DELIBERA GM.24/03

                      LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSO che

-in data 07/03/2002 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto dalla Sig.ra GAMBINI GIUSEPPINA in nome e per conto di GAMBINI-MARKETING RESEARCH DI GAMBINI GIUSEPPINA avverso gli avvisi di accertamento relativi all'Imposta comunale delle imprese, arti e professioni di cui al DL.2.3.89 n.66 convertito nella legge n.144/89 per gli anni 1995 - 1996 - 1997 in atti prot.n.13416 dell'11.12.2001;

 

CONSIDERATO che con il predetto ricorso si contesta al Comune di Poviglio l'infondatezza della pretesa dell'imposta;

 

RITENUTO invece corretto il comportamento osservato dal Comune nell'attività di accertamento e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti in ordine all'applicazione dell'imposta ICIAP per gli anni 1995 - 1996 - 1997;

 

VISTO il D. LGS. N. 546/92, disposizioni sul processo tributario, e successive modificazioni;

 

VISTA la Convenzione rinnovata in data 11.07.2001 con il Comune di Reggio Emilia (adottata con Deliberazione consiliare n. 04 del 12.02.2001), per la costituzione e la gestione di un Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di consulenza fiscale e in particolare l'Art. 11;

 

VISTO il D. LGS. 267/00 che, all'art. 30, prevede la possibilità per i Comuni "di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati" nell'ottica di una maggior efficienza del servizio;

 

VISTO il parere favorevole sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. LGS. N.267/00, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore interessato;

 

Con voti unanimi palesemente espressi;

 

                                                                   DELIBERA

 

1) di autorizzare il Sindaco del Comune di Poviglio, in qualità di legale rappresentante del Comune, a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia contro GAMBINI GIUSEPPINA in nome e per conto di GAMBINI-MARKETING RESEARCH DI GAMBINI GIUSEPPINA di cui in premessa, personalmente o mediante delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3, D. LGS. N. 546/92 (con facoltà di conciliare, ai sensi dell'art. 48 dello stesso decreto), avvalendosi dell'assistenza di funzionari dell'Ufficio Associato del Contenzioso presso il Comune di Reggio Emilia in base all'art.11 della sopracitata convenzione.