Oggetto:     Criteri per la graduazione della retribuzione di posizione delle posizioni organizzative

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

            Richiamate le delibere di Giunta Comunale n° 96  del 16/12/2004 e n° 115 del 29/12/2008 con le quali venivano fissate le indennità delle Posizioni Organizzative come da prospetto G allegato alla citate deliberazioni;

            Ritenuto opportuno perfezionare il sistema di valorizzazione delle posizioni organizzative attraverso l'individuazione di criteri generali di valutazione attinenti alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa e alle responsabilità gestionali, come da allegato A) al presente atto;

            Dato atto che la definizione dei criteri generali per la disciplina della materia relativa alla valutazione delle posizioni organizzative è oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 16, comma 2, del CCNL del 31/03/1999;

            Dato atto che è stata disposta la trasmissione alle organizzazioni sindacali territoriali ed alla RSU interna di copia dell'allegato A);

            Visto l'art. 10 del CCNL 31/03/1999 che fissa la retribuzione di posizione dei Responsabili di servizio, titolari di posizione organizzativa, nel limite minimo di E 5.164,57 e massimo di E 12.911,42 (E 16.000,00 in caso di servizi in convenzione tra più comuni - art. 14 del CCNL 22/01/2004);

Ritenuto di fissare la parametrazione per la graduazione della misura della retribuzione di posizione entro i limiti di cui sopra e come di seguito specificato:

 

Range punteggio

Retribuzione posizione

Fino a 60

5.200,00

61 - 70

5.600,00

71 - 80

6.200,00

81 - 90

7.000,00

91 - 100

8.000,00

101 - 110

9.500,00

111 - 120

11.000,00

121 - 130

12.900,00

 

Preso atto che la struttura organizzativa del Comune consta di n° 3 posizioni organizzative corrispondenti a:

§    Area Amministrativa

§    Area Finanziaria

§    Area Tecnica;

 

            Dato atto che la valutazione delle posizioni organizzative, funzionale all'attribuzione della retribuzione di posizione spettante ai titolari di posizione organizzativa, verrà effettuata dal Segretario-Direttore Generale sulla base dei criteri ed elementi contenuti nell'allegato A) al presente atto;

 

            Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

 

            Visto l'art. 48 del D.Lgs. n° 267/2000;

 

            Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi,

 

D E L I B E R A

 

1.  di individuare, per la valorizzazione delle posizioni organizzative ed ai fini della  graduazione della retribuzione di posizione dei Responsabili di Area, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 11 del CCNL del 31/03/1999 nonché dell'art. 50 - comma 10 - del D.Lgs. 267/2000, i criteri e gli elementi di valutazione specificati nell'allegato A) alla presente deliberazione;

 

2.  di  dare atto che la valutazione delle posizioni organizzative, consistente nell'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione,  viene demandata al Segretario-Direttore Generale;

 

3.  di dare atto che la graduazione della misura della retribuzione di posizione viene fissata come segue:

 

Range punteggio

Retribuzione posizione

Fino a 60

5.200,00

61 - 70

5.600,00

71 - 80

6.200,00

81 - 90

7.000,00

91 - 100

8.000,00

101 - 110

9.500,00

111 - 120

11.000,00

121 - 130

12.900,00

 

4.  di dare atto che il Sindaco, con proprio decreto, provvederà all'attribuzione dell'importo annuo della retribuzione di posizione ai singoli  Responsabili di posizione organizzativa, sulla base degli importi indicati nella tabella di cui al punto precedente e dei punteggi complessivi risultanti dalla valutazione effettuata dal Segretario-Direttore Generale;

 

5.  di dare atto che ai Responsabili di posizione organizzativa compete anche la retribuzione di risultato in misura variabile da un minimo di 10% ad un massimo del 25% (30% per servizi in convenzione) della retribuzione di posizione che sarà corrisposta in base alla valutazione annuale conseguita;

 

6.  di dichiarare, con votazione unanime e separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 


 

                                                                        Allegato A) al Decreto del Sindaco n. 117 in data 7.9.2009

 

CRITERI  PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

 

 

A) COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA    Max. punti 40

 

A1 - Personale funzionalmente assegnato

 

1- Oltre le 8 unità                                                                               punti 10

 

2- Da 4 a 8 unità                                                                                punti  7

 

3- Fino a 3 unità                                                                                 punti  4

 

 

A2 - Caratteristiche essenziali qualificanti la posizione

 

1- Funzione caratterizzante di tipo gestionale/funzionale                        punti 2

 

2- Funzione caratterizzante di tipo organizzativo                                   punti 2

 

3- Funzione caratterizzante di tipo programmatico                                punti 2

 

4- Funzione caratterizzante di tipo erogativo esterno                             punti 2

 

5- Funzione caratterizzante di tipo erogativo interno                              punti 2

