Oggetto: Criteri per la graduazione della
retribuzione di posizione delle posizioni organizzative
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate
le delibere di Giunta Comunale n° 96 del 16/12/2004 e n° 115
del 29/12/2008 con le quali venivano fissate le indennità delle Posizioni
Organizzative come da prospetto G allegato alla citate deliberazioni;
Ritenuto opportuno perfezionare il
sistema di valorizzazione delle posizioni organizzative attraverso l'individuazione
di criteri generali di valutazione attinenti alla collocazione nella struttura,
alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali, come da
allegato A) al presente atto;
Dato atto che la definizione dei
criteri generali per la disciplina della materia relativa alla valutazione
delle posizioni organizzative è oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 16,
comma 2, del CCNL del 31/03/1999;
Dato atto che è stata disposta la trasmissione
alle organizzazioni sindacali territoriali ed alla RSU interna di copia dell'allegato
A);
Visto l'art. 10 del CCNL 31/03/1999
che fissa la retribuzione di posizione dei Responsabili di servizio, titolari
di posizione organizzativa, nel limite minimo di E 5.164,57 e massimo di E
12.911,42 (E 16.000,00 in caso di servizi in convenzione tra più comuni - art. 14 del CCNL 22/01/2004);
Ritenuto
di fissare la parametrazione per la graduazione della misura della retribuzione
di posizione entro i limiti di cui sopra e come di seguito specificato:
Range punteggio
|
Retribuzione
posizione
|
Fino
a 60
|
5.200,00
|
61
- 70
|
5.600,00
|
71
- 80
|
6.200,00
|
81
- 90
|
7.000,00
|
91
- 100
|
8.000,00
|
101
- 110
|
9.500,00
|
111
- 120
|
11.000,00
|
121
- 130
|
12.900,00
|
Preso
atto che la struttura organizzativa del Comune consta di n° 3 posizioni
organizzative corrispondenti a:
§ Area
Amministrativa
§ Area
Finanziaria
§ Area
Tecnica;
Dato atto che la valutazione delle
posizioni organizzative, funzionale all'attribuzione della retribuzione di
posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa, verrà effettuata
dal Segretario-Direttore Generale sulla base dei criteri ed elementi contenuti
nell'allegato A) al presente atto;
Visti i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del
Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
Visto
l'art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000;
Ad unanimità di voti favorevoli,
legalmente espressi,
D E L I B E R A
1. di individuare, per
la valorizzazione delle posizioni organizzative ed ai fini della graduazione della retribuzione di posizione
dei Responsabili di Area, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 11 del CCNL
del 31/03/1999 nonché dell'art. 50 - comma 10 - del D.Lgs. 267/2000, i criteri
e gli elementi di valutazione specificati nell'allegato A) alla presente deliberazione;
2. di dare atto che la valutazione delle posizioni
organizzative, consistente nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi
di valutazione, viene demandata al
Segretario-Direttore Generale;
3. di dare atto che la
graduazione della misura della retribuzione di posizione viene fissata come
segue:
Range punteggio
|
Retribuzione
posizione
|
Fino
a 60
|
5.200,00
|
61
- 70
|
5.600,00
|
71
- 80
|
6.200,00
|
81
- 90
|
7.000,00
|
91
- 100
|
8.000,00
|
101
- 110
|
9.500,00
|
111
- 120
|
11.000,00
|
121
- 130
|
12.900,00
|
4. di dare atto che il
Sindaco, con proprio decreto, provvederà all'attribuzione dell'importo annuo
della retribuzione di posizione ai singoli
Responsabili di posizione organizzativa, sulla base degli importi indicati
nella tabella di cui al punto precedente e dei punteggi complessivi risultanti
dalla valutazione effettuata dal Segretario-Direttore Generale;
5. di dare atto che ai
Responsabili di posizione organizzativa compete anche la retribuzione di risultato
in misura variabile da un minimo di 10% ad un massimo del 25% (30% per servizi
in convenzione) della retribuzione di posizione che sarà corrisposta in base
alla valutazione annuale conseguita;
6. di dichiarare, con
votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs.
267/2000.
Allegato A) al Decreto del Sindaco n. 117 in
data 7.9.2009
CRITERI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE
A)
COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA Max.
