Oggetto: Convenzioni con Istituto Comprensivo Scolastico - approvazione

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso,

che l'Amministrazione Comunale, d'intesa con i Comuni di San Polo di Piave e Cimadolmo, intende accogliere la proposta dell'Istituto Comprensivo Scolastico, finalizzata a regolare con apposite convenzioni i reciproci rapporti riguardanti: a) i contributi per materiali di consumo, la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed  immobili, nonchè le gite e uscite scolastiche e di studio; b) le cosiddette “funzioni miste”, tra le quali il servizio d'accoglimento anticipato degli alunni;

 

che si rende pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative bozze di convenzione, allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale;

 

            Considerato infine che attraverso siffatte convenzioni si rende possibile in via preventiva dare esatta individuazione e quantificazione economica di taluni interventi e funzioni, altrimenti di difficile configurazione;  

 

            Visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico/procedimentale e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dai responsabili delle Aree Amministrativa e Finanziaria;

 

            Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1.   di approvare gli schemi di convenzione, riguardanti, ciascuno per propria parte, i Comuni di Ormelle, San Polo di Piave e Cimadolmo e l'Istituto Scolastico Comprensivo, relativamente a: a) i contributi per materiali di consumo, la manutenzione ordinaria dei beni mobili ed  immobili, nonchè le gite e uscite scolastiche e di studio; b) le cosiddette “funzioni miste”, tra le quali il servizio d'accoglimento anticipato degli alunni;

2.   di dare atto che tali schemi di convenzione vengono allegati alla presente deliberazione, sub 1 e sub 2, quali parti integranti e sostanziali;

3.   di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa della relativa sottoscrizione.

 

* * * * * *

 

      Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.1

 

CONVENZIONE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO,

CONTRIBUTO PER VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

E PICCOLA MANUTENZIONE ORDINARIA

DEI BENI E IMMOBILI

 

L'anno Duemilaotto addì 30 del mese di novembre, nella Presidenza dell'Istituto Comprensivo di San Polo di Piave sono comparsi:

 

FURLANETTO REGINETTA, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Cimadolmo

 

MACCARRONE DOMENICA, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Ormelle

 

BIANCO ARMANDO, Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di San Polo di Piave

 

e

 

DA RE LIVIANA, nata a Conegliano (TV), il 06.03.1959

in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Comprensivo di San Polo di Piave (TV)

 

PREMESSO CHE

 

1.   Il D.P.R. 24/07/1977 n. 616 pone a carico degli Enti Locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica;

2.   Il D.Lgs. 16/04/1994 n. 297, TU dell'Istruzione, prevede all'art.107, relativo alle scuole materne, che sono a carico del Comune, tra le altre spese, “le spese normali di gestione” e all'art. 159, relativo agli edifici scolastici, al comma 1 che “spetta ai Comuni” tra l'altro “la fornitura di registri e stampati occorrenti per tutte le scuole elementari”, al comma 2, relativo alle Direzioni Didattiche “la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”;

3.   La legge 11/01/1996, n. 23 relativa all'edilizia scolastica, all'art. 3, comma 2 dispone che il Comune provvede, tra l'altro, “alle spese varie d'ufficio e per l'arredamento, per le scuole di propria competenza”;

4.   La stessa legge 23/96, in relazione alla manutenzione ordinaria degli edifici prevede, all'art. 3, comma 4, che gli Enti Locali “possono delegare alle Istituzioni Scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico”;

5.   Il D.P.R. 8/03/1999 n. 275, inerente la disciplina generale dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche, attribuisce alle stesse, tra l'altro, ampia autonomia nella gestione amministrativa e dell'attività negoziale;

6.   Il D.M. 1/02/2001 n. 44, recante istruzioni sulla gestione amministrativa e contabile delle Istituzioni Scolastiche, prevede, al titolo IV, l'esercizio di una ampia autonomia negoziale che può esplicarsi  anche in accordi e convenzioni con gli Enti Locali per l'esercizio, da parte delle istituzioni stesse, di prestazioni relative alle competenze dell'Ente Locale;

 

CONSIDERATO CHE

 

