DELIBERA
GM.5/02
LA
GIUNTA MUNICIPALE
Premesso
che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i comuni possono,
con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima;
Dato
atto:
-
che l'art. 27, comma 8, della legge finanziaria 2002 ha stabilito che il
termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali
è lo stesso dell'approvazione del bilancio di previsione;
-
che con dm del 20/12/2001, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2002 è stato differito al 28 febbraio 2002;
Visto:
-
che il decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti
annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena
l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i
ritardati pagamenti;
-
che l'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) ha stabilito l'esenzione
dal pagamento dell'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio delle
attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati;
Considerato:
-
che, a seguito di tale disposizione, dovrà essere effettuata la revisione dei
dati dei mezzi pubblicitari contenuti nell'archivio informatico, al fine di
individuare quelli esenti e quantificare correttamente l'imposta dovuta da
ciascun contribuente;
-
che, comunque, l'applicazione della nuova normativa determinerà un maggior
afflusso di pubblico negli uffici per le necessarie richieste di chiarimenti,
la presentazione di nuove denunce, variazioni o cessazioni ecc. con conseguente
difficoltà a osservare i tempi previsti per l'invio ai contribuenti dell'avviso
per il pagamento dell'imposta entro il termine di scadenza del 31 gennaio
previsto dalla legge;
Ritenuto
pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza
del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità al 30 aprile 2002;
Richiamato
l'art. 42 del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Visto
il parere favorevole del capo settore finanze e risorse finanziarie e
patrimoniali, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Visto
che il dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno
di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n.
267/2000 ordinamento enti locali;
Ad
unanimità di voti
Delibera
1)
di stabilire che per l'anno 2002 il termine per il versamento dell'imposta
comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 507/1993, è prorogato al 30 aprile 2002. Conseguentemente è fissata
al 30 aprile 2002 la scadenza delle prime due rate di cui all'art. 9, comma 4,
del citato decreto, fermo restando il pagamento integrale entro il 30 settembre
2002.