punti 40
1- Oltre le 8
unità punti
10
2- Da 4 a 8
unità punti 7
3- Fino a 3
unità punti 4
A2 -
Caratteristiche essenziali qualificanti la posizione
1- Funzione
caratterizzante di tipo gestionale/funzionale punti
2
2- Funzione
caratterizzante di tipo organizzativo punti
2
3- Funzione
caratterizzante di tipo programmatico punti
2
4- Funzione
caratterizzante di tipo erogativo esterno punti
2
5- Funzione
caratterizzante di tipo erogativo interno punti
2
Detti profili
possono essere cumulabili
A3 -
Eterogeneità delle attività svolte
1- Alta per l'assegnazione
di 5 o più servizi punti
10
2- Media per l'assegnazione
da 2 a 4 servizi punti
7
3- Bassa per l'assegnazione
fino a 2 servizi punti
4
A4 - Autonomia
nella gestione
1- Autonomia ampia nell'ambito di obiettivi e
direttive di massima forniti da organi politici di vertice punti 10
2- Autonomia
limitata nell'ambito di obiettivi e
direttive forniti da organi politici di
vertice punti 6
B) COMPLESSITA'
ORGANIZZATIVA Max punti 40
B1 - Livello
di coordinamento
1- Livelli di
funzionalità direttiva molteplici ed eterogenei punti
10
2- Livelli di
funzionalità direttiva limitati ed eterogenei punti
7
3- Livelli di
funzionalità direttiva molteplici ed omogenei punti
5
4- Livelli di
funzionalità direttiva limitati ed omogenei punti
2
B2 - Procedure
e livello di complessità
1- Numerose e
complesse punti
10
2- Numerose e
di media complessità punti
6
3- Poche
e di media complessità punti
4
4. Numerose e
standardizzate punti
2
B3 -
Cognizioni professionali necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni
1 - Cognizioni
di tipo multidisciplinare (giuridico, tecnico,
contabile, organizzativo ecc.) ampie punti
10
2 - Cognizioni
di tipo multidisciplinare (giuridico, tecnico,
contabile, organizzativo ecc.) limitate punti
6
3 - Cognizioni
di tipo monodisciplinare punti 2
B4 - Dinamiche
formative e/o d'aggiornamento necessarie
per gli assolvimenti di competenza
1. Dinamiche
formative e/o d'aggiornamento costanti ed estese punti 10
2 - Dinamiche
formative e/o d'aggiornamento costanti e limitate punti 8
3 - Dinamiche
formative e/o d'aggiornamento occasionali ed estese punti 6
4 - Dinamiche
formative e/o d'aggiornamento occasionali e limitate punti 4
5 - Dinamiche
formative e/o d'aggiornamento non significative punti 1
C)
RESPONSABILITA' GESTIONALI Max punti
50
C1 - Responsabilità
verso l'esterno
1-
Responsabilità penale punti
5-10
2-
Responsabilità amministrativa (patrimoniale e contabile) punti 3-6
3.
Responsabilità civile punti
2-4
Detti profili
possono essere cumulabili
C2 - Relazioni
istituzionali interne ed esterne
1- Gestione
di un sistema di relazioni complesso,
caratterizzato
da un elevato numero di interlocutori
oppure
dall'elevata frequenza delle stesse punti
10
2- Gestione
di un sistema di relazioni complesso,
caratterizzato
da un limitato numero di interlocutori
oppure
dalla contenuta frequenza delle stesse punti
7
3 - Gestione
di un sistema di relazioni di media
complessità punti
5
4- Gestione di relazioni di tipo semplice punti
2
C3 -
Responsabilità di budget
1- Risorse
gestite oltre E 2.000.000,00 punti
10
2- Risorse
gestite da E 1.000.000,00 a E
2.000.000,00 punti 7
3- Risorse
gestite da E 200.000,00 a E 1.000.000,00 punti
5
4- Risorse
gestite fino a E 200.000,00 punti
1
C4 - Oggetto
delle determinazioni caratterizzanti la posizione
1 -
Determinazioni di elevato contenuto e spessore
professionale in termini di
responsabilità diretta punti
10
2- Determinazioni
di modesto contenuto e spessore
professionale
in termini di responsabilità diretta punti
6
3 -
Determinazioni di scarso contenuto e spessore
professionale in termini di
responsabilità diretta punti
2
_______________________________________________________________________________________
Il punteggio
conseguibile con i criteri così definiti va da un minimo di 36 ad un massimo di
130 punti.
La
retribuzione di posizione assegnabile in base all'art. 10 del CCNL 31.03.1999
va da un minimo di
E 5.164,57 ad
un massimo di E 12.911,42 (E 16.000,00 per servizi in convenzione).
Per punteggio
complessivo fino a 60 punti viene assegnato l'importo minimo previsto dal
contratto arrotondato ad E 5.200,00 .
Per punteggi
complessivi da 61 a 130, vengono definiti
n° 7 range di 10 punti ciascuno a cui viene assegnato un importo
crescente in misura variabile dal 7,69% al 18,75% fino a raggiungere l'importo
massimo stabilito.
Risorse assegnate ai Responsabili per
l'esercizio finanziario 2009:
Responsabile
|
Entrate
|
Uscite
|
Totale
|
Area Amministrativa
|
159.300,00
|
679.500,00
|
838.800,00
|
Area Finanziaria
|
2.945.229,56
|
2.018.289,00
|
4.963.518,56
|
Area Tecnica
|
2.957.738,00
|
3.364.478,56
|
6.322.216,56
|
TOTALE
|
6.062.267,56
|
6.062.267,56
|
12.124.535,12
|
Allegato sub b) al Decreto del Sindaco n° 117
in data 07/09/2009
SCHEMA COMPARATIVO GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
(Valutazioni
conseguibili da un min. di 36 a un max di 130 punti)
CRITERI di valutazione adottati con delibera di G.C.
n. 69 del 07/09/2009
POSIZIONE
ORGANIZZATIVA : AREA AMMINISTRATIVA
A
- COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA
A1.
