Oggetto: Comando della dipendente Sig.ra Donadi
Maria Caterina presso il Ministero della Giustizia (Tribunale di Treviso -
sezione distaccata di Conegliano)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
§ che
l'Assessore Regionale Flavio Silvestrin, Presidente della Conferenza Permanente
Regione-Autonomie Locali (L.R. n° 20/1997 e successive mm.ii.), con nota
prot. n° 481388/B.030.01.3/51.0024 del 19/09/2008, avviava una
ricognizione delle disponibilità di personale per far fronte all'emergenza
dovuta alla grave carenza di personale amministrativo degli Uffici Giudiziari
del Veneto manifestata nel corso di un incontro con il Presidente della Corte
di Appello di Venezia - avv. Manuela Romei Pasetti, tenutosi a Venezia il
giorno 08/09/2008;
§ che
la dipendente Sig.ra Donadi Maria Caterina, cat. B3/B5, nata a Salgareda
il 28/02/1960 e residente a Oderzo (TV) in Via Miganza n° 14, con nota ns.
prot. n° 9403 del 06/10/2008 ha espresso la propria disponibilità ad
essere comandata presso il Tribunale di Treviso - Sezione di Conegliano Veneto;
§ che
questo Comune, con nota n° 9463 del 06/10/2008, ha preso atto di tale
disponibilità e trasmesso la documentazione di rito;
§ che
il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del
personale e dei servizi, Direzione
Generale del personale e della formazione, Ufficio IV - Gestione del Personale,
Reparto Trasferimenti/Comandi/Mobilità, con nota n° 5385/C/SP/SDA del
05/08/2009 ha espresso l'interesse della Direzione Generale ad avvalersi della
collaborazione della Sig.ra Donadi Maria Caterina per le esigenze del Tribunale
di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano e ne ha chiesto il comando, se
ancora disponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 128, della legge
finanziaria n° 244 del 24/12/2007, per il periodo di un anno;
§ che
la Sig.ra Donadi, con nota del 10/08/2009, ha chiesto che il proprio rapporto
di lavoro venga trasformato da 18 a 24 ore settimanali, almeno per il periodo
di comando presso il Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano;
§ che
il Tribunale di Treviso ha concordato di dare decorrenza al comando dal
01/10/2009 per la durata di un anno;
VISTO
l'art. 70 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165, il quale prevede che in tutti i
casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici
territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche,
dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da
parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando,
di fuori ruolo, o in altra posizione analoga, l'amministrazione che utilizza il
personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al
trattamento fondamentale;
DATO
ATTO:
§ che
questa Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla corresponsione
della retribuzione e degli oneri riflessi del dipendente comandato, mentre il
Ministero della Giustizia sarà tenuto a versare all'Ente di provenienza, entro
i termini che verranno successivamente concordati, quanto speso per la predetta dipendente;
§ che
per tutto il periodo di comando la dipendente interessata avrà diritto alla
conservazione del posto in organico e, terminato detto periodo, rientrerà a
tutti gli effetti presso questa Amministrazione Comunale;
§ che
il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli
effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza;
CONSIDERATO
che sono già stati adottati idonei provvedimenti organizzativi per la sostituzione
della sig.ra Donadi;
RITENUTO,
per tutto quanto sopra, di accogliere positivamente la richiesta formulata dal
Ministero della Giustizia e di esprimere parere favorevole al comando della
sig.ra Donadi per il periodo di un anno, con rapporto di lavoro a tempo
parziale 24/36, a decorrere dal 01/10/2009;
DATO
ATTO che per il trattamento economico accessorio relativo al periodo del
comando si applicherà la disciplina contrattuale vigente presso l'Ente di
destinazione;
VISTI i
pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 "Testo
Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
A
VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge,
D E L I B E R A
1) di dare atto che le premesse costituiscono
parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
2) di disporre il comando della dipendente sig.ra Donadi Maria Caterina presso il Ministero della Giustizia -
Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano a decorrere dal 01/10/2009 per il periodo di un anno, rideterminando,
per l'intero periodo del comando, il rapporto di lavoro a tempo parziale in 24 ore
settimanali (24/36);
3) di dare atto che la presente deliberazione
costituisce variazione della dotazione organica del personale;
4) di dare atto che per tutto il periodo del
comando, la titolarità del rapporto di lavoro con la dipendente in parola permane
in capo al Comune di Ormelle, il quale conserva altresì gli obblighi
contributivi;
5) di dare atto che, terminato il periodo del
comando, la predetta dipendente presterà nuovamente la propria attività
lavorativa presso questa Amministrazione Comunale, con rapporto di lavoro a
tempo parziale (18/36);
6) che il periodo di tempo trascorso nella
posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e
di previdenza;
7) di dare atto che la presente deliberazione
non costituisce incremento di spesa del personale a carico di questo Comune, in
quanto il Ministero della Giustizia rimborserà al Comune di Ormelle tutti gli
oneri, comunque denominati, inerenti il comando;
8) di dare atto che per il trattamento economico
accessorio, relativo al periodo del comando, si applicherà la disciplina
contrattuale vigente nell'Ente di destinazione;
9) di dare
comunicazione della presente deliberazione alle OO.SS., alla R.S.U. ed al
Revisore.
