DELIBERA
GM. 107/02
LA GIUNTA
COMUNALE
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Richiamata la delibera di Giunta n.125/2001 con la quale è stata deliberata per
l'anno 2002 la conferma delle aliquote e la determinazione delle agevolazioni
in materia di ICI rispetto all'anno 2001;
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Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano
essere:
a)
Legge delega in materia di tributi n. 421/92;
b)
Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;
c)
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;
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Richiamato l'art. 4, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 74 del 26.11.98, che a
decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità
Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.lgs. 4.12.97, n.460, sono esonerate
dal pagamento di tutti i contributi di competenza del Comune e dei connessi
adempimenti. L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal
rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione
attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il
Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della
richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a
sgravio di quanto iscritto a ruolo;
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Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli
Immobili, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 52, comma 2, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 26.11.1998;
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Considerato che, secondo le valutazioni effettuate in sede di formazione del
bilancio 2003, si evidenzia la necessità di ritoccare alcune aliquote delle
preesistenti;
-Dato
atto che le aliquote vigenti nel 2002 si trascinano ormai da diversi anni e non
hanno mai subito nel tempo alcun aggiornamento, anzi sono stati deliberati
incrementi di detrazione d'imposta sulla 1^ abitazione piuttosto consistenti;
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Valutato da questa Amministrazione che è opportuno non effettuare alcun ritocco
di aliquota e di agevolazione sulla prima abitazione;
-Valutato
altresì, congruo, un aumento di aliquote,per il 2003, limitatamente all'aliquota
ordinaria per le ragioni suesposte;
VISTA
LA SEGUENTE PROPOSTA:
1)
CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:
a) fabbricati
+ 5% rispetto alle rendite certificate
dall'UTE
b) redditi dominicali + 25% comee sopra
(art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);
2)CONFERMA
DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad
abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.
L'aliquota
5,2 per mille si applica alle abitazioni
principali intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria
(gruppo catastale A) nelle quali il contribuente, che le possiede a titolo di
proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, dimorano
abitualmente.
La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni
principali: C/2 - C/6 - C/7.
Tali
pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale;
L'aliquota
5,2 per mille si applica inoltre a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per
le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci
assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono
residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non
locata;
La
stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui
ai punti a), b), c) a condizione che queste siano destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle stesse unità immobiliari.
3)
ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi
le ABITAZIONI NON LOCATE - VUOTE e relative pertinenze classificate nelle
categorie:
C/2
- C/6 - C/7
Si
considerano non locati gli alloggi che non sono stati concessi dal proprietario
ad altri soggetti attraverso un contratto di locazione, di comodato d'uso o
comunque non usati secondo le risultanze anagrafiche.
Da questa ultima disposizione sono esclusi:
a.
i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o
prevalente
l'attività di costruzione e l'alienazione
di immobili, per i
quali si applica l'aliquota ordinaria del
5,9 per mille;
b.
gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati ai quali si applica l'aliquota
del 5,9 per mille
ridotta del 50% previo accertamento
dell'ufficio tecnico con
perizia a carico del proprietario o
presentazione di
dichiarazione sostitutiva da parte del
proprietario stesso ai
sensi della legge 04.01.68 n. 15 (vedi
legge Bassanini).
4)
ALIQUOTA ORDINARIA: che dal 5,9 per mille passa al 6,5 per mille
relativamente a terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati
(immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti
2) e 3);
5)
CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2003, della detrazione d'imposta
sulla 1^ abitazione (solo sul Gruppo Catastale A e non sulle relative
pertinenze classificate nelle categorie C/2 - C/6 - C/7 salvo il caso della
parte di detrazione che non trova capienza nella tassazione della abitazione
principale) nella misura di EURO 155,00 rapportate al periodo dell'anno
durante il quale si protrae tale destinazione, estendendo tale opportunità
legislativa anche a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito
di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
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Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49
del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore
Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;
-
Con voti unanimi;
DELIBERA
1)
per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al
presente atto, di proporre per l'anno finanziario 2003 le sottoelencate misure
di aliquote ed agevolazioni in materia di I.C.I.da recepire nello schema di
bilancio 2003:
*
conferma delle rendite (o estimi) catastali al 31.12.96 ai sensi art. 3, commi
48 e 51 della Legge 662/96 come segue:
a) per le rendite dei fabbricati =
+ 5%
b) per i redditi dominicali =
+ 25%
* aliquote ICI per l'anno 2003:
A)
Conferma dell'aliquota del 5,2 per mille per l'abitazione principale
adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio;
B)
Conferma dell'aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le
abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6
- C/7;
C)
determinazione dell'aliquota ordinaria del 6,5 per mille per terreni
agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.
D)
Di fissare per l'anno 2003 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n.
662/96 esclusivamente per l'abitazione utilizzata come abitazione principale una
detrazione di EURO 155,00 annue (solo nel Gruppo catastale A e non
sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"),
specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad
essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel
decreto istitutivo dell'I.C.I..
La detrazione spetta solo per
l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per
le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella
tassazione dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del
Febbr. 2000);
2)
di esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 26/11/1998
n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, dal
pagamento del tributo ICI e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su
richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e
corredata da certificazione attestante la iscrizione nell'anagrafe unica delle
ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto
iscritto a ruolo;
3)
di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a divulgare le
aliquote sopra citate:
-
all'ANCI - C.N.C. sede di Roma e Bologna, in conformità a quanto previsto
all'art. 18 del D.LGS. 504/92 richiamato in narrativa;
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alle Associazioni di categoria e ogni altra forma di pubblicità che riterrà più
idoneo;
4)
Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00.