Personale funzionalmente assegnato - Valutazione max conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
10
|
|
|
2
|
7
|
|
|
|
3
|
4
|
|
|
|
Totale
|
10
|
|
|
A2. Caratteristiche essenziali qualificanti la posizione -
Valutazione max conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
2
|
2
|
|
|
2
|
2
|
2
|
|
|
3
|
2
|
|
|
|
4
|
2
|
2
|
|
|
5
|
2
|
|
|
|
Totale
|
6
|
|
|
(Indicatori
cumulabili)
A3. Eterogeneità delle attività svolte - Valutazione max
conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
10
|
|
|
2
|
7
|
|
|
|
3
|
4
|
|
|
|
Totale
|
10
|
|
|
A4. Autonomia nella gestione - Valutazione max conseguibile
punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
|
|
|
2
|
6
|
6
|
|
|
Totale
|
6
|
|
|
Totale punti per criteri gruppo A
|
32
|
|
|
B - COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA
B1.
Livello di coordinamento - Valutazione max conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
10
|
|
|
2
|
7
|
|
|
|
3
|
5
|
|
|
|
4
|
2
|
|
|
|
Totale
|
10
|
|
|
B2. Procedure e livello di complessità -
Valutazione max conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
|
|
|
2
|
6
|
6
|
|
|
3
|
4
|
|
|
|
4
|
2
|
|
|
|
Totale
|
6
|
|
|
B3. Cognizioni professionali - Valutazione max conseguibile
punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
|
|
|
2
|
6
|
6
|
|
|
3
|
2
|
|
|
|
Totale
|
6
|
|
|
B4. Dinamiche formative e/o d'aggiornamento - Valutazione
max conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
|
|
|
2
|
8
|
8
|
|
|
3
|
6
|
|
|
|
4
|
4
|
|
|
|
5
|
1
|
|
|
|
Totale
|
8
|
|
|
Totale punti per
criteri gruppo B
|
30
|
|
|
C - RESPONSABILITA' GESTIONALI
C1.
Responsabilità verso l'esterno - Valutazione max conseguibile punti 20
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
5-10
|
6
|
|
|
2
|
3-6
|
4
|
|
|
3
|
2-4
|
3
|
|
|
Totale
|
13
|
|
|
(Indicatori
cumulabili)
C2.
Relazioni istituzionali interne ed esterne - Valutazione max conseguibile punti
10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
10
|
|
|
2
|
7
|
|
|
|
3
|
5
|
|
|
|
4
|
2
|
|
|
|
Totale
|
10
|
|
|
C3.
Responsabilità di budget - Valutazione max conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
|
|
|
2
|
7
|
|
|
|
3
|
5
|
5
|
|
|
4
|
1
|
|
|
|
Totale
|
5
|
|
|
C4.
Oggetto delle determinazioni caratterizzanti la posizione - Valutazione max
conseguibile punti 10
Indicatore
|
Punti
|
1°
Area
|
2°
Area
|
3°
Area
|
1
|
10
|
10
|
|
|
2
|
6
|
|
|
|
3
|
2
|
|
|
|
Totale
|
10
|
|
|
Totale punti per
criteri gruppo C
|
38
|
|
|
Ormelle, 07/09/2009
Il
Segretario-Direttore Generale
dott.ssa Antonella VIVIANI
NON STAMPARE !!!
Data
|
Area tematica
|
Argomenti
|
Riferimento legislativo
|
18-01-2007
|
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
|
COMUNI
UNIONI
POSIZIONE
INDENNITA'
|
CCNL del 2004
|
|
Quesito
|
Il caso è il
seguente:
Ad un'Unione di Comuni era stato assegnato un dipendente di categoria D da
parte di uno dei Comuni aderenti per la durata di un anno, con connesso
aumento della retribuzione di posizione in godimento da euro 12.500 ad euro
16.000 ai sensi dell'art.13 del ccnl 2002-2005,
giusta provvedimento del Presidente dell'Unione. Un mese dopo aver disposto
l'assegnazione all'unione, il predetto dipendente chiedeva ed otteneva il
distacco sindacale ai sensi dell'art.47 del ccnl code contrattuali. Il
Comune di appartenenza del dipendente, a sua volta, trascorso un anno,
recedeva dall'Unione. Il problema è il seguente: il dipendente continua a
chiedere la retribuzione maggiorata di euro 16.000,00
in luogo di euro 12.500,00, che è la misura massima attribuibile dal
Comune. Il Comune, invece, ritiene che sia giusto rideterminarla, sulla
base del citato art. 47, laddove parla di "pari valenza", in euro
12.500,00, che rimane pur sempre la misura massima attribuibile da un
Comune (così come per l'Unione la misura massima attribuibile era di euro 16.000).