* * * * * *
di dichiarare,
con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
"immediatamente eseguibile", ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267/2000.
NON STAMPARE !!!
CCNL
16/05/2001 comparto Ministeri - G.U. 6/6/1996
n. 131
MOBILITA'
Art.
4
(Assegnazione
temporanea presso altra amministrazione)
1.
Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra
amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia richiesta per utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”)
2. Le
assegnazioni temporanee di cui al comma 1
vengono disposte, con il consenso
dell'interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi
ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art.
8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.
3.
Il personale assegnato temporaneamente
in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire
un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza,
che non può essere coperto per
concorso o per qualsiasi altra forma di
mobilità.
4. La posizione di comando cessa al termine previsto e
non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.
5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4, il dipendente può chiedere, in
relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto
all'amministrazione di destinazione, secondo
le procedure di cui all'art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett.c), penultimo
periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di
mobilità. In caso contrario il
dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza.
6.
Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non
prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato
o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto.
7. La posizione di
comando può essere disposta, senza i limiti temporali del comma 4 ,
nei seguenti casi:
1)
qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di
personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra
amministrazione;
2)
per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;
3)
per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni
organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. Il dipendente in
assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte
dall'amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne di cui all'art. 15 del CCNL sottoscritto in
data 16.2.99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa
contestualmente dall'assegnazione temporanea.
Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano
disciplinate dall'art. 26 del citato
CCNL.
9. L'
assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione
del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei
trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.
10. La disciplina del presente istituto, anche con
riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni
temporanee disposte dal 1 gennaio 2001.
11. I limiti
temporali del comma 4 non si applicano
nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data
del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le
iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui
al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando
sino alla revoca dello stesso.
12. La spesa
per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell'amministrazione di
destinazione.
13. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee
disposte in relazione a specifiche
esigenze dell'amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni
di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non
fungibili competenze attinenti agli interessi dell'amministrazione che dispone
la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti
istituzionali della medesima (posizione
di “fuori ruolo”). Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma
viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 , comma 1 del CCNL
del 16 febbraio 1999.
NON STAMPARE !!!
www.ancirisponde.ancitel.it
http://www.ancirisponde.ancitel.it/ancirisponde/utenti/template.cfm
Data 19-05-2008
Area tematica PERSONALE
E ORGANIZZAZIONE
Argomenti COMANDO
- TERMINI
Riferimento
legislativo NORMATIVE
Quesito
OGGETTO: art. 5 commi 2 e 3 del D. Lgs.
271 dd. 28/07/89 applicazione di personale
Alla richiesta dd 22/01/2008 in merito alla durata dell'applicazione sensi art. 5
commi 2 e 3 del D.Lgs. 271 dd. 28/07/89 presso la sezione P.G. della
Procura della Repubblica di un dipendente della Polizia Municipale, veniva
risposto tassativamente che, mancando elementi per escludere dal divieto i
comandi di personale disposti ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 271
del 28/07/89, l'applicazione non poteva superare il periodo massimo di 6 mesi
nel corso del 2008.
Nella circolare n. 4 dd. 18/04/2008 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità“ il
Dipartimento della Funzione pubblica - Servizio mobilità, tra l'altro, con
riferimento al novellato art. 36 del D.Lgs. 165/2001, riporta quanto segue:
“…….Da quanto evidenziato deriva, pertanto, la necessità di effettuare una
interpretazione sistematica del novellato articolo 36, leggendo la
disposizione contenuta nel comma 3 in coerenza con il disposto del comma 1.
Essa, infatti, assolve la funzione di contemperare gli effetti del
ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la
individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già codificati
dall'ordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilità
di richiedere l'utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici
temporaneamente - non più di sei mesi non rinnovabili - ed eccezionalmente,
laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile “ ed
ancora “…..Appare pertanto opportuno chiarire che l'intervento normativo in
questione non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od altri analoghi istituti, già previsti e che comunque
sono regolati da specifiche disposizioni di legge o dai contratti collettivi
nazionali, bensì ha inteso introdurre un nuovo strumento di flessibilità
organizzativa in un quadro normativo generale di forte contenimento degli istituti
di lavoro flessibile”
Per quanto sopra si chiede di esprimersi ulteriormente in merito alla durata
dell'applicazione di personale di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del D.Lgs. 271 dd.
