Oggetto: approvazione progetto di riqualificazione e
ripristino di Via Bellussi
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
· che
nella frazione di Roncadelle di Ormelle la Via Bellussi storicamente collegava
il centro del paese con la località
Guizza, lambendo un tratto del canale
Bidoggia;
· che
la Via Bellussi è inclusa come strada vicinale nell'elenco delle strade
comunali e vicinali del Comune di Ormelle, approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 5 del 26.05.1965;
· che
la Via Bellussi, per una lunghezza di ml. 315, collega la Strada Comunale di
Roncadelle con la Strada Comunale della Guizza, come riporta il succitato
elenco;
· che
le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali, ai sensi dell'art. 2,
comma 5, lettera D) del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
dato atto che negli ultimi
decenni tale percorso viario è venuto perdendo d'importanza a seguito dello
sviluppo della viabilità limitrofa, trasformandosi di fatto in un percorso
ciclo-pedonale;
dato atto, altresì, che ormai da
parecchi anni il tracciato viario, è asfaltato per la prima parte, a ridosso
del centro frazionale, mentre nella parte finale non è più leggibile essendosi
trasformato in prato, confondendosi con le capezzagne dei vigneti confinanti;
accertato che detto tracciato
viario sin dai tempi più remoti, come si evince dalle planimetrie storiche
catastali, collegava, mediante un ponte tuttora esistente sul corso del canale
Bidoggia, la frazione di Roncadelle con la località Guizza;
considerato che tale percorso
viario costituiva un elemento tipico, caratteristico e significativo del
paesaggio rurale della zona, nonché funzionale quale percorso di collegamento
viario prevalentemente per pedoni e carri di modeste dimensioni, idonei al
trasporto dei prodotti agricoli;
considerato,
altresì, che l'art. 43 delle norme tecniche del P.R.G. vigente ed adottato
dispone che “le strade, carrarecce,
percorsi, sentieri” intesi quali “elementi
puntuali e lineari significativi” delle zone agricole “devono essere salvaguardati, ripristinati e valorizzati”;
dato atto che le ditte: Sartor Sonia, residente in Via
Comunale, 44 ad Oderzo (TV) e Sartor Gianni, residente in Via Bellussi, 4/A a
Roncadelle di Ormelle (TV), in qualità di proprietari degli immobili
catastalmente censiti in Comune di Ormelle, Fog. 12 mapp.li n. 482, 483, 685,
686 nonché dell'edifico residenziale, di cui al Mapp.le n. 483, ricadente in
fascia di rispetto stradale di ml. 10 della Via Bellussi, intendono
ristrutturare l'edificio esistente mediante un intervento comprendente una
parziale demolizione e ricostruzione con recupero della volumetria nel terreno
adiacente, esternamente alla fascia di rispetto succitata, ai sensi dell'art.
7-ter, lettera f) della L.R. 18/2006;
dato atto, altresì, che le
rispettive ditte succitate hanno inoltrato istanza di permesso di costruire con
nota pervenuta in data 25.09.2007 prot. n. 8922 e con nota pervenuta in data
25.09.2007 prot. n. 8923;
considerato che, a scomputo
parziale degli oneri di urbanizzazione primaria, propongono di eseguire con
oneri interamente a loro carico un intervento di ripristino e riqualificazione
del tratto originario di Via Bellussi, attualmente non più leggibile, secondo
il progetto denominato “Progetto per il riassetto di Via Bellussi per il ripristino
della viabilità pedonale e carraia”, redatto da geom. Graziano Giacomini, con
studio professionale in Via Stadio, 10/5 ad Ormelle, pervenuto in data
12.12.2007 prot. n. 11736, composto dai seguenti elaborati:
§ Relazione
tecnica;
§ Computo
metrico estimativo;
§ Convenzione
urbanistica;
§ N.