1.   Le Istituzioni Scolastiche hanno conseguito personalità giuridica e quindi piena autonomia amministrativa, nonché autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e di sviluppo, finalizzata anche alla migliore utilizzazione delle risorse;

2.   I Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave intendono perseguire l'obiettivo dell'efficacia e dell'efficenza nella gestione delle forniture di beni di consumo, visite e viaggi d'istruzione e nella piccola manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili, assegnando le risorse finanziarie alle singole Istituzioni Scolastiche, in sintonia con le previsioni della legge n. 23/96;

3.   A tal fine si ritiene opportuno e necessario stipulare un apposito atto convenzionale tra l' Istituzione Scolastica e gli Enti Locali al fine di individuare e concordare entità, modalità e procedure per il trasferimento delle risorse finanziarie destinate all'acquisto di materiali di consumo, visite e viaggi d'istruzione e alla piccola manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili;

 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

Art . 1

I Comuni di Cimadolmo, Ormelle e San Polo di Piave delegano all'Istituto Comprensivo, d'intesa con lo stesso, le funzioni relative all'acquisto di beni di consumo, quelle riguardanti gli interventi di piccola manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili e la gestione dei contributi per visite e viaggi di istruzione.

Art . 2

I beni di consumo, oggetto della presente intesa, sono beni non inventariabili, ovvero “gli oggetti che per l'uso continuo sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed i beni di modico valore”  (art. 24, comma 4 del D.M. 44/2001). A titolo indicativo si individuano tra tali beni: registri, stampati, materiale di cancelleria, materiale per fotocopiatrici, ferramenta, materiale di consumo per attrezzature informatiche, articoli di mesticheria.

 

Art . 3

La piccola manutenzione ordinaria, oggetto della presente convenzione, si intende riferita ai seguenti interventi:

­     riparazione e sostituzione rubinetti, saracinesche, chiavi d'arresto. Riparazione e sostituzione di cassette di scarico, guarnizioni, tubazioni di scarico, funzionalità dei servizi igienici;

­     revisione di porte e finestre, riparazione e sostituzione di serrature, maniglie. Sostituzione di vetri (a porte e finestre), riparazione zanzariere, acquisto tende;

­     riparazione di cancelli, cancellate e ringhiere di ferro;

­     sostituzione lampade, neon e portalampade. Sostituzione starter, spine e prese elettriche;

­     manutenzione di: fotocopiatrici, computer, macchine da scrivere, apparecchi telefonici e arredi;

­     tinteggiatura di piccoli ambienti;

­     piccoli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza scolastica    (D.L. 626/94).

Si precisa inoltre che l'Istituzione scolastica si impegna a garantire la manodopera, mentre restano a carico dell'ente locale i costi dei materiali, che saranno acquistati d'intesa con il Comune di competenza.

Art . 4

L'Istituto scolastico provvederà direttamente ed autonomamente a tutti gli adempimenti relativi all'acquisizione, al magazzinaggio, alla distribuzione dei beni e dei servizi tra i singoli plessi, nonché ai rapporti che saranno instaurati con i fornitori, lasciando indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civilistico.

 

Art . 5

Con il trasferimento dei fondi,  il Comune avrà assolto interamente i suoi obblighi nei confronti dell'Istituto scolastico, relativamente alla fornitura di beni di consumo e alla piccola manutenzione ordinaria dei beni mobili e immobili. Restano esclusi i contributi relativi ai progetti e alle iniziative collegate all'ampliamento dell'offerta formativa.

Art . 6

La quantificazione del contributo considera il numero di alunni iscritti alla data del 10 luglio, per l'anno scolastico successivo.

Per il materiale di consumo nonché per le visite e viaggi d'istruzione, la quota per alunno è pari a E 12,00 (scuola primaria) e  E 18,00 (scuola secondaria); per quanto riguarda la piccola manutenzione, il contributo è concordato in  E 50,00 per ciascuna classe funzionante.

I trasferimenti delle risorse da parte dell'Ente Locale saranno effettuati nei periodi di seguito specificati, in due soluzioni:

 

­     la prima rata, pari ai 4/12 dell'importo complessivo assegnato a ciascuna scuola,  entro il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.

­     la seconda rata, pari agli 8/12 dell'importo complessivo assegnato,  sarà pagata entro il 30 marzo dell'anno scolastico di riferimento.

