Oggetto: Legge 431/1998 "Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione"

             - Approvazione bando comunale anno 2007

 

LA GIUNTA COMUNALE

                       

                        Premesso:

-           che l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ha istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il "Fondo Nazionale per il Sostegno all'Accesso alle Abitazioni in Locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli;

-           che la Giunta Regionale del Veneto con la deliberazione n. 3075 del 21.10.2008  ha stabilito i criteri per la ripartizione del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2007;

 

                        Ritenuto:

-                      di approvare la bozza di Bando Comunale FSAL (Fondo Sostegno Abitazioni in Locazione) anno 2007, riportato in calce al presente atto, per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione, pubblicata dalla Regione Veneto sul sito WEB, messo a disposizione dei Comuni dalla Regione stessa attraverso ANCI S.A. Srl;

-                      di confermare l'affidamento del servizio "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" Legge 9.12.1998, n. 431 ai CAAF, come previsto dal punto 1.B della convenzione, stipulata fra i Comuni ed i CAAF in data 25.5.2006 e come comunicato dal Sindaco di Ormelle in data 19 dicembre 2008 con prot. n. 11812;

 

                        Visto i pareri favorevoli sulla regolarità tecnico/procedurale e contabile, resi,  ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;

 

                        Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

 

                                                                D E L I B E RA

 

1)       di approvare il Bando Comunale FSAL anno 2007 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione, riportato in calce al presente atto;

2)       di fissare la data di inizio della pubblicazione del bando a lunedì 12 gennaio 2009  e la scadenza del termine per la presentazione delle domande a venerdì 20 febbraio 2009;

3)       di impegnare per quanto detto ed in esecuzione della “Convenzione in materia di assistenza di pratiche per l'ottenimento di provvidenze economiche” del 15 giugno 2006, a favore dei CAAF provinciali convenzionati per le prestazioni effettuate nel corso dell'anno 2009 la somma generica di euro 1.000,00 (inclusi oneri di legge);

4)       di imputare detto importo all'approvando bilancio d'esercizio 2009 intervento 1 10 04 03 scheda 5805;

5)       di dare atto che i CAAF convenzionati sono quelli indicati nell'elenco, il quale pure viene allegato;

6)       di dare atto che la presente deliberazione costituisce impegno di spesa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 181 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

7)       di autorizzare per ciascuno dei CAAF in elenco le specifiche liquidazioni di spettanza, previa presentazione della documentazione contabile di necessità.

 

* * * * * *

 

                        Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000.

 

 

 

 

 

        Comune di Ormelle

Piazza Vittoria 20 - 31010  ORMELLE  TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229   -  CF. 80011490267 -

e-mail: info@comune.ormelle.tv.it - www.comune.ormelle.tv.it

 

Bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione  anno 2007

 

E' indetto il bando di cui alla DGR n. 3075 del 21 ottobre 2008 per l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione dell'anno 2007 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.

 

Il contratto di affitto riguardante l'anno 2007, per il quale si chiede il contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza esclusiva.

 

E' ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno.

 

E' ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.

1.       Requisiti per la partecipazione al bando.

A.        Può partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio per sentenza di separazione) o il coniuge  che, alla data di presentazione della domanda,:

a)            Sia residente nel Comune;

b)            Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI, determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non superiore a E 47.248,50) e comunque con percentuale di possesso del singolo alloggio non superiore al 50%. Tal esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite;

c)            Presenti una dichiarazione ISEE o attestazione ISEE in corso di validità (D. Legisl. 130/00 e DPCM 242/01) da cui risulti un ISEEfsa (Indicatore della Situazione Economica Equivalente ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non superiore a E 14.000,00;

d)            Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).

e)            Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della legge 6 agosto 2008, n. 133.

B.        In aggiunta ai requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore o il coniuge che, nell'anno 2007, occupava un alloggio in locazione:

a)            A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78, n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;

b)            Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;

c)            Il cui canone integrato, come definito al successivo punto 3.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come definito al successivo punto 2, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.[i] Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:

o          pensioni esenti:

Ø                               pensioni di guerra;

Ø                               pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre 1989);

Ø                               pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;

Ø                               pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

o          redditi non assoggettabili all'IRPEF:

Ø                               rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;

Ø                               equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;

Ø                               assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;

Ø                               retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;

Ø                               premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;

d)            Con superficie netta[ii] non superiore a due volte la superficie ammessa. La superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del 30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008 o comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;

C.        In caso di coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.

D.        La domanda è ammissibile per il numero di mesi del 2007 per i quali erano soddisfatti i requisiti elencati al precedente punto B.

E.        Non è possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di contributo, per l'anno 2007, in altra Regione.

F.         I ricorsi sono ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al punto 5.A.

2.       Modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).

L'indicatore della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare) risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai densi del d.lgs. n. 130/00 e DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3, comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.

3.       Calcolo del contributo.

L'ammontare del contributo si calcola come segue:

 

A.        Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14% per ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al 35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi 1.A.c):

B.        Si calcola il canone integrato sommando le spese di riscaldamento o condominiali, se comprendono il costo di tale servizio, fino a un massimo di E 600,00 l'anno. Tali spese devono risultare da fatture, bollette o ricevute intestate al conduttore dell'alloggio con data riferita all'anno 2007.

