Visto l'art. 151, comma 6, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n° 267 “Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” che
così recita: “Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base
dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.”;
Visto che ai sensi dell'art. 227,
comma 5, lett. A), del Decreto Legislativo n° 267/2000, tale relazione
deve essere allegata al rendiconto della gestione;
Ritenuto di dover approvare la
“relazione” nel testo depositato agli atti che sarà allegato al Rendiconto di
gestione anno 2007;
Visto l'art. 228, commi 2 e 3, del
D.Lgs. n° 267/2000, il quale prevede:
§ Per
ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per
ciascun capitolo dei servizi per conto terzi, il conto del bilancio comprende,
distintamente per residui e competenza:
a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata e di quella ancora da pagare;
§ Prima
dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente
locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente
nella revisione delle ragioni di mantenimento in tutto o in parte dei residui.
Visto il parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
A voti unanimi, favorevoli, espressi
nei modi e forme di legge,
D
E L I B E R A
1) Di approvare la relazione al Rendiconto della Gestione 2007 nel testo
depositato agli atti che sarà allegato al Rendiconto di gestione anno 2007;
2) di approvare l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per
anno di provenienza e l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati in quanto
insussistenti.
*
* * * * *
di dichiarare,
con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione “immediatamente
eseguibile”, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000.