DELIBERA
GM.86/01
LA
GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-
che il D.LGS. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15.03.1997, n. 59"
con l'art. 163 ha trasferito ai comuni diverse competenze in materia di
polizia amministrativa;
-
che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali
delle funzioni conferite, così come previsto dall'art. 7 della legge
15.03.1997, n. 59 è stata fissata a partire dal 1 gennaio 2001 con DPCM del
12.09.2000 avente ad oggetto "Individuazione delle risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli enti
locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia
di polizia amministrativa";
-
che, il DPCM del 14.12.2000 ha individuato i criteri di ripartizione tra le
regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 112/98
in materia di polizia amministrativa e le regioni provvederanno con propri atti
alla ripartizione tra i comuni;
CONSIDERATO:
-
che, spetta agli Enti a cui erano affidate in precedenza le competenze delle
quali è stato disposto il trasferimento con i citati decreti, l'iniziativa per
il passaggio delle pratiche al Comune ed in particolare al Servizio Attività
produttive e Polizia Amministrativa;
-
che tra le funzioni trasferite figura anche il rilasacio delle licenze per
agenzie di affari ex art. 115 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773, ad esclusione
di quelle relative il recupero crediti, agenzie matrimoniali, pubblici incanti
e pubbliche relazioni;
-
che con lettera del 17.05.2001 Cat. Z/4- 25 acquisita in atti al n. 6464 del
25.05.2001 , la Questura di Reggio Emilia ha comunicato l'avvenuto passaggio di
competenze delle licenze per agenzie di affari;
-
che ai sensi dell'art. 116 del TULPS il Questore (ora il Comune) può
subordinare il rilascio della licenza al deposito di una cauzione, a garanzia
di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle
condizioni cui è subordinata la licenza e che lo svincolo della predetta
cauzione non puo'avvenire che decorsi almeno tre mesi dalla cessazione
dell'esercizio;
-
che, dall'interpretazione letterale della norma, il versamento del deposito
cauzionale rappresenta quindi una facoltaà e non un obbligo;
VISTA
la nota di indirizzi ANCI Prot. n. 311 del 20.07.2001, qui pervenuta in ugual
data e protocollata al n. 8463 , con cui veniva trasmessa la circolare ANCI
nazionale n. 95/AP/SC del 18.07.2001 in
merito alle problematiche interpretative relative alle licenze di agenzie di
affari;
PRESO
ATTO CHE la predetta nota ha precisato, tra le altre cose, che non è richiesto
alcun versamento di cauzione;
RITENUTO
OPPORTUNO non aggravare il procedimento amministrativo, così come prevede anche
la legge 241/90;
VISTO
il parere favorevoli espresso sulla
regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 da parte del
Responsabile del Servizio;
Con
voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;
DELIBERA
1)
di stabilire che per il rilascio delle licenze per agenzie di affari di cui
all'art. 115 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, non sia necessario
alcun versamento di cauzione;
2)
di assegnare tali competenze all'AREA CONTABILE - Servizio Attivita' Produttive
e Polizia Amministrativa.