­     L'Istituzione beneficiaria dell'erogazione dovrà rendicontare per l'anno scolastico oggetto della presente convenzione, separatamente per ogni Amministrazione Comunale, entro e non oltre il  30 settembre dell'anno scolastico successivo.

Art . 7

I contributi erogati all'Istituto Comprensivo da ciascuna Amministrazione, sulla base della presente convenzione, verranno utilizzati esclusivamente nei plessi dell'Amministrazione erogante.

Art . 8

La presente convenzione ha validità fino al 31.08.2009 e si intenderà tacitamente rinnovata per un ulteriore anno, in assenza di disdetta da parte di ogni Amministrazione Locale entro il 30 giugno di ciascun anno.

Letto, confermato, sottoscritto in San Polo di Piave lì 30 novembre 2008

 

 

Il Dirigente Scolastico

dell'I.C. di San Polo di Piave

(Liviana Da Re)

Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Cimadolmo

(Furlanetto Reginetta)

 

 

 

 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

del Comune di Ormelle

(Domenica Maccarrone)

 

 

 

 

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

del Comune di San Polo di Piave

(Armando Bianco)

 

 

 

 

 

All.2

CONVENZIONE PER LE FUNZIONI MISTE E I CENTRI ESTIVI - R04

 

L'anno Duemilaotto addì XXX del mese di XX, in ……. nella sede municipale in Cimadolmo, sono comparsi:

Maccarrone Domenica  nata a        il _____ in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, all'uopo incaricata

e

DA RE LIVIANA, nata a Conegliano (TV), nata a Conegliano (TV), il 06.03.1959 in qualità di Dirigente Scolastico pro-tempore dell'Istituto Comprensivo di San Polo di Piave (TV)

 

LE PARTI

VISTO l'art. 8 della Legge 124/1999 che ha disposto il trasferimento nei ruoli statali del personale ATA precedentemente dipendente dagli Enti Locali;

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12.09.2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, le Unioni degli enti Locali e le Organizzazioni Sindacali in materia di funzioni miste del personale ATA dello Stato;

VISTA la nota M.P.I. del 9.03.00, prot. n. 44, concernente l'intesa fra M.P.I. e OO.SS. in materia di trasferimento del personale ATA dagli Enti Locali allo Stato;

VISTO l'art. 46 del C.C.N.L. del 26.05.99 comparto Scuola così come richiamato dall'art. 42 C.C.N.L. del 23.07.03;

VISTA la C.M. P.I. del 20.10.99 applicativa dell'art. 46 CCNL del 26.05.99;

VISTO il profilo professionale del “Collaboratore Scolastico” così come delineato dall'allegato A del C.C.N.L. comparto Scuola del 23.07.03;

CONSIDERATO che:

- permangono in capo agli Enti locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del D.P.R. 24.07.77, n. 616;

- dopo il passaggio del personale A.T.A. allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per garantire nel rispetto dei Piani dell'Offerta Formativa delle Scuole la prosecuzione dell'erogazione dei servizi di competenza dell'Ente locale

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. del

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Istituto n. del

Tanto premesso

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE

 

Articolo 1

OGGETTO

La presente Convenzione regola i rapporti derivanti dallo svolgimento dei Servizi da parte di personale ATA nell'ambito delle attività di:

a) accoglienza e sorveglianza alunni;

b) mense scolastiche

I servizi oggetto di Convenzione possono essere svolti anche da personale appartenente a Ditte incaricate dello svolgimento di funzioni ATA.

 

Articolo 2

ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA ALUNNI

I Collaboratori Scolastici statali garantiscono l'apertura dei plessi e la vigilanza pre-scolastica (per un breve periodo) e la sorveglianza degli alunni nel periodo immediatamente successivo il termine delle lezioni (massimo 15 minuti).

L'istituto comprensivo di San Polo di Piave, anche attraverso la presente convenzione, garantisce altresì la vigilanza pre-scolastica per gli alunni della Scuola Primaria richiedenti, dalle ore 7,35.