Qual è la vostra opiniuone al riguardo? Gli oneri economici del distacco,
in ogni caso, su chi devono ricadere?
|
Risposta
|
Riteniamo doveroso
rilevare che l'art. 13, comma 5, del CCNL del 2004 disciplina le ipotesi di
incentivazione DEL PERSONALE UTILIZZATO TEMPORANEAMENTE ED ANCHE
PARZIALMENTE sia dall'Unione sia dal Comune di appartenenza.
Per questo personale si prevede che il valore della PO che SI CUMULA con
quello percepito nell'ente di provenienza, può essere determinato al
massimo in euro 16.000.
Siamo pertanto orientati a ritenere che il solo incarico di PO attribuito
soltanto dall'Unione, doveva essere contenuto nel normale limite massimo di
euro 12.911, dal momento che il soggetto interessato non risulta essere
titolare di altro incarico nel comune di appartenenza; in tal senso risulta
anche l'orientamento dell'ARAN, sulla base dei quesiti pubblicati.
In ordine alla tutela economica del lavoratore titolare di PO collocato in
distacco sindacale, l'art. 47, comma 3, del CCNL 2000 prevede che debba
essere garantito il trattamento economico corrispondente all'incarico
attribuito al momento del distacco sindacale.
La citata clausola contrattuale prende a riferimento un preciso momento
temporale e non consente interpretazioni estensive o riduttive, essendo ben
chiaro l'intento delle parti negoziali rivolto ad una ampia garanzia del
lavoratore.
Nel caso illustrato, pertanto, qualora si confermasse la legittimità del
compenso di 16.000 euro attribuito dall'Unione, questo
compenso dovrebbe essere preso a riferimento per determinare il trattamento
complessivo del dipendente nell'intero periodo di distacco, a nulla
rilevando neanche la eventuale scadenza del periodo di incarico.
Gli oneri economici del distacco, in assenza di disposizioni specifiche al
riguardo, potrebbe essere sostenuto dall'Unione per il preventivato periodo
temporale di assegnazione, e per il periodo successivo dal Comune di
appartenenza.
|
|
NON STAMPARE !!!
Data
|
Area tematica
|
Argomenti
|
Riferimento legislativo
|
14-12-2007
|
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
|
COMUNI
CONVENZIONI
RESPONSABILI
INDENNITA'
|
|
|
Quesito
|
Ai sensi della L.R.T.
40/2001, il ns Ente ha provveduto ad associare vari servizi con altri due
Comuni limitrofi. Per rendere operativo il sistema dei servizi associati il
Comune capofila ha provveduto a costituire Uffici Unici della gestione
associata per ciascun servizio, composti ciascuno da un Responsabile
operativo di tale gestione associata, già posizione organizzativa dell'Ente
Capofila, e da dipendenti di varie qualifiche e, dato atto che ai
responsabili operativi (posizioni organizzative dell'associazione) di
ciascun servizio associato verrà applicato quanto disposto in materia dall'art.14
del vigente CCNL si chiede:
1) nel caso che il servizio oggetto di associazione non sia già presente
tra le attribuzioni del Responsabile di P.O. dell'ente capofila, se l'indennità
di posizione da corrispondere al responsabile di P.O. associata, ai sensi
del disposto dei commi 4 e 5 del predetto art. 14, possa essere cumulata,
per l'intero importo previsto per legge (da E 5164 ad E 16.000)
a quella percepita, a diverso titolo per servizi diversi, presso l'ente di
appartenenza (posizione organizzativa nell'Ente di appartenenza).
2) nel caso che il servizio oggetto di associazione sia già presente tra le
attribuzioni del Responsabile di P.O. dell'ente capofila, se l'indennità di
posizione da corrispondere al responsabile di P.O. associata , ai sensi del
disposto dei commi 4 e 5 del predetto art. 14, possa essere cumulata, per l'intero
importo previsto per legge (da E 5164 ad E 16.000)
a quella percepita, per lo stesso titolo per servizi uguali, presso l'ente
di appartenenza (posizione organizzativa nell'Ente di appartenenza) previo
riproporzionamento della stessa.
|
Risposta
|
Dobbiamo
preliminarmente chiarire che l'art. 14 del CCNL 22.1.2004, prende in
considerazione esclusivamente il caso di un lavoratore che presti una parte
del proprio orario d'obbligo (36 ore settimanali) sia presso l'ente di
appartenenza sia presso un ente diverso, con il consenso dello stesso
lavoratore e previo accordo tra gli enti interessati.
L'ultimo comma del citato art. 14, prevede che la relativa disciplina possa
essere applicata anche nei confronti del personale utilizzato a tempo
parziale (quindi con una duplice collocazione funzionale) nei servizi in
convenzione.
