Oggetto:     Comando della dipendente Sig.ra Donadi Maria Caterina presso il Ministero della Giustizia (Tribunale di Treviso - sezione distaccata di Conegliano)

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

 

§  che l'Assessore Regionale Flavio Silvestrin, Presidente della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali (L.R. n° 20/1997 e successive mm.ii.), con nota prot. n° 481388/B.030.01.3/51.0024 del 19/09/2008, avviava una ricognizione delle disponibilità di personale per far fronte all'emergenza dovuta alla grave carenza di personale amministrativo degli Uffici Giudiziari del Veneto manifestata nel corso di un incontro con il Presidente della Corte di Appello di Venezia - avv. Manuela Romei Pasetti, tenutosi a Venezia il giorno 08/09/2008;

§  che la dipendente Sig.ra Donadi Maria Caterina, cat. B3/B5, nata a Salgareda il 28/02/1960 e residente a Oderzo (TV) in Via Miganza n° 14, con nota ns. prot. n° 9403 del 06/10/2008 ha espresso la propria disponibilità ad essere comandata presso il Tribunale di Treviso - Sezione di Conegliano Veneto;

§  che questo Comune, con nota n° 9463 del 06/10/2008, ha preso atto di tale disponibilità e trasmesso la documentazione di rito;

§  che il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi,  Direzione Generale del personale e della formazione, Ufficio IV - Gestione del Personale, Reparto Trasferimenti/Comandi/Mobilità, con nota n° 5385/C/SP/SDA del 05/08/2009 ha espresso l'interesse della Direzione Generale ad avvalersi della collaborazione della Sig.ra Donadi Maria Caterina per le esigenze del Tribunale di Treviso, Sezione distaccata di Conegliano e ne ha chiesto il comando, se ancora disponibile, ai sensi dell'art. 3, comma 128, della legge finanziaria n° 244 del 24/12/2007, per il periodo di un anno;

§  che la Sig.ra Donadi, con nota del 10/08/2009, ha chiesto che il proprio rapporto di lavoro venga trasformato da 18 a 24 ore settimanali, almeno per il periodo di comando presso il Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano;

§  che il Tribunale di Treviso ha concordato di dare decorrenza al comando dal 01/10/2009 per la durata di un anno;

VISTO l'art. 70 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165, il quale prevede che in tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra posizione analoga, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale;

DATO ATTO:

§  che questa Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla corresponsione della retribuzione e degli oneri riflessi del dipendente comandato, mentre il Ministero della Giustizia sarà tenuto a versare all'Ente di provenienza, entro i termini che verranno successivamente concordati, quanto speso per la  predetta dipendente;

§  che per tutto il periodo di comando la dipendente interessata avrà diritto alla conservazione del posto in organico e, terminato detto periodo, rientrerà a tutti gli effetti presso questa Amministrazione Comunale;

§  che il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza;

CONSIDERATO che sono già stati adottati idonei provvedimenti organizzativi per la sostituzione della sig.ra Donadi;

RITENUTO, per tutto quanto sopra, di accogliere positivamente la richiesta formulata dal Ministero della Giustizia e di esprimere parere favorevole al comando della sig.ra Donadi per il periodo di un anno, con rapporto di lavoro a tempo parziale 24/36, a decorrere dal 01/10/2009;

DATO ATTO che per il trattamento economico accessorio relativo al periodo del comando si applicherà la disciplina contrattuale vigente presso l'Ente di destinazione;

 

            VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed in ordine alla  regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di Legge,

 

D E L I B E R A

 

1)   di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2)   di disporre il comando della dipendente sig.ra Donadi Maria Caterina presso il Ministero della Giustizia - Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano a decorrere dal 01/10/2009 per il periodo di un anno, rideterminando, per l'intero periodo del comando, il rapporto di lavoro a tempo parziale in 24 ore settimanali  (24/36);

3)   di dare atto che la presente deliberazione costituisce variazione della dotazione organica del personale;

4)   di dare atto che per tutto il periodo del comando, la titolarità del rapporto di lavoro con la dipendente in parola permane in capo al Comune di Ormelle, il quale conserva altresì gli obblighi contributivi;

5)   di dare atto che, terminato il periodo del comando, la predetta dipendente presterà nuovamente la propria attività lavorativa presso questa Amministrazione Comunale, con rapporto di lavoro a tempo parziale (18/36);

6)   che il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza;

7)   di dare atto che la presente deliberazione non costituisce incremento di spesa del personale a carico di questo Comune, in quanto il Ministero della Giustizia rimborserà al Comune di Ormelle tutti gli oneri, comunque denominati, inerenti il comando;

8)   di dare atto che per il trattamento economico accessorio, relativo al periodo del comando, si applicherà la disciplina contrattuale vigente nell'Ente di destinazione;

9)   di dare comunicazione della presente deliberazione alle OO.SS., alla R.S.U. ed al Revisore.

 

* * * * * *

 

di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione "immediatamente eseguibile", ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

 

 

 


 

 

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CCNL 16/05/2001 comparto Ministeri - G.U. 6/6/1996 n. 131

 

 

MOBILITA'

 

Art. 4

 

(Assegnazione temporanea presso altra amministrazione)

 

1. Il dipendente, a domanda, può essere assegnato temporaneamente ad altra amministrazione anche di diverso comparto che ne faccia  richiesta per  utilizzarne le prestazioni (posizione di “comando”)

 

2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1  vengono disposte, con il consenso  dell'interessato e con le procedure previste attualmente dai rispettivi ordinamenti, previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99.

 

3. Il personale assegnato temporaneamente  in posizione di comando presso altra amministrazione, continua a coprire un posto nelle dotazioni organiche dell'amministrazione di appartenenza, che  non può essere coperto per concorso  o per qualsiasi altra forma di mobilità.

 

4. La posizione di comando cessa al termine previsto e non può superare la durata di 12 mesi rinnovabili una sola volta.

 

5. Alla scadenza del termine massimo di cui al comma 4,  il dipendente può chiedere,  in  relazione alla disponibilità di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di destinazione, secondo  le procedure di cui all'art. 27 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20, comma 1, lett.c), penultimo periodo della legge 488/99, che rende prioritarie le procedure di mobilità.  In caso contrario il dipendente rientra all'amministrazione di appartenenza.

 

6. Il comando può cessare, prima del termine previsto dal comma 4, qualora non prorogato ovvero per effetto del ritiro dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse dell'amministrazione che lo ha richiesto.

 

7. La posizione di comando  può essere disposta,  senza i limiti  temporali del comma 4 ,  nei seguenti casi:

1) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque denominata, presso altra amministrazione;

2) per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dei Sottosegretari;

3) per gli enti di nuova istituzione sino all'istituzione delle relative dotazioni organiche ed ai provvedimenti di inquadramento.

 

8. Il dipendente in assegnazione temporanea può partecipare alle procedure selettive predisposte dall'amministrazione di appartenenza ai fini delle progressioni interne  di cui all'art. 15 del CCNL sottoscritto in data 16.2.99 e, qualora consegua la posizione economica superiore cessa contestualmente dall'assegnazione temporanea.   Le iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione restano disciplinate dall'art.  26 del citato CCNL.

 

9. L' assegnazione temporanea di cui al presente articolo non pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell'anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale.

 

10. La  disciplina del presente istituto, anche con riferimento alla durata di cui al comma 4, decorre per le assegnazioni temporanee disposte dal 1 gennaio 2001.

 

11. I limiti temporali del comma 4  non si applicano nei confronti di coloro che già si trovano in assegnazione temporanea alla data del 31 dicembre 2000. Per tale personale le amministrazioni assumono tutte le iniziative per favorire, entro il 31 dicembre 2001 il passaggio diretto di cui al comma 5. Nel caso di impossibilità sarà confermata la posizione di comando sino alla revoca dello stesso.

 

12. La spesa per il personale di cui ai commi precedenti è a carico dell'amministrazione di destinazione.

 

13. Nulla è innovato per la disciplina delle assegnazioni temporanee disposte  in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di appartenenza nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento qualora sia necessario assicurare particolari e non fungibili competenze attinenti agli interessi dell'amministrazione che dispone la temporanea diversa assegnazione e che non rientrano nei compiti istituzionali della medesima (posizione  di “fuori ruolo”). Dell'assegnazione temporanea di cui al presente comma viene data informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 8 , comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999.

