Oggetto: Approvazione contratto di comodato d'uso gratuito per utilizzo di automezzi per

              trasporto cittadini non autosufficienti o in difficoltà, con la ditta MGG Italia srl

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSO

che con sempre maggiore frequenza vengono richiesti ai Servizi Sociali e agli organismi del privato sociale che operano nel campo dell'assistenza da parte di soggetti non autosufficienti e/o comunque in difficoltà, servizi di trasporto per centri specialistici e socio-assistenziali o altre località di servizio connesse;

 

che non sempre si è in grado di soddisfare la domanda in quanto i mezzi e le risorse a disposizioni sono insufficienti e il Comune intende pertanto attrezzarsi anche attraverso la stipula di convenzioni con il privato sociale al fine di estendere la gamma di offerta di prestazioni sul territorio di competenza;

 

che, per non ricorrere all'acquisto di mezzi attrezzati, che risulterebbe eccessivamente oneroso per l'Amministrazione, possono essere adottate forme di collaborazione e sponsorizzazione in grado di consentire il reperimento di mezzi e risorse con oneri limitati a carico del Comune;

 

VISTA

La proposta della ditta “MGG Italia srl” (prot. n. 508 del 16.01.2008)  la quale è in grado di mettere a disposizione in comodato gratuito del Comune piccoli veicoli attrezzati per il trasporto di persone non autosufficienti e/o comunque in difficoltà, attraverso la sponsorizzazione di aziende private che s'impegnano a sottoscrivere quote di finanziamento finalizzate all'acquisto e/o costo di mezzi, in cambio di spazi pubblicitari riportati sulla superficie visibile degli stessi;

 

CONSIDERATO

Che la proposta evidenziata dalla ditta “MGG Italia srl” è stata valutata positivamente sia per la proficua esperienza maturata nel settore sia per la serietà del progetto;

 

DATO ATTO

Che è intenzione dell'Amministrazione potenziare il servizio di trasporto per garantire gli interventi in atto e poter garantirne l'attivazione di nuovi per lo svolgimento della vita sociale  e l'assistenza dovuta a difesa della salute;

 

Che inoltre l'impiego del mezzo acquisito in comodato potrà essere gestito in condivisione con soggetti del privato sociale convenzionati con il Comune e che le spese a carico del Comune saranno per il personale addetto alla guida e per il carburante, in quanto la gestione del mezzo (manutenzione, bollo, assicurazione obbligatoria) sarà a carico di MGG Italia Srl;

 

DATO ATTO che è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 

Con voti unanimi, legalmente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1.   Di approvare la stipula di un contratto di comodato gratuito d'uso tra la ditta “MGG Italia srl” di Cornate d'Adda e il Comune Ormelle per la concessione al Comune di uno o più mezzi da adibire esclusivamente per il trasporto di cittadini non autosufficienti e/o comunque in difficoltà, anche attraverso convenzioni con il privato sociale;

 

2.   Di approvare a tal fine le bozze di contratto per la mobilità garantita gratuitamente e di comodato d'uso (allegate rispettivamente sub A e B) concordate con la succitata ditta MGG Italia srl, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa può essere utilizzata anche per il comodato di più mezzi;

 

3.   Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'assunzione degli atti conseguenti per l'attuazione delle suddette disposizioni.

 

* * * * * *

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A

 

“CONTRATTO “

PER LA MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE

L'anno _____, il giorno __________ del mese di __________________ in ___________________________,

tra

il COMUNE di ORMELLE, con sede in 31024 Ormelle (Treviso) Piazza Vittoria 20, (codice fiscale 80011490267 - P.Iva 02132220266), in persona del Suo Segretario / Direttore Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig./ra Domenica Maccarrone nato/a a Sant'Alessio Siculo (Messina), il 9 gennaio 1959, per brevità “Ente Beneficiario”

e

la Società MGG ITALIA srl, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene il Procuratore Sig. PAITONI MARIO GIORDANO, nato a Melzo (MI), il 25/07/1943,

per brevità “MGG”;

Premesso

- che l'Ente Beneficiario  promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;

- che MGG è società promotrice del “Progetto di Mobilità Garantita Gratuitamente”, di seguito indicato come “Progetto”, il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;

- che il “Progetto” ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;

- che il “Progetto” realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le  persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

1) PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non espressamente richiamati.

2) OGGETTO E FINALITA' DEL CONTRATTO

 Il presente contratto ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito, all'Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo stesso.

3) MODALITA' DEL PROGETTO

Il “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione del presente Contratto, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

Fasi antecedenti il Contratto:

a) Proposta del “Progetto” di Mobilità Gratuita Garantita ( A);

b) Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al “Progetto” ( B).

