Oggetto: Legge 431/1998 "Fondo Nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione"
- Approvazione
bando comunale anno 2007
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che
l'art. 11 della Legge 9.12.1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", ha istituito presso il
Ministero dei lavori pubblici il "Fondo Nazionale per il Sostegno
all'Accesso alle Abitazioni in Locazione", al fine di sostenere le fasce
sociali più deboli;
- che la
Giunta Regionale del Veneto con la deliberazione n. 3075 del 21.10.2008 ha stabilito i criteri per la ripartizione
del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2007;
Ritenuto:
-
di
approvare la bozza di Bando Comunale FSAL (Fondo Sostegno Abitazioni in
Locazione) anno 2007, riportato in calce al presente atto, per
l'erogazione del contributo al pagamento del canone di locazione, pubblicata
dalla Regione Veneto sul sito WEB, messo a disposizione dei Comuni dalla
Regione stessa attraverso ANCI S.A. Srl;
-
di
confermare l'affidamento del servizio "Fondo
per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" Legge 9.12.1998,
n. 431 ai CAAF, come previsto dal punto 1.B della convenzione, stipulata fra i
Comuni ed i CAAF in data 25.5.2006 e come comunicato dal Sindaco di Ormelle in
data 19 dicembre 2008 con prot. n. 11812;
Visto i pareri
favorevoli sulla regolarità tecnico/procedurale e contabile, resi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del
18 agosto 2000, dai responsabili dei servizi interessati;
Con voti favorevoli
unanimi, espressi nelle forme di legge,
D
E L I B E RA
1)
di
approvare il Bando Comunale FSAL anno 2007 per l'erogazione del
contributo al pagamento del canone di locazione, riportato in calce al presente
atto;
2)
di fissare
la data di inizio della pubblicazione del bando a lunedì 12 gennaio 2009 e la scadenza del termine per la
presentazione delle domande a venerdì 20 febbraio 2009;
3) di impegnare
per quanto detto ed in esecuzione della “Convenzione in materia di assistenza
di pratiche per l'ottenimento di provvidenze economiche” del 15 giugno 2006, a
favore dei CAAF provinciali convenzionati per le prestazioni effettuate nel
corso dell'anno 2009 la somma generica di euro 1.000,00 (inclusi oneri di
legge);
4) di imputare
detto importo all'approvando bilancio d'esercizio 2009 intervento 1 10 04 03
scheda 5805;
5) di dare atto
che i CAAF convenzionati sono quelli indicati nell'elenco, il quale pure viene
allegato;
6) di dare atto
che la presente deliberazione costituisce impegno di spesa, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 181 e 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000;
7) di autorizzare
per ciascuno dei CAAF in elenco le specifiche liquidazioni di spettanza, previa
presentazione della documentazione contabile di necessità.
* * * * * *
Di dichiarare la
presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente
eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267 del
18 agosto 2000.
Comune
di Ormelle
Piazza
Vittoria 20 - 31010 ORMELLE TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229 -
CF. 80011490267 -
e-mail: info@comune.ormelle.tv.it
- www.comune.ormelle.tv.it
Bando di concorso per la partecipazione
al fondo per il sostegno e l'accesso alle abitazioni in locazione anno 2007
E'
indetto il bando di cui alla DGR n. 3075 del 21 ottobre 2008 per l'erogazione
del contributo al pagamento del canone di locazione dell'anno 2007 risultante
da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio
1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 198 n. 431.
Il
contratto di affitto riguardante l'anno 2007, per il quale si chiede il
contributo, deve riferirsi ad alloggio sito nella Regione del Veneto e occupato
dal richiedente e dai componenti il suo nucleo familiare a titolo di residenza
esclusiva.
E'
ammessa un'unica richiesta cumulativa di contributo comprensiva di più
contratti di locazione, qualora si sia cambiato alloggio nel corso dell'anno.
E'
ammessa la presentazione di una sola richiesta di contributo da parte dei
membri lo stesso nucleo familiare per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre
2007.
1. Requisiti per la
partecipazione al bando.
A.
