Oggetto: Rinnovo convenzione con i CAAF Provinciali tramite
l'associazione comuni della marca
Trevigiana per la gestione di pratiche
assistenziali
LA
GIUNTA COMUNALE
VISTO
il D.Lgs. 31 marzo 1998, 109, modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che ha
definito i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati
nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche;
DATO
ATTO che l'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, modificato
dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali
agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del
nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva
unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni
agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica
equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
DATO
ATTO altresì che ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109,
modificato dal D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130, la dichiarazione sostitutiva unica
va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è
richiesta la prima prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
CONSIDERATO
che gli uffici comunali non sono in grado di assicurare tale assistenza fiscale
in quanto carenti di personale, per cui si rende opportuno la stipula di
accordi con i centri di assistenza fiscale per la raccolta e la elaborazione
delle domande relative alle prestazioni sociali agevolate che il Comune
ritenesse di delegare ai CAAF;
VISTO
lo schema di convenzione proposto dall'Associazione Comuni della Marca
Trevigiana allegato sub “A” alla presente deliberazione per l'affidamento dei
servizi di assistenza per l'espletamento delle pratiche con relative
certificazioni per l'ottenimento di provvidenze assistenziali;
RITENUTO
di approvare la proposta di convenzione e di incaricare il Responsabile dell'Area
Amministrativa alla sottoscrizione della convenzione stessa;
DATO
ATTO che il Responsabile dell'Area Amministrativa, con successiva comunicazione
invierà a tutti i CAAF l'elenco delle prestazioni per i quali si intende
utilizzare il loro servizio e che l'eventuale aggiunta o la disattivazione di
alcuni servizi verrà fatta con la medesima modalità;
RITENUTO
di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa l'assunzione del relativo
impegno di spesa che troverà la richiesta copertura finanziaria nel bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2010-2011;
VISTI
i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica e del responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON
voti favorevoli, unanimi, legalmente espressi,
D E L I B E R A
1. di aderire alla convenzione tra il Comune ed i CAAF aderenti all'iniziativa
proposta dall'Associazione Comuni della Marca Trevigiana per lo svolgimento
delle funzioni relative ai servizi di assistenza fiscale per l'espletamento
delle pratiche con relative certificazioni per l'ottenimento di provvidenze
assistenziali;
2. di approvare la convenzione allegata sub “A” al presente
provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa o
Finanziaria alla sottoscrizione della sopra citata convenzione;
4. di dare atto che il Responsabile dell'Area Amministrativa con
successiva comunicazione invierà a tutti i CAAF l'elenco delle prestazioni per
i quali si intende utilizzare il loro servizio e che l'eventuale aggiunta o la
disattivazione di alcuni servizi verrà fatta con la medesima modalità;
5. di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa ad
assumere l'impegno di spesa relativo, il quale troverà la copertura finanziaria
nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009.
* * * * * *
Di
dichiarare, la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
CONVENZIONE
TRA
· il
CAAF________________________a mezzo la
società ________________ (convenzionata e corrispondente del
CAAF__________________ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 164/99), con sede in
____________________C.F. e P.IVA ___________________, in persona del proprio
legale rappresentante _________________, di seguito denominato CAAF
___________________, iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti al n. ____ e che, sulla base di apposita convenzione e
delle norme sottoindicate, ha affidato alla predetta Società l'attività di
assistenza fiscale e ogni altra attività che la legge attribuisce ai CAAF;
· Che il Comune, in base al DM 25 maggio
2001, n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno
di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori, correlate dall'attestazione
INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la
dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente
l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei
soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento,
intenda affidare a terzi, sulla base di apposita convenzione, tale servizio;
· Che il Comune, che
eroga servizi sociali agevolati per i quali i richiedenti devono presentare
apposita domanda correlata dell'attestazione ISEE, intenda affidare a terzi
anche il servizio di raccolta di tale documentazione;
· Che l'INPS ha
stipulato in data 26/11/2001 e rinnovata il 12/02/2003, apposite
convenzioni con i CAAF sopraindicati per affidare a questi, in base a quanto
previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000,
n.130 e dall'art.3 comma 2 del DPCM 18 maggio 2001, la raccolta e l'invio,
tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la
conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS relativa
all'indicatore della situazione economica equivalente;
· Che i predetti
CAAF, in base al D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, modificato dal D.lgs. 28
dicembre 1998, n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle Finanze a
svolgere l'attività di assistenza fiscale;
· Che, in base all'art.
