DELIBERA GM.5/02

                                                        LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

Premesso che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

 

Dato atto:

- che l'art. 27, comma 8, della legge finanziaria 2002 ha stabilito che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali è lo stesso dell'approvazione del bilancio di previsione;

 

- che con dm del 20/12/2001, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2002 è stato differito al 28 febbraio 2002;

 

Visto:

- che il decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

- che l'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

 

Considerato:

- che, a seguito di tale disposizione, dovrà essere effettuata la revisione dei dati dei mezzi pubblicitari contenuti nell'archivio informatico, al fine di individuare quelli esenti e quantificare correttamente l'imposta dovuta da ciascun contribuente;

- che, comunque, l'applicazione della nuova normativa determinerà un maggior afflusso di pubblico negli uffici per le necessarie richieste di chiarimenti, la presentazione di nuove denunce, variazioni o cessazioni ecc. con conseguente difficoltà a osservare i tempi previsti per l'invio ai contribuenti dell'avviso per il pagamento dell'imposta entro il termine di scadenza del 31 gennaio previsto dalla legge;

 

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità al 30 aprile 2002;

 

Richiamato l'art. 42 del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

 

Visto il parere favorevole del capo settore finanze e risorse finanziarie e patrimoniali, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Visto che il dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Ad unanimità di voti

 

                                                                     Delibera

 

 

1) di stabilire che per l'anno 2002 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 507/1993, è prorogato al 30 aprile 2002. Conseguentemente è fissata al 30 aprile 2002 la scadenza delle prime due rate di cui all'art. 9, comma 4, del citato decreto, fermo restando il pagamento integrale entro il 30 settembre 2002.