 

Detti profili possono essere cumulabili

 

 

A3 - Eterogeneità delle attività svolte

 

1- Alta per l'assegnazione di 5 o più servizi                                           punti 10

 

2- Media per l'assegnazione da 2 a 4 servizi                                         punti 7

 

3- Bassa per l'assegnazione fino a 2 servizi                                          punti 4

 

 

A4 - Autonomia nella gestione

 

1-   Autonomia  ampia nell'ambito di obiettivi e

       direttive di  massima forniti da organi politici di vertice                    punti 10

 

2-   Autonomia limitata nell'ambito di obiettivi e

      direttive forniti da organi politici di vertice                                        punti   6

 

 


 

 

B) COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA    Max punti 40

 

 

B1 - Livello di coordinamento

 

1- Livelli di funzionalità direttiva molteplici ed eterogenei                         punti 10

 

2- Livelli di funzionalità direttiva limitati ed eterogenei                             punti 7

 

3- Livelli di funzionalità direttiva molteplici ed omogenei                          punti 5

 

4- Livelli di funzionalità direttiva limitati ed omogenei                              punti 2

 

 

B2 - Procedure e livello di complessità

 

1- Numerose e complesse                                                                  punti 10

 

2- Numerose e di media complessità                                                   punti 6

 

3-   Poche e di media complessità                                                      punti 4

 

4. Numerose e standardizzate                                                             punti 2

 

 

B3 - Cognizioni professionali necessarie per l'assolvimento delle attribuzioni

 

1 - Cognizioni di tipo multidisciplinare (giuridico, tecnico,

       contabile, organizzativo ecc.)  ampie                                            punti 10

 

2 - Cognizioni di tipo multidisciplinare (giuridico, tecnico,

      contabile, organizzativo ecc.)  limitate                                            punti 6

                                                                                                         

3 - Cognizioni di tipo monodisciplinare                                                 punti   2

 

 

B4 - Dinamiche formative e/o d'aggiornamento necessarie

        per gli assolvimenti di competenza

 

1.   Dinamiche formative e/o d'aggiornamento costanti ed estese           punti  10

 

2 - Dinamiche formative e/o d'aggiornamento costanti e limitate          punti    8

 

3 - Dinamiche formative e/o d'aggiornamento occasionali ed estese     punti    6

 

4 - Dinamiche formative e/o d'aggiornamento occasionali e limitate    punti    4

 

5 - Dinamiche formative e/o d'aggiornamento non significative                 punti    1

 


 

C) RESPONSABILITA' GESTIONALI    Max punti 50

 

C1 - Responsabilità verso l'esterno

 

1- Responsabilità penale                                                                     punti 5-10

 

2- Responsabilità amministrativa (patrimoniale e contabile)                    punti 3-6

 

3. Responsabilità civile                                                                       punti 2-4

Detti profili possono essere cumulabili

 

C2 - Relazioni istituzionali interne ed esterne

 

1-   Gestione di un sistema di relazioni  complesso,

caratterizzato da un elevato numero di interlocutori

oppure dall'elevata frequenza delle stesse                                      punti 10

 

2-   Gestione di un sistema di relazioni  complesso,

caratterizzato da un limitato numero di interlocutori

oppure dalla contenuta frequenza delle stesse                                punti 7

 

3 - Gestione di un sistema di relazioni di media

      complessità                                                                                 punti 5

 

4-   Gestione di relazioni di tipo semplice                                             punti 2

 

C3 - Responsabilità di budget

 

1- Risorse gestite oltre E 2.000.000,00                                                punti 10

 

2- Risorse gestite da   E 1.000.000,00 a E 2.000.000,00                       punti 7

 

3- Risorse gestite da   E    200.000,00 a E 1.000.000,00                       punti 5

 

4- Risorse gestite fino a E 200.000,00                                                  punti 1

 

C4 - Oggetto delle determinazioni caratterizzanti la posizione

 

1 - Determinazioni di elevato contenuto e spessore

      professionale in termini di responsabilità diretta                              punti 10

 

2-   Determinazioni di modesto contenuto e spessore

professionale in termini di responsabilità diretta                              punti 6

 

3 - Determinazioni di scarso contenuto e spessore

      professionale in termini di responsabilità diretta                              punti 2

 

 

_______________________________________________________________________________________

Il punteggio conseguibile con i criteri così definiti va da un minimo di 36 ad un massimo di 130 punti.

La retribuzione di posizione assegnabile in base all'art. 10 del CCNL 31.03.1999 va da un minimo di

E 5.164,57 ad un massimo di E 12.911,42 (E 16.000,00 per servizi in convenzione).

Per punteggio complessivo fino a 60 punti viene assegnato l'importo minimo previsto dal contratto arrotondato ad E 5.200,00 .

