DELIBERA GM. 116/03

                                                         LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto il D.Lgs. 507/93, nella parte che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità, in particolar modo l'art. 13 che disciplina la pubblicità effettuata con veicoli;

 

Richiamato l'art. 13 nei commi 3 e 4 che così recitano:

- COMMA 3: "Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg: euro 74,369

b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg: euro 49,579

c) per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie: euro 24,789"

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

- COMMA 4: "Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo quadrato"

 

Visto l'art. 5bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del DL 28/12/2001, n. 452, recante, tra l'altro: "...disposizioni urgenti sulla pubblicità effettuata con veicoli...", che ha introdotto significative modificazioni all'art. 13 del d.lgs. 15/11/93 n. 507;

 

Visto l'inserimento nel comma 1 dell'art. 10 della legge 28/12/2001, n. 448 (finanziaria 2002), della lettera b-bis), che ha aggiunto il COMMA 4-BIS all'art. 13 del D.Lgs. 507/93, con cui si dispone che: "che l'imposta non è dovuta altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni";

 

Richiamata la circolare n. 2/DPF - Prot. n. 13227/2002/DPF/UF del 18/04/2002 emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche fiscali avente per oggetto "Chiarimenti in ordine alle disposizioni tributarie relative alla pubblicità effettuata con veicoli. Modificazioni al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507";

 

Tenuto conto delle alterne vicende interpretative che hanno caratterizzato l'applicazione della tassa in seguito all'introduzione del predetto comma 4-bis;

 

 

Tenuto conto altresì, delle continue richieste di chiarimenti pervenuteci dalle diverse associazioni di categoria presenti sul territorio ed dai diversi professionisti circa l'esenzione della tassa;

 

Ritenuto opportuno dare una univoca interpretazione all'applicazione della norma onde evitare disguidi applicativi;

 

Visto il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato;

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

 

                                                                D E L I B E R A

 

Le seguenti linee guida per l'individuazione delle esenzioni:

art. 13 comma 4:

"Per i veicoli di cui al comma 3 (Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto... [art. 13 comma 3]), non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato".

art. 13 comma 4-bis:

"L'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".

 

La lettura coordinata delle norme appena descritte induce ad escludere quindi un contrasto tra il dettato del comma 4 e del comma 4-bis ma piuttosto a ravvisare tra gli stessi un rapporto di complementarietà. Invero, il comma 4-bis ha la funzione di disciplinare in modo specifico l'esenzione dall'imposta per le indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili all'impresa che effettua l'attività di trasporto e in particolare il trasporto per conto terzi.

 

Di notificare il presente atto alla azienda ICA srl di La Spezia concessionaria del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.