DELIBERA GM.135/03

                                    LA GIUNTA COMUNALE

 

-RICHIAMATA la delibera n. 119/2000 avente ad oggetto l'approvazione del regolamento comunale sulle modalità di reclutamento del personale, in vigore dal 06/11/2000;

 

- CONSIDERATO che per quanto concerne le modalità di reclutamento del personale mediante l'istituto previsto dal vigente CCNL (art. 4) denominato "progressione verticale", quello cioè finalizzato al passaggio di dipendenti dell'Amministrazione alla categoria immediatamente superiore rispetto a quella di ascrizione, nel limite dei posti vacanti di tale categoria che non siano destinati all'accesso dall'esterno, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella fissazione dei requisiti richiesti ai candidati, potendosi prescindere dal possesso dei titoli di studio ordinariamente previsti per l'accesso dall'esterno, fatti salvi quelli previsti da norme vigenti;

 

- CONSIDERATO inoltre che l'esperienza acquisita all'interno della categoria professionale di appartenenza, qualora come detto, non sia richiesto dalle norme vigenti un titolo di studio specifico e qualificante, possa ritenersi condizione più che sufficiente quanto necessaria per l'accesso alla categoria immediatamente superiore, a condizione che venga accompagnata dal  possesso di un titolo di studio ulteriormente  inferiore a quello prescritto per l'accesso dall'esterno;

 

- DATO ATTO infatti che nel richiamato regolamento comunale (art.7) sono previsti requisiti speciali differenziati per l'accesso dei candidati dall'interno mediante progressione verticale rispetto a quelli previsti per l'accesso dall'esterno;

 

- RITENUTO tuttavia di integrare il suindicato regolamento,anche al fine di prevenire possibili difficoltà interpretative, mediante l'introduzione dell'art."7 bis" nel testo di seguito riportato intendendosi attribuire maggiore rilevanza all'anzianità di servizio maturata nella categoria di appartenenza e quindi alla relativa esperienza acquisita, come è ormai prassi consolidata in molti Enti, non ultimo quanto già adottato dalla Regione Emilia Romagna per i propri dipendenti;

 

- DATO ATTO CHE la presente modifica è stata oggetto di concertazione con le OO.SS. conclusasi senza rilievi nella seduta del 01/12/2003;

 

- TUTTO CIO' PREMESSO

- VISTO il Dlgs n.267/2000;

 

- VISTO il CCNL 1998/2001;

- VISTO IL regolamento comunale sulle modalità di reclutamento del personale approvato con delibera di G.C. n. 119/2000;

 

-RITENUTA la propria competenza;

 

A voti unanimi legalmente espressi:

 

 

                                                            DELIBERA

 

1) DI INTEGRARE il vigente regolamento sulle modalità di reclutamento del personale mediante l'introduzione dell'art. 7 bis il cui testo è di seguito riportato:

" Alle procedure selettive mediante progressione verticale sono ammessi i dipendenti in possesso dei requisiti generali e speciali indicati negli articoli precedenti ed inoltre i candidati in possesso del titolo di studio  ulteriormente inferiore rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno, con un'anzianità di servizio maturata nella  categoria professionale immediatamente inferiore in misura doppia rispetto a quella prevista dal citato art. 7 del presente regolamento, ossia:

cat D3: anzianità di servizio in cat D1 anni 6 (sei);

cat D1: anzianità di servizio in cat C anni  4 (quattro);

cat C : anzianità di servizio in cat B3 anni 3 (tre);

cat B3: anzianità di servizio in cat.B1 anni 2 (due);

cat.B1: anzianità di servizio in cat A: anni 1 (uno);

Non sono comunque ammesse deroghe alla  disciplina sui titoli di studio si cui al presente articolo quando detti titoli siano prescritti da norme vigenti.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 7 commi 3, 4, 5, 6 del presente regolamento."

 

2) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 2 del Dlgs.n. 267/2000.