Oggetto: Destinazione proventi delle sanzioni per
violazioni al codice della strada (art. 208 D.Lgs. 285/1992)
LA GIUNTA
COMUNALE
Premesso :
- che l'art. 208
del Codice Della Strada approvato con decreto legislativo 30/4/1992
n° 285, definisce i criteri per l'utilizzo dei proventi derivanti dalle
sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti all'accertamento di violazioni
alle norme del codice stradale prevedendo che una quota vincolata pari al 50%
degli introiti venga destinata alle seguenti finalità:
§ Corsi di
educazione stradale;
§ Miglioramento
della circolazione sulle strade;
§ Potenziamento ed
al miglioramento della segnaletica stradale;
§ Fornitura di mezzi
tecnici necessari per i servizi di polizia stradale;
§ Interventi per la
sicurezza stradale;
- che la legge
finanziaria 2007, legge 27/12/2006 n° 296, ha modificato l'art. 208
del codice della strada, aggiungendo il comma 4-bis, con cui viene previsto che
“La quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni previste dal presente codice, annualmente destinata con delibera di
giunta al miglioramento della circolazione sulle strade , può essere destinata
ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo
determinato e a forme flessibili di lavoro.
Tenuto conto
di quanto segue:
- che lo stesso art. 208 comma 4, prevede
che i Comuni, con deliberazione della Giunta, determinano annualmente le quote
da destinarsi alle suindicate finalità;
- che la quota dei proventi delle sanzioni
amministrative per violazioni previste dal codice della strada deve essere
determinata annualmente con apposita deliberazione della giunta comunale;
- che l'art. 208, comma 4, stabilisce inoltre
che la determinazione della devoluzione dei proventi alle suindicate finalità
sia comunicata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da parte delle
province e dei comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti;
- che la popolazione residente nel Comune di
Ormelle (TV) NON è superiore ai 10 mila
abitanti e pertanto NON sussiste in capo all'ente l'obbligo di trasmettere la
presente deliberazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Considerato che la parte
entrata del bilancio di previsione prevede uno stanziamento iniziale di E 35.000,00
relativo al gettito presunto per sanzioni amministrative pecuniarie per
violazioni alle norme del codice della strada;
Accertato
che la quota del 50% del predetto ammontare corrisponde a E 17.500,00;
Ritenuto di poter
determinare la destinazione della quota dei proventi per sanzioni alle
violazioni del codice della strada dell'anno 2009 come di indicato nel
dispositivo;
Visto il decreto legislativo
18/08/2000, n° 267;
Dato
atto che non necessita l'attestazione di copertura finanziaria, di cui all'art.
153 - 5° comma - del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000, in quanto con il presente
provvedimento non si assume alcun onere di spesa a carico del bilancio
comunale;
Visti i pareri in
ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed in
ordine alla regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
Con
voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
1) di determinare in E 17.500,00
(50%) la quota delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
Strada, da destinare alle finalità riportate nelle premesse, suddividendole
come segue:
Cap. 1801 1030103 |
Spese per accertamento violazioni |
2.500,00 |
Cap. 5910 1080102 |
Interventi per sicurezza stradale, segnaletica,
ecc. |
5.000,00 |
Cap. 5911 1080103 |
Interventi per sicurezza stradale, segnaletica,
ecc. |
10.000,00 |
|
TOTALE |
17.500,00 |
2) di dare atto che le
previsioni suindicate rientrano in quelle riportate nello schema di bilancio di
previsione per l'anno 2009 approvato;
3) di dare atto che essendo la
popolazione di questo Comune inferiore ai 10.000 abitanti, vige l'esenzione
dall'obbligo di comunicazione al Ministero dei Lavori Pubblici.
* * * * * *
Data l'urgenza, ad unanimità di voti favorevoli, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.