Oggetto:      Destinazione proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992)

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso :

 

-     che l'art. 208 del Codice Della Strada approvato con decreto legislativo 30/4/1992 n° 285, definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni alle norme del codice stradale prevedendo che una quota vincolata pari al 50% degli introiti venga destinata alle seguenti finalità:

§    Corsi di educazione stradale;

§    Miglioramento della circolazione sulle strade;

§    Potenziamento ed al miglioramento della segnaletica stradale;

§    Fornitura di mezzi tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;

§    Interventi per la sicurezza stradale;

 

-     che la legge finanziaria 2007, legge 27/12/2006 n° 296, ha modificato l'art. 208 del codice della strada, aggiungendo il comma 4-bis, con cui viene previsto che “La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di giunta al miglioramento della circolazione sulle strade , può essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro.

 

Tenuto conto di quanto segue:

 

-    che lo stesso art. 208 comma 4, prevede che i Comuni, con deliberazione della Giunta, determinano annualmente le quote da destinarsi alle suindicate finalità;

-    che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni previste dal codice della strada deve essere determinata annualmente con apposita deliberazione della giunta comunale;

-    che l'art. 208, comma 4, stabilisce inoltre che la determinazione della devoluzione dei proventi alle suindicate finalità sia comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti;

-    che la popolazione residente nel Comune di Ormelle (TV) NON  è superiore ai 10 mila abitanti e pertanto NON sussiste in capo all'ente l'obbligo di trasmettere la presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

 

Considerato che la parte entrata del bilancio di previsione prevede uno stanziamento iniziale di E 35.000,00 relativo al gettito presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada;

           

            Accertato che la quota del 50% del predetto ammontare corrisponde a E 17.500,00;

 

Ritenuto di poter determinare la destinazione della quota dei proventi per sanzioni alle violazioni del codice della strada dell'anno 2009 come di indicato nel dispositivo;

 

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267;

 

Dato atto che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria, di cui all'art. 153 - 5° comma - del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in quanto con il presente provvedimento non si assume alcun onere di spesa a carico del bilancio comunale;

 

 

            Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed in ordine  alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

 

1)   di determinare in E 17.500,00 (50%) la quota delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, da destinare alle finalità riportate nelle premesse, suddividendole come segue:

 

Cap. 1801

1030103

Spese per accertamento violazioni

2.500,00

Cap. 5910

1080102

Interventi per sicurezza stradale, segnaletica, ecc.

5.000,00

Cap. 5911

1080103

Interventi per sicurezza stradale, segnaletica, ecc.

10.000,00

 

TOTALE

17.500,00

 

2)   di dare atto che le previsioni suindicate rientrano in quelle riportate nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2009  approvato;

 

3)   di dare atto che essendo la popolazione di questo Comune inferiore ai 10.000 abitanti, vige l'esenzione dall'obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici.

 

* * * * * *

 

Data l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.