 

 


 

 

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Data                                        19-05-2008 

Area tematica                         PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

Argomenti                               COMANDO - TERMINI

Riferimento legislativo            NORMATIVE



Quesito

OGGETTO: art. 5 commi 2 e 3 del D. Lgs. 271 dd. 28/07/89 applicazione di personale

Alla richiesta dd 22/01/2008 in merito alla durata dell'applicazione sensi art. 5 commi 2 e 3 del D.Lgs. 271 dd. 28/07/89 presso la sezione P.G. della Procura della Repubblica di un dipendente della Polizia Municipale, veniva risposto tassativamente che, mancando elementi per escludere dal divieto i comandi di personale disposti ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 271 del 28/07/89, l'applicazione non poteva superare il periodo massimo di 6 mesi nel corso del 2008.

Nella circolare n. 4 dd. 18/04/2008 “Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità“ il Dipartimento della Funzione pubblica - Servizio mobilità, tra l'altro, con riferimento al novellato art. 36 del D.Lgs. 165/2001, riporta quanto segue: “…….Da quanto evidenziato deriva, pertanto, la necessità di effettuare una interpretazione sistematica del novellato articolo 36, leggendo la disposizione contenuta nel comma 3 in coerenza con il disposto del comma 1. Essa, infatti, assolve la funzione di contemperare gli effetti del ridimensionamento del ricorso a rapporti di lavoro flessibile attraverso la individuazione di un nuovo istituto che si aggiunge a quelli già codificati dall'ordinamento, attraverso il quale le amministrazioni hanno la possibilità di richiedere l'utilizzo di personale ad altri datori di lavoro pubblici temporaneamente - non più di sei mesi non rinnovabili - ed eccezionalmente, laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile “ ed ancora “…..Appare pertanto opportuno chiarire che l'intervento normativo in questione non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od altri analoghi istituti, già previsti e che comunque sono regolati da specifiche disposizioni di legge o dai contratti collettivi nazionali, bensì ha inteso introdurre un nuovo strumento di flessibilità organizzativa in un quadro normativo generale di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile”

Per quanto sopra si chiede di esprimersi ulteriormente in merito alla durata dell'applicazione di personale di cui all'art. 5 commi 2 e 3 del D.Lgs. 271 dd. 28/07/89.
 

