Oggetto:      Programmazione triennale del fabbisogno del personale

 

LA  GIUNTA  COMUNALE

 

Premesso:

-    che l'art. 91 del D.Lgs. n. 267/2000, al comma 1, enuncia che “Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;

 

-    che dal 1° dicembre 2008 si è provveduto, a seguito della mobilità verso il Comune di Monastier della dipendente Tania BOTTA Istruttore Amministrativo Cat. C - presso area Tecnica, alla sostituzione  tramite l'istituto del passaggio di personale da altra amministrazione attraverso procedura di mobilità  (art.30 del D.Lgs. n. 165/2001) di un Istruttore Tecnico Cat. C - Dott. Tullio BELLESE (area tecnica) in quanto tale figura è apparsa più rispondente alle necessità ed impegni dell'ufficio Tecnico;

 

            Rilevato che :

 

-     la programmazione triennale deve essere funzionale della struttura organizzativa e che la sua consistenza deve essere adeguata agli obiettivi dell'ente;

-     la programmazione triennale del personale deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione;

-     l'art. 76 comma 2 del D.L. 112/2008 convertito dalla legge 06 agosto 2008 n. 133 mantiene sostanzialmente immutato il comma 562 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) "562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558.";

 

            Considerato che l'attuale dotazione organica si compone di n. 18 posti di cui n. 2 vacanti come da Delibera di Giunta n. 33 del 20/03/2008;

 

            Visto che appare opportuno approvare anche a seguito dei cambiamenti intervenuti e sopra  evidenziati, il piano dei fabbisogni del personale valido per gli anni 2009-2010-2011;

2009

n. 1

cat. D

Assistente Sociale

(Area Amministrativa)

 part-time 18/36

 concorso pubblico

 

2010

n. 1

cat. C

Istruttore

(Area Tecnica)

a tempo pieno ed indeterminato

mediante  passaggio diretto tra Enti e/o tramite concorso pubblico

 

Visti:

-    il vigente regolamento di contabilità;

-    il T.U.E.L. 267/2000;

-    lo statuto dell'ente;

-    la legge finanziaria 2009;

 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

 

D E L I B E R A

 

1)     di approvare, per i motivi espressi in premessa,  che di seguito si intendono integralmente riportati, il seguente programma per la copertura dei fabbisogni occupazionali per gli anni 2009-2010-2011

 

2009

n. 1

cat. D

Assistente Sociale

(Area Amministrativa)

 part-time 18/36

 concorso pubblico

 

2010

n. 1

cat. C

Istruttore

(Area Tecnica)

a tempo pieno ed indeterminato

mediante  passaggio diretto tra Enti e/o tramite concorso pubblico

 

* * * * * *

 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione "immediatamente eseguibile", ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.

 


NON STAMPARE !!!

Decreto del Ministero dell'Interno in data 10/06/2003

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO
(G.U. n.188 del 14 agosto 2003)

 

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 242, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella da allegare al certificato di rendiconto di gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il certificato è quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo esercizio precedente quello di riferimento;

Visto l'articolo 242, comma 2, del citato testo unico il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno, sentita la conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi, determinati con riferimento a un calcolo di normalità dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio disponibile, nonché le modalità per la compilazione della tabella di cui al comma 1;

Considerato che le norme sopra richiamate, si applicano a comuni, province e comunità montane;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del citato testo unico, gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo è esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulle compabilità finanziarie;

Sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I., e l'U.N.C.E.M.;

Sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

Visto il parere reso della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 18 aprile 2003;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

 

Art. 1
(Definizione dei parametri obiettivi per le province)

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001/2003 ai fini dell'accertamento per le province della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 15 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 37 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 45 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 13 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti;

 

Art. 2
(Definizione dei parametri obiettivi per i comuni)

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell'accertamento per i comuni della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti superiori al 21 per cento delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili ed ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera b), inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, inferiore al 32 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti;
g) volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2.999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3.000 a 59.999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60.000 a 250.000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250.000 abitanti; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
h) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III;

 

Art. 3
(Definizione dei parametri obiettivi per le comunità montane)

1. I parametri obiettivi da considerare per il triennio 2001-2003 ai fini dell'accertamento per le comunità montane della condizione di ente locale strutturalmente deficitario sono i seguenti:
a) disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese desumibili dai titoli I e III della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;
b) residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza superiori al 37 per cento delle entrate correnti, desumibili dai titoli I e II delle entrate correnti; nel computo dei residui attivi sono esclusi quelli relativi ai trasferimenti erariali;
c) residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti, desumibili dal titolo I, superiori al 39 per cento delle spese di cui al titolo I;
d) esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;
e) presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;
f) volume complessivo delle spese per il personale, a qualunque titolo in servizio, superiore al 57 per cento delle spese correnti desumibili dal titolo I; non concorrono al calcolo del volume complessivo delle spese di personale quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici;
g) importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore all'8 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I e II;

 

Art. 4
(Modalità per la compilazione della tabella dei parametri)

1. Ai fini della compilazione delle tabelle allegate al presente decreto, che contengono i parametri definiti negli articoli 1, 2 e 3, i comuni, le province e le comunità montane utilizzano i dati del relativo rendiconto approvato.