Per punteggi complessivi da 61 a 130, vengono definiti  n° 7 range di 10 punti ciascuno a cui viene assegnato un importo crescente in misura variabile dal 7,69% al 18,75% fino a raggiungere l'importo massimo stabilito.

 

 

 



 

 

Risorse assegnate ai Responsabili per l'esercizio finanziario 2009:

 

Responsabile

Entrate

Uscite

Totale

Area Amministrativa

159.300,00

679.500,00

838.800,00

Area Finanziaria

2.945.229,56

2.018.289,00

4.963.518,56

Area Tecnica

2.957.738,00

3.364.478,56

6.322.216,56

TOTALE

6.062.267,56

6.062.267,56

12.124.535,12

 

 

 


Allegato sub b) al Decreto del Sindaco n° 117 in data 07/09/2009

 

SCHEMA COMPARATIVO GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

(Valutazioni conseguibili da un min. di 36 a un max di 130 punti)

CRITERI  di valutazione adottati con delibera di G.C. n. 69 del 07/09/2009

 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA  : AREA AMMINISTRATIVA

A - COLLOCAZIONE NELLA STRUTTURA
A1. Personale funzionalmente assegnato - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

10

 

 

2

7

 

 

 

3

4

 

 

 

Totale

10

 

 

A2. Caratteristiche essenziali qualificanti la posizione - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

2

2

 

 

2

2

2

 

 

3

2

 

 

 

4

2

2

 

 

5

2

 

 

 

Totale

6

 

 

(Indicatori cumulabili)

A3. Eterogeneità delle attività svolte - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

10

 

 

2

7

 

 

 

3

4

 

 

 

Totale

10

 

 

A4. Autonomia nella gestione - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

 

 

 

2

6

6

 

 

Totale

6

 

 

 

Totale punti  per criteri gruppo  A

32

 

 


B - COMPLESSITA' ORGANIZZATIVA

B1. Livello di coordinamento - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

10

 

 

2

7

 

 

 

3

5

 

 

 

4

2

 

 

 

Totale

10

 

 

 

B2. Procedure e livello di complessità - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

 

 

 

2

6

6

 

 

3

4

 

 

 

4

2

 

 

 

Totale

6

 

 

B3. Cognizioni professionali - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

 

 

 

2

6

6

 

 

3

2

 

 

 

Totale

6

 

 

B4. Dinamiche formative e/o d'aggiornamento - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

 

 

 

2

8

8

 

 

3

6

 

 

 

4

4

 

 

 

5

1

 

 

 

Totale

8

 

 

 

Totale punti per criteri   gruppo  B

30

 

 

 


C - RESPONSABILITA' GESTIONALI

C1. Responsabilità verso l'esterno - Valutazione max conseguibile punti 20

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

5-10

6

 

 

2

3-6

4

 

 

3

2-4

3

 

 

Totale

13

 

 

(Indicatori cumulabili)

C2. Relazioni istituzionali interne ed esterne - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

10

 

 

2

7

 

 

 

3

5

 

 

 

4

2

 

 

 

Totale

10

 

 

C3. Responsabilità di budget - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

 

 

 

2

7

 

 

 

3

5

5

 

 

4

1

 

 

 

Totale

5

 

 

C4. Oggetto delle determinazioni caratterizzanti la posizione - Valutazione max conseguibile punti 10

 

Indicatore

Punti

1° Area

2° Area

3° Area

1

10

10

 

 

2

6

 

 

 

3

2

 

 

 

Totale

10

 

 

 

Totale punti per criteri gruppo C

38

 

 

 

Totale punti (A-B-C)

100

 

 

 

Ormelle, 07/09/2009

                                                                       Il Segretario-Direttore Generale

                                                                            dott.ssa  Antonella VIVIANI

 

 

 

 


 

 

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Argomenti

Riferimento legislativo

18-01-2007 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

COMUNI
UNIONI
POSIZIONE
INDENNITA' 

CCNL del 2004  

Quesito

Il caso è il seguente:
Ad un'Unione di Comuni era stato assegnato un dipendente di categoria D da parte di uno dei Comuni aderenti per la durata di un anno, con connesso aumento della retribuzione di posizione in godimento da euro 12.500 ad euro
16.000 ai sensi dell'art.13 del ccnl 2002-2005, giusta provvedimento del Presidente dell'Unione. Un mese dopo aver disposto l'assegnazione all'unione, il predetto dipendente chiedeva ed otteneva il distacco sindacale ai sensi dell'art.47 del ccnl code contrattuali. Il Comune di appartenenza del dipendente, a sua volta, trascorso un anno, recedeva dall'Unione. Il problema è il seguente: il dipendente continua a chiedere la retribuzione maggiorata di euro 16.000,00 in luogo di euro 12.500,00, che è la misura massima attribuibile dal Comune. Il Comune, invece, ritiene che sia giusto rideterminarla, sulla base del citato art. 47, laddove parla di "pari valenza", in euro 12.500,00, che rimane pur sempre la misura massima attribuibile da un Comune (così come per l'Unione la misura massima attribuibile era di euro 16.000). Qual è la vostra opiniuone al riguardo? Gli oneri economici del distacco, in ogni caso, su chi devono ricadere? 

