DELIBERA G.C. 105/03

                                                         LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

 

- che ai sensi dell'art. 4 della Convenzione 16 ottobre 2000 i Comuni hanno concordato di mantenere - in considerazione della natura demaniale - singolarmente la proprietà dei c.d. beni acquedottistici facenti parte del Fondo di Dotazione del Consorzio AGAC e di conferire tali beni all'AGAC S.p.A. in regime di concessione. Al fine di regolare i rapporti tra AGAC S.p.A. ed i Comuni proprietari dei beni acquedottistici è stato stipulato apposito Disciplinare di Concessione d'uso dei beni demaniali;

- che ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. "Legge Galli") e del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi"), con L.R. 6 settembre 1999, n. 25 (così come integrata e modificata dalla L.R. 28 gennaio 2003, n. 1), la Regione Emilia Romagna ha delimitato gli ambiti territoriali ottimali ed ha previsto l'istituzione dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici, competente per le funzioni di governo del Servizio Idrico Integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti. All'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici sono attribuite, in particolare, "tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione e all'espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori del servizio" (art. 6, primo comma, L.R. n. 25/99);

- che con la Convenzione del 7 dicembre 2001 è stata istituita, tra tutti gli Enti locali della Provincia, l'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia alla quale spetta disciplinare i rapporti con la società di gestione, mediante apposite Convenzioni, relativamente sia al Servizio Idrico Integrato sia alla Gestione dei rifiuti solidi urbani;

- che, ai sensi della vigente normativa regionale e della Convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato deliberato dall'Assemblea dell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia in data 29 maggio 2003, con atto n. 221/4, i singoli Comuni hanno previsto che la dotazione del gestore del S.I.I. è costituita dai beni di proprietà dello stesso o nella sua disponibilità a seguito di concessioni dei comuni medesimi (art. 5);

- che i beni acquedottistici demaniali, già facenti parte del Fondo di Dotazione del Consorzio AGAC, sono stati pertanto concessi in uso con il sopracitato "Disciplinare di concessione d'uso dei beni demaniali", dietro il corrispettivo di L. 10/mc (ora E. 0,00516) di acqua fatturata all'utenza per ogni Comune affidante, disciplinare che viene qui integralmente richiamato;

- che costituiscono oggetto della concessione d'uso, anche i beni - reti e impianti - connessi al servizio di fognatura e depurazione;

- che a seguito della Convenzione tra ATO e Gestore sopra richiamata, AGAC S.p.A. ha assunto l'onere della gestione delle reti e impianti connessi al servizio fognatura e depurazione e che pertanto il Comune è tenuto a concedere l'uso anche di tali beni al gestore AGAC S.p.A., alle stesse condizioni già previste nel disciplinare relativo ai beni acquedottistici;

- che è quindi necessario sottoscrivere con AGAC S.p.A. un

ulteriore "Disciplinare di concessione d'uso di beni demaniali funzionali alla gestione del S.I.I.", che contempli anche detti beni; 

- che la durata di tale disciplinare terminerà - in armonia con la durata della salvaguardia dell'affidamento diretto - il 20 dicembre 2011;

- che il canone annuale che AGAC S.p.A. corrisponderà a tutti i Comuni soci è determinato, anche con riferimento al Piano d'Ambito - all. D alla Convenzione di gestione del S.I.I. approvata dall'Assemblea dell'Agenzia in data 29.5.2003, nella misura di E. 400.000,00, comprensiva anche della quota già fissata in L. 10/mc (ora E. 0,00516) per i beni acquedottistici, oltre alle spese di funzionamento dell'Agenzia;

- che spetta pertanto al Comune a titolo di canone annuo di concessione E. ........ per i beni - reti e impianti, connessi al servizio fognatura e depurazione;

- che relativamente all'anno 2003 spetta al Comune il 50% del canone sopra richiamato;

