Oggetto:          Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Premesso:

-       che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 31.03.2005 è stato approvato il vigente “Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi”, il quale si compone delle seguenti parti:

1) Sezione I° “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, composta da n. 34 articoli;

2) Sezione II° “Disciplina delle progressioni verticali”, composta da n. 5 articoli;

3) Sezione III° “Disciplina dei Concorsi e delle Selezioni”, composta da n. 27 articoli e dagli “Elementi di riferimento per la determinazione del programma e delle prove d'esame”;

-       che detto Regolamento è stato oggetto di integrazione successiva per effetto della deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 24.07.2008, che ha inserito alla Sezione I° “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi” l'art. 8 bis “Vice Segretario”;

 

Riscontrato che tale Regolamento non disciplina il conferimento degli incarichi esterni ad alto contenuto di professionalità in applicazione dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

 

Visto, come da ultimo modificato dall'art. 46, comma 1, D.L. 25.06.2008, n. 112 e dalla relativa legge di conversione, l'art. 7 del D.Lgs. 165/2001, disciplinante la possibilità per le pubbliche amministrazioni di conferire incarichi di collaborazione a soggetti esterni;

 

Rilevato che la nuova norma impone condizioni e modalità precise per l'attribuzione degli incarichi, oltre che la predeterminazione di criteri per la comparazione dei soggetti cui conferirli, al fine di assicurare al procedimento la massima trasparenza;

 

Atteso inoltre che il nuovo comma 6-ter dell'art. 7 dispone che i regolamenti per l'ordinamento degli uffici si adeguino ai principi del comma 6 come novellato;

 

Ritenuto pertanto opportuno integrare il “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” inserendovi una ulteriore parte contenente una specifica e puntuale disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione esterna, in applicazione dei principi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001, i cui contenuti sono espressi all'allegato sub “A” al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

 

Visto l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;

 

Vista la deliberazione n. 72/2008/ind.pr della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2008 ad oggetto: “Approvazione programma per incarichi di studio, di ricerca e di consulenze per l'anno 2008”;

 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

 

1.   Di approvare il presente “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione” di cui al testo allegato al presente provvedimento;

 

2.   Di stabilire che il presente regolamento integra il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi” il quale pertanto si compone delle seguenti parti:

1) Sezione I° “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi”, composta da n. 34 articoli;

2) Sezione II° “Disciplina delle progressioni verticali”, composta da n. 5 articoli;

3) Sezione III° “Disciplina dei Concorsi e delle Selezioni”, composta da n. 27 articoli e dagli “Elementi di riferimento per la determinazione del programma e delle prove d'esame”;

4) Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione;

 

3.   Di trasmettere il presente atto alla Corte dei Conti entro 30 giorni dalla sua adozione;

 

4.   Di trasmettere copia del presente Regolamento ai Responsabili di Posizione Organizzativa.

 

* * * * * *

 

Stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, la suestesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 100  del 20.11.2008         

 

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione a soggetti esterni  all'amministrazione

 

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

 

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 (d'ora in avanti “incarichi”).

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di ricerca, speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

d) incarichi di alta professionalità, finalizzati al conseguimento, tramite prestazioni professionali, di obiettivi connotati da un elevato livello di competenza professionale.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell'art. 409 del codice di procedura civile.

6. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori.

 

Art. 2 - Ricorso ai collaboratori esterni

 

1. L'affidamento degli incarichi è di competenza dei Responsabili di Posizione Organizzativa, sentita la Giunta Comunale, che intendono avvalersene, i quali possono ricorrervi nell'ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione, dal Piano esecutivo di gestione e dal Programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo approvato ai sensi dell'art. 3, c. 55, L. 244 del 24.12.2007.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o ordinarie, o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

 

Art. 3 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

 

1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata competenza e specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e deve essere tale che per la sua realizzazione sia richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

b) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o professioni non regolate specificamente;

d) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 4, salvo quanto previsto al successivo art. 6.

2. I programmi di attività, gli obiettivi e i progetti specifici e determinati, di cui alla lett. a) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano esecutivo di gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d'anno, indirizzi generali di gestione per l'attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento.

 

Art . 4 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

 

1. Gli incarichi di importo superiore ad E 20.000,00, oneri fiscali esclusi, sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, se previsto, tenendo conto del ribasso offerto e dei tempi di realizzazione dell'incarico.

2. Il Responsabile di P.O. competente predispone, previa certificazione di carenza della necessaria professionalità nell'ambito del servizio medesimo, un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta;

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;

c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;

d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati;

e) le modalità di realizzazione dell'incarico;

f) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;

i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale.

3. Per incarichi di importo compreso fra E 5.000,00 ed E 20.000,00, oneri fiscali esclusi, l'incarico professionale può essere conferito a seguito di un'apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari.

4. Gli incarichi di importo inferiore ad E 5.000,00, oneri fiscali esclusi, possono essere assegnati direttamente.

 

Art. 5 - Modalità e criteri per la selezione degli esperti

 

1. Per gli incarichi di importo superiore ad E 20.000,00, apposita commissione interna procede alla selezione dei candidati, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell'avviso.

2. All'esito della valutazione dei curricula, è stilata una graduatoria di merito.

3. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

 

Art. 6 - Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

 

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, il Responsabile di P.O. competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) nel caso in cui la prestazione lavorativa richiesta richieda un compenso non superiore a E 5.000,00, oneri fiscali esclusi.

b) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 4, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;

c) in casi di particolare urgenza, non imputabile a ritardi dell'Amministrazione, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione degli obiettivi non consentano l'utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni (registi, attori, scrittori…), per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

 

Art. 7 - Disciplinare di incarico

 

1. Il Responsabile di P.O. formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

a) le generalità del contraente;

b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;

c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;

d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;

e) l'oggetto della prestazione professionale;

f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;

g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;

h) le modalità di pagamento del corrispettivo;

i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;

j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

k) il foro competente in caso di controversie;

l) le modalità di trattamento dei dati personali e i diritti dell'interessato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché, qualora lo svolgimento dell'attività lo richieda, l'attribuzione della qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D. Lgs. 196/2003.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione del compenso, erogato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente, avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso il collaboratore, ad esclusione di quelli di natura culturale/artistica, è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

 

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

 

1. Il Responsabile di P.O. competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo o stati di avanzamento.

2. Il Responsabile di P.O. competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non soddisfacenti, il Responsabile di P.O. può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile di P.O. può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

 

Art. 9 - Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

 

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del Responsabile di P.O. competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Responsabile di P.O. competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata occasionalmente presso le sedi dell'amministrazione secondo le direttive impartite dal Responsabile di P.O. competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995 e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'Inail sono a carico dell'amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione del competente Responsabile e dal disciplinare d'incarico.

 

Art. 11 - Pubblicizzazione degli incarichi

 

1. L'incarico viene pubblicizzato sul sito internet del Comune, contestualmente alla stipulazione del disciplinare, con gli elementi identificativi del consulente o del collaboratore, con l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico stesso.