Risposta

Riteniamo doveroso rilevare che l'art. 13, comma 5, del CCNL del 2004 disciplina le ipotesi di incentivazione DEL PERSONALE UTILIZZATO TEMPORANEAMENTE ED ANCHE PARZIALMENTE sia dall'Unione sia dal Comune di appartenenza.
Per questo personale si prevede che il valore della PO che SI CUMULA con quello percepito nell'ente di provenienza, può essere determinato al massimo in euro
16.000.
Siamo pertanto orientati a ritenere che il solo incarico di PO attribuito soltanto dall'Unione, doveva essere contenuto nel normale limite massimo di euro 12.911, dal momento che il soggetto interessato non risulta essere titolare di altro incarico nel comune di appartenenza; in tal senso risulta anche l'orientamento dell'ARAN, sulla base dei quesiti pubblicati.
In ordine alla tutela economica del lavoratore titolare di PO collocato in distacco sindacale, l'art. 47, comma 3, del CCNL 2000 prevede che debba essere garantito il trattamento economico corrispondente all'incarico attribuito al momento del distacco sindacale.
La citata clausola contrattuale prende a riferimento un preciso momento temporale e non consente interpretazioni estensive o riduttive, essendo ben chiaro l'intento delle parti negoziali rivolto ad una ampia garanzia del lavoratore.
Nel caso illustrato, pertanto, qualora si confermasse la legittimità del compenso di
16.000 euro attribuito dall'Unione, questo compenso dovrebbe essere preso a riferimento per determinare il trattamento complessivo del dipendente nell'intero periodo di distacco, a nulla rilevando neanche la eventuale scadenza del periodo di incarico.
Gli oneri economici del distacco, in assenza di disposizioni specifiche al riguardo, potrebbe essere sostenuto dall'Unione per il preventivato periodo temporale di assegnazione, e per il periodo successivo dal Comune di appartenenza.

 

 


 

 

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Data

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Argomenti

Riferimento legislativo

14-12-2007 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

COMUNI
CONVENZIONI
RESPONSABILI
INDENNITA' 

 

Quesito

Ai sensi della L.R.T. 40/2001, il ns Ente ha provveduto ad associare vari servizi con altri due Comuni limitrofi. Per rendere operativo il sistema dei servizi associati il Comune capofila ha provveduto a costituire Uffici Unici della gestione associata per ciascun servizio, composti ciascuno da un Responsabile operativo di tale gestione associata, già posizione organizzativa dell'Ente Capofila, e da dipendenti di varie qualifiche e, dato atto che ai responsabili operativi (posizioni organizzative dell'associazione) di ciascun servizio associato verrà applicato quanto disposto in materia dall'art.14 del vigente CCNL si chiede:
1) nel caso che il servizio oggetto di associazione non sia già presente tra le attribuzioni del Responsabile di P.O. dell'ente capofila, se l'indennità di posizione da corrispondere al responsabile di P.O. associata, ai sensi del disposto dei commi 4 e 5 del predetto art. 14, possa essere cumulata, per l'intero importo previsto per legge (da E 5164 ad E
16.000) a quella percepita, a diverso titolo per servizi diversi, presso l'ente di appartenenza (posizione organizzativa nell'Ente di appartenenza).
2) nel caso che il servizio oggetto di associazione sia già presente tra le attribuzioni del Responsabile di P.O. dell'ente capofila, se l'indennità di posizione da corrispondere al responsabile di P.O. associata , ai sensi del disposto dei commi 4 e 5 del predetto art. 14, possa essere cumulata, per l'intero importo previsto per legge (da E 5164 ad E
16.000) a quella percepita, per lo stesso titolo per servizi uguali, presso l'ente di appartenenza (posizione organizzativa nell'Ente di appartenenza) previo riproporzionamento della stessa. 