Può
partecipare al bando e ha diritto a richiedere il contributo per il proprio
nucleo familiare il conduttore (locatario, erede, assegnatario dell'alloggio
per sentenza di separazione) o il coniuge
che, alla data di presentazione della domanda,:
a)
Sia residente nel Comune;
b)
Il cui nucleo familiare non sia titolare di diritti di
proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggi o parti di essi, ovunque
ubicati, per i quali il sei per cento dell'imponibile complessivo ai fini ICI,
determinato in base alla rendita catastale, sia superiore al cinquanta per
cento di una pensione minima INPS annua (imponibile complessivo ICI non
superiore a E 47.248,50) e comunque con percentuale di possesso del singolo
alloggio non superiore al 50%. Tal esclusione non opera nei casi in cui l'alloggio,
per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge
separato nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore
superstite;
d)
Se il richiedente è extracomunitario, il possesso di
permesso o carta di soggiorno in corso di validità e non ricorrano le
condizioni previste dall'art. 5 comma 5 del d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e
successive modifiche (L. 30 luglio 2002, n. 189).
e)
Se il richiedente è extracomunitario, il possesso del
certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 della
legge 6 agosto 2008, n. 133.
B.
In aggiunta ai
requisiti elencati alla precedente lettera A, può partecipare al bando e ha
diritto a chiedere il contributo per il proprio nucleo familiare il conduttore
o il coniuge che, nell'anno 2007, occupava un alloggio in locazione:
a)
A titolo di residenza principale o esclusiva, per effetto di
contratto di locazione regolarmente registrato ai sensi delle Leggi n. 392/78,
n. 359/92 art. 11 commi 1 e 2 e n. 431/98, purché tale contratto non sia stato
stipulato fra parenti o affini entro il secondo grado;
b)
Di categoria catastale compresa fra A/2, A/3, A/4, A/5, A/6,
A/7 e A/11;
c)
Il cui canone integrato, come definito al successivo punto 3.B, abbia incidenza, sull'ISEfsa (Indicatore della
Situazione Economica familiare ai fini del Fondo Sostegno Affitti), come
definito al successivo punto 2, non inferiore al 14% e non superiore al 70%.[i]
Per evitare l'esclusione dei nuclei socialmente deboli, per determinare la
percentuale d'incidenza possono essere fatti valere le seguenti rendite non
imponibili e quindi escluse dal calcolo dell'ISEE:
o
pensioni esenti:
Ø
pensioni di guerra;
Ø
pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di
leva e quelle a esse equiparate (sentenza Corte Costituz. n. 387 del 4 novembre
1989);
Ø
pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e
agli invalidi civili;
Ø
pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici;
o
redditi non assoggettabili all'IRPEF:
Ø
rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
Ø
equo indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210 e
alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità - Ministero
della Difesa) del 28 dicembre 1992;
Ø
assegni periodici destinati al mantenimento dei figli
spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultanti da provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria;
Ø
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali,
rappresentanze diplomatiche;
Ø
premi corrisposti a cittadini italiani da Stati Esteri o
Enti Internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
d)
Con superficie netta[ii] non superiore a due volte la superficie ammessa. La
superficie netta ammessa è pari a 95 mq per famiglie fino a tre membri. La
superficie netta ammessa è incrementata di 5 mq per ogni membro eccedente i
tre. Nel caso non sia conosciuta la superficie netta, è possibile dichiarare la
superficie lorda e, in tal caso, la superficie netta si ottiene riducendo del
30% la superficie lorda. Nel caso il nucleo sia composto da oltre 5 membri o
interamente da persone che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008 o
comprendano membri disabili o non autosufficienti, rilevati in sede di
dichiarazione ISEE, tale limitazione non opera;
C.
In caso di
coabitazione di più nuclei familiari nello stesso alloggio, al fine del calcolo
del contributo, il canone e le spese sono considerati al 50%.
D.
La domanda è
ammissibile per il numero di mesi del 2007 per i quali erano soddisfatti i
requisiti elencati al precedente punto B.