Risposta

Si è ripresa la norma originaria, per riconsiderare il quesito proposto, a distanza di qualche mese e comunque sempre alla luce delle prescrizioni recate dalla legge 244/07 e, ferme le predette, non si vede proprio alcuna diversa possibilità che consenta di dire che è consentita, a norme immutate, la proroga oltre il semestre ammesso, del comando del personale applicato a sezioni del Ministero di Giustizia, a meno che il provvedimento originario non abbia avuto prima dell'entrata in vigore della legge 244/07, spessore più lungo nel tempo, in virtù di un provvedimento che disponesse l'assegnazione dell'interessato anche per più anni. Si conferma pertanto il contenuto del parere con rimando anche alla Circolare del Dipartimento di Funzione Pubblica richiamata nel quesito, con cui il primo è coerente.
Infatti i commi 2 e 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 271/89 avvalorano la tesi che anche in questa ipotesi si tratti di comando, disciplinato dalla legge nelle modalità di attuazione, per la delicatezza della fattispecie, senza che sia indicato nel decreto alcun termine di durata, prevedendo espressamente solo che ”quando lo richiedano particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della repubblica interessato, possano essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi”(osservando le disposizioni del successivo articolo 8,” in quanto applicabili”) e che ”al personale indicato nel comma secondo si applichino le disposizioni dell'articolo 10”. Il comma 2 dell'art. 6 dello stesso decreto aggiunge comunque, inappellabilmente, che “Il personale applicato a norma dell'articolo 5, comma secondo, non viene calcolato nell'organico delle sezioni”.
Il successivo art. 8 dello stesso decreto, relativo alla ”Assegnazione alle sezioni” del predetto personale, ne disciplina le modalità, prevedendo la specificità delle diverse fasi della procedura e dei requisiti prescritti, assegnando in particolare un valore prioritario all'avere “svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria” mentre i successivi artt.10 e 11 riguardo “Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni” e “Trasferimenti del personale delle sezioni”, sanciscono rispettivamente che il personale delle sezioni è “disciplinato dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza” e che “i trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui é istituita la sezione ovvero, su iniziativa della amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello”. Il decreto quindi prevede la possibilità di passare dal mero comando al trasferimento, attraverso un percorso progressivo di integrazione nelle sezioni.
Per quanto esposto, a legge 244/07 immutata, si ritiene che non sia ammesso che le amministrazioni di appartenenza acconsentano a richieste di proroga dei comandi in parola oltre il semestre, non essendo alle stesse consentito procedere in deroga a divieto di legge. Se richieste, le stesse possono tuttavia acconsentire al trasferimento organico e definitivo alle dipendenze della nuova amministrazione del proprio personale presso questa sinora comandato.
Al momento si pensa e si conferma quindi che la norma recata dalla legge per i comandi ad altre amministrazioni, sia di tenore tassativo e in tal senso si esprime il parere, in coerenza con il contenuto anche della circ. n. 4 del 18/04/2008 del Dipartimento della Funzione pubblica che, relativa alle linee guida per l'attuazione della mobilità, vede nell'individuazione dell'istituto del comando (per non più di sei mesi rinnovabili) una possibilità di impiego di personale esperto che si aggiunge a quelle già codificate dall'ordinamento, potendo le amministrazioni richiedere il comando alle stesse di personale dipendente di altri datori di lavoro pubblici, temporaneamente ed eccezionalmente, “laddove non sia possibile utilizzare altre forme di lavoro flessibile”.
Tale circolare riporta una frase che, a una prima lettura, parrebbe limitare la portata della norma di vincolo, preoccupandosi di chiarire che l'intervento normativo in questione (quello della L. 244/07) non ha inteso innovare o ridisciplinare il comando od altri analoghi istituti, già previsti e comunque già regolati da specifiche disposizioni di legge o da contratti collettivi nazionali, volendo invece “introdurre un nuovo strumento di flessibilità organizzativa in un quadro normativo generale di forte contenimento degli istituti di lavoro flessibile”, ma a parere di chi scrive rafforza la norma, in tutti i casi in cui questa non abbia stabilito una precisa decorrenza diversa. 

 

 

 


 

 

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Data

Area tematica

Argomenti

Riferimento legislativo

06-12-2007 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

ORGANIZZAZIONE
COMANDO
REVOCHE
 

L n. 468 del 1999  

Quesito

In esecuzione a quanto previsto dall'art.26 comma 4 della legge 468/99 e alla circolare del ministero della Giustizia dell'8.3.2001, è stata disposta delibera di comando nei confronti di una dipendente comunale in possesso dei requisiti prescritti, per lo svolgimento dell'attività presso l'Ufficio del Giudice di Pace.
Il suddetto
comando, prorogato di anno in anno, è stato da ultimo disposto con delibera G.M. per il periodo dall'1.5.2007 al 30.4.2008. Con nota del 4.12.2007, l'Ufficio del Giudice di Pace comunica a questa A.C. che la dipendente ha chiesto la "revoca" del comando per motivi personali e allega nota con la quale la medesima dichiara che riprenderà servizio presso questo Comune a far data dall'1.1.2008. In considerazione del fatto che la fattispecie di comando in questione risulta regolata da una normativa che comporta l'adozione di un "atto dovuto" (la delibera di comando) da parte dell'A.C. (tale tesi è stata sostenuta anche da Vs. parere del 25.07.2001), si chiede di conoscere se con la semplice dichiarazione di volontà della dipendente possa essere disposta la "revoca" del comando.  

