Oggetto: approvazione progetto di riqualificazione e ripristino di Via Bellussi

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

·    che nella frazione di Roncadelle di Ormelle la Via Bellussi storicamente collegava il centro del paese  con la località Guizza,  lambendo un tratto del canale Bidoggia;

·    che la Via Bellussi è inclusa come strada vicinale nell'elenco delle strade comunali e vicinali del Comune di Ormelle, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 26.05.1965;

·    che la Via Bellussi, per una lunghezza di ml. 315, collega la Strada Comunale di Roncadelle con la Strada Comunale della Guizza, come riporta il succitato elenco;

·    che le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera D) del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;

 

dato atto che negli ultimi decenni tale percorso viario è venuto perdendo d'importanza a seguito dello sviluppo della viabilità limitrofa, trasformandosi di fatto in un percorso ciclo-pedonale;

 

dato atto, altresì, che ormai da parecchi anni il tracciato viario, è asfaltato per la prima parte, a ridosso del centro frazionale, mentre nella parte finale non è più leggibile essendosi trasformato in prato, confondendosi con le capezzagne dei vigneti confinanti;

 

accertato che detto tracciato viario sin dai tempi più remoti, come si evince dalle planimetrie storiche catastali, collegava, mediante un ponte tuttora esistente sul corso del canale Bidoggia, la frazione di Roncadelle con la località Guizza;

 

considerato che tale percorso viario costituiva un elemento tipico, caratteristico e significativo del paesaggio rurale della zona, nonché funzionale quale percorso di collegamento viario prevalentemente per pedoni e carri di modeste dimensioni, idonei al trasporto dei prodotti agricoli;

 

considerato, altresì, che l'art. 43 delle norme tecniche del P.R.G. vigente ed adottato dispone che “le strade, carrarecce, percorsi, sentieri” intesi quali “elementi puntuali e lineari significativi” delle zone agricole “devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati”;

 

dato atto che  le ditte: Sartor Sonia, residente in Via Comunale, 44 ad Oderzo (TV) e Sartor Gianni, residente in Via Bellussi, 4/A a Roncadelle di Ormelle (TV), in qualità di proprietari degli immobili catastalmente censiti in Comune di Ormelle, Fog. 12 mapp.li n. 482, 483, 685, 686 nonché dell'edifico residenziale, di cui al Mapp.le n. 483, ricadente in fascia di rispetto stradale di ml. 10 della Via Bellussi, intendono ristrutturare l'edificio esistente mediante un intervento comprendente una parziale demolizione e ricostruzione con recupero della volumetria nel terreno adiacente, esternamente alla fascia di rispetto succitata, ai sensi dell'art. 7-ter, lettera f) della  L.R. 18/2006;

 

dato atto, altresì, che le rispettive ditte succitate hanno inoltrato istanza di permesso di costruire con nota pervenuta in data 25.09.2007 prot. n. 8922 e con nota pervenuta in data 25.09.2007 prot. n. 8923;

 

considerato che, a scomputo parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, propongono di eseguire con oneri interamente a loro carico un intervento di ripristino e riqualificazione del tratto originario di Via Bellussi, attualmente non più leggibile, secondo il progetto denominato “Progetto per il riassetto di Via Bellussi per il ripristino della viabilità pedonale e carraia”, redatto da geom. Graziano Giacomini, con studio professionale in Via Stadio, 10/5 ad Ormelle, pervenuto in data 12.12.2007 prot. n. 11736, composto dai seguenti elaborati:

§    Relazione tecnica;

§    Computo metrico estimativo;

§    Convenzione urbanistica;

§    N. 3 copie elaborato grafico - tavola unica;

§    Copia Autorizzazione Idraulica, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave;

 

accertato che il progetto prevede il ripristino e l'allargamento del tracciato viario con oneri interamente a carico dei proponenti per un importo complessivo dei lavori di Euro 12.254,00 (Euro dodicimiladuecentocinquantaquattro/00);

 

accertato, altresì, che le ditte proponenti si impegnano, mediante apposita convenzione urbanistica già sottoscritta in allegato al succitato progetto, ad assoggettare a servitù di pubblico transito pedonale e carraio, la fascia di terreno di loro proprietà, confinante con l'area demaniale Via Bellussi, così come evidenziata con tratteggio e dicitura nella “Planimetria fabbricati e viabilità di progetto”;

