DELIBERA GM.12/02

                                                         LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 11.2.2000 regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dava attuazione alle disposizioni dell'art. 11 della L.431/98 e della deliberazione di Consiglio Regionale n.1320 del 22.12.1999 allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione;

 

Visto la Legge n.21 del 8/2/2001 recante "Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione", che ha istituito il Fondo Nazionale per la locazione per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di modifica dell'art.11 della 431/98;

 

Vista la Legge Regionale n.24/2001 recante "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che nel disciplinare l'intervento pubblico nel settore abitativo, relativamente al Fondo regionale all'abitazione in locazione di cui agli artt. 38 e 39 ha stabilito che la Regione provvede alla definizione dei criteri di riparto tra i Comuni delle risorse del Fondo e le modalità di conferimento delle stesse nonché alla individuazione della quota del concorso finanziario comunale;

 

Vista, al riguardo, la deliberazione di Giunta Regionale n.2826 del 10.12.2001 " Criteri attuativi del Fondo regionale di locazione di cui agli artt.38 e 39 della L.R. n.24/2002 - Anno 2002" con la quale si apportano le modifiche di seguito elencate, inserite negli allegati A) e B) del presente atto, che costituiscono parte integrante:

 

- viene data attuazione per l'anno 2002 alle disposizioni della L.R.24/01 allo scopo di erogare contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione secondo le norme generali contenute nell'allegato A)

- viene dato atto della cessata operatività della deliberazione di Consiglio Regionale n.1320/99 e successive modifiche relativamente al Fondo sociale regionale per la locazione;

- viene determinata la quota di partecipazione dei Comuni al Fondo in una percentuale del contributo erogabile non inferiore al 15%;

 

Considerato che secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n.2826/2001, i Comuni possono stabilire propri termini di apertura dei bandi comunali, nel rispetto dei termini massimi di apertura decorrenti dal 9 gennaio al 30 marzo 2002;

 

Visti i pareri favorevoli allegati espressi ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267 del 18.8.2000;

 

Con voti unanimi legalmente espressi;

 

 

                     DELIBERA

 

1) DI recepire e dare attuazione alle disposizioni inserite nella deliberazione di Giunta regionale n.2826/2001,secondo quanto citato in premessa, ed inserite negli allegati A) "Norme per il funzionamento e l'erogazione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione anno 2002 " e B) "schema di bando pubblico" del presente atto, di cui costituiscono parte integrante ;

 

2) di fissare l'apertura del bando pubblico nel seguente articolato:

dal 25 febbraio 2002  al 30 marzo 2002

 

3) di dare atto che la spesa presunta è stanziata nello schema del bilancio di previsione 2002 fissata in Euro 73.428,77 di cui 61.986,77 a carico della regione, la differenza a carico del Comune;

 

4) Di dare mandato al Responsabile Settore Socio assistenziale Scolastico di adottare atti conseguenti;

 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai termini di legge, ai sensi dell'art.134 comma 4 del dlgs 267/2000.