Risposta

In relazione alla fattispecie esposta nel quesito circa la dipendente di codesto Ente, in possesso dei requisiti prescritti, comandata da vari anni presso l'Ufficio del Giudice di Pace, per lo svolgimento delle attività del predetto Ufficio, comando da ultimo prorogato con deliberazione della Giunta Comunale dall'1.5.2007 al 30.4.2008 ed alla nota del 4.12.2007 dello stesso Ufficio con quale si comunica a codesto Comune che la dipendente interessata ha chiesto la revoca del predetto comando per motivi personali, allegando la nota con la quale la predetta dipendente dichiara che riprenderà servizio presso il Comune a decorrere dall'1.1.2008, con la semplice volontà dell'interessata non si può disporre, a parere di chi scrive, la revoca di detto comando ai sensi delle vigenti disposizioni in materia come richiamate anche nella risposta al parere espresso precedentemente.
Tra l'altro l'interessato l'istanza di revoca l'avrebbe dovuta inviare a codesto Comune ed eventualmente per conoscenza all'Ufficio del Giudice di Pace, ma poiché il Comune è venuto a conoscenza che la stessa dipendente ha dichiarato di rientrare in Comune dall'1.1.2008 pur non avendo nessuna disposizione in questo senso il suo comportamento deve essere censurato per le violazioni previste dal vigente codice disciplinare per i dipendenti del comparto, con l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti con la contestazione dei relativi addebiti, diffidando l'interessata a rimanere in servizio presso l'Ufficio del Giudice di Pace, quantomeno fino al 30.4.2008, salvo diversa disposizione di codesto Comune. Qualora l'Ente una volta che l'interessata gli abbia rivolto istanza di revoca del suo
comando e nel caso ritenesse giustificati i moti personali addotti lo stesso potrebbe anche farla rientrare la sostituendola con altro dipendente in possesso dei necessari requisiti in pari data. 

 

 


 

 

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Data

Area tematica

Argomenti

Riferimento legislativo

02-01-2006 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

BILANCI
PERSONALE
SPESE
RIDUZIONI 

L n. 266 del 2005  

Quesito

La legge finanziaria per l'anno 2006 prevede disposizioni per il contenimento degli oneri del personale; in particolare il comma 198 dispone che le spese di personale per ciascuno degli anni 2006-2007-2008 non debbono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1%.
A tale proposito è necessario chiarire se devono essere computate tre le spese del personale anche quelle che questo Comune sostiene per conto di altri Enti i quali rimborsano la relativa spesa.
Trattasi delle seguenti figure:
a) Funzionario dipendente del Comune ma in posizione di
comando presso l'ufficio del Giudice di Pace con le funzioni di Cancelliere: il relativo costo viene interamente rimborsato al Comune dal Ministero della Giustizia.
b) assistente sociale, dipendente di questo Comune che sarà comandata a part-time presso il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali a svolgere le relative funzioni per conto di detto Ente il quale provvederà al rimborso del relativo onere.
c) personale dipendente di questo Comune, addetto allo Sportello Unico delle Attività produttive il cui servizio, gestito da questo Comune, è garantito per conto di numerosi Comuni associati i quali rimborsano annualmente pro quota le spese generali di funzionamento del servizio ivi comprese quelle del personale addetto.
A giudizio di questa Amministrazione gli oneri relativi al personale sopra indicato non dovrebbero essere computati al fine della verifica del rispetto del tetto di spesa previsto dalla finanziaria.
Si chiede se tale interpretazione è corretta. 

Risposta

In riferimento al quesito posto si evidenzia che è del tutto corretto ed in linea con le disposizioni vigenti in materia di contenimento del costo del personale di cui al comma 198 della legge n.266/2005, considerare solo la quota parte del costo del personale effettivamente sostenuto dall'Ente, al netto, dunque, delle spese che vengono rimborsate all'Ente stesso; diversamente, infatti, si produrrebbe una duplicazione delle voci di costo. 

