Oggetto: Indicazioni per trattative sindacali -
salario accessorio 2009 e scheda di valutazione
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il trattamento economico accessorio
costituisce parte del trattamento economico complessivo dei dipendenti
comunali, basato sulla valutazione delle prestazioni di lavoro e sul
raggiungimento degli obiettivi;
- che il trattamento economico accessorio è
disciplinato dall'art. 31 del CCNL 22/01/2004 che ha istituito il fondo
delle risorse decentrate per lo sviluppo delle risorse umane e la produttività;
- che negli enti privi di qualifiche
dirigenziali il trattamento economico accessorio è corrisposto ai dipendenti,
previo procedimento di valutazione, ad eccezione di quelli individuati quali
titolari di posizione organizzativa in quanto percepiscono una retribuzione di
risultato finanziata con risorse di bilancio;
Precisato
che in merito alla distribuzione del fondo 2009 per quanto riguarda le
progressioni orizzontali è stato concluso in data 21/04/2009 l'accordo tra la
delegazione trattante di parte pubblica, presieduta dalla dott.ssa Domenica
Maccarrone, e la parte sindacale che prevede due progressioni orizzontali e
cioè una per la categoria C ed una per la categoria D e che tale accordo deve
considerarsi vincolante per le parti;
Ritenuto,
quindi, doversi esprimere in merito soltanto alla distribuzione del fondo per
la parte relativa alla produttività;
Visto l'art. 4, comma 2, del
CCNL 31/07/2009 che prevede che le Amministrazioni Comunali possono
incrementare a decorrere dal 31/12/2008, a valere per l'anno 2009, il fondo
delle risorse decentrate "variabili" 2009 della percentuale nel
limite dell'1% del monte salari anno 2007, qualora il rapporto tra spese del
personale ed entrate correnti sia non superiore al 38%;
Dato
atto che è in facoltà dell'ente provvedere all'aumento del fondo delle risorse
variabili ai sensi dell'art. 4, comma 2, del CCNL 31/07/2009;
Atteso che dai
dati desunti dal Rendiconto di Gestione 2007, approvato dal Consiglio Comunale
con deliberazione n° 11 del 12/06/2008, risulta che il rapporto tra spese
per il "personale" ed "entrate correnti" è pari al 25,49%;
Ritenuto di
autorizzare l'incremento del fondo di circa E 3.740,00 pari all'1% del
monte salari 2007 (E 374.289,00 x 1% = E 3.740,00);
Atteso che, a
seguito dell'incremento indicato, il fondo per lo sviluppo delle risorse umane
e la produttività 2009 ammonta a circa E 57.000,00 e sarà rispettato il
"tetto di spesa" previsto dal comma 562 della legge 296/2006 fissato
in E 641.183,09 ;
Vista la legge
n° 296/2006 (Finanziaria 2007), comma 562 che così recita "Per gli
enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. ... omissis";
Visto il CCNL
31/07/2009;
Visto
l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio Personale ed in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del
servizio Finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000, n° 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli Enti Locali";
Ad
unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
1) di fornire, per le motivazioni esposte in premessa, alla
delegazione trattante di parte pubblica, le seguenti indicazioni:
§ di incrementare il fondo per lo sviluppo delle risorse umane e la
produttività della somma di E 3.740,00 pari all'1% del monte salari 2007 (E 374.289,00
x 1% = E 3.740,00);
§ di dare atto che le risorse disponibili relative all'anno 2009
verranno destinate, il 35% circa, alle
progressioni economiche nella categoria in base al precedente accordo stipulato
in data 21/04/2009 fra la delegazione trattante di parte pubblica e la parte
sindacale;
§ di stabilire che il restante 65% circa verrà
destinato ai compensi incentivanti la produttività;
2) di dichiarare ,
con separata unanime votazione, la presente deliberazione “immediatamente
eseguibile” ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.