DELIBERA
GM. 116/03
LA
GIUNTA COMUNALE
Visto
il D.Lgs. 507/93, nella parte che disciplina l'imposta comunale sulla
pubblicità, in particolar modo l'art. 13 che disciplina la pubblicità
effettuata con veicoli;
Richiamato
l'art. 13 nei commi 3 e 4 che così recitano:
- COMMA 3: "Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di
proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta
per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua
dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che
alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di
immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente
tariffa:
a)
per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg: euro 74,369
b)
per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg: euro 49,579
c)
per motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie: euro
24,789"
Per
i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è
raddoppiata.
- COMMA 4: "Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per
l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa,
purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di
superficie superiore a mezzo quadrato"
Visto
l'art. 5bis della legge 27 febbraio 2002, n. 16, di conversione del DL
28/12/2001, n. 452, recante, tra l'altro: "...disposizioni urgenti sulla
pubblicità effettuata con veicoli...", che ha introdotto significative
modificazioni all'art. 13 del d.lgs. 15/11/93 n. 507;
Visto
l'inserimento nel comma 1 dell'art. 10 della legge 28/12/2001, n. 448
(finanziaria 2002), della lettera b-bis), che ha aggiunto il COMMA 4-BIS
all'art. 13 del D.Lgs. 507/93, con cui si dispone che: "che l'imposta
non è dovuta altresì, per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto,
della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua attività di trasporto,
anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da
tali indicazioni";
Richiamata
la circolare n. 2/DPF - Prot. n. 13227/2002/DPF/UF del 18/04/2002 emessa
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le Politiche
fiscali avente per oggetto "Chiarimenti in ordine alle disposizioni
tributarie relative alla pubblicità effettuata con veicoli. Modificazioni al
decreto legislativo 15/11/1993, n. 507";
Tenuto
conto delle alterne vicende interpretative che hanno caratterizzato
l'applicazione della tassa in seguito all'introduzione del predetto comma
4-bis;
Tenuto
conto altresì, delle continue richieste di chiarimenti pervenuteci dalle diverse
associazioni di categoria presenti sul territorio ed dai diversi professionisti
circa l'esenzione della tassa;
Ritenuto
opportuno dare una univoca interpretazione all'applicazione della norma onde
evitare disguidi applicativi;
Visto
il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato;
Con
voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
D
E L I B E R A
Le
seguenti linee guida per l'individuazione delle esenzioni:
art. 13 comma 4:
"Per
i veicoli di cui al comma 3 (Per la pubblicità effettuata per conto proprio su
veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto... [art.
13 comma 3]), non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della
ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di
due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro
quadrato".
art. 13 comma 4-bis:
"L'imposta
non è dovuta altresì per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il
trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di
trasporto anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile
occupata da tali indicazioni".
La lettura coordinata delle norme appena descritte induce ad escludere
quindi un contrasto tra il dettato del comma 4 e del comma 4-bis ma piuttosto a
ravvisare tra gli stessi un rapporto di complementarietà. Invero, il comma
4-bis ha la funzione di disciplinare in modo specifico l'esenzione dall'imposta
per le indicazioni ivi previste, nel caso in cui queste ultime siano riferibili
all'impresa che effettua l'attività di trasporto e in particolare il trasporto
per conto terzi.
Di
notificare il presente atto alla azienda ICA srl di La Spezia concessionaria
del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni.