Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione                 (art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006)

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

            Premesso,

che l'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 prevede che gli Enti Locali disciplinino, con propri Regolamenti, la ripartizione del fondo di incentivazione previsto dapprima dalla L. 109/1994 e successivamente dall'art. 92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;

 

Rilevato che tale regolamento è oggetto di contrattazione decentrata;

 

Atteso che le Organizzazioni Sindacali, con nota pervenuta in data 4 marzo 2008 e registrata al numero 2212 di protocollo, hanno espresso parere favorevole all'approvazione del Regolamento che si allega;

 

Ritenuto necessario provvedere all'approvazione del regolamento in oggetto;

 

Dato atto che l'organo competente alla sua adozione è la Giunta Comunale;

 

Vista la Legge n. 163/2006;

 

Visto il parere tecnico favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del

Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge,

 

D E L I B E R A

 

1.         di approvare il Regolamento comunale per la ripartizione del fondo di incentivazione previsto

          dal'art.    92, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, composto da n. 16 articoli che viene allegato alla

            presente deliberazione   quale parte integrante e sostanziale;

2          di dare atto che sul presente regolamento è stato acquisito il parere favorevole delle Organizzazioni          Sindacali. 

 

* * * * * *

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

 

 


 

        Comune di Ormelle

Piazza Vittoria 20 - 31010  ORMELLE  TV - ( 0422/745017 - fax 0422/805229   -  CF. 80011490267 -

e-mail: info@comune.ormelle.tv.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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R E G O L A M E N T O

C O M U N A L E

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PER  LA  RIPARTIZIONE  DEL  FONDO  DI  INCENTIVAZIONE

 

(Art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ART.1 - Oggetto del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina criteri e modalità di erogazione del fondo di cui al comma 5 dell'art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., fondo pari al due per cento (2 %) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero del 30% della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione.  

 

ART. 2 - Ambito oggettivo di applicazione.

Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, per opere e lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione straordinaria di opere ed impianti anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

Per atti di pianificazione si intende la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:

 ·     piano Regolatore Generale e relative norme tecniche di attuazione con regolamento edilizio e/o relative Varianti generali e Parziali;

 ·     piani particolareggiati e/o relative varianti;

 ·     piani per l'edilizia economica e popolare e/o relative varianti;

 ·     piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi e/o relative varianti;

 ·     piani di recupero di iniziativa pubblica e/o relative varianti;

 ·     piano di lottizzazione d'Ufficio e/o relative varianti;

 ·     piano di comparto e/o relative varianti;

 ·     piano urbano del traffico e/o relative varianti;

 ·     piano di risanamento acustico e/o relative varianti;

 ·     piano luce e/o relative varianti;

 ·     progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione di strumenti urbanistici attuativi.

 

ART. 3 - Ambito soggettivo di applicazione.

Il presente regolamento si applica alle strutture organizzative del Comune che, avvalendosi del personale tecnico dipendente, svolgono, nell'ambito dei lavori pubblici e nell'ambito dell'urbanistica, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, agli incarichi di supporto tecnico amministrativo, nonché svolgono attività di stazione appaltante, qualora ricorra una delle situazioni previste dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento ai soggetti di cui  all'art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del medesimo Decreto Legge dei servizi attinenti all'architettura, all'urbanistica ed all'ingegneria e degli altri servizi tecnici, nonché delle attività tecnico amministrative connesse alla progettazione.

I soggetti appartenenti al personale tecnico, destinatari dell'incentivo di cui all'art. 90, commi 5 e 6 , del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono:

 

 - per opere e lavori pubblici:

a)   il responsabile unico del procedimento di cui all'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

b)   il responsabile della sicurezza di cui al  D. Lgs. 494/1996 e s.m.i.;

c)   il progettista;

d)   i collaboratori tecnici ed amministrativi;

e)   il direttore dei lavori;

f)    il collaudatore

 

 - per atti di pianificazione:

a)       il responsabile unico del procedimento;

b)       il progettista

c)       i collaboratori tecnici ed amministrativi.

 

ART. 4 - Conferimento degli incarichi interni.

In adempimento all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Giunta Comunale  individua con proprio atto deliberativo:

-     il Responsabile Unico del Procedimento, (R.U.P.) tra il personale tecnico dipendente dell'Amministrazione;

-     il progettista,  il direttore dei lavori, il responsabile della sicurezza;

-     il collaudatore.

La Giunta Comunale, inoltre, individua  i collaboratori tecnici e amministrativi, scelti tra il personale del  Comune resosi disponibile.

L'attività di collaborazione, a cui è attribuibile l'assegnazione della quota del fondo ai fini dell'incentivo, non potrà essere generica ma dovrà corrispondere a prestazioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e negli articoli dal numero 15 al numero 45 del D.P.R. 554/99, che sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati.

Sono escluse dall'attività di progettazione: i sondaggi geognostici, geotecnici, studi ed indagini, rilievi, calcoli strutturali, piani di sicurezza, atti o attività del procedimento espropriativo.  

Il procedimento relativo ad un'opera o lavoro pubblico si conclude:

-     per la parte riguardante la fase della progettazione, con l'approvazione del progetto da parte dell'Organo competente;

-     per le altre fasi, di norma, con l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

La redazione degli atti di pianificazione è comprensiva di tutta la documentazione prescritta dalle disposizioni regionali e/o statali relative agli atti stessi. Il procedimento relativo agli atti di pianificazione si conclude con l'approvazione definitiva da parte del Comune per quanto riguarda la progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione e dall'Organo competente per quanto riguarda i piani urbanistici.

L'attività di direzione dei lavori ed i suoi contenuti sono disciplinati D.P.R. 554/99.

Fra i compiti del Direttore dei lavori rientrano il controllo delle opere eseguite affinché corrispondano a quelle previste nel progetto, il rispetto dei tempi contrattuali, l'assistenza ai lavori, la tenuta dei libretti contabili, la liquidazione dei lavori. Il procedimento relativo alla direzione lavori si conclude con l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

 

ART. 6 - Quantificazione del fondo.

Il fondo incentivante la progettazione è costituito dal 2 % (due per cento) dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, ovvero dal 30% (trenta per cento) della tariffa professionale relativa all'atto di pianificazione. Il  fondo costituisce l'importo complessivo della spesa a carico del Comune e comprende i compensi da erogare al personale, gli oneri riflessi (INPDAP, INAIL etc.) e le imposte e tasse correlate (IRAP). 

Nel caso in cui l'incarico di progettazione o di direzione lavori sia conferito ai soggetti di cui all'90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., spetterà, alla sola  figura del Responsabile unico del Procedimento, il 25% del fondo come previsto dal successivo art. 7.

Qualora si proceda all'affidamento di incarico collegiale con professionisti esterni, il fondo di incentivazione è determinato, per la parte spettante al progettista interno in proporzione alla  quota del lavoro progettuale che il personale interno deve svolgere.

Tale percentuale risulterà anche nella convenzione stipulata con il professionista esterno che determinerà la quota percentuale della tariffa professionale a lui spettante in ragione dell'affidamento collegiale.

La quantificazione e liquidazione del fondo sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro e per ciascun atto di pianificazione di cui al precedente art. 2.

Il fondo incentivante la progettazione farà carico agli stanziamenti di bilancio previsti per la realizzazione dei singoli lavori o al capitolo di parte corrente relativo agli incarichi per progettazione.

Nell'ipotesi in cui l'opera pubblica sia totalmente finanziata con ricorsi a mutui, l'assegnazione della quota all'apposito fondo potrà essere effettuata ad avvenuta somministrazione del mutuo.

 

ART. 7 - Ripartizione del fondo.

La quota di fondo del 2 %, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dall'amministrazione, relativamente ad opere o lavori pubblici, è ripartita come segue:

 

1) per lavori affidati al personale interno:

a) il  25% al Responsabile Unico del Procedimento;

b) il  5% al Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 494/1996);

c) il  30%  al progettista (di cui 1/4 per il progetto preliminare, 2/4 per il definitivo, 1/4 per l'esecutivo     oppure 3/4 per il definitivo ed esecutivo se coincidono);

d) il  15% ai collaboratori tecnici ed amministrativi;

e) il   20% al Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza in fase di esecuzione;

f)    il 5% al collaudatore.

 

2)   per lavori affidati al personale esterno:

Qualora l'attività di progettazione o la direzione lavori dovessero essere affidate all'esterno, al Responsabile Unico del Procedimento viene destinato il 25% della quota del fondo.

 

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

 

La quota di fondo relativa agli atti di pianificazione, è ripartita come segue:

a) il 10% al responsabile unico del procedimento;

b) il 90% al progettista, ai collaboratori tecnici e amministrativi;

 

La suddivisione percentuale delle quote spettanti al progettista ed ai collaboratori, sarà stabilita dal responsabile di sevizio per ogni singolo progetto di panificazione.

Le singole quote di competenza sono fra loro cumulabili, fatti salvi i casi di incompatibilità.

Le quote parti del fondo succitato, corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti del Comune, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie.

 

ART. 8 - Termini e penalità.

Con il provvedimento di incarico interno, vengono stabiliti i termini per la redazione e presentazione del progetto di opera o lavoro pubblico o dell'atto di pianificazione. In caso di mancato rispetto dei termini, senza adeguata motivazione, si applicherà una penale riducendo il fondo dell'uno per cento (1%) per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo del venti per cento (20%), salvo diverse determinazioni dell'Amministrazione Comunale.

 

ART. 9 - Liquidazione del fondo.

Per le opere o lavori pubblici, la liquidazione del Fondo avverrà:

 ·       relativamente alla quota spettante al progettista ed ai collaboratori nella fase di progettazione:

          entro 30 gg. dalla data dell'atto amministrativo che approva il progetto nella sua fase preliminare oppure definitiva oppure esecutiva dell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla-osta, pareri, autorizzazioni, ecc., e comunque entro 60 giorni dalla data di deposito;

 ·       relativamente alla quota spettante al responsabile del procedimento ed ai propri collaboratori

          tecnico amministrativi;

a)   il 50% entro 30 gg. dalla data dell'atto amministrativo che approva il progetto esecutivo dell'opera pubblica o dall'acquisizione di tutti i nulla-osta, pareri, autorizzazioni, ecc.;

b)   il 40% entro 30 gg. dalla data di emissione del Verbale di fine lavori;

b)   il saldo del 10% entro 30 gg. dalla data di approvazione degli atti  di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico.

 ·       relativamente alla quota spettante al direttore dei lavori, al responsabile della sicurezza, al collaudatore ed ai collaboratori nella fase di esecuzione dei lavori:

          entro 30 gg. dalla data di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico.     

 

Per la redazione degli atti di pianificazione, il compenso viene corrisposto nei seguenti termini:

a) 30% entro 60 giorni dalla data di deposito degli elaborati;

b) 30% all'adozione del piano da parte dell'Amministrazione e comunque entro 60 giorni dalla data di predisposizione dell'atto di adozione;

c) saldo ad approvazione definitiva del piano da parte dell'Ente Competente.

 

Qualora l'Ente competente all'approvazione sia il Comune, il saldo dovrà essere erogato entro 180 giorni dalla adozione dell'atto di pianificazione.

 

ART. 10 - Iscrizione all'albo professionale.

I progetti o gli atti di pianificazione redatti dagli uffici tecnici comunali sono firmati da dipendenti iscritti ai relativi Albi professionali o abilitati a norma di legge.

Le spese di iscrizione saranno rimborsate dall'Amministrazione comunale previa presentazione della ricevuta di versamento.

A detti dipendenti è inoltre consentito l'esercizio di attività di progettazione e direzione lavori o altro previa espressa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

Si provvederà all'eventuale rimborso del solo 50% dell'onere di iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo, qualora i dipendenti abbiano effettuato prestazioni anche per conto di soggetti diversi dall'Amministrazione di appartenenza.

 

ART. 11 - Polizza assicurativa.

Il responsabile unico del procedimento richiede al progettista incaricato, come forma di copertura assicurativa, la polizza di cui all'art. 111 comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Tale polizza copre la responsabilità professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori ed omissioni nella redazione del progetto definitivo o  esecutivo,  che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o nuovi costi, come definiti dall'art. 105, commi 2 e 3, del D.P.R. 554/99.

Con i limiti e le modalità  del medesimo Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione Comunale stipulerà o concorrerà alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione della direzione lavori nonché dei rischi derivanti dall'applicazione del citato Regolamento, a favore dei dipendenti individuati quale responsabile del procedimento, a copertura dei danni e delle spese legali che dovessero emergere per effetto dell'incarico affidato.

Il responsabile del procedimento risponde del proprio operato nei termini indicati dal Regolamento di cui  all'art. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

 

ART. 12 - Responsabilità.

I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

 

ART. 13 - Proprietà dei progetti.

I progetti elaborati dagli uffici tecnici comunali e dai progettisti esterni restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, sollevando, comunque, da ogni e qualsiasi responsabilità i progettisti stessi per le modifiche o varianti apportate.

 

ART. 14 -Spese accessorie .

Le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

 

ART. 15 - Disposizioni particolari.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienza, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

Tutte le attività svolte dal personale dipendente precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali sono stati accantonati i fondi di cui all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. vengono remunerate secondo le  modalità previste dal presente regolamento.

 

ART. 16 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento  entrerà in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.