Dalle informazioni fornite con il quesito, nutriamo seri dubbi che la
situazione rappresentata possa essere considerata all'interno delle
disposizioni del citato art. 14; manca, inoltre, la necessaria condizione
della utilizzazione parziale dei lavoratori presso l'ente di appartenenza e
presso il "servizio associato".
Rileviamo inoltre che una struttura organizzativa cui risulti preposto una
categoria D, con incarico di PO, non consente che all'interno della
medesima struttura possano essere conferiti (o confermati) altri autonomi
incarichi di PO; questa soluzione organizzativa potrebbe essere
eventualmente ipotizzata solo negli enti con dirigenza.
Chiariamo, infine, che proprio con riferimento agli incarichi di PO, il
comma 4 del ripetuto art. 14, prevede che i dipendenti utilizzati a tempo
parziale (preso l'ente di appartenenza e presso il servizio in convenzione)
possa essere titolare dei relativi incarichi nelle due realtà
organizzativa, ma l'unico compenso per retribuzione di posizione deve
essere riproporzionato in relazione al tempo di lavoro prestato presso le
medesime realtà; non è mai possibile il cumulo della intera PO dell'ente di
appartenenza con un ulteriore indennità per il medesimo titolo.
Se, come appare nel quesito, non sussiste la doppia posizione di lavoro
mediante utilizzazione a tempo parziale, non è in alcun modo ipotizzabile
la applicazione del più volte citato art. 14. Escludiamo anche che la
istituzione di un servizio associato (struttura organizzativa unitaria)
possa consentire la attribuzione di una pluralità di incarichi di PO; oltre
alla irragionevolezza della soluzione (il servizio associato sarebbe
gestito unitariamente dal P0 del Comune capofila accorpando anche i
precedenti poteri delle preesistenti PO dei singoli Comuni), verrebbe meno
anche la finalità di una maggiore economicità nella gestione del servizio.
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NON STAMPARE !!!
Data
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Area tematica
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Argomenti
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Riferimento legislativo
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28-11-2008
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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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POSIZIONE
INDENNITA'
IMPORTI
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Quesito
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Il responsabile del
servizio economico/finanziario qualifica D3 giuridico e D4 economico con
diploma di ragioniere (assunto all'epoca con qualifica di ragioniere capo)
ha chiesto l'aumento dell'indennità percependo ad oggi 13.000 annue. E'
possibile l'erogazione di un aumento o come asserisce il responsabile del
personale non è fattibile in quanto non iscritto a nessun albo
professionale (come potrebbe non esistendo un albo dei responsabili
finanziari?)?
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Risposta
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Al
titolare di incarico nell'area delle posizioni organizzative è corrisposto
un trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di
posizione e dalla retribuzione di risultato (art. 10 del CCNL 31 marzo
1999). La retribuzione di posizione remunera la rilevanza organizzativa
della posizione ricoperta e presuppone che gli enti definiscano
preventivamente il valore economico di ciascuna posizione istituita entro i
valori minimo e massimo stabiliti dal contratto, secondo una graduazione
che rispecchi la rilevanza organizzativa della posizione stessa in
riferimento ai parametri richiamati dal contratto. La retribuzione di
risultato ha invece una finalità incentivante, è conseguente alla
valutazione positiva dei risultati dell'attività svolta ed è quindi
eventuale e corrisposta annualmente a consuntivo. La retribuzione di posizione
del personale di categoria D varia da un minimo di 5.164,57 E ad un massimo
di 12.911,42 E annui lordi per tredici mensilità, mentre la retribuzione di
risultato è stabilita in percentuale di quella di posizione tra un minimo
del 10 % ed un massimo del 25 % di questa. L'articolo 11 del CCNL del
31.3.1999 estende la disciplina delle posizioni organizzative ai comuni
privi di dirigenza esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la
responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati e secondo
il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato. L'articolo 15
del CCNL del 22.1.2004 chiarisce che negli enti privi di personale in
posizione dirigenziale, chi viene individuato come responsabile della
struttura apicale, con incarico del Sindaco e secondo l'ordinamento
organizzativo che l'Ente si è dato è anche responsabile della
corrispondente posizione organizzativa. Non potrà sussistere, infatti, il
conferimento degli incarichi da parte del Sindaco con attribuzione della
posizione organizzativa a Funzionari senza l'assegnazione delle funzioni
gestionali di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 18.8.200, n.