E.
Non è
possibile presentare domanda nel caso sia stata inoltrata richiesta di
contributo, per l'anno 2007, in altra Regione.
F.
I ricorsi sono
ammessi esclusivamente per le domande presentate entro la scadenza prevista al
punto 5.A.
2. Modalità
di calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISEEfsa).
L'indicatore
della situazione economica per il fondo sostegno degli affitti, si determina in
base al valore dell'ISE (Indicatore della situazione economica familiare)
risultante da Dichiarazione Sostitutiva Unica ai densi del d.lgs. n. 130/00 e
DPCM n. 242/01 in corso di validità (presentata da meno di un anno), sommando a
tale valore la detrazione per l'abitazione in locazione di cui all'art. 3,
comma 4 del DPCM 242/01 e dividendo il risultato per la scala di equivalenza.
3. Calcolo
del contributo.
L'ammontare
del contributo si calcola come segue:
A.
Si stabilisce quale affitto la famiglia è in grado di
sopportare in base alla propria condizione economica. Si ritiene che la
famiglia possa destinare dal 14% al 35% del proprio reddito (ISEfsa) al
pagamento dell'affitto in funzione della propria condizione economica
rappresentata dall'ISEEfsa. La percentuale di canone sopportabile parte dal 14%
per ISEEfsa uguale o minore a 7.000,00 per crescere proporzionalmente fino al
35% per ISEEfsa pari al limite di esclusione (vedi 1.A.c):
C.
Il contributo massimo annuo è rappresentato dall'eccedenza
fra canone integrato e canone sopportabile con un massimo di E 2.200,00;
D.
Qualora il canone annuo superi quello medio, determinato in
base alle domande idonee presentate nel Comune, il contributo, come sopra
determinato, si riduce della stessa percentuale di supero dell'affitto medio.
Si ritiene, infatti, che un canone superiore alla media del territorio sia
indice di una migliore condizione economica effettiva. Tale riduzione non opera
per nuclei familiari superiori ai cinque membri. Ai fini del calcolo dell'affitto
medio, gli affitti sono considerati per un importo massimo di 15.000,00 euro;
E.
Se la superficie dell'alloggio supera quella ammessa (vedi 1.B.d), si opera una riduzione del contributo, determinato
al punto precedente, pari alla percentuale di supero. Tale riduzione non opera
per nuclei:
a)
con numero di membri
superiore a 5;
b)
composti
esclusivamente da anziani che abbiano compiuto i 65 anni al 31 dicembre 2008;
c)
comprendenti persone
disabili o non autosufficienti, rilevate in sede di dichiarazione ISEE;
F.
Il contributo finale si ottiene graduando proporzionalmente
il contributo in funzione della condizione economica (ISEEfsa). Per chi ha un
ISEEfsa minore o uguale a 7.000,00 il contributo, determinato come sopra, è
preso al 100% per ridursi fino al 10% per chi ha l'ISEEfsa pari al valore oltre
il quale la domanda è esclusa per condizione economica (vedi punto 1.A.c);
G.
Se il contributo è chiesto per un periodo inferiore all'anno
il calcolo e quindi il contributo finale sarà proporzionale al numero di mesi
dichiarati.
4. Modo
di erogazione del contributo.
A.
Qualora le somme disponibili, risultanti dal riparto del
Fondo Regionale e aumentate dello stanziamento Comunale, non consentano
l'erogazione del contributo per intero a tutti gli aventi diritto, il Comune
procederà alla riduzione proporzionale del contributo stesso.
B.
L'effettiva erogazione del contributo avverrà per scaglioni
di E 1,00.
C.
Il contributo non sarà dovuto nel caso in cui il contributo
finale sia inferiore a E 100,00.
D.
Beneficiario del contributo è il titolare del contratto di
locazione. In caso di morosità del conduttore il contributo può essere erogato
direttamente al locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, come
previsto dalla Legge 12 novembre 2004, n. 269. La sanatoria deve essere
comprovata da dichiarazione liberatoria da ogni morosità e onere pregresso e
contestuale abbandono di ogni azione legale o giudiziaria intrapresa.
