Oggetto:
Approvazione contratto di comodato d'uso gratuito per utilizzo di automezzi per
trasporto cittadini non autosufficienti o in difficoltà, con la ditta
MGG Italia srl
PREMESSO
che con sempre maggiore frequenza
vengono richiesti ai Servizi Sociali e agli organismi del privato sociale che
operano nel campo dell'assistenza da parte di soggetti non autosufficienti e/o
comunque in difficoltà, servizi di trasporto per centri specialistici e
socio-assistenziali o altre località di servizio connesse;
che non sempre si è in grado di
soddisfare la domanda in quanto i mezzi e le risorse a disposizioni sono
insufficienti e il Comune intende pertanto attrezzarsi anche attraverso la
stipula di convenzioni con il privato sociale al fine di estendere la gamma di
offerta di prestazioni sul territorio di competenza;
che, per non ricorrere all'acquisto di
mezzi attrezzati, che risulterebbe eccessivamente oneroso per l'Amministrazione,
possono essere adottate forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado di
consentire il reperimento di mezzi e risorse con oneri limitati a carico del
Comune;
VISTA
La proposta della ditta “MGG Italia
srl” (prot. n. 508 del 16.01.2008) la
quale è in grado di mettere a disposizione in comodato gratuito del Comune
piccoli veicoli attrezzati per il trasporto di persone non autosufficienti e/o
comunque in difficoltà, attraverso la sponsorizzazione di aziende private che s'impegnano
a sottoscrivere quote di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o costo di mezzi,
in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla superficie visibile degli
stessi;
CONSIDERATO
Che la proposta evidenziata dalla ditta
“MGG Italia srl” è stata valutata positivamente sia per la proficua esperienza
maturata nel settore sia per la serietà del progetto;
DATO ATTO
Che è intenzione dell'Amministrazione
potenziare il servizio di trasporto per garantire gli interventi in atto e
poter garantirne l'attivazione di nuovi per lo svolgimento della vita
sociale e l'assistenza dovuta a difesa
della salute;
Che inoltre l'impiego del mezzo
acquisito in comodato potrà essere gestito in condivisione con soggetti del
privato sociale convenzionati con il Comune e che le spese a carico del Comune
saranno per il personale addetto alla guida e per il carburante, in quanto la
gestione del mezzo (manutenzione, bollo, assicurazione obbligatoria) sarà a
carico di MGG Italia Srl;
DATO ATTO che è stato
acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. Di approvare la stipula di un contratto di
comodato gratuito d'uso tra la ditta “MGG Italia srl” di Cornate d'Adda e il
Comune Ormelle per la concessione al Comune di uno o più mezzi da adibire
esclusivamente per il trasporto di cittadini non autosufficienti e/o comunque
in difficoltà, anche attraverso convenzioni con il privato sociale;
2. Di approvare a tal fine le bozze di contratto
per la mobilità garantita gratuitamente e di comodato d'uso (allegate
rispettivamente sub A e B) concordate con la succitata ditta MGG Italia srl,
che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando
atto che la stessa può essere utilizzata anche per il comodato di più mezzi;
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area
Amministrativa per l'assunzione degli atti conseguenti per l'attuazione delle
suddette disposizioni.
* * * * * *
Di dichiarare la presente
deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto
2000.
ALLEGATO A
“CONTRATTO “
PER LA
MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE
L'anno _____, il giorno __________ del mese di
__________________ in ___________________________,
tra
il COMUNE di ORMELLE, con sede in 31024 Ormelle
(Treviso) Piazza Vittoria 20, (codice fiscale 80011490267 - P.Iva 02132220266),
in persona del Suo Segretario / Direttore Generale e Responsabile dell'Area
Amministrativa, Sig./ra Domenica Maccarrone nato/a a Sant'Alessio Siculo
(Messina), il 9 gennaio 1959, per brevità
“Ente Beneficiario”
la Società MGG ITALIA
srl, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10,
Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene
il Procuratore Sig. PAITONI MARIO GIORDANO,
nato a Melzo (MI), il 25/07/1943,
per brevità “MGG”;
Premesso
- che l'Ente Beneficiario
promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente
abili ed economicamente svantaggiate;
- che MGG è società promotrice
del “Progetto di Mobilità Garantita Gratuitamente”, di seguito indicato come
“Progetto”, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di
autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie,
a Comuni, Associazioni o Enti preposti;
- che il “Progetto” ha lo scopo
di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un
valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;
- che il “Progetto” realizza un
beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che
intendono pubblicizzare la propria attività;
Tutto ciò premesso e
considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:
1) PREMESSE
Le premesse e gli allegati
formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non
espressamente richiamati.