28/07/89.
Risposta
Si è ripresa la norma originaria, per
riconsiderare il quesito proposto, a distanza di qualche mese e comunque sempre
alla luce delle prescrizioni recate dalla legge 244/07 e, ferme le predette,
non si vede proprio alcuna diversa possibilità che consenta di dire che è
consentita, a norme immutate, la proroga oltre il semestre ammesso, del comando del personale applicato a
sezioni del Ministero di Giustizia,
a meno che il provvedimento originario non abbia avuto prima dell'entrata in
vigore della legge 244/07, spessore più lungo nel tempo, in virtù di un provvedimento
che disponesse l'assegnazione dell'interessato anche per più anni. Si conferma
pertanto il contenuto del parere con rimando anche alla Circolare del
Dipartimento di Funzione Pubblica richiamata nel quesito, con cui il primo è
coerente.
Infatti i commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 271/89 avvalorano la tesi che
anche in questa ipotesi si tratti di comando,
disciplinato dalla legge nelle modalità di attuazione, per la delicatezza della
fattispecie, senza che sia indicato nel decreto alcun termine di durata,
prevedendo espressamente solo che ”quando lo richiedano particolari esigenze di
specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del
procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della
repubblica interessato, possano essere applicati presso le sezioni, con
provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria di altri organi”(osservando le disposizioni del successivo
articolo 8,” in quanto applicabili”) e che ”al personale indicato nel comma
secondo si applichino le disposizioni dell'articolo 10”. Il comma 2 dell'art. 6
dello stesso decreto aggiunge comunque, inappellabilmente, che “Il personale
applicato a norma dell'articolo 5, comma secondo, non viene calcolato nell'organico
delle sezioni”.
Il successivo art. 8 dello stesso decreto, relativo alla ”Assegnazione
alle sezioni” del predetto personale, ne disciplina le modalità, prevedendo la
specificità delle diverse fasi della procedura e dei requisiti prescritti, assegnando
in particolare un valore prioritario all'avere “svolto attività di polizia
giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia
giudiziaria” mentre i successivi artt.10 e 11 riguardo “Stato giuridico e
carriera del personale delle sezioni” e “Trasferimenti del personale delle
sezioni”, sanciscono rispettivamente che il personale delle sezioni è
“disciplinato dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza” e che “i
trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti
dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio
presso cui é istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione,
previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di
appello”. Il decreto quindi prevede la possibilità di passare dal mero comando al trasferimento, attraverso
un percorso progressivo di integrazione nelle sezioni.
Per quanto esposto, a legge 244/07 immutata, si ritiene che non sia ammesso che
le amministrazioni di appartenenza acconsentano a richieste di proroga dei
comandi in parola oltre il semestre, non essendo alle stesse consentito
procedere in deroga a divieto di legge. Se richieste, le stesse possono
tuttavia acconsentire al trasferimento organico e definitivo alle dipendenze
della nuova amministrazione del proprio personale presso questa sinora
comandato.
Al momento si pensa e si conferma quindi che la norma recata dalla legge per i
comandi ad altre amministrazioni, sia di tenore tassativo e in tal senso si
esprime il parere, in coerenza con il contenuto anche della circ. n. 4 del
18/04/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica che, relativa alle linee
guida per l'attuazione della mobilità, vede nell'individuazione dell'istituto
del comando (per non più di sei
mesi rinnovabili) una possibilità di impiego di personale esperto che si
aggiunge a quelle già codificate dall'ordinamento, potendo le amministrazioni
richiedere il comando alle
stesse di personale dipendente di altri datori di lavoro pubblici,
temporaneamente ed eccezionalmente, “laddove non sia possibile utilizzare altre
forme di lavoro flessibile”.
Tale circolare riporta una frase che, a una prima lettura, parrebbe limitare la
portata della norma di vincolo, preoccupandosi di chiarire che l'intervento
normativo in questione (quello della L. 244/07) non ha inteso innovare o
ridisciplinare il comando od
altri analoghi istituti, già previsti e comunque già regolati da specifiche
disposizioni di legge o da contratti collettivi nazionali, volendo invece
“introdurre un nuovo strumento di flessibilità organizzativa in un quadro
normativo generale di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile”,
ma a parere di chi scrive rafforza la norma, in tutti i casi in cui questa non
abbia stabilito una precisa decorrenza diversa.
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