Oggetto: Servizio di trasporto disagiati - indirizzi

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso,

che il Comune di Ormelle dispone di due vetture attrezzate per il trasporto di persone disabili o disagiate con i rispettivi accompagnatori;

 

che i due automezzi, dei quali il Comune ha piena disponibilità d'utilizzo non essendone proprietario, sono:

a)   Fiat Doblò targato DS 368 AN

b)   Fiat Doblò targato EM 618 VZ;

 

che tutte le spese di necessità per il primo mezzo e quelle di rifornimento per il secondo sono a carico dell'Ente;

 

che comunque i conducenti sono i dipendenti del Comune ed i relativi collaboratori professionali e/o volontari, come ad esempio gli operatori della Protezione Civile, della Croce Azzurra, dell'AUSER ecc.;

 

            Dato atto che tali vetture sono destinate alla realizzazione del nuovo servizio denominato “mobilità gratuita garantita”, previsto a favore dei residenti del Comune di Ormelle;

 

            Constatato che sono pervenute all'Ente anche altre richieste di utilizzo degli automezzi da parte di famigliari di persone disagiate e/o disabili residenti in altri Comuni;

 

            Ritenuto opportuno in siffatte ipotesi stabilire una tariffa di rimborso a carico dei richiedenti e/o fruitori non residenti nel Comune di Ormelle, con relativo chilometraggio da conteggiarsi dal Municipio di Ormelle al luogo di destinazione e ritorno;

 

            Atteso che appare pertanto equo fissare a tale fine il seguente importo:

-     euro cinque per singolo trasporto, quale tariffa fissa d'uso, maggiorato del “costo carburante” al chilometro, 1/5 del costo della benzina super in vigore al momento del trasporto;

 

Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico/procedurale e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dai responsabili dell'Area Amministrativa e Finanziaria;

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1.   di dare atto che il Comune di Ormelle ha adottato ed eroga il nuovo servizio alla popolazione denominato “mobilità gratuita garantita”;

2.   di dare atto che detto servizio è senza costi per i residenti del Comune di Ormelle, mentre per i non residenti è sottoposto ad una tariffa fissa di euro cinque per singolo trasporto, maggiorata del rimborso chilometrico per le spese carburante (dal Municipio di Ormelle al luogo di destinazione e ritorno), 1/5 del costo della benzina super;

3.   di autorizzare ed incaricare il Tesoriere Comunale o l'Economo Comunale per le singole riscossioni.

 

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Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.