Oggetto:
Convenzioni con Istituto Comprensivo Scolastico - approvazione
LA
GIUNTA COMUNALE
Premesso,
che l'Amministrazione Comunale, d'intesa
con i Comuni di San Polo di Piave e Cimadolmo, intende accogliere la proposta
dell'Istituto Comprensivo Scolastico, finalizzata a regolare con apposite
convenzioni i reciproci rapporti riguardanti: a) i contributi per materiali di
consumo, la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili, nonchè le gite e uscite scolastiche e di studio; b) le
cosiddette “funzioni miste”, tra le quali il servizio d'accoglimento anticipato
degli alunni;
che si rende pertanto necessario
provvedere all'approvazione delle relative bozze di convenzione, allegate alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
Considerato
infine che attraverso siffatte convenzioni si rende possibile in via preventiva
dare esatta individuazione e quantificazione economica di taluni interventi e
funzioni, altrimenti di difficile configurazione;
Visti
i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico/procedimentale e contabile, resi,
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dai responsabili
delle Aree Amministrativa e Finanziaria;
Con
voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,
D
E L I B E R A
1. di approvare gli schemi
di convenzione, riguardanti, ciascuno per propria parte, i Comuni di Ormelle,
San Polo di Piave e Cimadolmo e l'Istituto Scolastico Comprensivo,
relativamente a: a) i contributi per materiali di consumo, la manutenzione
ordinaria dei beni mobili ed immobili,
nonchè le gite e uscite scolastiche e di studio; b) le cosiddette “funzioni
miste”, tra le quali il servizio d'accoglimento anticipato degli alunni;
2. di dare atto che
tali schemi di convenzione vengono allegati alla presente deliberazione, sub 1 e
sub 2, quali parti integranti e sostanziali;
3. di incaricare il
Responsabile dell'Area Amministrativa della relativa sottoscrizione.
* * * * * *
Di dichiarare la presente deliberazione,
con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del
disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
All.1
CONVENZIONE
PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO,
CONTRIBUTO PER
VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE
E PICCOLA
MANUTENZIONE ORDINARIA
DEI BENI E
IMMOBILI
L'anno
Duemilaotto addì 30 del mese di novembre, nella Presidenza dell'Istituto
Comprensivo di San Polo di Piave sono comparsi:
FURLANETTO REGINETTA, Responsabile dell'Area Amministrativa
del Comune di Cimadolmo
MACCARRONE
DOMENICA, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Ormelle
BIANCO ARMANDO, Responsabile
dell'Area Amministrativa del Comune di San Polo di Piave
e
DA
RE LIVIANA, nata a Conegliano (TV), il 06.03.1959
in
qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Comprensivo di San
Polo di Piave (TV)
PREMESSO CHE
1. Il D.P.R.
24/07/1977 n. 616 pone a carico degli Enti Locali le funzioni amministrative
inerenti i servizi di assistenza scolastica;
2. Il D.Lgs.
16/04/1994 n. 297, TU dell'Istruzione, prevede all'art.107, relativo alle
scuole materne, che sono a carico del Comune, tra le altre spese, “le spese
normali di gestione” e all'art. 159, relativo agli edifici scolastici, al comma
1 che “spetta ai Comuni” tra l'altro “la fornitura di registri e stampati
occorrenti per tutte le scuole elementari”, al comma 2, relativo alle Direzioni
Didattiche “la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di
cancelleria”;
3. La legge
11/01/1996, n. 23 relativa all'edilizia scolastica, all'art. 3, comma 2 dispone
che il Comune provvede, tra l'altro, “alle spese varie d'ufficio e per
l'arredamento, per le scuole di propria competenza”;
4. La stessa legge
23/96, in relazione alla manutenzione ordinaria degli edifici prevede, all'art.
3, comma 4, che gli Enti Locali “possono delegare alle Istituzioni Scolastiche,
su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
destinati ad uso scolastico”;