11 del DM 31 maggio 1999, n. 164, per lo svolgimento dell'attività di
assistenza fiscale i predetti CAAF possono avvalersi di società di servizi il
cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni
o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o, dalle organizzazioni
territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
· Che le Società
predette, sulla base delle rispettive convenzioni, svolgono materialmente, per
conto dei rispettivi CAAF, anche l'attività relativa alla compilazione dei
modelli ISE e la loro trasmissione all'INPS;
· Che le stesse
Società, in virtù dell'esperienza maturata quali società che svolgono, per
conto dei CAAF, tutte le attività che da questi sono state attribuite, ed in
particolare l'attività di assistenza fiscale, si dichiarano interessate ad
effettuare i servizi che formano oggetto della presente convenzione;
VISTO
· Che il D.lgs. 31
marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio 2000, n.130, ha definito i
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che
richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali
non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o
nel costo a determinate situazioni economiche;
· Che ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal
D.lgs. 3 maggio 2000, n.130, ciascun ente erogatore di prestazioni sociali
agevolate per la raccolta delle informazioni sulla situazione economica del
nucleo familiare del richiedente deve utilizzare la dichiarazione sostitutiva
unica, di validità annuale e per la eventuale definizione di condizioni
agevolate di accesso ai servizi, l'indicatore della situazione economica
equivalente calcolato dall'I.N.P.S., ai sensi del decreto sopra citato;
· Che ai sensi dell'art.
4, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 1998, n.109, modificato dal D.lgs. 3 maggio
2000, n.130, la dichiarazione sostitutiva unica va presentata ai comuni o ai
centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o
direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima
prestazione o alla sede I.N.P.S. competente per territorio;
· Che ai sensi dell'
art. 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a seguito del decreto
interministeriale 28 dicembre 2007 sono stati determinati i criteri per la
definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di
energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e in gravi
condizioni di salute, nonché anche per i soggetti definiti con il comma 9, dell'art.
3, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, come convertito in legge;
· Che ai sensi dei
commi 9 e 9 bis, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, le stesse
categorie di persone che hanno diritto all'applicazione delle tariffe agevolate
per la fornitura di energia elettrica hanno diritto anche alla compensazione
della spesa per la fornitura di gas naturale.
SI
CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1. Ciascuna Società si impegna ad effettuare i seguenti
servizi:
A. sportello informativo sull'ISE;
B. assistenza nella compilazione e
raccolta delle richieste:
- di assegni di
maternità e nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L. 23/12/1998,
n. 448),
- sostegno alle
abitazioni in locazione (L. 9/12/1998, n. 431);
- per assegno di cura
per persone non autosufficienti (D.G.R 4135 del 19/12/2006);
- agevolazioni sulla
fornitura gratuita dei testi scolastici;
- agevolazioni
sulle mense scolastiche;
- altre agevolazioni
scolastiche previste dalla L. 10/03/2000, n. 62;
- agevolazioni sulle
rette degli asili nido;
- agevolazioni sui
soggiorni climatici;
- agevolazioni sulle
case di riposo;
- agevolazioni per il
telesoccorso;
- applicazione dell'ISEE
all'ICI
- per l'accesso alla
compensazione per la tariffa sociale agevolata (bonus energia).
C. assistenza nella
compilazione e raccolta delle domande per fruire di altri servizi sociali
forniti dal Comune a tariffe agevolate;
In
particolare, la Società effettuerà:
Ø in relazione al
punto A
- l'accoglienza dei cittadini, l'informazione
relativa all'ISE e compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU);
- se richiesto dal cittadino in
applicazione della convenzione, assistenza alla compilazione ed invio all'INPS
per via telematica, consegna al cittadino dell'attestazione INPS relativa al
calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo
familiare;
Ø in relazione al
punto B:
- l'accoglienza dei richiedenti le
prestazioni di cui al punto 1B, fornendo loro tutte le informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello
di richiesta previsto;
- la verifica dell'esistenza ed
aggiornamento dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della
situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la
compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS
rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune dell'elenco dei
richiedenti le prestazioni per l'autorizzazione alla concessione degli stessi;
- la trasmissione telematica all'INPS,
sulla base delle specifiche tecniche fornite dallo stesso Istituto, delle
domande alle quali il Comune ha concesso l'assegno;
- l'eventuale archiviazione dei dati, in
forma cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi;
Ø in
relazione al punto C:
- l'accoglienza dei richiedenti altre
prestazioni sociali agevolate deliberate dal Comune fornendo loro tutte le
informazioni necessarie;
- la compilazione e la stampa del modello
di richiesta relativo alla specifica prestazione così come predisposto, nei contenuti e nella forma dal comune;
- la verifica dell'esistenza ed
aggiornamento dell'attestazione INPS relativa al calcolo dell'indicatore della
situazione economica o, ove questa non fosse in possesso del richiedente, la
compilazione e la trasmissione della dichiarazione sostitutiva unica all'INPS
rilasciando al soggetto l'attestazione INPS relativa all'ISE e ISEE;
- la consegna al Comune delle richieste
raccolte e della documentazione correlata;
- l'archiviazione dei dati, in forma
cartacea ed informatica, a disposizione del Comune, per 24 mesi.
2. Ciascuna Società per l'espletamento di questo servizio si avvarrà di
proprio personale allo scopo adeguatamente formato.
Garantisce,
altresì, tramite polizza di assicurazione stipulata dal rispettivo CAAF, per
eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A, B, e C.
Infine, per
agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi oggetto della presente convenzione
garantisce l'apertura dei propri uffici secondo orari preventivamente
comunicati.
3. Ciascuna Società garantisce l'accesso da parte del Comune ai propri
archivi per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione e
per le verifiche del caso.
4. Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle
disposizioni del D. Lgs 196/03, in particolare per quanto riguarda gli standard
stabiliti in materia di sicurezza dei dati e di responsabilità nei confronti
degli interessati.
5. Il compenso per le prestazioni dei servizi di cui ai punti A),B) e C) è
così prevista:
A. gratuita in
quanto in convenzione con INPS;
B. in convenzione
con il Comune la compilazione della domanda di accesso alla prestazione che
faccia esclusivo riferimento ai parametri ISEE, al costo di:
- Euro
6,18=, per l'attività relativa agli assegni
di maternità e per il nucleo familiare con tre figli minori (artt. 65-66, L.
448/98),
- Euro
9,00=, per il sostegno alle abitazioni in
locazione (L. 431/98);
- Euro
10,13=, per assegno di cura per persone non
autosufficienti (D.G.R. n. 4135 del 19/12/2006);
- Euro
9,00=, (non
utilizzando la procedura “Clesius”) per le agevolazioni sulla fornitura
gratuita dei testi scolastici;
- Euro
6,18= ,(non utilizzando la procedura
“Clesius”), per le agevolazioni sulle mense
scolastiche;
- Euro
9,00=, (non utilizzando la procedura
“Clesius”), per le altre agevolazioni scolastiche
previste dalla L. 62/2000;
- Euro
6,18=, (non utilizzando la procedura
“Clesius”), per le
agevolazioni sulle rette degli asili nido;
- Euro
6,18=,(non utilizzando la procedura
“Clesius”), per le
agevolazioni sui soggiorni climatici;
- Euro
6,18=, (non utilizzando la procedura
“Clesius”), per le
agevolazioni sulle rette per le case di riposo;
- Euro 6,18=, (non
utilizzando la procedura “Clesius”), per le agevolazioni
per il telesoccorso;
- Euro 5,62=, (non
utilizzando la procedura “Clesius”), per
le applicazioni dell'ISEE per la definizione dell'ICI.
- Euro
2,50=, per l'accesso alla
compensazione per la tariffa sociale agevolata (c.d. bonus energia), come da
convenzione allegata al protocollo d'intesa tra ANCI - CONSULTA NAZIONALE DEI
CAF
Tutte le tariffe qui indicate s'intendono al netto di IVA e saranno poi
rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT. La rivalutazione decorre dal 1
gennaio dell'anno successivo a quello di sottoscrizione della presente
convenzione (1 gennaio 2010- 1 gennaio 2011).
L'importo relativo alla prestazione “bonus tariffa sociale energia” di
cui al decreto interministeriale 28 dicembre 2007 sarà rivalutato nel caso di
aggiornamento della sopra citata convenzione.
L'elenco delle prestazioni di cui sopra è da ritenersi suscettibile di
ulteriori aggiunte che daranno luogo alla definizione di adeguati compensi.
Ogni Comune aderente dovrà indicare ai CAAF sottoscrittori quali servizi
a norma della presente convenzione intende utilizzare.
C. in convenzione con il Comune la
compilazione della domanda di accesso alla prestazione che non faccia
riferimento ai parametri ISEE contenuti nella DSU, ma preveda un calcolo
personalizzato* della situazione economica deciso dall'Ente Erogatore, al costo
di Euro 14,66= più IVA, con rivalutazione ISTAT annuale da applicare dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di
sottoscrizione della presente convenzione (1 gennaio 2010 - 1 gennaio 2011).
(*A titolo esemplificativo:
I.
la definizione di un nucleo familiare diverso dall'ISEE: escludendo e/o
includendo alcuni componenti;
II. includendo e/o escludendo (in tutto o in parte) alcuni redditi
che compongono l'ISEE., ecc.)
La Società si impegna a garantire la gratuità delle prestazioni oggetto
della presente convenzione per il cittadino che ne farà richiesta.
6. I Comuni, sottoscrittori della presente convenzione, consegnano all'utente
- cittadino, che si presenta allo sportello al fine di ottenere una prestazione
agevolata, l'elenco dei CAAF convenzionati.
7. La fatturazione sarà effettuata, a cadenza semestrale, e comunque le fatture saranno
emesse a seguito della trasmissione degli archivi al Comune o ad altro Ente
definito dallo stesso o dalla legge.
8. Il pagamento del compenso avverrà a 60 gg. dalla data ricevimento della
fattura.
9. La presente convenzione ha durata di tre anni (fino al 31 dicembre 2011).
10. Le parti concordano che altri CAAF e Comuni aderiscano al presente
accordo anche successivamente e separatamente. In tal caso, deve essere
espressamente dichiarato dagli altri CAAF o a mezzo delle società che li
rappresentano, di accettare le condizioni e i prezzi della convenzione già
sottoscritta.
Gli altri Comuni aderiranno con apposita deliberazione comunale della già
sottoscritta convenzione.
11. La presente convenzione decadrà automaticamente in caso di revoca,
rescissione o comunque cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della
convenzione tra i singoli CAAF e la rispettiva Società.
Letto, approvato e sottoscritto.
Lì,