DELIBERA
GM.125/01
LA GIUNTA
COMUNALE
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Richiamata la delibera di Giunta n.146/2000 con la quale è stata deliberato per
l'anno 2001 la conferma delle aliquote e la determinazione delle agevolazioni
in materia di ICI;
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Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano
essere:
a)
Legge delega in materia di tributi n. 421/92;
b)
Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;
c)
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;
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Richiamato l'art. 4, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.98, che a
decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità
Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.lgs. 4.12.97, n.460, sono esonerate
dal pagamento di tutti i contributi di competenza del Comune e dei connessi
adempimenti. L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal
rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione
attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il
Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della
richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a
sgravio di quanto iscritto a ruolo;
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Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli
Immobili, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 52, comma 2, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26.11.1998;
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Considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del
bilancio 2002, si evidenzia che non sussiste la necessità di ritoccare le
preesistenti aliquote, in quanto con la conferma delle stesse si raggiunge
l'equilibrio di bilancio;
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Ritenuto COMUNQUE CONGRUO OPTARE, per il 2002, per la conferma di quanto segue:
1)
AUMENTO DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:
a) fabbricati + 5%
b) redditi dominicali + 25%
(art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);
2)
ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad
abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.
L'aliquota
5,2 per mille si applica alle abitazioni
principali intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria
(gruppo catastale A) nelle quali il contribuente, che le possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano
abitualmente.
La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni
principali: C/2 - C/6 - C/7.
Tali
pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
L'aliquota
5,2 per mille si applica inoltre a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per
le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci
assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono
residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non locata;
La
stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui
ai punti a), b), c) a condizione che queste siano destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle stesse unità immobiliari.
3)
ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per gli immobili non locati,
intendendosi le ABITAZIONI NON LOCATE - VUOTE e relative pertinenze
classificate nelle categorie:
C/2
- C/6 - C/7
Si
considerano non locati gli alloggi che non sono stati concessi dal proprietario
ad altri soggetti attraverso un contratto di locazione, di comodato d'uso o
comunque non usati secondo le risultanze anagrafiche.
Da questa ultima disposizione sono esclusi:
a.
i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente
l'attività di costruzione e l'alienazione
di immobili, per i
quali si applica l'aliquota ordinaria del
5,9 per mille;
b.
gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati ai quali si applica l'aliquota
del 5,9 per mille
ridotta del 50% previo accertamento
dell'ufficio tecnico con
perizia a carico del proprietario o
presentazione di
dichiarazione sostitutiva da parte del
proprietario stesso ai
sensi della legge 04.01.68 n. 15 (vedi
legge Bassanini).
4)
ALIQUOTA ORDINARIA DEL 5,9 per mille per terreni agricoli, aree
fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle
aliquote di cui ai punti 2) e 3);
5)
AUMENTARE L'APPLICAZIONE, per l'anno 2002, della detrazione d'imposta
sulla 1^ abitazione (solo sul Gruppo Catastale A e non sulle relative
pertinenze classificate nelle categorie C/2 - C/6 - C/7 salvo il caso della
parte di detrazione che non trova capienza nella tassazione della abitazione
principale) nella misura di EURO 155 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, estendendo tale opportunità
legislativa anche a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
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Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49
del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore
Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;
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Con voti unanimi;
DELIBERA
1)
di confermare per l'anno finanziario 2002 l'aumento delle rendite (o estimi)
catastali al 31.12.96 ai sensi art. 3, commi 48 e 51 della Legge 662/96 come
segue:
a) per le rendite dei fabbricati =
+ 5%
b) per i redditi
dominicali = + 25%
2)
Di confermare, per l'anno 2002, le seguenti aliquote ICI:
A.
Aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad
abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio;
B.
Aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate
- vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6 - C/7;
C.
Aliquota ordinaria del 5,9 per mille per terreni agricoli, aree
fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.
3)
Di fissare per l'anno 2002 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n.
662/96 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una
detrazione di EURO 155 annue (solo nel Gruppo catastale A e non
sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"),
specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad
essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel
decreto istitutivo dell'I.C.I..
La detrazione spetta solo per
l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per
le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella
tassazione dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del
Febbr. 2000);
4)
di esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 26/11/1998
n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, dal pagamento
del tributo ICI e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta
sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e corredata da
certificazione attestante la iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si
fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto iscritto a
ruolo;
5)
di dare atto che l'applicazione della maggiore detrazione sulla 1^ casa
rispetto al 2001, quantificata in circa 21.000 EURO presunte calcolata su circa
1313 posizioni, verrà compensata dalla previsione derivante dagli incrementi
per i nuovi insediamenti e dagli accertamenti già emessi per violazioni
riscontrate sull'imposta iscritte nello stanziamento di entrata 2002.
6)
di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a divulgare le
aliquote sopra citate:
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all'ANCI - C.N.C. sede di Roma e Bologna, in conformità a quanto previsto
all'art. 18 del D.LGS. 504/92 richiamato in narrativa;
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alle Associazioni di categoria e ogni altra forma di pubblicità che riterrà più
idoneo;
7)
Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00.