E.
In caso di decesso del beneficiario il contributo potrà
essere liquidato alla persona delegata dagli eredi sollevando nello stesso
tempo l'Amministrazione da ogni possibile contenzioso in materia di eredità. A
tale scopo presso gli uffici comunali e sul sito iseeveneto.clesius.it è disponibile un
facsimile della dichiarazione in autocertificazione che va sottoscritta sia dal
delegato che dagli eredi accompagnata da fotocopia di documento di identità in
corso di validità. Non presentando nessuna dichiarazione valida entro novanta
giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione il contributo sarà
revocato.
5. Termini e modo di
presentazione della domanda.
Ufficio Segreteria - Servizio
Assistenza Sociale - Ormelle Piazza Vittoria 20, oppure presso i CAF
convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito www.comune.ormelle.tv.it) e/o
affisso sull'albo pretorio,
o recapitate, debitamente sottoscritte
dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento d'identità in corso di
validità, al seguente indirizzo:
Comune di Ormelle - Piazza Vittoria 20 -
31024 Ormelle TV
L'Amministrazione non prenderà in
considerazione le domande spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro
postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla
scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.
B.
In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento
temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata nei modi
previsti dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.
6. Documentazione.
A.
Nessuna documentazione deve essere allegata alla domanda
trattandosi di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000. Solo per i
documenti non in possesso di Pubblica Amministrazione potrà, in sede di
liquidazione o di controllo, essere chiesta la presentazione. Ai richiedenti
extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di
liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti
riguardanti dati dichiarati in sede di domanda, non in possesso della Pubblica
Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del
contributo, potrà essere richiesta la presentazione del certificato storico di
residenza prevista al punto 1.A.e);
B.
Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di
riconoscimento, agli sportelli indicati al punto 5.A, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il
modulo di domanda e la Dichiarazione Sostitutiva Unica se non già presentata
come da attestazione in suo possesso. In alternativa la domanda può essere
compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di
documento d'identità in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione
non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione
e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la
valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale oppure,
qualora la domanda trasmessa via posta, indipendentemente dalle cause, non
arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando
(vedi punto 5.A).
C.
È tuttavia opportuno che il richiedente, per evitare errori
e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili l'autocertificazione e la
domanda con l'aiuto dei funzionari incaricati e il supporto della seguente
documentazione:
a)
attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro
gli ultimi dodici mesi) o, in alternativa, i dati per la presentazione della
DSU ai fini della determinazione dell'ISEE per ciascun membro della famiglia anagrafica;
b)
contratto (contratti) di locazione registrato;
c)
bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di
riscaldamento corrisposti per l'anno 2007;
d)
se il richiedente è extracomunitario, permesso o carta di
soggiorno e certificato storico di residenza.
Al fine di agevolare le operazioni di
compilazione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive si consiglia di
prendere visione dei moduli di autocertificazione, disponibili presso gli
uffici comunali e presso i soggetti convenzionati per la raccolta delle
domande.
Al termine della registrazione
informatica dei dati, saranno rilasciate al richiedente, previa sottoscrizione,
ricevuta della domanda e copia dell'eventuale dichiarazione sostitutiva, nonché
copia, se richiesta, della certificazione ISEE.
7. Controlli.
A.
L'Amministrazione Comunale procederà al controllo, anche a
campione, delle autocertificazioni presentate.
B.
Nei casi di dichiarazioni false, al fine di ottenere
indebitamente il beneficio del contributo sul canone di locazione, si
procederà, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, con denuncia all'Autorità
Giudiziaria per i reati penali e le sanzioni civili conseguenti.
8. Privacy.
A.
Ai fini del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, si
comunica che i dati saranno utilizzati ai fini di legge, per i controlli,
presso altri Enti o Soggetti, sui dati dichiarati e per la creazione di un
osservatorio nazionale e regionale. (Che i dati potranno essere raccolti da
soggetti convenzionati con il Comune il cui elenco sarà pubblicato sul sito del
Comune/affisso all'Albo Pretorio).
