Oggetto: Programmazione
triennale del fabbisogno del personale
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l'art.
91 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1, enuncia che “Gli enti locali adeguano i
propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999,
n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- che dal 1°
dicembre 2008 si è provveduto, a seguito della mobilità verso il Comune di
Monastier della dipendente Tania BOTTA Istruttore Amministrativo Cat. C -
presso area Tecnica, alla sostituzione
tramite l'istituto del passaggio di personale da altra amministrazione
attraverso procedura di mobilità
(art.30 del D.Lgs. n. 165/2001) di un Istruttore Tecnico Cat. C - Dott.
Tullio BELLESE (area tecnica) in quanto tale figura è apparsa più rispondente
alle necessità ed impegni dell'ufficio Tecnico;
Rilevato che :
- la
programmazione triennale deve essere funzionale della struttura organizzativa e
che la sua consistenza deve essere adeguata agli obiettivi dell'ente;
- la
programmazione triennale del personale deve corrispondere a quanto indicato nel
bilancio di previsione;
- l'art. 76 comma 2 del D.L. 112/2008
convertito dalla legge 06 agosto 2008 n. 133 mantiene sostanzialmente immutato
il comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) "562. Per gli enti
non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al
primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle
cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma
558.";
Considerato che l'attuale dotazione
organica si compone di n. 18 posti di cui n. 2 vacanti come da Delibera di
Giunta n. 33 del 20/03/2008;
Visto che appare opportuno approvare
anche a seguito dei cambiamenti intervenuti e sopra evidenziati, il piano dei fabbisogni del personale valido per gli
anni 2009-2010-2011;
2009
n. 1 |
cat.
D |
Assistente
Sociale (Area
Amministrativa) |
part-time 18/36 |
concorso pubblico |
2010
n. 1 |
cat. C |
Istruttore (Area Tecnica) |
a tempo pieno ed indeterminato |
mediante passaggio diretto tra
Enti e/o tramite concorso pubblico |
Visti:
- il vigente
regolamento di contabilità;
- il
T.U.E.L. 267/2000;
- lo statuto
dell'ente;
- la legge
finanziaria 2009;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità
tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge,
D E L I B E R A
1) di approvare, per i motivi
espressi in premessa, che di seguito si
intendono integralmente riportati, il seguente programma per la copertura dei
fabbisogni occupazionali per gli anni 2009-2010-2011
2009
n. 1 |
cat. D |
Assistente Sociale (Area Amministrativa) |
part-time 18/36 |
concorso pubblico |
2010
n. 1 |
cat. C |
Istruttore (Area Tecnica) |
a tempo pieno ed indeterminato |
mediante passaggio diretto tra
Enti e/o tramite concorso pubblico |
* * * * * *
di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente
deliberazione "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.
IL MINISTRO
DELL'INTERNO
(G.U. n.188
del 14 agosto 2003)
Visto
l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 242, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il
quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni
di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di
rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà
presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto
della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento;
Visto
l'articolo 242, comma 2, del citato testo unico il quale prevede che con
decreto del Ministro dell'interno, sentita la conferenza Stato-città e
autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,
determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti
dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della
tabella di cui al comma 1;
Considerato
che le norme sopra richiamate, si applicano a comuni, province e comunità
montane;
Considerato
che, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del citato testo unico, gli enti
locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono
soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di
personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulle compabilità finanziarie;
Sentite
l'A.N.C.I., l'U.P.I., e l'U.N.C.E.M.;
Sentita
la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
Visto
il parere reso della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di
Stato nell'adunanza del 18 aprile 2003;
Vista
la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
ADOTTA IL
SEGUENTE REGOLAMENTO
Art.
1
(Definizione dei parametri obiettivi per le province)
1.
I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003 ai fini
dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente
deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle
spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di
anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza,
desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 15 per
cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi
quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza
delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle
spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per
i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite
dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state
reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in
servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo
I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale
quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o
di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per
cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III delle entrate
correnti;
Art.
2
(Definizione dei parametri obiettivi per i comuni)
1.
I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini
dell'accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente
deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle
spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di
anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza,
desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 21 per
cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi
quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti
erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza
delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle
spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per
i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite
dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state
reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III,
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b),
inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35
per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento
per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i
comuni con oltre 250.000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in
servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal
titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti,
superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al
41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per
cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti; non concorrono al calcolo del
volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a
specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per
cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III;
Art.
3
(Definizione dei parametri obiettivi per le comunità montane)
1.
I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini
dell'accertamento per le comunità montane della condizione di ente locale
strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle
spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di
anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza
superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II
delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli
relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza
delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle
spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per
i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite
dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state
reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in
servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo
I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale
quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o
di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento
delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II;
Art.
4
(Modalità per la compilazione della tabella dei parametri)
1.
Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che
contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province
e le comunità montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.
2.
Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il
valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per
spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.
3.
La tabella, del formato di cm. 21 x 29,7, deve essere redatta in ogni sua
parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo
equivalente. La tabella è sottoscritta dal responsabile del servizio
finanziario.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma,
lì 10 giugno 2003
P.
IL MINISTRO
IL
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
(D'ALI')
CODICE ENTE ££££££££££ |
COMUNE DI
PROVINCIA DI
50005
Approvazione
rendiconto dell'esercizio ..…
delibera
n° …………. del …………………
|
Codice |
Parametri da considerare per l'individuazione
delle condizioni strutturalmente deficitarie |
|
1) Disavanzo
di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese,
desumibili dai titoli I e III della
spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa; |
50010 |
Si |
No |
2) Volume dei residui attivi di fine esercizio
provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi
all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle
entrate correnti; desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti; |
50020 |
Si |
No |
3) Volume
dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di
competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui
al titolo I della spesa; |
50030 |
Si |
No |
4) Esistenza
di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non
sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge; |
50040 |
Si |
No |
5) Presenza
di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le
necessarie fonti di finanziamento; |
50050 |
Si |
No |
6) Volume
complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato
al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e
III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore
al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per
cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per i comuni
con oltre 250000 abitanti; |
50060 |
Si |
No |
7) Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di
quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione
o di altri enti pubblici, rapportato
al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a
2999 abitanti, superiore al 46 per
cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti,
superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti; |
50070 |
Si |
No |
8) Importo
complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle
entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III. |
50080 |
Si |
No |
Si attesta che
i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze
amministrativo-contabili dell'ente.
IL RESPONSABILE
Bollo DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
dell'ente
(Sig.
……….……..……………)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto
l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione della media
nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche
per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe
demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto ai fini di cui
all'art. 259, comma 6, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella
seduta del 24 luglio 2003;
Rilevati dal censimento del personale degli enti locali al 31 dicembre 2000 i
dati relativi al rapporto medio dipendenti-popolazione per fascia demografica
di comuni e province;
Decreta:
Per
il triennio 2003-2005 i rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli
enti in condizione di dissesto sono i seguenti:
Comuni
fascia demografica rapporto medio
dipendenti-popolazione
fino a 999 abitanti 1/91
da 1.000 a 2.999 abitanti 1/117
da 3.000 a 9.999 abitanti 1/126
da 10.000 a 59.999 abitanti 1/103
da 60.000 a 249.999 abitanti 1/93
oltre 249.999 abitanti 1/70
Province
fascia demografica rapporto medio
dipendenti-popolazione
fino a 299.999 1/621
da 300.000 a 499.999 1/753
da 500.000 a 999.999 1/869
da 1.000.000 a 2.000.000 1/720
oltre 2.000.000 1/1216
Roma,
15 novembre 2003
Il
Ministro: Pisanu