DELIBERA GM. 107/02 

                     LA GIUNTA COMUNALE

 

- Richiamata la delibera di Giunta n.125/2001 con la quale è stata deliberata per l'anno 2002 la conferma delle aliquote e la determinazione delle agevolazioni in materia di ICI rispetto all'anno 2001;

 

- Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano essere:

 

a) Legge delega in materia di tributi n. 421/92;

b) Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;

c) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;

 

- Richiamato l'art. 4, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.98, che a decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.lgs. 4.12.97, n.460, sono esonerate dal pagamento di tutti i contributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto iscritto a ruolo;

 

- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 52, comma 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26.11.1998;

 

- Considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio 2003, si evidenzia la necessità di ritoccare alcune aliquote delle preesistenti;

 

-Dato atto che le aliquote vigenti nel 2002 si trascinano ormai da diversi anni e non hanno mai subito nel tempo alcun aggiornamento, anzi sono stati deliberati incrementi di detrazione d'imposta sulla 1^ abitazione piuttosto consistenti;

 

- Valutato da questa Amministrazione che è opportuno non effettuare alcun ritocco di aliquota e di agevolazione sulla prima abitazione;

 

-Valutato altresì, congruo, un aumento di aliquote,per il 2003, limitatamente all'aliquota ordinaria per le ragioni suesposte;

 

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA:

 

1) CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:

    a) fabbricati

  + 5% rispetto alle rendite certificate dall'UTE

    b) redditi dominicali + 25% comee sopra

    (art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);

 

2)CONFERMA DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.

L'aliquota 5,2 per mille si applica alle abitazioni  principali intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il contribuente, che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano abitualmente.

La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni principali: C/2 - C/6 - C/7.

Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

L'aliquota 5,2 per mille si applica inoltre a:

a. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per

   le case popolari;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

   proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci

   assegnatari;

c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto

   da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti

   di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

   condizione che la stessa risulti non locata;

 

La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui ai punti a), b), c) a condizione che queste siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle stesse unità immobiliari.

 

3) ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le ABITAZIONI NON LOCATE - VUOTE e relative pertinenze classificate nelle categorie:

C/2 - C/6 - C/7

Si considerano non locati gli alloggi che non sono stati concessi dal proprietario ad altri soggetti attraverso un contratto di locazione, di comodato d'uso o comunque non usati secondo le risultanze anagrafiche.

 

Da questa ultima disposizione sono esclusi:

 

a. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle

   imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente

   l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, per i

   quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,9 per mille;

 

b. gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

   utilizzati ai quali si applica l'aliquota del 5,9 per mille

   ridotta del 50% previo accertamento dell'ufficio tecnico con

   perizia a carico del proprietario o presentazione di

   dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai

   sensi della legge 04.01.68 n. 15 (vedi legge Bassanini).

 

4) ALIQUOTA ORDINARIA: che dal 5,9 per mille passa al 6,5 per mille relativamente a terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);

 

5) CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2003, della detrazione d'imposta sulla 1^ abitazione (solo sul Gruppo Catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nelle categorie C/2 - C/6 - C/7 salvo il caso della parte di detrazione che non trova capienza nella tassazione della abitazione principale) nella misura di EURO 155,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, estendendo tale opportunità legislativa anche a:

a. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;

c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

 

- Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;

 

- Con voti unanimi;

 

                                                                   DELIBERA

 

 

1) per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, di proporre per l'anno finanziario 2003 le sottoelencate misure di aliquote ed agevolazioni in materia di I.C.I.da recepire nello schema di bilancio 2003:

 

* conferma delle rendite (o estimi) catastali al 31.12.96 ai sensi art. 3, commi 48 e 51 della Legge 662/96 come segue:

 

     a) per le rendite dei fabbricati   =  +  5%

     b) per i redditi dominicali        =  + 25%

 

* aliquote ICI per l'anno 2003:

 

A) Conferma dell'aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio;

 

B) Conferma dell'aliquota massima del 7 per mille  per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6 - C/7;

 

C) determinazione dell'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.

 

D) Di fissare per l'anno 2003 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/96 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una detrazione di EURO 155,00 annue (solo nel Gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"), specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'I.C.I..

            La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del Febbr. 2000);

 

2) di esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 26/11/1998 n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, dal pagamento del tributo ICI e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e corredata da certificazione attestante la iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto iscritto a ruolo;

 

3) di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a divulgare le aliquote sopra citate:

 

- all'ANCI - C.N.C. sede di Roma e Bologna, in conformità a quanto previsto all'art. 18 del D.LGS. 504/92 richiamato in narrativa;

 

- alle Associazioni di categoria e ogni altra forma di pubblicità che riterrà più idoneo;

 

4) Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00.