Gli alunni che non fruiscono del servizio sopra menzionato possono accedere agli edifici ed alle loro pertinenze fino ad un massimo di 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In linea di massima, il servizio di vigilanza pre-scolastica avverrà con un numero massimo di 30 alunni per operatore addetto alla vigilanza (o collaboratore scolastico).

Le relative istanze di ammissione devono essere formulate al Dirigente Scolastico.

Le domande saranno valutate sulla base dei seguenti criteri (in stretto ordine di precedenza):

- Utenti del servizio di trasporto scolastico

- Genitori unici, con lavoro dipendente extradomestico con inizio della prestazione dalle ore 7,40 alle ore 8,00, senza possibilità di orario flessibile

- Genitori, entrambi in attività lavorativa dipendente extradomestica, con inizio delle prestazioni dalle ore 7,40 alle ore 8,00, senza possibilità di orario flessibile

- Più figli in età scolare da accompagnare in sedi distanti tra loro, il cui tragitto è percorribile in non meno di 15 minuti.

Le domande prodotte verranno prese in considerazione, in ordine cronologico di arrivo e compatibilmente con il carico di cui sopra.

Sarà assicurato il servizio di accoglienza e sorveglianza pre-scolastica ai non iscritti al servizio in caso  di occasionale e comprovata necessità, preferibilmente previo avviso e dichiarazione del genitore.

 

Articolo 3

MENSE SCOLASTICHE

Nelle scuole primarie e secondarie con rientri pomeridiani, l'Istituzione scolastica garantisce con proprio personale:

1. Raccolta bollini/buoni mensa e ordinazione pasti con relativa segnalazione di pasti alternativi,

2. Sparecchiamento e pulizie,

3. Ordinaria vigilanza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto e nel tempo antecedente la ripresa delle lezioni, a cura del personale docente.

Il Comune affida ad una Ditta appaltatrice e/o ad un comitato di gestione, l'incarico del servizio di ristorazione scolastica.

I Collaboratori Scolastici oltre a quanto previsto sopra e all'art. 3, garantiscono:

1. la ricezione dei contenitori della Ditta appaltatrice e relative bolle di accompagnamento,

2. l'applicazione delle norme HACCP.

Il Comune garantisce la fornitura di arredi adeguati, nonché la specifica formazione del Personale sull'applicazione delle norme HACCP oltre ad un contributo forfetario come da art. 9.

 

Articolo 4

GESTIONE BOLLINI/BUONI MENSA

I Collaboratori Scolastici provvedono alla raccolta dei bollini/buoni mensa e, qualora ne manchino, sollecitano gli interessati.

I buoni e le bolle di accompagnamento sono consegnati di volta in volta al soggetto referente per la mensa.

In caso di mancato recupero dei bollini/buoni mensa, i collaboratori informano i referenti per la mensa fornendo mensilmente l'elenco degli alunni che non hanno consegnato il buono mensa.

Sarà cura del Comune o eventualmente ove esiste del comitato di gestione, provvedere al recupero delle morosità.

 

Articolo 5

ATTREZZATURE DELLE MENSE

Al fine di garantire il buon funzionamento delle mense anche dal punto di vista igienico sanitario, i Comuni si impegnano ad assicurare la fornitura di locali, arredi e stoviglie idonei, nonché materiale di pulizia.

 

Articolo 6

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

Con la presente convenzione, l'Ente Locale si impegna a trasferire all'Istituzione Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola come sotto indicato.

Il finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte le funzioni previste dal presente accordo, individuate alle lettere a) e b) dell'art. 1, ammonta a E 400,00 (euro quattrocento) annue, forfetarie per tutti i plessi del Comune (al lordo di ogni onere) per il personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attività oggetto della convenzione.

Il fondo, come sopra calcolato, potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per l'effettuazione dei servizi convenzionati.

Il trasferimento delle risorse da parte dell'Ente Locale sarà effettuato entro il mese di dicembre di ciascun anno oggetto della convenzione.

 

Articolo 8

VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La validità della presente convenzione è annuale e, in assenza di disdetta entro il 31 maggio, si intende tacitamente rinnovata.

Letto, confermato, sottoscritto

 

Il Dirigente Scolastico dell'I.C. di San Polo di Piave

Liviana Da Re

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Il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Ormelle

(Domenica Maccarrone)

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Cimadolmo, lì _______________________