- che relativamente alle spese di funzionamento dell'Agenzia di competenza del Comune, AGAC S.p.A. provvederà direttamente all'erogazione ad ATO;

 

Considerato:

- che lo schema di atto da sottoscrivere "Disciplinare di concessione d'uso dei beni funzionali alla gestione del S.I.I. e connessi al sistema di fognatura e depurazione" viene di seguito integralmente riportato:

 

"Disciplinare di concessione di uso di beni funzionali alla gestione del servizio idrico integrato e connessi al sistema di fognatura e depurazione"

L'anno 2003 (duemilatre), il giorno di .....(....) del mese di ..... in Reggio Emilia, presso la sede dell'AGAC S.p.A., in Via Gastinelli n. 30  ...........sono presenti:

- il Sig. ..........., nato a .......(..) il ......, Dirigente/Funzionario del Comune di ...... - per la carica domiciliato presso lo stesso Comune in Via ..... - il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune, in forza ed in esecuzione della delibera n. ... assunta in data .... 2003 dalla Giunta Comunale (di seguito, anche, "Comune");

 

- il Sig. ........, nato a ... (..) il ....., Amministratore delegato dell'AGAC S.p.A. - per la carica domiciliato presso lo stesso la sede della stessa società in Via Gastinelli n. 30, Reggio Emilia - il quale interviene al presente atto ..... (di seguito, anche, "Società");

di seguito, collegialmente, anche "Parti"

 

                                                                  PREMESSO

 

 

- che ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. Legge

Galli) e del D.Lgs. 5 febbraio '97 (c.d. Decreto Ronchi) la Regione Emilia Romagna ha delimitato gli ambiti territoriali ed ha previsto l'istituzione dell'Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici", competente per le funzioni di governo del S.I.I. e per il servizio di gestione dei rifiuti attribuendole "tutte le funzioni spettanti ai Comuni relativamente all'organizzazione ed espletamento della gestione dei servizi pubblici ad essa assegnati, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i gestori del servizio" (art. 6, 1° c. L.R. 25/99);

- che in data 7 dicembre 2001 è stata istituita tra tutti gli Enti Locali della Provincia - ATO n. 3 e la Provincia di Reggio Emilia, l'Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia;

- che l'Agenzia è incaricata della scelta della forma di gestione del servizio pubblico e delle procedure di affidamento ad instaurazione dei relativi rapporti nonché del controllo sul servizio reso dal gestore;

- che con atto dell'Assemblea n. 146/10 del 19 dicembre 2002, l'Agenzia ha concesso ad AGAC S.p.A. la salvaguardia, prevista dall'art. 11 della L.R. 25/99, ed il conseguente affidamento diretto del S.I.I. per 10 anni;

- che spetta all'Agenzia disciplinare i rapporti con la società di gestione mediante apposita convenzione;

- che l'Assemblea dell'Agenzia, con atto n. 221/4 del 29 maggio 2003, ha approvato il testo della Convenzione di prima attivazione per la gestione del S.I.I. con i relativi allegati;

- che in esecuzione della delibera di Assemblea dell'Agenzia sopracitata n. 221/4 del 29.5.2003, i singoli Comuni hanno previsto che la dotazione del gestore del S.I.I. è costituita dai beni di proprietà dello stesso o nella sua disponibilità a seguito di concessione dei Comuni medesimi (art. 5);

- che i beni acquedottistici demaniali, già facenti parte del Fondo di Dotazione del Consorzio AGAC, sono stati concessi in uso con l'apposito "Disciplinare di concessione d'uso dei beni demaniali" approvato ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta dai Comuni in data 16 ottobre 2000, ex art. 30 D.Lgs. 267/2000 in sede di trasformazione di AGAC in Spa, dietro il corrispettivo di L. 10/mc di acqua fatturata all'utenza per ogni Comune affidante che viene qui integralmente richiamato;

- che costituiscono oggetto della concessione d'uso, oltre ai beni acquedottistici, anche i beni connessi al servizio fognatura e depurazione, così come riportati - in via indicativa - nell'Allegato A (c.d. rom della cartografia con relativo elenco cartaceo);