2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso
gratuito, all'Ente Beneficiario, di un autoveicolo
attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione,
ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio,
degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo
stesso.
3) MODALITA'
DEL PROGETTO
Il “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita si realizza
attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del
presente Contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente
riportate:
Fasi antecedenti il Contratto:
a) Proposta del “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita ( A);
b) Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito
provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la
propria totale adesione al “Progetto” ( B).
Fasi successive al Contratto:
a) Comunicazione ad MGG dell'elenco di tutti i soggetti
potenzialmente interessati a partecipare al “Progetto”, ai quali verrà proposta
la locazione degli spazi pubblicitari, dietro l'invio da parte dell'Ente
Beneficiario di un'apposita lettera di presentazione;
b) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di
una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la
sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali,
ecc.)
c) Comunicazione all'Ente Beneficiario dell'avveramento
della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;
d) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo
(Allegato C), durante la cerimonia
ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire alla presenza della
stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l'Ente
Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.
4) TERMINI E
CONDIZIONI DI REALIZZO DEL “PROGETTO”
La consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al
soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:
la locazione da parte dei
soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi
dalla sottoscrizione del presente Contratto, degli spazi pubblicitari in misura
pari al 40% (quarantapercento) della superficie dell'autoveicolo destinabile a
tal fine.
Verrà consegnato un mezzo non nuovo.
Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data
in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, MGG si impegna a
comunicare all'Ente beneficiario l'avveramento mediante comunicazione scritta.
Se
allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non
si è avverata, MGG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30
(trenta) giorni, all'Ente beneficiario e il presente contratto non avrà alcuna
efficacia tra le parti.
5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO
Al
verificarsi della condizione sospensiva MGG, nei termini previsti dal punto 4)
del presente contratto, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:
n. 1 (uno) autoveicolo di marca ________ mod.
___________________, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° ___
passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma
di legge, per il trasporto di n° ___ sedia/e a rotelle, destinato
esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque
di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche,
sociali o familiari.
L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di MGG o
da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.
6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI
COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO
L'autoveicolo
verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del
contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta)
giorni dall' avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del
presente contratto.
L'Ente
Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna,
favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i
soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del “Progetto”.
Le
parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto
fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e
dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.
7)
LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI
MGG
avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli
spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.
I
messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al
buon costume , avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.
La
rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra
dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite MGG, al soggetto che
ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di
15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.
8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA
CONSEGNA
E' fatto salvo il diritto di MGG di concedere in locazione
gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo
risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio
pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione
di MGG l'autoveicolo, purchè MGG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima
dell'intervento, una richiesta scritta.
9) RISARCIMENTO
DEI DANNI
Le parti si danno atto che la stipulazione del presente
contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie
alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.
La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la
mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente
al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in
assenza di una giusta causa.
10) -
COMUNICAZIONI E NOTIFICHE
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle
disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si
intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se
effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso
che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno
essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad
ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali
notificazioni giudiziarie.
11) FORO
COMPETENTE
Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione,
esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla
competenza esclusiva del Foro di Milano.
12)
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive
modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente
contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e
per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto a
_____________________________, il ______________
L' ENTE BENEFICIARIO MGG
ITALIA S.R.L
_________________ _________________
(Timbro e
firma)
(Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti
dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli
articoli 4) e 11);
L' ENTE BENEFICIARIO MGG
ITALIA S.R.L
_________________
_________________
(Timbro e firma)
(Timbro e firma)
Allegato B
CONTRATTO DI COMODATO
di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il
trasporto di persone svantaggiate
***************************************************
L'anno ___________, il giorno
__________ del mese di _______________________ in ___________________________a
seguito di Delibera di Giunta n°____________ del_____________________, ed a
seguito del “Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente” del
_________________, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti
di legge
- Il COMUNE di ORMELLE - 31024
Ormelle (Treviso) Piazza vittoria 20 (codice fiscale 80011490267 e P.I.V.A.