5. Il D.P.R.
8/03/1999 n. 275, inerente la disciplina generale dell'autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, attribuisce alle stesse, tra l'altro, ampia autonomia
nella gestione amministrativa e dell'attività negoziale;
6. Il D.M. 1/02/2001
n. 44, recante istruzioni sulla gestione amministrativa e contabile delle
Istituzioni Scolastiche, prevede, al titolo IV, l'esercizio di una ampia
autonomia negoziale che può esplicarsi
anche in accordi e convenzioni con gli Enti Locali per l'esercizio, da
parte delle istituzioni stesse, di prestazioni relative alle competenze
dell'Ente Locale;
CONSIDERATO
CHE
1. Le Istituzioni Scolastiche hanno conseguito
personalità giuridica e quindi piena autonomia amministrativa, nonché autonomia
organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo, finalizzata anche alla
migliore utilizzazione delle risorse;
2. I Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di
Piave intendono perseguire l'obiettivo dell'efficacia e dell'efficenza nella
gestione delle forniture di beni di consumo, visite e viaggi d'istruzione e
nella piccola manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili, assegnando le
risorse finanziarie alle singole Istituzioni Scolastiche, in sintonia con le
previsioni della legge n. 23/96;
3. A tal fine si ritiene opportuno e necessario
stipulare un apposito atto convenzionale tra l' Istituzione Scolastica e gli
Enti Locali al fine di individuare e concordare entità, modalità e procedure
per il trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'acquisto di
materiali di consumo, visite e viaggi d'istruzione e alla piccola manutenzione
ordinaria di beni mobili ed immobili;
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art . 1
I
Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave delegano all'Istituto
Comprensivo, d'intesa con lo stesso, le funzioni relative all'acquisto di beni
di consumo, quelle riguardanti gli interventi di piccola manutenzione ordinaria
dei beni mobili e immobili e la gestione dei contributi per visite e viaggi di
istruzione.
Art . 2
I beni di consumo, oggetto
della presente intesa, sono beni non inventariabili, ovvero “gli oggetti che
per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di
modico valore” (art. 24, comma 4 del D.M. 44/2001). A titolo
indicativo si individuano tra tali beni: registri, stampati, materiale di
cancelleria, materiale per fotocopiatrici, ferramenta, materiale di consumo per
attrezzature informatiche, articoli di mesticheria.
Art . 3
La piccola
manutenzione ordinaria, oggetto della presente convenzione, si intende riferita
ai seguenti interventi:
riparazione
e sostituzione rubinetti, saracinesche, chiavi d'arresto. Riparazione e
sostituzione di cassette di scarico, guarnizioni, tubazioni di scarico,
funzionalità dei servizi igienici;
revisione
di porte e finestre, riparazione e sostituzione di serrature, maniglie.
Sostituzione di vetri (a porte e finestre), riparazione zanzariere, acquisto
tende;
riparazione
di cancelli, cancellate e ringhiere di ferro;
sostituzione
lampade, neon e portalampade. Sostituzione starter, spine e prese elettriche;
manutenzione
di: fotocopiatrici, computer, macchine da scrivere, apparecchi telefonici e
arredi;
tinteggiatura
di piccoli ambienti;
piccoli
interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza
scolastica (D.L. 626/94).
Si
precisa inoltre che l'Istituzione scolastica si impegna a garantire la
manodopera, mentre restano a carico dell'ente locale i costi dei materiali, che
saranno acquistati d'intesa con il Comune di competenza.
Art . 4
L'Istituto scolastico
provvederà direttamente ed autonomamente a tutti gli adempimenti relativi all'acquisizione,
al magazzinaggio, alla distribuzione dei beni e dei servizi tra i singoli
plessi, nonché ai rapporti che saranno instaurati con i fornitori, lasciando
indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civilistico.
Art . 5
Con il trasferimento dei
fondi, il Comune avrà assolto
interamente i suoi obblighi nei confronti dell'Istituto scolastico,
relativamente alla fornitura di beni di consumo e alla piccola manutenzione
ordinaria dei beni mobili e immobili. Restano esclusi i contributi
relativi ai progetti e alle iniziative collegate all'ampliamento dell'offerta
formativa.
Art . 6
La quantificazione del
contributo considera il numero di alunni iscritti alla data del 10 luglio, per
l'anno scolastico successivo.
Per il materiale di consumo
nonché per le visite e viaggi d'istruzione, la quota per alunno è pari a E 12,00
(scuola primaria) e E 18,00 (scuola
secondaria); per quanto riguarda la piccola manutenzione, il contributo è
concordato in E 50,00 per ciascuna
classe funzionante.
I
trasferimenti delle risorse da parte dell'Ente Locale saranno effettuati nei
periodi di seguito specificati, in due soluzioni:
la prima
rata, pari ai 4/12 dell'importo complessivo assegnato a ciascuna scuola,
entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.
la seconda
rata, pari agli 8/12 dell'importo complessivo assegnato, sarà pagata
entro il 30 marzo dell'anno scolastico di riferimento.