C.        Il contributo massimo annuo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di E 2.200,00;

D.        Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio. Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera per nuclei familiari superiori ai cinque membri. Ai fini del calcolo dell'affitto medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di 15.000,00 euro;

E.        Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi 1.B.d), si opera una riduzione del contributo, determinato al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera per nuclei:

a)             con numero di membri superiore a 5;

b)             composti esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008;

c)             comprendenti persone disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;

F.         Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre il quale la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto 1.A.c);

G.        Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi dichiarati.

4.       Modo di erogazione del contributo.

A.        Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso.

B.        L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni di E 1,00.

C.        Il contributo non sarà dovuto nel caso in cui il contributo finale sia inferiore a E 100,00.

D.        Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria  intrapresa.

E.        In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A tale scopo presso gli uffici comunali e sul sito iseeveneto.clesius.it è disponibile un facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà revocato.

5.       Termini e modo di presentazione della domanda.

A.        Le domande potranno essere presentate dal giorno 12 gennaio 2009  al giorno 20 febbraio 2009 presso i seguenti uffici:

 

Ufficio Segreteria - Servizio Assistenza Sociale - Ormelle Piazza Vittoria 20, oppure presso i CAF convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.ormelle.tv.it) e/o affisso sull'albo pretorio,

o recapitate, debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di validità, al seguente indirizzo:

Comune di Ormelle - Piazza Vittoria 20 - 31024 Ormelle TV

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.

B.        In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

6.       Documentazione.

A.        Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti dati dichiarati in sede di domanda, non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 1.A.e);

B.        Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 5.A, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata come da attestazione in suo possesso. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando (vedi punto 5.A).

C.        È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente documentazione:

a)            attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;

b)            contratto (contratti) di locazione registrato;

c)            bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2007;

d)            se il richiedente è extracomunitario, permesso o carta di soggiorno e certificato storico di residenza.

Al fine di agevolare le operazioni di compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle domande.

Al termine della registrazione informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione, ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché copia, se richiesta, della certificazione ISEE.

7.       Controlli.

A.        L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a campione, delle autocertificazioni presentate.

B.        Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.

8.       Privacy.

A.        Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli, presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un osservatorio nazionale e regionale. (Che i dati potranno essere raccolti da soggetti convenzionati con il Comune il cui elenco sarà pubblicato sul sito del Comune/affisso all'Albo Pretorio).

B.        Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa, Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati stessi.

 

Ormelle ______ gennaio 2009

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Domenica Maccarrone

 

NOTE

[1] Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

 

[1] La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAAF CONVENZIONATI - ELENCO

 

CAAF 50 & PIU' FENACOM SERVIZI 50 & PIU' Srl

via Venier 55

31100 Treviso

CAAF Sicurezza Fiscale Centro Servizi Srl

Via Santa Bona 49

31100 Treviso

CAAF ACLI Acli Service Treviso Srl

Via San Nicolo' 42

31100 Treviso

CAAF CIGL Nord Est Srl Servizi Treviso

Vicolo Tre Cime Lavaredo 23

31050 Villorba TV

CAAF CISL Soc.In Principio Srl

Via Cacciatori del Sile 22

31100 Treviso

CAAF UIL Treviso Lavoro Srl

Via Saccardo 27

31100 Treviso

CAAF Coldiretti Impresa Verde Srl

V.le Sante Biasuzzi 20

31038 Paese TV

CAAF CNA - CNA Formazione Srl

V.le della Repubblica 154

31100 Treviso

CAAF Pensionati e Dipendenti CIA - Treviso Servizi CIA Srl

Via Noalese 75

31100 Treviso

CAAF Casartigiani Dipendenti e Pensionati Servizi Fiscali Srl

Via Siora Adriana del Vescovo 16/C

31100 Treviso

CAAF Confartigianato Treviso Servizi Srl

Via Rosa Zalivani 2

31100 Treviso

CAAF Confartigianato Asolo Servizi Srl

Via Strada del Muson 2/b

31011 Asolo TV

CAAF La Castellana Sviluppo Confartigianato Castelfranco Servizi Srl

Borgo Treviso 164/e

31033 Castelfranco Veneto TV

CAAF Confartigianato Servizi Conegliano Srl

Via Alfieri 33

31015 Conegliano TV

CAAF Confartigianato Servizi Montebelluna Srl

Via G.di Vittorio

31044 Montebelluna TV

CAAF USPPIDAP Srl

Via Martini 11

31046 Oderzo TV

CAAF Confagricoltura Pensionati Unione Agricoltori Treviso Srl

Viale Cadorna 10

31100 Treviso

CAAF Movimento Cristiano Lavoratori SRL

Via degli Scaligeri 8

31100 Treviso

 

 

 

 

 



[i] Qualora l’incidenza dell’affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell’alloggio sia le esigenze minime di vita. E’ quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.

 

[ii] La superficie netta è quella riguardante i locali dell’alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.