 

 


 

 

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Data

Area tematica

Argomenti

Riferimento legislativo

02-12-2005 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

COMANDO
COMPENSI
INDENNITA'
RIMBORSI 

 

Quesito

Si espone il caso di un comando di un dipendente di un ente locale presso il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza beni archeologici.
Conservando lo stesso soggetto il rapporto giuridico ed economico con l'ente locale, è stato concordato che l'ente di appartenenza eroghi lo stipendio al dipendente, e di conseguenza l'ente in cui è comandato effettui il rimborso, solo che sorge un problema con la cosiddetta “indennità di amministrazione” (che fa parte-spiega quel Ministero-del trattamento fondamentale), solitamente riservata ai ministeriali, nel senso che il Ministero ne chiede espressamente l'erogazione con conseguente rimborso da parte sua.
Si chiede pertanto:
a) può l'ente locale datore di lavoro, erogare legittimamente una indennità (come quella "di amministrazione") non prevista dal CCNL Enti locali ad un proprio dipendente che, sebbene sia comandato presso il Ministero, resta comunque a tutti gli effetti, sia dal punto di vista giuridico che economico, un dipendente dell'ente locale?;
b) se si (e io lo trovo assai dubbio) con quali modalità va erogata, nel senso che siccome nello stipendio mensile del dipendente in questione vi è una voce prevista nel CCNL EE.LL. denominata “indennità di comparto” (in relazione alla categoria di appartenenza), l'indennità di amministrazione (che è di importo superiore) sostituisce l'indennità di comparto, o si aggiunge a quest'ultima?
c) l'indennità di amministrazione eventualmente erogata al dipendente è soggetta alla contribuzione degli enti locali (Cassa pensioni dipendenti enti locali -CPDEL-, trattamento fine servizio -TFS -quest'ultima in quanto voce del trattamento fondamentale-, e fondo credito), oppure è soggetta alla contribuzione dello stato (Cassa Stato, opera di previdenza e fondo credito)? 

Risposta

Il Ministero della Giustizia con la Circolare del 21 novembre 2002 chiarisce qualche punto in proposito, facendo intendere chiaramente che nel caso di personale comandato da altri enti, presso Ministeri dello Stato, l'indennità di amministrazione deve essere corrisposta dall'ente di appartenenza, salvo, naturalmente, il rimborso da parte del Ministero che utilizza il detto personale.
L' Aran, inoltre, ha chiarito che al personale collocato in posizione di
comando o di fuori ruolo con provvedimento formale spetta l'indennità di amministrazione ed, in genere, il trattamento accessorio, dell' amministrazione presso la quale lo stesso presta servizio, mentre per i dipendenti privi di provvedimento formale di comando ed incardinati di fatto presso un' amministrazione diversa da quella di appartenenza non spettano detti emolumenti.

Più in generale sempre l'Aran ha chiarito che “Nel caso di distacco (il
comando come istituto giuridico previsto e disciplinato dal Testo Unico degli Impiegati Civili dello Stato, a seguito della sottoscrizione del secondo CCNL di comparto del 14.9.2000, non può più trovare applicazione da parte degli enti, ai sensi dell'art.69 del D.Lgs.n.165/2001), del dipendente di un ente presso altro ente o amministrazione, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, il trattamento accessorio viene corrisposto dall'ente presso il quale lo stesso rende la sua prestazione; infatti, operando presso un datore di lavoro, in senso funzionale, diverso da quello in senso proprio (l'ente di appartenenza), allo stesso non può non essere applicata la medesima disciplina del trattamento accessorio valevole per gli altri lavoratori in servizio presso il primo; è appena il caso di evidenziare che i relativi oneri sono a carico dell'ente e amministrazione che ne utilizza effettivamente le prestazioni e che, conseguentemente, a tal fine fa riferimento alle previsioni e agli istituti previsti dal CCNL applicabile, di conseguenza dal momento del distacco (comando) provvederà a sospendere il pagamento del trattamento accessorio al lavoratore distaccato, che sarà assunto da tale momento dall'ente o amministrazione utilizzatrice delle sue prestazioni”.

Si ritiene conformemente al parere dell'Aran che le due indennità (di comparto e di amministrazione) identiche nella disciplina contrattuale, non possano cumularsi.
Può essere confermata la percezione della indennità di amministrazione, di importo più elevato.
L'indennità di comparto, gli potrà essere corrisposta solo nel caso in cui questa risultasse superiore a quella d'amministrazione, per la sola differenza.

Poiché il
comando non modifica lo "status" dell'impiegato, questi rimane iscritto al proprio istituto previdenziale a cui andranno versati i relativi contributi pensionistici, anche se presta momentaneamente servizio in una Amministrazione Statale. 

 

 

 


 

 

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