabile di P.O. competente può conferire gli incarichi in via
diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una
delle seguenti situazioni:
a) nel caso in cui la prestazione
lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a E 5.000,00, oneri
fiscali esclusi.
b) quando non abbiano avuto esito le
procedure comparative di cui al precedente art. 4, a patto che non vengano
modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di
invito;
c) in casi di particolare urgenza, non
imputabile a ritardi dell'Amministrazione, adeguatamente documentati e
motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione
degli obiettivi non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure
comparative di selezione;
d) per attività comportanti prestazioni
di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente
connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari
interpretazioni o elaborazioni (registi, attori, scrittori…), per cui risulta
notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione
richiesto.
Art. 7 - Disciplinare di incarico
1. Il Responsabile di P.O. formalizza l'incarico
conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura
contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto
incaricato.
2. Il disciplinare di incarico,
stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
a) le generalità del contraente;
b) la precisazione della natura della
collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
c) il termine di esecuzione della
prestazione e/o di durata dell'incarico;
d) il luogo in cui viene svolta la
collaborazione;
e) l'oggetto della prestazione
professionale;
f) le modalità specifiche di esecuzione
e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
g) l'ammontare del compenso per la
collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la
relativa liquidazione;
h) le modalità di pagamento del
corrispettivo;
i) la specifica accettazione delle
disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali
pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
j) la definizione dei casi di
risoluzione contrattuale per inadempimento;
k) il foro competente in caso di
controversie;
l) le modalità di trattamento dei dati
personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché,
qualora lo svolgimento dell'attività lo richieda, l'attribuzione della qualità
di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività
espletata con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D. Lgs.
196/2003.
3. Il compenso della collaborazione è
calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della
prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore
utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva
realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione del compenso,
erogato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente, avviene
di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione
del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o
dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso il collaboratore, ad
esclusione di quelli di natura culturale/artistica, è tenuto alla presentazione
di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi
raggiunti.
Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del
buon esito dell'incarico
1. Il Responsabile di P.O. competente
verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente
quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo o stati
di avanzamento.
2. Il Responsabile di P.O. competente
accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle
attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle
prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il
Responsabile di P.O. può richiedere al soggetto incaricato di integrare i
risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni,
ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
4. Qualora i risultati siano soltanto
parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di P.O. può chiedere al soggetto
incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non
superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione
delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso
originariamente stabilito.
Art. 9 - Regime particolare per i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
1. Gli incarichi possono essere
conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi
dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente
regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati
richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il
coordinamento del Responsabile di P.O. competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza
vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento
funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo
quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di P.O.
competente.
3. Al collaboratore non possono essere
affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.
4. Il collaboratore non è tenuto al
rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata
occasionalmente presso le sedi dell'amministrazione secondo le direttive
impartite dal Responsabile di P.O. competente, il quale mette eventualmente a
disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente
funzionali all'espletamento dell'incarico.
5. Gli eventuali obblighi di iscrizione
alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a
carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione.
Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione,
che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è
altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente
spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.
6. I diritti e i doveri del committente
e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di
sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati
dalla determinazione del competente Responsabile e dal disciplinare d'incarico.
Art. 11 - Pubblicizzazione degli
incarichi
1. L'incarico viene pubblicizzato sul
sito internet del Comune, contestualmente alla stipulazione del disciplinare,
con gli elementi identificativi del consulente o del collaboratore, con l'oggetto,
la durata e il compenso dell'incarico stesso.