267. Nel caso delle elevate professionalità i predetti importi sono
stabiliti dall'art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004 in misura più elevata: la
retribuzione di posizione è infatti compresa tra un minimo di 5.164,57 E ed
un massimo di 16.000 E annui lordi per tredici mensilità,
mentre la retribuzione di risultato è stabilita in percentuale di quella di
posizione tra un minimo del 10 % ed un massimo del 30 % di questa. La
fattispecie di cui all'articolo 10 può essere considerata come una
evoluzione dell'istituto contrattuale riguardante le posizioni
organizzative. In particolare l'articolo 10 prevede che gli Enti
valorizzino le alte professionalità del personale di categoria D mediante
il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'articolo
8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999, nel rispetto di quanto
previsto dagli articoli 9, 10 e 11 dello stesso contratto. L'insieme della
normativa di cui sopra porta a ritenere che l'istituto delle posizioni
organizzative negli enti privi di figure dirigenziali, attribuiti ai sensi
dell'articolo 11 del CCNL 31.3.1999, si applica solo per la parte relativa
alle funzioni gestionali di cui alla lettera a) dell'articolo 8 stesso
contratto. Ciò porta a dedurre che l'applicabilità dell'articolo 10 che
disciplina la valorizzazione delle alte professionalità non riguardi gli
Enti privi di figure dirigenziali, anche se ci sono interpretazioni che
invece propendono per l'estensione di tale possibilità. Nell'ordine del
quesito non appare quindi possibile l'erogazione della retribuzione di
posizione più elevata nei limiti dei valori previsti dall'articolo 10,
comma 4, del CCNL 22.1.2004, per le ragioni sopra esposte e non tanto per
la mancata iscrizione all'albo professionale del responsabile del servizio
economico/finanziario.
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NON STAMPARE !!!
Data
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Area tematica
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Argomenti
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Riferimento legislativo
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05-11-2007
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PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
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POSIZIONE
CONVENZIONI
INCARICHI
COMPENSI
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Quesito
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Il nostro Comune
dispone di un settore tecnico con un numero di personale dipendente
leggermente sovradimensionato rispetto ad enti di analoghe dimensioni al
cui vertice è posto uno specialista, cat. D3, posizione economica D4,
plurilaureato (laurea in architettura e laurea in giurisprudenza), con un'anzianità
in posizione D3 superiore a cinque anni. Uno dei Comuni confinanti presenta
una situazione deficitaria caratterizzata anche dall'assenza di un
responsabile di settore dell'area tecnica. Entrambi gli enti coinvolti
presentano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e non dispongono di
posti di dirigente nella dotazione organica e tra i medesimi è già attiva
una convenzione per il settore di polizia locale il cui Responsabile è
inquadrato in cat. D3, è dipendente dell'altro Comune, non è laureato e
percepisce una indennità di E. 12.911,43. Al fine di creare sinergie e
conseguire una migliore ripartizione degli oneri economici delle spese di
personale, attesa anche la comunanza di problematiche che affrontano i due
enti, si è predisposta bozza di convenzione, ex art. 30 TUEL, con la quale
si crea un unico settore tecnico ponendone a capo il Responsabile di
settore plurilaureato del nostro ente. La fattispecie trova disciplina nell'art.
14 del CCNL 22.01.2004 che consente di riconoscer il maggiore impegno che
il Responsabile deve affrontare mediante incremento della retribuzione di
posizione (da E. 12.911,43 ad E. 16.000) e della retribuzione di risultato (dal 25%
al 30%). Tuttavia, tenuto conto che il nostro Responsabile attualmente
percepisce i predetti benefici in misura massima (E. 12.9111,43 e 25%) l'incremento
di cui verrebbe a godere è reputato, dal medesimo, assolutamente
insoddisfacente per una sua adesione al progetto di convenzionamento,
ritenendo, lo stesso, congruo un incremento del proprio stipendio almeno
nella misura del 60%. Per inciso, un tale incremento porterebbe ad un
rilevante ridimensionamento della riduzione delle spese di personale per il
nostro ente. Prescindendo dalla esistente possibilità di imporre al
responsabile di assumere, comunque, siffatto incarico e dando atto che l'eventualità
di intervenire su altri tipo di benefits (quali incremento delle dotazioni
strumentali del settore, rifacimento arredi ufficio, investimento in
formazione, ecc.) non sono stati ritenuti interessanti dal soggetto
interessato, si ritiene che l'unico strumento che consenta di attivare la
convenzione ed al contempo di fronteggiare le richieste del responsabile
sia costituito dalla possibilità che il Sindaco, ex. Art. 50, comma 10
TUEL, faccia ricorso all'incarico di cui all'art. 110 o 109 del TUEL. (con
l'applicazione della indennità ad personam). Al riguardo si pongono,
tuttavia, diverse problematiche:
- il nostro ente non presenta due condizioni ritenute indispensabili dall'art.
110 quali l'esistenza del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi e l' “assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente”
visto che il responsabile lo è già tale presso di noi; tuttavia, tale
ostacolo potrebbe essere superato se l'incarico fosse conferito dal Sindaco
dell'altro Comune;
- qualora fosse l'altro ente ad affidare l'incarico troverebbe applicazione
solo il comma 5 dell'art. 110 o si potrebbe concedere l'aspettativa al
nostro responsabile ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 anche in
ragione della decadenza dell'art. 4 del D.L. n. 280/2004 per mancata
conversione; inoltre, l'altro ente potrebbe assegnare l'incarico
dirigenziale direttamente al nostro responsabile o sarebbe opportuno un
pubblico avviso?;
- nell'ipotesi in cui l'altro ente attivasse l'art. 110 appare
assolutamente essenziale capire come si potrebbe giustificare, in un'ipotesi
di danno erariale, la scelta di corrispondere al Responsabile in
convenzione una retribuzione ben maggiore rispetto a quella permessa dall'art.