Risposta

Dobbiamo preliminarmente chiarire che l'art. 14 del CCNL 22.1.2004, prende in considerazione esclusivamente il caso di un lavoratore che presti una parte del proprio orario d'obbligo (36 ore settimanali) sia presso l'ente di appartenenza sia presso un ente diverso, con il consenso dello stesso lavoratore e previo accordo tra gli enti interessati.
L'ultimo comma del citato art. 14, prevede che la relativa disciplina possa essere applicata anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale (quindi con una duplice collocazione funzionale) nei servizi in convenzione.
Dalle informazioni fornite con il quesito, nutriamo seri dubbi che la situazione rappresentata possa essere considerata all'interno delle disposizioni del citato art. 14; manca, inoltre, la necessaria condizione della utilizzazione parziale dei lavoratori presso l'ente di appartenenza e presso il "servizio associato".
Rileviamo inoltre che una struttura organizzativa cui risulti preposto una categoria D, con incarico di PO, non consente che all'interno della medesima struttura possano essere conferiti (o confermati) altri autonomi incarichi di PO; questa soluzione organizzativa potrebbe essere eventualmente ipotizzata solo negli enti con dirigenza.
Chiariamo, infine, che proprio con riferimento agli incarichi di PO, il comma 4 del ripetuto art. 14, prevede che i dipendenti utilizzati a tempo parziale (preso l'ente di appartenenza e presso il servizio in convenzione) possa essere titolare dei relativi incarichi nelle due realtà organizzativa, ma l'unico compenso per retribuzione di posizione deve essere riproporzionato in relazione al tempo di lavoro prestato presso le medesime realtà; non è mai possibile il cumulo della intera PO dell'ente di appartenenza con un ulteriore indennità per il medesimo titolo.
Se, come appare nel quesito, non sussiste la doppia posizione di lavoro mediante utilizzazione a tempo parziale, non è in alcun modo ipotizzabile la applicazione del più volte citato art. 14. Escludiamo anche che la istituzione di un servizio associato (struttura organizzativa unitaria) possa consentire la attribuzione di una pluralità di incarichi di PO; oltre alla irragionevolezza della soluzione (il servizio associato sarebbe gestito unitariamente dal P0 del Comune capofila accorpando anche i precedenti poteri delle preesistenti PO dei singoli Comuni), verrebbe meno anche la finalità di una maggiore economicità nella gestione del servizio.

 

 

 


 

 

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Data

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Argomenti

Riferimento legislativo

28-11-2008 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

POSIZIONE
INDENNITA'
IMPORTI
 

 

Quesito

Il responsabile del servizio economico/finanziario qualifica D3 giuridico e D4 economico con diploma di ragioniere (assunto all'epoca con qualifica di ragioniere capo) ha chiesto l'aumento dell'indennità percependo ad oggi 13.000 annue. E' possibile l'erogazione di un aumento o come asserisce il responsabile del personale non è fattibile in quanto non iscritto a nessun albo professionale (come potrebbe non esistendo un albo dei responsabili finanziari?)?
 

Risposta

Al titolare di incarico nell'area delle posizioni organizzative è corrisposto un trattamento economico accessorio costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato (art. 10 del CCNL 31 marzo 1999). La retribuzione di posizione remunera la rilevanza organizzativa della posizione ricoperta e presuppone che gli enti definiscano preventivamente il valore economico di ciascuna posizione istituita entro i valori minimo e massimo stabiliti dal contratto, secondo una graduazione che rispecchi la rilevanza organizzativa della posizione stessa in riferimento ai parametri richiamati dal contratto. La retribuzione di risultato ha invece una finalità incentivante, è conseguente alla valutazione positiva dei risultati dell'attività svolta ed è quindi eventuale e corrisposta annualmente a consuntivo. La retribuzione di posizione del personale di categoria D varia da un minimo di 5.164,57 E ad un massimo di 12.911,42 E annui lordi per tredici mensilità, mentre la retribuzione di risultato è stabilita in percentuale di quella di posizione tra un minimo del 10 % ed un massimo del 25 % di questa. L'articolo 11 del CCNL del 31.3.1999 estende la disciplina delle posizioni organizzative ai comuni privi di dirigenza esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati e secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato. L'articolo 15 del CCNL del 22.1.2004 chiarisce che negli enti privi di personale in posizione dirigenziale, chi viene individuato come responsabile della struttura apicale, con incarico del Sindaco e secondo l'ordinamento organizzativo che l'Ente si è dato è anche responsabile della corrispondente posizione organizzativa. Non potrà sussistere, infatti, il conferimento degli incarichi da parte del Sindaco con attribuzione della posizione organizzativa a Funzionari senza l'assegnazione delle funzioni gestionali di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 18.8.200, n. 267. Nel caso delle elevate professionalità i predetti importi sono stabiliti dall'art. 10 del CCNL 22 gennaio 2004 in misura più elevata: la retribuzione di posizione è infatti compresa tra un minimo di 5.164,57 E ed un massimo di 16.000 E annui lordi per tredici mensilità, mentre la retribuzione di risultato è stabilita in percentuale di quella di posizione tra un minimo del 10 % ed un massimo del 30 % di questa. La fattispecie di cui all'articolo 10 può essere considerata come una evoluzione dell'istituto contrattuale riguardante le posizioni organizzative. In particolare l'articolo 10 prevede che gli Enti valorizzino le alte professionalità del personale di categoria D mediante il conferimento di incarichi a termine nell'ambito della disciplina dell'articolo 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31.3.1999, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 11 dello stesso contratto. L'insieme della normativa di cui sopra porta a ritenere che l'istituto delle posizioni organizzative negli enti privi di figure dirigenziali, attribuiti ai sensi dell'articolo 11 del CCNL 31.3.1999, si applica solo per la parte relativa alle funzioni gestionali di cui alla lettera a) dell'articolo 8 stesso contratto. Ciò porta a dedurre che l'applicabilità dell'articolo 10 che disciplina la valorizzazione delle alte professionalità non riguardi gli Enti privi di figure dirigenziali, anche se ci sono interpretazioni che invece propendono per l'estensione di tale possibilità. Nell'ordine del quesito non appare quindi possibile l'erogazione della retribuzione di posizione più elevata nei limiti dei valori previsti dall'articolo 10, comma 4, del CCNL 22.1.2004, per le ragioni sopra esposte e non tanto per la mancata iscrizione all'albo professionale del responsabile del servizio economico/finanziario.

