Oggetto: Approvazione Regolamento
comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione (art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006)
LA
GIUNTA COMUNALE
Premesso,
che l'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 prevede
che gli Enti Locali disciplinino, con propri Regolamenti, la ripartizione del fondo di incentivazione previsto dapprima
dalla L. 109/1994 e successivamente dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;
Rilevato che
tale regolamento è oggetto di contrattazione decentrata;
Atteso che le
Organizzazioni Sindacali, con nota pervenuta in data 4 marzo 2008 e registrata
al numero 2212 di protocollo, hanno espresso parere favorevole all'approvazione
del Regolamento che si allega;
Ritenuto
necessario provvedere all'approvazione del regolamento in oggetto;
Dato atto che
l'organo competente alla sua adozione è la Giunta Comunale;
Vista la Legge
n. 163/2006;
Visto
il parere tecnico favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal
Responsabile del
Servizio
interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con
voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,
D
E L I B E R A
1. di
approvare il Regolamento comunale per
la ripartizione del fondo di incentivazione previsto
dal'art. 92, comma 5, del
D.Lgs. 163/2006, composto da n. 16 articoli che viene
allegato alla
presente
deliberazione quale parte integrante e
sostanziale;
2 di
dare atto che sul presente regolamento è stato acquisito il parere favorevole
delle Organizzazioni Sindacali.
*
* * * * *
Di dichiarare la presente
deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi del disposto dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Comune
di Ormelle
Piazza
Vittoria 20 - 31010 ORMELLE TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229 -
CF. 80011490267 -
e-mail: info@comune.ormelle.tv.it
_______________________________________________________
R E G O L A M
E N T O
C O M U N A L
E
__________________________________________
PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI
INCENTIVAZIONE
(Art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Il presente
Regolamento disciplina criteri e modalità di erogazione del fondo di cui al
comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fondo pari al due per cento
(2 %) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del
30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.
Ai sensi e per gli
effetti del presente Regolamento, per opere e lavori pubblici si intendono le
attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione straordinaria di opere ed impianti anche di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica.
Per atti di
pianificazione si intende la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:
· piano Regolatore Generale e relative norme
tecniche di attuazione con regolamento edilizio e/o relative Varianti generali
e Parziali;
· piani particolareggiati e/o relative
varianti;
· piani per l'edilizia economica e popolare
e/o relative varianti;
· piani delle aree da destinare ad
insediamenti produttivi e/o relative varianti;
· piani di recupero di iniziativa pubblica
e/o relative varianti;
· piano di lottizzazione d'Ufficio e/o
relative varianti;
· piano di comparto e/o relative varianti;
· piano urbano del traffico e/o relative
varianti;
· piano di risanamento acustico e/o relative
varianti;
· piano luce e/o relative varianti;
· progettazione esecutiva di opere di
urbanizzazione di strumenti urbanistici attuativi.
Il presente
regolamento si applica alle strutture organizzative del Comune che, avvalendosi
del personale tecnico dipendente, svolgono, nell'ambito dei lavori pubblici e
nell'ambito dell'urbanistica, le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, agli incarichi di
supporto tecnico amministrativo, nonché svolgono attività di stazione
appaltante, qualora ricorra una delle situazioni previste dall'art. 90, comma
6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e
h) del medesimo Decreto Legge dei servizi attinenti all'architettura, all'urbanistica
ed all'ingegneria e degli altri servizi
tecnici, nonché delle attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione.
I soggetti
appartenenti al personale tecnico, destinatari dell'incentivo di cui all'art. 90,
commi 5 e 6 , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono:
- per
opere e lavori pubblici:
a) il responsabile unico del procedimento di cui
all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
b) il responsabile della sicurezza di cui
al D. Lgs. 494/1996 e s.m.i.;
c) il progettista;
d) i collaboratori tecnici ed amministrativi;
e) il direttore dei lavori;
f) il collaudatore
- per atti di pianificazione:
a) il responsabile unico del procedimento;
b) il progettista
c) i collaboratori tecnici ed
amministrativi.
- il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile
della sicurezza;
- il collaudatore.
La Giunta
Comunale, inoltre, individua i
collaboratori tecnici e amministrativi, scelti tra il personale del Comune resosi disponibile.
L'attività di
collaborazione, a cui è attribuibile l'assegnazione della quota del fondo ai
fini dell'incentivo, non potrà essere generica ma dovrà corrispondere a
prestazioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nell'art.