 

dato atto che detto intervento di  ripristino dell'antico tracciato viario verrebbe a migliorare soprattutto la fruibilità pedonale-ciclabile della zona costituendo al contempo un'importante opera di valorizzazione e riqualificazione del territorio rurale;

 

visto che dal conteggio degli oneri di urbanizzazione primaria, eventualmente scomputabili, effettuato dal Responsabile dell'Area Tecnica relativamente agli interventi richiesti ammonta a complessivi Euro 4.137,49, come riportato nell' ”Allegato A” che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

visto il computo metrico estimativo in allegato al succitato progetto dei lavori proposti dai privati di cui al prot. n. 11736 del 12.12.2007 prevede un importo complessivo dei lavori di Euro 12.254,00 (Euro dodicimiladuecentocinquantaquattro/00);

 

considerato che a scomputo totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.P.R. 380/2001  e s.m.i., dell'art. 28 comma 5 della L. 11150/1942 nonché dell'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 

accertato che il progetto proposto ha ottenuto l'Autorizzazione Idraulica da parte del competente Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, trasmessa in allegato al progetto in parola in data 12.12.2007 prot. 11736;

 

vista la L. 241/90 e succ. modif.;

visto il D.Lgs. 267/00 e succ. modif.;

visto il D.P.R. 327/2001 e succ. modif.;

visto il D.P.R. 380/2001 e succ. modif.;

visto il D.P.R. 554/99 e succ. modif.;

vista la L.R. 27/2003 e succ. modif.;

vista la L.R. 11/2004 e s.m.i.

visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 

ritenuto, quindi, di approvare il progetto succitato assumendo formale provvedimento;

 

acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

a voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

1)  di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto denominato “Progetto per il riassetto di Via Bellussi per il ripristino della viabilità pedonale e carraia”, redatto da geom. Graziano Giacomini, con studio professionale in Via stadio, 10/5 ad Ormelle, pervenuto in data 12.12.2007 prot. n. 11736, composto dai seguenti elaborati:

§   Relazione tecnica;

§   Computo metrico estimativo;

§   Convenzione urbanistica;

§   N. 3 copie elaborato grafico - tavola unica;

§   Copia Autorizzazione Idraulica, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave;

 

2)  di riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, lo scomputo totale della quota di contributo dovuta per i soli oneri di urbanizzazione primaria alle ditte proponenti: Sartor Sonia, residente in Via Comunale, 44 ad Oderzo (TV) e Sartor Gianni, residente in Via Bellussi, 4/A a Roncadelle di Ormelle (TV), in qualità di proprietari degli immobili catastalmente censiti in Comune di Ormelle, Fog. 12 mapp.li n. 482, 483, 685, 686 nonché dell'edifico residenziale, di cui al Mapp.le n. 483, ricadente in fascia di rispetto stradale di ml. 10 della Via Bellussi, relativamente all'intervento di ristrutturazione dell'edificio esistente, ai sensi dell'art. 7-ter, lettera f) della  L.R. 18/2006, di cui  alle istanze di permesso di costruire pervenute rispettivamente con nota del 25.09.2007 prot. n. 8922 e con nota del 25.09.2007 prot. n. 8923;

3)  di dare atto che  il progetto prevede il ripristino e l'allargamento del tracciato viario con oneri interamente a carico dei proponenti per un importo complessivo dei lavori di Euro 12.254,00 (Euro dodicimiladuecentocinquantaquattro/00);

4)  di dare atto che lo scomputo totale della quota di contributo dovuta per i soli oneri di urbanizzazione primaria è di Euro 4.137,79, come si evince dall'allegato conteggio (Allegato A) redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

5)  di dare atto che restano a carico delle succitate ditte proponenti i rispettivi importi dovuti per il costo di costruzione e per gli oneri di urbanizzazione secondaria;

6)  di dare atto che le succitate ditte proponenti si impegnano, mediante apposita convenzione urbanistica già sottoscritta in allegato al succitato progetto, ad assoggettare a servitù di pubblico transito pedonale e carraio, la fascia di terreno di loro proprietà, confinante con l'area demaniale Via Bellussi, così come evidenziata con tratteggio e dicitura nella “Planimetria fabbricati e viabilità di progetto”;

7)  di demandare alla competenza del Responsabile del procedimento, arch. Gabriele Favaretto, la predisposizione di tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto deliberativo.

 

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di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.