B.
Il Comune e la Direzione Regionale per l'Edilizia Abitativa,
Enti ai quali sono rispettivamente presentate le dichiarazioni o le
certificazioni e trasmessi i dati, sono i titolari del trattamento dei dati
stessi.
Ormelle
______ gennaio 2009
IL
RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Domenica
Maccarrone
NOTE
[1] Qualora l'incidenza dell'affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell'alloggio sia le esigenze minime di vita. E' quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.
[1] La superficie netta è quella riguardante i locali dell'alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.
CAAF
CONVENZIONATI - ELENCO
CAAF 50 & PIU' FENACOM
SERVIZI 50 & PIU' Srl |
via Venier 55 |
31100 Treviso |
CAAF Sicurezza Fiscale
Centro Servizi Srl |
Via Santa Bona 49 |
31100 Treviso |
CAAF ACLI Acli Service
Treviso Srl |
Via San Nicolo' 42 |
31100 Treviso |
CAAF CIGL Nord Est Srl
Servizi Treviso |
Vicolo Tre Cime Lavaredo
23 |
31050 Villorba TV |
CAAF CISL Soc.In Principio
Srl |
Via Cacciatori del Sile 22 |
31100 Treviso |
CAAF UIL Treviso Lavoro
Srl |
Via Saccardo 27 |
31100 Treviso |
CAAF Coldiretti Impresa
Verde Srl |
V.le Sante Biasuzzi 20 |
31038 Paese TV |
CAAF CNA - CNA Formazione
Srl |
V.le della Repubblica 154 |
31100 Treviso |
CAAF Pensionati e
Dipendenti CIA - Treviso Servizi CIA Srl |
Via Noalese 75 |
31100 Treviso |
CAAF Casartigiani
Dipendenti e Pensionati Servizi Fiscali Srl |
Via Siora Adriana del
Vescovo 16/C |
31100 Treviso |
CAAF Confartigianato
Treviso Servizi Srl |
Via Rosa Zalivani 2 |
31100 Treviso |
CAAF Confartigianato Asolo
Servizi Srl |
Via Strada del Muson 2/b |
31011 Asolo TV |
CAAF La Castellana
Sviluppo Confartigianato Castelfranco Servizi Srl |
Borgo Treviso 164/e |
31033 Castelfranco Veneto
TV |
CAAF Confartigianato
Servizi Conegliano Srl |
Via Alfieri 33 |
31015 Conegliano TV |
CAAF Confartigianato
Servizi Montebelluna Srl |
Via G.di Vittorio |
31044 Montebelluna TV |
CAAF USPPIDAP Srl |
Via Martini 11 |
31046 Oderzo TV |
CAAF Confagricoltura
Pensionati Unione Agricoltori Treviso Srl |
Viale Cadorna 10 |
31100 Treviso |
CAAF Movimento Cristiano
Lavoratori SRL |
Via degli Scaligeri 8 |
31100 Treviso |
[i] Qualora l’incidenza dell’affitto superi il 70%, la domanda è considerata incongrua poiché la condizione economica è tale da non consentire sia la conduzione dell’alloggio sia le esigenze minime di vita. E’ quindi plausibile che in tali condizioni la famiglia debba essere assistita dai Servizi Sociali. In tale circostanza il Comune può richiedere il cofinanziamento Regionale assumendo a carico del Bilancio Comunale il 50% del contributo erogato. In caso contrario vi è la ragionevole certezza che la famiglia faccia ricorso a risorse non dichiarate per provvedere ai propri bisogni.
[ii] La superficie netta è quella riguardante i locali dell’alloggio vero e proprio e quindi al netto delle pertinenze come cantine, soffitte, garages, balconi, terrazze, ecc. La superficie può essere ricavata da qualunque fonte ufficiale che permetta la certificazione di tale valore come ad esempio le superfici utilizzate per il calcolo della TARSU, quelle desunte dal contratto di locazione, dal catasto edilizio urbano, dalle dichiarazioni ai fini ICI, ecc.