93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e negli articoli dal
numero 15 al numero 45 del D.P.R. 554/99, che sono di norma necessari
per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.
Sono escluse
dall'attività di progettazione: i sondaggi geognostici, geotecnici, studi ed
indagini, rilievi, calcoli strutturali, piani di sicurezza, atti o attività del
procedimento espropriativo.
Il procedimento
relativo ad un'opera o lavoro pubblico si conclude:
- per la parte riguardante la fase della
progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'Organo competente;
- per le altre fasi, di norma, con l'emissione
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
La redazione degli
atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta
dalle disposizioni regionali e/o statali relative agli atti stessi. Il
procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione
definitiva da parte del Comune per quanto riguarda la
progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e dall'Organo competente
per quanto riguarda i piani urbanistici.
L'attività di
direzione dei lavori ed i suoi contenuti sono disciplinati D.P.R. 554/99.
Fra i compiti del
Direttore dei lavori rientrano il controllo delle opere eseguite affinché
corrispondano a quelle previste nel progetto, il rispetto dei tempi
contrattuali, l'assistenza ai lavori, la tenuta dei libretti contabili, la
liquidazione dei lavori. Il procedimento relativo alla direzione lavori si
conclude con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare
esecuzione.
Il fondo incentivante
la progettazione è costituito dal 2 % (due per cento) dell'importo posto a base
di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% (trenta per cento) della
tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione. Il fondo costituisce l'importo complessivo
della spesa a carico del Comune e comprende i compensi da erogare al personale,
gli oneri riflessi (INPDAP, INAIL etc.) e le imposte e tasse correlate (IRAP).
Nel caso in cui l'incarico
di progettazione o di direzione lavori sia conferito ai soggetti di cui all'90,
comma 1, lett. d), e), f), g) e h del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., spetterà, alla sola figura del Responsabile unico del Procedimento, il 25% del fondo
come previsto dal successivo art. 7.
Qualora si proceda
all'affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di
incentivazione è determinato, per la parte spettante al progettista interno in
proporzione alla quota del lavoro
progettuale che il personale interno deve svolgere.
Tale percentuale
risulterà anche nella convenzione stipulata con il professionista esterno che
determinerà la quota percentuale della tariffa professionale a lui spettante in
ragione dell'affidamento collegiale.
La quantificazione e
liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e
per ciascun atto di pianificazione di cui al precedente art. 2.
Il fondo incentivante
la progettazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la
realizzazione dei singoli lavori o al capitolo di parte corrente relativo agli
incarichi per progettazione.
Nell'ipotesi in cui l'opera
pubblica sia totalmente finanziata con ricorsi a mutui, l'assegnazione della
quota all'apposito fondo potrà essere effettuata ad avvenuta somministrazione
del mutuo.
La
quota di fondo del 2 %, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a
carico dall'amministrazione, relativamente ad opere o lavori pubblici, è
ripartita come segue:
1) per lavori affidati al personale interno:
a) il 25% al Responsabile Unico del Procedimento;
b) il 5% al Responsabile della Sicurezza in fase
di progettazione (D.Lgs. 494/1996);
c) il 30%
al progettista (di cui 1/4 per il progetto preliminare, 2/4 per il
definitivo, 1/4 per l'esecutivo oppure
3/4 per il definitivo ed esecutivo se coincidono);
d) il 15% ai collaboratori tecnici ed
amministrativi;
e) il 20% al Direttore dei Lavori e Responsabile
della Sicurezza in fase di esecuzione;
f) il
5% al collaudatore.
2) per lavori
affidati al personale esterno:
Qualora
l'attività di progettazione o la direzione lavori dovessero essere affidate
all'esterno, al Responsabile Unico del Procedimento viene destinato il 25%
della quota del fondo.
Le singole
quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di
incompatibilità.
La quota di
fondo relativa agli atti di pianificazione, è ripartita come segue:
a) il
10% al responsabile unico del procedimento;
b) il
90% al progettista, ai collaboratori tecnici e amministrativi;
La
suddivisione percentuale delle quote spettanti al progettista ed ai
collaboratori, sarà stabilita dal responsabile di sevizio per ogni singolo
progetto di panificazione.
Le
singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di
incompatibilità.
Le
quote parti del fondo succitato, corrispondenti a prestazioni che non sono
svolte dai dipendenti del Comune, in quanto affidate a personale esterno
all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.