 

 

 


 

 

NON  STAMPARE !!!

 

Data

Area tematica

Argomenti

Riferimento legislativo

05-11-2007 

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 

POSIZIONE
CONVENZIONI
INCARICHI
COMPENSI 

 

Quesito

Il nostro Comune dispone di un settore tecnico con un numero di personale dipendente leggermente sovradimensionato rispetto ad enti di analoghe dimensioni al cui vertice è posto uno specialista, cat. D3, posizione economica D4, plurilaureato (laurea in architettura e laurea in giurisprudenza), con un'anzianità in posizione D3 superiore a cinque anni. Uno dei Comuni confinanti presenta una situazione deficitaria caratterizzata anche dall'assenza di un responsabile di settore dell'area tecnica. Entrambi gli enti coinvolti presentano una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e non dispongono di posti di dirigente nella dotazione organica e tra i medesimi è già attiva una convenzione per il settore di polizia locale il cui Responsabile è inquadrato in cat. D3, è dipendente dell'altro Comune, non è laureato e percepisce una indennità di E. 12.911,43. Al fine di creare sinergie e conseguire una migliore ripartizione degli oneri economici delle spese di personale, attesa anche la comunanza di problematiche che affrontano i due enti, si è predisposta bozza di convenzione, ex art. 30 TUEL, con la quale si crea un unico settore tecnico ponendone a capo il Responsabile di settore plurilaureato del nostro ente. La fattispecie trova disciplina nell'art. 14 del CCNL 22.01.2004 che consente di riconoscer il maggiore impegno che il Responsabile deve affrontare mediante incremento della retribuzione di posizione (da E. 12.911,43 ad E. 16.000) e della retribuzione di risultato (dal 25% al 30%). Tuttavia, tenuto conto che il nostro Responsabile attualmente percepisce i predetti benefici in misura massima (E. 12.9111,43 e 25%) l'incremento di cui verrebbe a godere è reputato, dal medesimo, assolutamente insoddisfacente per una sua adesione al progetto di convenzionamento, ritenendo, lo stesso, congruo un incremento del proprio stipendio almeno nella misura del 60%. Per inciso, un tale incremento porterebbe ad un rilevante ridimensionamento della riduzione delle spese di personale per il nostro ente. Prescindendo dalla esistente possibilità di imporre al responsabile di assumere, comunque, siffatto incarico e dando atto che l'eventualità di intervenire su altri tipo di benefits (quali incremento delle dotazioni strumentali del settore, rifacimento arredi ufficio, investimento in formazione, ecc.) non sono stati ritenuti interessanti dal soggetto interessato, si ritiene che l'unico strumento che consenta di attivare la convenzione ed al contempo di fronteggiare le richieste del responsabile sia costituito dalla possibilità che il Sindaco, ex. Art. 50, comma 10 TUEL, faccia ricorso all'incarico di cui all'art. 110 o 109 del TUEL. (con l'applicazione della indennità ad personam). Al riguardo si pongono, tuttavia, diverse problematiche:
- il nostro ente non presenta due condizioni ritenute indispensabili dall'art. 110 quali l'esistenza del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e l' “assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente” visto che il responsabile lo è già tale presso di noi; tuttavia, tale ostacolo potrebbe essere superato se l'incarico fosse conferito dal Sindaco dell'altro Comune;
- qualora fosse l'altro ente ad affidare l'incarico troverebbe applicazione solo il comma 5 dell'art. 110 o si potrebbe concedere l'aspettativa al nostro responsabile ex art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 anche in ragione della decadenza dell'art. 4 del D.L. n. 280/2004 per mancata conversione; inoltre, l'altro ente potrebbe assegnare l'incarico dirigenziale direttamente al nostro responsabile o sarebbe opportuno un pubblico avviso?;
- nell'ipotesi in cui l'altro ente attivasse l'art. 110 appare assolutamente essenziale capire come si potrebbe giustificare, in un'ipotesi di danno erariale, la scelta di corrispondere al Responsabile in convenzione una retribuzione ben maggiore rispetto a quella permessa dall'art. 14 del CCNL 22.01.2004?;
- in caso di attivazione dell'art. 110 trova applicazione l'ultima alinea del comma 3 laddove si prevede che le spese per il personale di cui all'art. 110 “non vanno computati al costo contrattuale e del personale” ovvero prevale l'interpretazione contraria fornita dalla Corte dei Conti, sez. Molise, con deliberazione n. 24/2007/par.;
- in caso di attivazione dell'art. 110 il responsabile del servizio convenzionato di polizia locale potrebbe eccepire disparità di trattamento e rivendicare anch'egli l'applicazione dell'art. 110 con conseguente rischio di “far saltare” la convenzione in essere?;
- in caso di attivazione dell'art. 110 i responsabili di settore esistenti nei due Comuni ed inquadrati in cat. D1 o D3 potrebbero rivendicare analoghe richieste sebbene non siano in possesso di laurea, ovvero si potrebbe sostenere che avendo creato una figura di tipo dirigenziale tutte le responsabilità dovrebbero essere affidate al medesimo ovvero al Segretario Comunale?
In conclusione, si chiede quale sia la procedura corretta da rispettare in relazione agli obiettivi ed alle problematicità sopra indicate.