L'Istituzione
beneficiaria dell'erogazione dovrà rendicontare per l'anno scolastico oggetto
della presente convenzione, separatamente per ogni Amministrazione Comunale,
entro e non oltre il 30 settembre dell'anno scolastico successivo.
Art . 7
I contributi erogati all'Istituto Comprensivo da
ciascuna Amministrazione, sulla base della presente convenzione, verranno
utilizzati esclusivamente nei plessi dell'Amministrazione erogante.
Art . 8
La
presente convenzione ha validità fino al 31.08.2009 e si intenderà tacitamente
rinnovata per un ulteriore anno, in assenza di disdetta da parte di ogni
Amministrazione Locale entro il 30 giugno di ciascun anno.
Letto,
confermato, sottoscritto in San Polo di Piave lì 30 novembre 2008
Il Dirigente Scolastico dell'I.C. di San Polo di Piave (Liviana Da Re) |
Il Responsabile dell'Area
Amministrativa del Comune di Cimadolmo (Furlanetto Reginetta) |
|
|
|
Il Responsabile dell'Area
Amministrativa del Comune di Ormelle (Domenica Maccarrone) |
|
|
|
Il Responsabile dell'Area
Amministrativa del Comune di San Polo di
Piave (Armando Bianco) |
|
|
All.2
CONVENZIONE PER LE FUNZIONI MISTE E I CENTRI ESTIVI -
R04
L'anno
Duemilaotto addì XXX del mese di XX, in ……. nella sede municipale in Cimadolmo,
sono comparsi:
Maccarrone
Domenica nata a il _____ in qualità di Responsabile
dell'Area Amministrativa, all'uopo incaricata
e
DA RE
LIVIANA, nata a Conegliano (TV), nata a Conegliano (TV), il 06.03.1959 in
qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Comprensivo di San
Polo di Piave (TV)
LE
PARTI
VISTO l'art.
8 della Legge 124/1999 che ha disposto il trasferimento nei ruoli statali del
personale ATA precedentemente dipendente dagli Enti Locali;
VISTO il
Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12.09.2000 tra il Ministero della
Pubblica Istruzione, le Unioni degli enti Locali e le Organizzazioni Sindacali
in materia di funzioni miste del personale ATA dello Stato;
VISTA la
nota M.P.I. del 9.03.00, prot. n. 44, concernente l'intesa fra M.P.I. e OO.SS.
in materia di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato;
VISTO l'art.
46 del C.C.N.L. del 26.05.99 comparto Scuola così come richiamato dall'art. 42
C.C.N.L. del 23.07.03;
VISTA la
C.M. P.I. del 20.10.99 applicativa dell'art. 46 CCNL del 26.05.99;
VISTO il
profilo professionale del “Collaboratore Scolastico” così come delineato dall'allegato
A del C.C.N.L. comparto Scuola del 23.07.03;
CONSIDERATO
che:
- permangono in capo agli Enti locali le funzioni amministrative
inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del D.P.R. 24.07.77, n.
616;
- dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono
verificate alcune difficoltà per garantire nel rispetto dei Piani dell'Offerta
Formativa delle Scuole la prosecuzione dell'erogazione dei servizi di
competenza dell'Ente locale
VISTA la
Deliberazione della Giunta Comunale n. del
VISTA la
Deliberazione del Consiglio di Istituto n. del
Tanto
premesso
CONVENGONO
QUANTO SEGUE
Articolo
1
OGGETTO
La
presente Convenzione regola i rapporti derivanti dallo svolgimento dei Servizi
da parte di personale ATA nell'ambito delle attività di:
a)
accoglienza e sorveglianza alunni;
b) mense
scolastiche
I servizi
oggetto di Convenzione possono essere svolti anche da personale appartenente a
Ditte incaricate dello svolgimento di funzioni ATA.
Articolo
2
ACCOGLIENZA
E SORVEGLIANZA ALUNNI
I
Collaboratori Scolastici statali garantiscono l'apertura dei plessi e la
vigilanza pre-scolastica (per un breve periodo) e la sorveglianza degli alunni
nel periodo immediatamente successivo il termine delle lezioni (massimo 15
minuti).
L'istituto
comprensivo di San Polo di Piave, anche attraverso la presente convenzione,
garantisce altresì la vigilanza pre-scolastica per gli alunni della Scuola
Primaria richiedenti, dalle ore 7,35.
Gli
alunni che non fruiscono del servizio sopra menzionato possono accedere agli
edifici ed alle loro pertinenze fino ad un massimo di 10 minuti prima dell'inizio
delle lezioni.