Fasi successive al Contratto:

a) Comunicazione ad MGG dell'elenco di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare al “Progetto”, ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari, dietro l'invio da parte dell'Ente Beneficiario di un'apposita lettera di presentazione;

b) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del “Progetto” e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali, ecc.)

c) Comunicazione all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione posta al punto 4) del presente Contratto;

d) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo (Allegato C), durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire alla presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al “Progetto”, ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL “PROGETTO”

La consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

la locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari al 40% (quarantapercento) della superficie dell'autoveicolo destinabile a tal fine.

Verrà consegnato un mezzo non nuovo.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, MGG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario l'avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è avverata, MGG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario e il presente contratto non avrà alcuna efficacia tra le parti.

5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO

Al verificarsi della condizione sospensiva MGG, nei termini previsti dal punto 4) del presente contratto, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 (uno) autoveicolo di marca ________ mod. ___________________, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° ___ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° ___ sedia/e a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di MGG o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall' avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 del presente contratto.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del “Progetto”.

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione del presente contratto e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI

MGG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume , avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite MGG, al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA

E' fatto salvo il diritto di MGG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione di MGG l'autoveicolo, purchè MGG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

9) RISARCIMENTO DEI DANNI

Le parti si danno atto che la stipulazione del presente contratto ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

10) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

11) FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione del presente contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a _____________________________, il ______________

 

L' ENTE BENEFICIARIO                                                           MGG ITALIA S.R.L

_________________                                                                     _________________

     (Timbro e firma)                                                                          (Timbro e firma)

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli  4) e 11);

 

L' ENTE BENEFICIARIO                                                            MGG ITALIA S.R.L

_________________                                                                      _________________

     (Timbro e firma)                                                                           (Timbro e firma)

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Allegato B                                       

          

 

CONTRATTO DI COMODATO

 

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

 

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L'anno ___________, il giorno __________ del mese di _______________________ in ___________________________a seguito di Delibera di Giunta n°____________ del_____________________, ed a seguito del “Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente” del _________________, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

 

TRA

-     Il COMUNE di ORMELLE - 31024 Ormelle (Treviso) Piazza vittoria 20 (codice fiscale 80011490267 e P.I.V.A. 02132220266) in persona del Suo Segretario/Direttore Generale e Responsabile dell'Area Amministrativa, Sig./ra Domenica Maccarrone nato/a a Sant'Alessio Siculo (Messina), il 9 gennaio 1959, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente “Ente Beneficiario”;

 

E

 

-     La Società MGG ITALIA srl, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene in quest'atto il Procuratore Sig. PAITONI MARIO GIORDANO, nato a Melzo (MI), il 25/07/1943, di seguito nel presente atto denominata semplicemente “MGG”;

 

 

Premesso che

 

-     La sottoscrizione del “Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente” è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

 

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

 

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

 

Art. 2 - OGGETTO

MGG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca ________ mod. _____________________, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° ___ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° ___ sedia a rotelle.

 

Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

 

Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

 

Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

 

Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

La consegna dell'autoveicolo avverrà presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di MGG.

 

Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 9 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, MGG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

l'Ente Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

 

Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO

MGG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

 

Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

 

Art. 10 - CLAUSOLA   PENALE

Nel caso  in  cui  il Comodatario  ritardi  la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a MGG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

 

Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE

11.1 - MGG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. MGG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 - MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a riparare l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo risulti non più idoneo all'uso a cui lo stesso è destinato, sempre che l'evento del danneggiamento sia contemplato tra i rischi coperti dalle polizze assicurative stipulate ovvero non sia imputabile al produttore dell'autoveicolo.  Ai fini del presente contratto si intende danneggiamento dell'autoveicolo qualunque evento che comporta la riduzione delle funzionalità dello stesso ovvero l'impossibilità dell'utilizzo e i cui effetti dannosi sono eliminabili grazie a riparazione. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno dalla notifica, MGG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - MGG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di MGG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

 

Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO

12.1 - L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 5, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MGG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a MGG i dati  relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).  

12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. L'Ente Beneficiario si impegna a mantenere in ordine l'autoveicolo, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere 21 anni compiuti e la patente da almeno 1 anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;

- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MGG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. MGG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle “zone a traffico limitato” ed il parcheggio nelle “zone a sosta limitata”, simboleggiata dallo specifico “contrassegno invalidi” da applicare sull'automezzo.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MGG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la “visibilità” e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

 

Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

 

Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MGG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

 

Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

 

Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

 

Art. 17 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

 

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

 

Letto confermato e sottoscritto a ________________________, il _____________

 

 

    L'ENTE BENEFICIARIO                                                                   MGG ITALIA SRL

 

 ___________________________                                                    ___________________________

                  (Timbro e firma)

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli  3, 7, 8, 12 e 17;

 

      L'ENTE BENEFICIARIO                                                  MGG ITALIA SRL

 

___________________________                                                    ___________________________

                  (Timbro e firma)