02132220266) in persona del Suo Segretario/Direttore Generale e Responsabile
dell'Area Amministrativa, Sig./ra Domenica Maccarrone nato/a a Sant'Alessio
Siculo (Messina), il 9 gennaio 1959, di seguito nel presente atto denominato
anche semplicemente “Ente Beneficiario”;
- La Società MGG ITALIA srl, con
sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10,
Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene
in quest'atto il Procuratore Sig. PAITONI MARIO GIORDANO, nato a Melzo (MI), il 25/07/1943, di seguito nel presente atto denominata semplicemente
“MGG”;
Premesso che
- La sottoscrizione del “Contratto
per la Mobilità Garantita Gratuitamente” è presupposto necessario per la
validità del presente contratto di comodato;
Tutto ciò premesso, fra le parti
si stipula quanto segue:
Art. 1 -
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente
contratto di comodato;
Art. 2 -
OGGETTO
MGG dà
in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad
utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca
________ mod. _____________________, idoneo per caratteristiche tecniche al
trasporto di n.° ___ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con
elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° ___ sedia a
rotelle.
Art.
3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO
L'autoveicolo
s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone
svantaggiate, ed attività connesse.
Art. 4 -
PERSONE SVANTAGGIATE
Per
persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che
risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o
familiari.
Art. 5 -
TITOLARITÀ GIURIDICA
L'Ente
Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al
precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione
esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.
Art. 6 -
CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO
La
consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura
di MGG.
Nel caso in cui, prima della scadenza
del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire
gli scopi sociali istituzionali, MGG potrà esigere l'immediata restituzione
dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione
dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a
favore dell'Ente Beneficiario.
l'Ente Beneficiario
comunque s'impegna a segnalare una
struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.
Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO
MGG potrà recedere dal
contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario
mediante raccomandata A/R., qualora
quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art.
3).
Art. 9 -
RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO
L'autoveicolo
comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale
deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente
Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.
Art. 10
- CLAUSOLA PENALE
Nel
caso in cui il Comodatario ritardi
la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a MGG una penale
che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di
ritardo.
Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI
DELLA COMODANTE
11.1 -
MGG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali
oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle
assicurazioni obbligatorie per legge, dei tagliandi previsti dalla casa di
produzione. MGG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni
successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il
tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.
11.2 -
MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a
sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso
non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo
si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero
il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.
11.3 -
MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a
riparare l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo risulti non più idoneo all'uso
a cui lo stesso è destinato, sempre che l'evento del danneggiamento sia
contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell'autoveicolo. Ai fini del presente contratto si intende
danneggiamento dell'autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione
delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui
effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. Nel caso il fermo dell'autoveicolo
si protragga oltre il quindicesimo giorno dalla
notifica, MGG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.
11.4 -
MGG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la
loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli
utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico,
al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa
ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di MGG apporre, sostituire,
eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.
12.1 - L'Ente
Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad
utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del
presente contratto.
12.2 - E'
fatto divieto all'Ente Beneficiario di
concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di
qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate
con l'Ente Beneficiario, e
comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone
svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non venga
rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MGG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per
iscritto a MGG i dati relativi al
soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione,
indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).
12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo e
conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l'autoveicolo,
rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.
12.4 -
Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo,
quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria
manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.
12.5 - L'Ente Beneficiario
si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo,
ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e
patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il
conducente deve avere 21 anni compiuti e la patente da almeno 1 anno. Al
conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi
titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al
conducente, è fatto espresso divieto di:
-
gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
-
pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza
previste dal vigente codice della strada.
Sono a
carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo,
o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.
12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali
infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione
stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle
spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MGG copia della
quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento
della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es.
MGG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente
rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle
spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità
competente.
12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario
richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione
per il transito nelle “zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “zone a
sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “contrassegno invalidi” da
applicare sull'automezzo.
12.8 -
In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne
immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Ente
beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o
sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi
per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni
entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà
liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo
nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o
a pagarne il valore.
12.9 - E'
fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari
installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MGG di
qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio
promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la
“visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai
potenziali consumatori.
Art. 13
- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il
mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in
particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono
giusta causa di risoluzione del contratto.
Art.
14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il contratto è risolto di diritto,
senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MGG sia sottoposta a procedura
di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.
Qualsiasi
modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da
atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
Qualsiasi
comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo
dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente
eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata
A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.
Tutte le controversie
riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo
contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art.
19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30
giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali
contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle
leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Letto confermato e sottoscritto
a ________________________, il _____________
(Timbro e firma)
A norma degli artt. 1341 e 1342
codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole
contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e
17;
(Timbro e firma)