14 del CCNL 22.01.2004?;
- in caso di attivazione dell'art. 110 trova applicazione l'ultima alinea
del comma 3 laddove si prevede che le spese per il personale di cui all'art.
110 “non vanno computati al costo contrattuale e del personale” ovvero
prevale l'interpretazione contraria fornita dalla Corte dei Conti, sez.
Molise, con deliberazione n. 24/2007/par.;
- in caso di attivazione dell'art. 110 il responsabile del servizio
convenzionato di polizia locale potrebbe eccepire disparità di trattamento
e rivendicare anch'egli l'applicazione dell'art. 110 con conseguente
rischio di “far saltare” la convenzione in essere?;
- in caso di attivazione dell'art. 110 i responsabili di settore esistenti
nei due Comuni ed inquadrati in cat. D1 o D3 potrebbero rivendicare
analoghe richieste sebbene non siano in possesso di laurea, ovvero si
potrebbe sostenere che avendo creato una figura di tipo dirigenziale tutte
le responsabilità dovrebbero essere affidate al medesimo ovvero al Segretario
Comunale?
In conclusione, si chiede quale sia la procedura corretta da rispettare in
relazione agli obiettivi ed alle problematicità sopra indicate.
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Risposta
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Innanzitutto, va tenuto
conto del fatto che la convenzione per l'esercizio associato dei servizi si
stipula tra due enti, quindi l'unificazione dell'ufficio corrisponde a un
accordo politico che, posto in essere nel pubblico interesse, non puo'
avere come contraltare una contrattazione direttamente stipulata in termini
extra contrattuali, dalle due amministrazioni col dipendente, che dovrebbe
(e potrebbe agevolmente)svolgere il ruolo di responsabile del servizio
riconfigurato, anche se l'art.14 del CCNl del 22.01.2004, per il “Personale
utilizzato a tempo parziale da piu' enti e per i servizi in convenzione”
prevede che, “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi
istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli
enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,
personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per
periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo
mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”. Infatti
il previsto consenso del dipendente e' collegato ovviamente alla verifica e
alla espressione della disponibilita'da parte dello stesso ad accettare l'incarico,non
alla possibilita' da parte del medesimo di governare la convenzione sino a
contrattare compensi extracontrattuali per la funzione assegnata, tali da
stravolgere l'organizzazione ipotizzata e da creare aspetti di
problematicita' nei confronti di altri titolari di posizioni di pari peso e
responsabilita' gia' in condizioni analoghe, o anche di altri aventi
responsabilita' e carichi di lavoro anche superiori, cosi' da rendere non
piu' desiderabile e non immediatamente percorribile la convenzione per l'utilizzo
condiviso di sedi, risorse e strumenti di lavoro nell'ambito individuato,
trasformando una opportunita' reale in un problema; all'interessato e'
consentito esprimere la sua disponibilita' ma questo passaggio non puo'
essere tale da anteporre l'interesse privato a quello pubblico e da
condizionare il perfezionamento di una scelta politica effettuabile nell'interesse
pubblico; il CCNL dispone con chiarezza qual'e' il trattamento massimo
erogabile a chi si accolli l'onere di coordinare un ufficio che, condiviso
tra due enti, si occupera' del disbrigo delle pratiche di entrambi i
comuni. Il dipendente non puo' essere disponibile per il lavoro e
pretendere un compenso diverso da quello contrattualmente previsto. In
assenza del suo pieno consenso, i due enti possono comunque procedere, e se
l'interessato si dichiarera' indisponibile, per la sola pretesa di ottenere
un trattamento economico superiore a quello erogabile contrattualmente,
correra' il rischio che i due enti possano pensare di cercare un altro
referente quale responsabile dell'ufficio associato, e che l'ente datore di
lavoro dello stesso ipotizzi di assegnarlo a diverso incarico, non avendo
il medesimo accettato le condizioni economiche contrattualmente previste e
non avendo un diritto perfetto a mantenere neppure la posizione attuale.
Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della
retribuzione di posizione per gli incarichi in parola può giungere ad un
massimo di 16.000 euro, integrabili in presenza del
raggiungimento pieno degli obiettivi e risultati assegnati, da un ulteriore
importo variabile da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% del
valore della retribuzione di posizione in godimento, erogabile come
retribuzione di risultato, oltre a eventuali rimborsi delle spese sostenute
nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000. I
due comuni interessati sono entrambi piccolissimi (al di sotto dei 5000 abitanti),
sono confinanti e hanno gia' in atto un'altra convenzione per la gestione
condivisa della polizia locale, per cui non si ravvisano ne' elementi di
disagio particolari ne' una onerosita' di carico insostenibile da parte
dell'ufficio tecnico gia'strutturato in modo tale da avere la possibilita'di
adempiere agevolmente alle nuove incombenze (mancando nell'ufficio
corrispondente dell'altro ente il responsabile,in una condizione di
comunanza di problematiche, gia' analizzata e confluente in una bozza di
convenzione, ex art. 30 TUEL, con la quale si individua un unico settore
tecnico, a capo del quale e' stato ipotizzato di collocare il Responsabile
di settore tecnico di codesto ente, gia' operante in un ufficio individuato
con equa distribuzione dei carichi).Il fatto che il prescelto gia'
percepisca la retribuzione di posizione e di risultato in misura massima (E.