 

Risposta

Innanzitutto, va tenuto conto del fatto che la convenzione per l'esercizio associato dei servizi si stipula tra due enti, quindi l'unificazione dell'ufficio corrisponde a un accordo politico che, posto in essere nel pubblico interesse, non puo' avere come contraltare una contrattazione direttamente stipulata in termini extra contrattuali, dalle due amministrazioni col dipendente, che dovrebbe (e potrebbe agevolmente)svolgere il ruolo di responsabile del servizio riconfigurato, anche se l'art.14 del CCNl del 22.01.2004, per il “Personale utilizzato a tempo parziale da piu' enti e per i servizi in convenzione” prevede che, “al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”. Infatti il previsto consenso del dipendente e' collegato ovviamente alla verifica e alla espressione della disponibilita'da parte dello stesso ad accettare l'incarico,non alla possibilita' da parte del medesimo di governare la convenzione sino a contrattare compensi extracontrattuali per la funzione assegnata, tali da stravolgere l'organizzazione ipotizzata e da creare aspetti di problematicita' nei confronti di altri titolari di posizioni di pari peso e responsabilita' gia' in condizioni analoghe, o anche di altri aventi responsabilita' e carichi di lavoro anche superiori, cosi' da rendere non piu' desiderabile e non immediatamente percorribile la convenzione per l'utilizzo condiviso di sedi, risorse e strumenti di lavoro nell'ambito individuato, trasformando una opportunita' reale in un problema; all'interessato e' consentito esprimere la sua disponibilita' ma questo passaggio non puo' essere tale da anteporre l'interesse privato a quello pubblico e da condizionare il perfezionamento di una scelta politica effettuabile nell'interesse pubblico; il CCNL dispone con chiarezza qual'e' il trattamento massimo erogabile a chi si accolli l'onere di coordinare un ufficio che, condiviso tra due enti, si occupera' del disbrigo delle pratiche di entrambi i comuni. Il dipendente non puo' essere disponibile per il lavoro e pretendere un compenso diverso da quello contrattualmente previsto. In assenza del suo pieno consenso, i due enti possono comunque procedere, e se l'interessato si dichiarera' indisponibile, per la sola pretesa di ottenere un trattamento economico superiore a quello erogabile contrattualmente, correra' il rischio che i due enti possano pensare di cercare un altro referente quale responsabile dell'ufficio associato, e che l'ente datore di lavoro dello stesso ipotizzi di assegnarlo a diverso incarico, non avendo il medesimo accettato le condizioni economiche contrattualmente previste e non avendo un diritto perfetto a mantenere neppure la posizione attuale.
Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi in parola può giungere ad un massimo di
16.000 euro, integrabili in presenza del raggiungimento pieno degli obiettivi e risultati assegnati, da un ulteriore importo variabile da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% del valore della retribuzione di posizione in godimento, erogabile come retribuzione di risultato, oltre a eventuali rimborsi delle spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000. I due comuni interessati sono entrambi piccolissimi (al di sotto dei 5000 abitanti), sono confinanti e hanno gia' in atto un'altra convenzione per la gestione condivisa della polizia locale, per cui non si ravvisano ne' elementi di disagio particolari ne' una onerosita' di carico insostenibile da parte dell'ufficio tecnico gia'strutturato in modo tale da avere la possibilita'di adempiere agevolmente alle nuove incombenze (mancando nell'ufficio corrispondente dell'altro ente il responsabile,in una condizione di comunanza di problematiche, gia' analizzata e confluente in una bozza di convenzione, ex art. 30 TUEL, con la quale si individua un unico settore tecnico, a capo del quale e' stato ipotizzato di collocare il Responsabile di settore tecnico di codesto ente, gia' operante in un ufficio individuato con equa distribuzione dei carichi).Il fatto che il prescelto gia' percepisca la retribuzione di posizione e di risultato in misura massima (E. 12.911,43 e 25%) e che lo stesso valuti “ l'incremento di cui verrebbe a godere, assolutamente insoddisfacente per una sua adesione al progetto di convenzionamento, ritenendo congruo un incremento del proprio stipendio attuale almeno nella misura del 60%”non e' in se' cosi' essenziale per l'attuazione del progetto, anche se e' un indubbio ostacolo. Non e' in se' risolvibile se non in un modo, nel far presente all'interessato che i benefici derivanti dalla L.109/94 (art.18) riguarderanno anche piani e progetti predisposti nel secondo ente!!!Sicuramente questo aspetto e' stato dimenticato, ma consente non solo di raggiungere ma sicuramente di superare il traguardo che l'interessato ha indicato, senza sbilanciare altri aspetti organizzativi e di equilibrio tra incarichi.Non ha senso pensare a un incarico ai sensi dell'art.110 D.Lgs.267/00 nei confronti di un dipendente che e' gia'apicale e gia' titolare di posizione organizzativa presso uno dei due enti; la strada individuata sarebbe eccepibile, con responsabilita' per gli amministratori e dirigenti coinvolti (chi scrive e firma l'atto, chi paga, chi lo adotta,…).
L'intuitu personae (incarico senza avviso) e' ancora percorribile, ma e' ecepibile anche per l'altro ente se si convenziona con codesto (il CCNL del comparto e' vincolante per entrambi).
Nell'ipotesi in cui l'altro ente attivasse l'art. 110 non si potrebbe giustificare, in un'ipotesi di danno erariale, la scelta di corrispondere al Responsabile in convenzione una retribuzione superiore a quella contrattualmente definita.
In caso di attivazione dell'art. 110 non trova piu' applicazione nella prassi dei controlli di molte corti dei conti regionali applicazione relativa all'ultimo alinea del comma 3, laddove si prevede che le spese per il personale di cui all'art. 110 “non vanno computati al costo contrattuale e del personale” in quanto prevale in via generale l'interpretazione contraria fornita dalla Corte dei Conti, in quasi tutte le sue sezioni oltre che a livello centrale, con circolari e pareri.
In caso di attivazione dell'art. 110, del D.Lgs.267/00, il responsabile del servizio convenzionato di polizia locale non potrebbe eccepire disparità di trattamento e rivendicare anche nei suoi confronti l'applicazione dell'art. 110, che corrisponde normalmente a una scelta fiduciaria politica; potrebbe pero' sollevare un contenzioso da cui potrebbero scaturire le oggettive responsabilita' di una soluzione non ammessa (che si sconsiglia decisamente); analogamente potrebbero sollevare il problema gli altri apicali dei due comuni.
Intanto l'attivazione di un incarico ai sensi dell'art. 110 sopracitato, non puo' essere visto come una scelta automatica di incarico dirigenziale, in quanto si potrebbe continuare ad agire entro lo stesso contratto e potrebbe essere comunque conferito un incarico a figura di alta professionalita', con i 16000 euro e un assegno ad personam per la quota restante, coerentemente con una norma regolamentare che lo consenta; pero' gli altri dirigenti potrebbero in qualche modo eccepire la disparita' palese di trattamento.Se il tutto funziona non e' opportuno pregiudicare il tutto per le pretese insostenibili di uno solo, anche perche' le responsabilita' che potrebbero sorgere non sarebbero facili da gestire senza che i due enti non avessero danno.Si ritiene che sia necessario/indispensabile non andare al di fuori del dettato contrattuale.In ogni caso le posizioni vanno pesate e la retribuzione di posizione dovrebbe corrispondere al peso dei carichi e delle responsabilita' di ognuna delle predette e non da pretese piu' o meno pretestuose o fondate su altri elementi, dei titolari dei posti apicali.
Puo' essere corretto erogare al predetto al massimo il valore piu' elevato previsto dal contratto di comparto per retribuzione di posizione e di risultato, evidenziando che il predetto valore e' indicato come limite massimo e non come un diritto/obbligo, pesando la posizione e giustificando con il carico aggiuntivo l'integrazione, pesando nel contempo anche le altre posizioni, per agire con coerenza ed equita' e non in ossequio all'arroganza di uno solo.