2. Ai fini della definizione del valore dei parametri, per entrate si intende il valore relativo agli accertamenti definitivi della gestione di competenza e per spese il valore relativo agli impegni definitivi della gestione di competenza.

3. La tabella, del formato di cm. 21 x 29,7, deve essere redatta in ogni sua parte, senza aggiunte od omissioni, mediante macchina da scrivere o mezzo equivalente. La tabella è sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, lì 10 giugno 2003

 

                                                                                                               P. IL MINISTRO

                                                                                                  IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

                                                                                                                      (D'ALI')

 

CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI

AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

PER IL TRIENNIO 2001-2003

 

 

CODICE ENTE

££££££££££

 

 

 

 
 


COMUNE DI

 

 

 

 
PROVINCIA DI

 

Casella di testo: No

50005

 
Casella di testo: SiApprovazione rendiconto dell'esercizio ..…

delibera n°  ………….   del  …………………

 

 

Codice

Parametri da considerare per l'individuazione delle condizioni strutturalmente deficitarie

1)  Disavanzo di amministrazione complessivo superiore al 5 per cento delle spese, desumibili dai titoli I e III  della spesa, con esclusione del rimborso di anticipazioni di cassa;

50010

 Si

No

2)  Volume dei residui attivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza, con esclusione di quelli relativi all'I.C.I. ed ai trasferimenti erariali, superiori al 21 per cento delle entrate correnti; desumibili dai titoli I, II e III delle entrate correnti;

50020

 Si

No

3)  Volume dei residui passivi di fine esercizio provenienti dalla gestione di competenza delle spese correnti superiori al 27 per cento delle spese di cui al titolo I della spesa;

50030

 Si

No

4)  Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata nei confronti dell'ente per i quali non sia stata proposta opposizione giudiziale nelle forme consentite dalla legge;

50040

 Si

No

5)  Presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i quali non siano state reperite le necessarie fonti di finanziamento;

50050

 Si

No

6)  Volume complessivo delle entrate proprie, desumibili dai titoli I e III, rapportato al volume complessivo delle entrate correnti, desumibili dai titoli I, II e III, inferiore al 27 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, inferiore al 35 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, inferiore al 37 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, inferiore al 32 per i comuni con oltre 250000 abitanti;

50060

 Si

No

7)  Volume complessivo delle spese per il personale a qualunque titolo in servizio, con esclusione di quelle finanziate con entrate a specifica destinazione da parte della regione o di altri enti pubblici, rapportato al volume complessivo delle spese correnti desumibili dal titolo I, superiore al 48 per cento per i comuni sino a 2999 abitanti, superiore al 46 per cento per i comuni da 3000 a 59999 abitanti, superiore al 41 per cento per i comuni da 60000 a 250000 abitanti, superiore al 44 per cento per i comuni con oltre 250000 abitanti;

50070

 Si

No

8)  Importo complessivo degli interessi passivi sui mutui superiore al 12 per cento delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III.

50080

 Si

No

 

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili dell'ente.

 

 

 

 


                                                                                                                                        IL RESPONSABILE

Casella di testo: LUOGO                          	               
                                                                    DATA
     Bollo                          DEL SERVIZIO FINANZIARIO

   dell'ente                      

                                        (Sig. ……….……..……………)          

 

 

 

 


 


Gazzetta Ufficiale N. 283 del 5 Dicembre 2003

 

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 novembre 2003

 

Determinazione, per il triennio 2003-2005, della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti locali in condizioni di dissesto ai fini di cui all'art. 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

Visto l'art. 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la determinazione della media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per i comuni e le province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizioni di dissesto ai fini di cui all'art. 259, comma 6, del precitato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il parere espresso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 24 luglio 2003;
Rilevati dal censimento del personale degli enti locali al 31 dicembre 2000 i dati relativi al rapporto medio dipendenti-popolazione per fascia demografica di comuni e province;

Decreta:

Per il triennio 2003-2005 i rapporti medi dipendenti-popolazione, validi per gli enti in condizione di dissesto sono i seguenti:

 

Comuni

fascia demografica                             rapporto medio
                                                  dipendenti-popolazione
fino a 999 abitanti                                      1/91
da 1.000 a 2.999 abitanti                           1/117
da 3.000 a 9.999 abitanti                        1/126
da 10.000 a 59.999 abitanti                       1/103
da 60.000 a 249.999 abitanti                      1/93
oltre 249.999 abitanti                                 1/70

 

Province

fascia demografica                             rapporto medio
                                                  dipendenti-popolazione
fino a 299.999                                          1/621
da 300.000 a 499.999                               1/753
da 500.000 a 999.999                               1/869
da 1.000.000 a 2.000.000                          1/720
oltre 2.000.000                                        1/1216
 
 
 
 

Roma, 15 novembre 2003

                                                                                         Il Ministro: Pisanu