3 copie elaborato grafico - tavola unica;
§ Copia
Autorizzazione Idraulica, rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano
Sinistra Piave;
accertato che il progetto
prevede il ripristino e l'allargamento del tracciato viario con oneri
interamente a carico dei proponenti per un importo complessivo dei lavori di
Euro 12.254,00 (Euro dodicimiladuecentocinquantaquattro/00);
accertato, altresì, che le
ditte proponenti si impegnano, mediante apposita convenzione urbanistica già
sottoscritta in allegato al succitato progetto, ad assoggettare a servitù di
pubblico transito pedonale e carraio, la fascia di terreno di loro proprietà,
confinante con l'area demaniale Via Bellussi, così come evidenziata con
tratteggio e dicitura nella “Planimetria fabbricati e viabilità di progetto”;
dato atto che detto intervento
di ripristino dell'antico tracciato
viario verrebbe a migliorare soprattutto la fruibilità pedonale-ciclabile della
zona costituendo al contempo un'importante opera di valorizzazione e
riqualificazione del territorio rurale;
visto che dal conteggio
degli oneri di urbanizzazione primaria, eventualmente scomputabili, effettuato
dal Responsabile dell'Area Tecnica relativamente agli interventi richiesti
ammonta a complessivi Euro 4.137,49, come riportato nell' ”Allegato A” che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
visto il computo metrico
estimativo in allegato al succitato progetto dei lavori proposti dai privati di
cui al prot. n. 11736 del 12.12.2007 prevede un importo complessivo dei lavori
di Euro 12.254,00 (Euro dodicimiladuecentocinquantaquattro/00);
considerato che a scomputo
totale o parziale della quota dovuta per oneri di urbanizzazione, il titolare
del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione primaria, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile
del Comune, ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dell'art. 28 comma 5 della L. 11150/1942
nonché dell'art. 32, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
accertato che il progetto
proposto ha ottenuto l'Autorizzazione Idraulica da parte del competente
Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave, trasmessa in allegato al
progetto in parola in data 12.12.2007 prot. 11736;
vista la
L. 241/90 e succ. modif.;
visto
il D.Lgs. 267/00 e succ. modif.;
visto
il D.P.R. 327/2001 e succ. modif.;
visto
il D.P.R. 380/2001 e succ. modif.;
visto
il D.P.R. 554/99 e succ. modif.;
vista
la L.R. 27/2003 e succ. modif.;
vista
la L.R. 11/2004 e s.m.i.
visto
il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
ritenuto,
quindi, di approvare il progetto succitato assumendo formale provvedimento;
acquisito
il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile
dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
acquisito
il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
a voti
favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
1) di
approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto denominato
“Progetto per il riassetto di Via Bellussi per il ripristino della viabilità
pedonale e carraia”, redatto da geom. Graziano Giacomini, con studio
professionale in Via stadio, 10/5 ad Ormelle, pervenuto in data 12.12.2007
prot. n. 11736, composto dai seguenti elaborati:
§ Relazione tecnica;
§ Computo metrico estimativo;
§ Convenzione urbanistica;
§ N. 3 copie elaborato grafico - tavola unica;
§ Copia Autorizzazione Idraulica, rilasciata
dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave;
2) di
riconoscere, per le ragioni di cui in premessa, lo scomputo totale della quota
di contributo dovuta per i soli oneri di urbanizzazione primaria alle ditte
proponenti: Sartor Sonia, residente in Via Comunale, 44 ad Oderzo (TV) e Sartor
Gianni, residente in Via Bellussi, 4/A a Roncadelle di Ormelle (TV), in qualità
di proprietari degli immobili catastalmente censiti in Comune di Ormelle, Fog.
12 mapp.li n. 482, 483, 685, 686 nonché dell'edifico residenziale, di cui al
Mapp.le n. 483, ricadente in fascia di rispetto stradale di ml. 10 della Via
Bellussi, relativamente all'intervento di ristrutturazione dell'edificio
esistente, ai sensi dell'art. 7-ter, lettera f) della L.R. 18/2006, di cui alle
istanze di permesso di costruire pervenute rispettivamente con nota del
25.09.2007 prot. n. 8922 e con nota del 25.09.2007 prot. n. 8923;
3) di
dare atto che il progetto prevede il
ripristino e l'allargamento del tracciato viario con oneri interamente a carico
dei proponenti per un importo complessivo dei lavori di Euro 12.254,00 (Euro
dodicimiladuecentocinquantaquattro/00);
4) di
dare atto che lo scomputo totale della quota di contributo dovuta per i soli
oneri di urbanizzazione primaria è di Euro 4.137,79, come si evince dall'allegato
conteggio (Allegato A) redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, che si
allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
5) di
dare atto che restano a carico delle succitate ditte proponenti i rispettivi
importi dovuti per il costo di costruzione e per gli oneri di urbanizzazione
secondaria;
6) di
dare atto che le succitate ditte proponenti si impegnano, mediante apposita
convenzione urbanistica già sottoscritta in allegato al succitato progetto, ad
assoggettare a servitù di pubblico transito pedonale e carraio, la fascia di
terreno di loro proprietà, confinante con l'area demaniale Via Bellussi, così
come evidenziata con tratteggio e dicitura nella “Planimetria fabbricati e
viabilità di progetto”;
7) di demandare alla
competenza del Responsabile del procedimento, arch. Gabriele Favaretto, la
predisposizione di tutti i provvedimenti conseguenti al presente atto
deliberativo.
*
* * * * *
di dichiarare la presente
delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.