- che la durata del Disciplinare d'uso terminerà - in armonia con la durata della salvaguardia dell'affidamento diretto - il 20 dicembre 2011;

- che il canone annuale che la Società corrisponderà al Comune, determinato anche con riferimento al Piano d'Ambito allegato alla Convenzione di prima attivazione, sarà corrisposto al Comune in base alla relativa quota di partecipazione nell'Agenzia d'ambito per i servizi pubblici di Reggio Emilia;

 

                                                         TUTTO CIO' PREMESSO

 

con il presente atto, da valere ad ogni effetto di Legge, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse ed Allegati

1. Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e costituiscono valido ausilio per interpretare la volontà delle Parti.

2. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto il seguente allegato:

A. Prima individuazione dei beni costituenti il Sistema conferito in concessione d'uso dei beni - reti e impianti - connessi al servizio fognature e depurazione (Allegato A).

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto della presente concessione d'uso l'insieme dei beni - reti ed impianti - connessi al servizio di fognatura e depurazione di cui all'All. A in premessa.

Art. 3 - Durata

La durata del presente Diciplinare è fissata in armonia con la durata della salvaguardia dell'affidamento diretto, al 20 dicembre 2011.

Art. 4 - Stato di consistenza

Il trasferimento di detti beni nella disponibilità del gestore avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i medesimi si trovano, fermo restando che le autorizzazioni agli scarichi permangono in capo al Comune proprietario.

La manutenzione straordinaria dei beni oggetto della presente concessione sono a carico dell'Affidatario. Gli eventuali lavori di manutenzione straordinaria effettuati dall'Affidatario nel periodo di validità della presente concessione verranno ammortizzati in base alla vita utile del bene.

Art. 5 - Canone

L'Affidatario corrisponderà all'Affidante un canone annuo pari a E. ... oltre corrispondere direttamente all'Agenzia la quota di spettanza del Comune a titolo di spese di funzionamento determinata sulla base della quota di partecipazione del Comune stesso.

Art. 6 - Impegno

Nell'Allegato A del presente Disciplinare sono individuati indicativamente i beni - reti e impianti - connessi al sistema fognatura e depurazione, affidati in concessione d'uso all'Affidatario. Quest'ultimo provvederà, entro il termine di scadenza del presente atto, all'individuazione di dettaglio di tutti i beni ed a redigere apposito elenco; a tal fine l'Affidante provvederà a fornire tempestivamente all'Affidatario la documentazione richiesta e ad assicurare la massima collaborazione.

Art. 7 - Rinvio

Per tutte le altre condizioni qui non richiamate si applicano le condizioni di cui al Disciplinare d'uso dei beni acquedottistici citato in premessa.

 

                                                                   ALLEGATO

 

 

 

Prima individuazione dei beni costituenti il Sistema conferito in concessione d'uso e reti AGAC ubicate sul territorio comunale (CD Rom ed elenco cartaceo).

 

Quanto sopra premesso

Con voti unanimi legalmente espressi;

 

                                                                   DELIBERA

 

1) di approvare il "Disciplinare di concessione d'uso sopra riportato, dei beni demaniali e funzionali alla gestione del S.I.I. connessi al sistema di fognatura e depurazione" nel testo sopra riportato;

 

2) di dare mandato per la stipula del medesimo al REsponsabile del Settore Tecnico Progettuale geom. Fochi Lamberto;

 

3) di introitare il canone di concessione nella misura annuale di E.3.592,12/anno;

 

4) di incassare il canone nella misura fissata in E.1796,06 (50% del valore sopra riportato) per il secondo semestre 2003;

 

5) di incaricare AGAC al pagamento delle spese di funzionamento dell'Agenzia determinate - in base alla quota di partecipazione del Comune alla stessa - in sede di approvazione del relativo Bilancio Preventivo annuale.