12.911,43 e 25%) e che lo stesso valuti “ l'incremento di cui verrebbe a
godere, assolutamente insoddisfacente per una sua adesione al progetto di
convenzionamento, ritenendo congruo un incremento del proprio stipendio
attuale almeno nella misura del 60%”non e' in se' cosi' essenziale per l'attuazione
del progetto, anche se e' un indubbio ostacolo. Non e' in se' risolvibile
se non in un modo, nel far presente all'interessato che i benefici
derivanti dalla L.109/94 (art.18) riguarderanno anche piani e progetti
predisposti nel secondo ente!!!Sicuramente questo aspetto e' stato
dimenticato, ma consente non solo di raggiungere ma sicuramente di superare
il traguardo che l'interessato ha indicato, senza sbilanciare altri aspetti
organizzativi e di equilibrio tra incarichi.Non ha senso pensare a un
incarico ai sensi dell'art.110 D.Lgs.267/00 nei confronti di un dipendente
che e' gia'apicale e gia' titolare di posizione organizzativa presso uno
dei due enti; la strada individuata sarebbe eccepibile, con responsabilita'
per gli amministratori e dirigenti coinvolti (chi scrive e firma l'atto,
chi paga, chi lo adotta,…).
L'intuitu personae (incarico senza avviso) e' ancora percorribile, ma e'
ecepibile anche per l'altro ente se si convenziona con codesto (il CCNL del
comparto e' vincolante per entrambi).
Nell'ipotesi in cui l'altro ente attivasse l'art. 110 non si potrebbe
giustificare, in un'ipotesi di danno erariale, la scelta di corrispondere
al Responsabile in convenzione una retribuzione superiore a quella
contrattualmente definita.
In caso di attivazione dell'art. 110 non trova piu' applicazione nella
prassi dei controlli di molte corti dei conti regionali applicazione
relativa all'ultimo alinea del comma 3, laddove si prevede che le spese per
il personale di cui all'art. 110 “non vanno computati al costo contrattuale
e del personale” in quanto prevale in via generale l'interpretazione
contraria fornita dalla Corte dei Conti, in quasi tutte le sue sezioni
oltre che a livello centrale, con circolari e pareri.
In caso di attivazione dell'art. 110, del D.Lgs.267/00, il responsabile del
servizio convenzionato di polizia locale non potrebbe eccepire disparità di
trattamento e rivendicare anche nei suoi confronti l'applicazione dell'art.
110, che corrisponde normalmente a una scelta fiduciaria politica; potrebbe
pero' sollevare un contenzioso da cui potrebbero scaturire le oggettive
responsabilita' di una soluzione non ammessa (che si sconsiglia
decisamente); analogamente potrebbero sollevare il problema gli altri
apicali dei due comuni.
Intanto l'attivazione di un incarico ai sensi dell'art. 110 sopracitato,
non puo' essere visto come una scelta automatica di incarico dirigenziale,
in quanto si potrebbe continuare ad agire entro lo stesso contratto e
potrebbe essere comunque conferito un incarico a figura di alta
professionalita', con i 16000 euro e un assegno ad personam per la quota
restante, coerentemente con una norma regolamentare che lo consenta; pero'
gli altri dirigenti potrebbero in qualche modo eccepire la disparita'
palese di trattamento.Se il tutto funziona non e' opportuno pregiudicare il
tutto per le pretese insostenibili di uno solo, anche perche' le
responsabilita' che potrebbero sorgere non sarebbero facili da gestire
senza che i due enti non avessero danno.Si ritiene che sia
necessario/indispensabile non andare al di fuori del dettato
contrattuale.In ogni caso le posizioni vanno pesate e la retribuzione di
posizione dovrebbe corrispondere al peso dei carichi e delle responsabilita'
di ognuna delle predette e non da pretese piu' o meno pretestuose o fondate
su altri elementi, dei titolari dei posti apicali.
Puo' essere corretto erogare al predetto al massimo il valore piu' elevato
previsto dal contratto di comparto per retribuzione di posizione e di
risultato, evidenziando che il predetto valore e' indicato come limite
massimo e non come un diritto/obbligo, pesando la posizione e giustificando
con il carico aggiuntivo l'integrazione, pesando nel contempo anche le
altre posizioni, per agire con coerenza ed equita' e non in ossequio all'arroganza
di uno solo.
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