Con il provvedimento
di incarico interno, vengono stabiliti i termini per la redazione e
presentazione del progetto di opera o lavoro pubblico o dell'atto di
pianificazione. In caso di mancato rispetto dei termini, senza adeguata
motivazione, si applicherà una penale riducendo il fondo dell'uno per cento
(1%) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del venti per cento (20%),
salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale.
Per
le opere o lavori pubblici, la liquidazione del Fondo avverrà:
· relativamente alla quota spettante al
progettista ed ai collaboratori nella fase di progettazione:
entro
30 gg. dalla data dell'atto amministrativo che approva il progetto nella sua
fase preliminare oppure definitiva oppure esecutiva dell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla-osta,
pareri, autorizzazioni, ecc., e comunque entro 60 giorni dalla data di
deposito;
· relativamente
alla quota spettante al responsabile del procedimento ed ai propri
collaboratori
tecnico amministrativi;
a) il
50% entro 30 gg. dalla data dell'atto amministrativo che approva il progetto
esecutivo dell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla-osta,
pareri, autorizzazioni, ecc.;
b) il 40% entro 30 gg. dalla data di emissione
del Verbale di fine lavori;
b) il
saldo del 10% entro 30 gg. dalla data di approvazione degli atti di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera
o del lavoro pubblico.
· relativamente
alla quota spettante al direttore dei lavori, al responsabile della sicurezza,
al collaudatore ed ai collaboratori nella fase di esecuzione dei lavori:
entro
30 gg. dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro
pubblico.
Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso
viene corrisposto nei seguenti termini:
a) 30%
entro 60 giorni dalla data di deposito degli elaborati;
b) 30% all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione
e comunque entro 60 giorni dalla data di predisposizione dell'atto di adozione;
c) saldo
ad approvazione definitiva del piano da parte dell'Ente Competente.
Qualora
l'Ente competente all'approvazione sia il Comune, il saldo dovrà essere erogato
entro 180 giorni dalla adozione dell'atto di pianificazione.
I
progetti o gli atti di pianificazione redatti dagli uffici tecnici comunali sono firmati da dipendenti iscritti ai
relativi Albi professionali o abilitati a norma di legge.
Le spese di
iscrizione saranno rimborsate dall'Amministrazione comunale previa presentazione
della ricevuta di versamento.
A detti dipendenti è
inoltre consentito l'esercizio di attività di progettazione e direzione lavori
o altro previa espressa
autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
Si provvederà all'eventuale
rimborso del solo 50% dell'onere di iscrizione di cui al comma 1 del presente
articolo, qualora i dipendenti abbiano effettuato prestazioni anche per conto
di soggetti diversi dall'Amministrazione di appartenenza.
Il responsabile unico del procedimento
richiede al progettista incaricato, come forma di copertura assicurativa, la
polizza di cui all'art. 111 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Tale polizza copre la
responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da
errori ed omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo,
che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese
di progettazione e/o nuovi costi, come definiti dall'art. 105, commi 2 e 3, del
D.P.R. 554/99.
Con i limiti e le
modalità del medesimo Regolamento di
attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale stipulerà o
concorrerà alla stipula di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei
dipendenti incaricati della progettazione della direzione lavori nonché dei
rischi derivanti dall'applicazione
del citato Regolamento, a favore dei dipendenti individuati quale responsabile
del procedimento, a copertura dei danni e delle spese legali che dovessero
emergere per effetto dell'incarico affidato.
Il responsabile del
procedimento risponde del proprio operato nei termini indicati dal Regolamento
di cui all'art. 5 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..
I titolari degli
incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione
Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione.
I progetti elaborati
dagli uffici tecnici comunali e dai progettisti esterni restano di proprietà
piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi
apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in
qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, sollevando, comunque, da ogni
e qualsiasi responsabilità i progettisti stessi per le modifiche o varianti
apportate.
Le spese necessarie
per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese
di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali
e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle
missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.
Le norme del presente
Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta
contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
In tali evenienza, in
attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la
nuova norma di carattere nazionale o regionale.
Tutte le attività svolte dal personale
dipendente precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, per
le quali sono stati accantonati i fondi di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. vengono remunerate secondo le modalità previste dal presente
regolamento.
Il presente
Regolamento entrerà in vigore dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione.