DELIBERA GM.86/01

                                                         LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO:

- che il D.LGS. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15.03.1997, n. 59"  con l'art. 163 ha trasferito ai comuni diverse competenze in materia di polizia amministrativa;

 

- che la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni conferite, così come previsto dall'art. 7 della legge 15.03.1997, n. 59 è stata fissata a partire dal 1 gennaio 2001 con DPCM del 12.09.2000 avente ad oggetto "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di polizia amministrativa";

 

- che, il DPCM del 14.12.2000 ha individuato i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal D.Lgs 112/98 in materia di polizia amministrativa e le regioni provvederanno con propri atti alla ripartizione tra i comuni;

 

CONSIDERATO:

- che, spetta agli Enti a cui erano affidate in precedenza le competenze delle quali è stato disposto il trasferimento con i citati decreti, l'iniziativa per il passaggio delle pratiche al Comune ed in particolare al Servizio Attività produttive e Polizia Amministrativa;

 

- che tra le funzioni trasferite figura anche il rilasacio delle licenze per agenzie di affari ex art. 115 del T.U.L.P.S. approvato  con R.D. 18.06.1931, n. 773, ad esclusione di quelle relative il recupero crediti, agenzie matrimoniali, pubblici incanti e pubbliche relazioni;

 

- che con lettera del 17.05.2001 Cat. Z/4- 25 acquisita in atti al n. 6464 del 25.05.2001 , la Questura di Reggio Emilia ha comunicato l'avvenuto passaggio di competenze delle licenze per agenzie di affari;

 

- che ai sensi dell'art. 116 del TULPS il Questore (ora il Comune) può subordinare il rilascio della licenza al deposito di una cauzione, a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni cui è subordinata la licenza e che lo svincolo della predetta cauzione non puo'avvenire che decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio;

 

- che, dall'interpretazione letterale della norma, il versamento del deposito cauzionale rappresenta quindi una facoltaà e non un obbligo;

 

VISTA la nota di indirizzi ANCI Prot. n. 311 del 20.07.2001, qui pervenuta in ugual data e protocollata al n. 8463 , con cui veniva trasmessa la circolare ANCI nazionale n. 95/AP/SC  del 18.07.2001 in merito alle problematiche interpretative relative alle licenze di agenzie di affari;

 

PRESO ATTO CHE la predetta nota ha precisato, tra le altre cose, che non è richiesto alcun versamento di cauzione;

 

RITENUTO OPPORTUNO non aggravare il procedimento amministrativo, così come prevede anche la legge 241/90;

 

VISTO il  parere favorevoli espresso sulla regolarita' tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio;

 

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi;

 

 

                                                                   DELIBERA

 

1) di stabilire che per il rilascio delle licenze per agenzie di affari di cui all'art. 115 del TULPS approvato con R.D. 18.6.1931, n. 773, non sia necessario alcun versamento di cauzione;

 

2) di assegnare tali competenze all'AREA CONTABILE - Servizio Attivita' Produttive e Polizia Amministrativa.