In linea
di massima, il servizio di vigilanza pre-scolastica avverrà con un numero
massimo di 30 alunni per operatore addetto alla vigilanza (o collaboratore
scolastico).
Le
relative istanze di ammissione devono essere formulate al Dirigente Scolastico.
Le
domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri (in stretto ordine di
precedenza):
- Utenti del servizio di trasporto scolastico
- Genitori unici, con lavoro dipendente extradomestico con inizio
della prestazione dalle ore 7,40 alle ore 8,00, senza possibilità di orario
flessibile
- Genitori, entrambi in attività lavorativa dipendente
extradomestica, con inizio delle prestazioni dalle ore 7,40 alle ore 8,00,
senza possibilità di orario flessibile
- Più figli in età scolare da accompagnare in sedi distanti tra
loro, il cui tragitto è percorribile in non meno di 15 minuti.
Le
domande prodotte verranno prese in considerazione, in ordine cronologico di
arrivo e compatibilmente con il carico di cui sopra.
Sarà
assicurato il servizio di accoglienza e sorveglianza pre-scolastica ai non
iscritti al servizio in caso di
occasionale e comprovata necessità, preferibilmente previo avviso e
dichiarazione del genitore.
Articolo
3
MENSE
SCOLASTICHE
Nelle
scuole primarie e secondarie con rientri pomeridiani, l'Istituzione scolastica
garantisce con proprio personale:
1.
Raccolta bollini/buoni mensa e ordinazione pasti con relativa segnalazione di
pasti alternativi,
2.
Sparecchiamento e pulizie,
3.
Ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto
e nel tempo antecedente la ripresa delle lezioni, a cura del personale docente.
Il Comune
affida ad una Ditta appaltatrice e/o ad un comitato di gestione, l'incarico del
servizio di ristorazione scolastica.
I
Collaboratori Scolastici oltre a quanto previsto sopra e all'art. 3,
garantiscono:
1. la
ricezione dei contenitori della Ditta appaltatrice e relative bolle di
accompagnamento,
2. l'applicazione
delle norme HACCP.
Il Comune
garantisce la fornitura di arredi adeguati, nonché la specifica formazione del
Personale sull'applicazione delle norme HACCP oltre ad un contributo forfetario
come da art. 9.
Articolo
4
GESTIONE
BOLLINI/BUONI MENSA
I
Collaboratori Scolastici provvedono alla raccolta dei bollini/buoni mensa e,
qualora ne manchino, sollecitano gli interessati.
I buoni e
le bolle di accompagnamento sono consegnati di volta in volta al soggetto
referente per la mensa.
In caso
di mancato recupero dei bollini/buoni mensa, i collaboratori informano i
referenti per la mensa fornendo mensilmente l'elenco degli alunni che non hanno
consegnato il buono mensa.
Sarà cura
del Comune o eventualmente ove esiste del comitato di gestione, provvedere al
recupero delle morosità.
Articolo
5
ATTREZZATURE
DELLE MENSE
Al fine
di garantire il buon funzionamento delle mense anche dal punto di vista
igienico sanitario, i Comuni si impegnano ad assicurare la fornitura di locali,
arredi e stoviglie idonei, nonché materiale di pulizia.
Articolo
6
INDIVIDUAZIONE
DELLE RISORSE
Con la
presente convenzione, l'Ente Locale si impegna a trasferire all'Istituzione
Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione
accessoria spettante al personale della scuola come sotto indicato.
Il
finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dal
presente accordo, individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1, ammonta a E
400,00 (euro quattrocento) annue, forfetarie per tutti i plessi del Comune (al
lordo di ogni onere) per il personale impegnato nello svolgimento dei servizi e
delle attività oggetto della convenzione.
Il fondo,
come sopra calcolato, potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività
di supporto amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere
per l'effettuazione dei servizi convenzionati.
Il
trasferimento delle risorse da parte dell'Ente Locale sarà effettuato entro il
mese di dicembre di ciascun anno oggetto della convenzione.
Articolo
8
VALIDITA'
DELLA CONVENZIONE
La
validità della presente convenzione è annuale e, in assenza di disdetta entro
il 31 maggio, si intende tacitamente rinnovata.
Letto,
confermato, sottoscritto
Il
Dirigente Scolastico dell'I.C. di San Polo di Piave
Liviana
Da Re
_______________________________
Il
Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Ormelle
(Domenica
Maccarrone)
________________________
Cimadolmo, lì _______________________