DELIBERA
GM.29/03
LA
GIUNTA COMUNALE
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PREMESSO CHE a seguito dell'instaurazione di procedimento disciplinare a carico
delle dipendenti di ruolo del Comune di Poviglio Sig.re T.L. e G.A.veniva loro
irrogata con provvedimenti prot.ris.13/03 e 14/03 la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;
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DATO ATTO CHE con missiva in data rispettivamente 20/03/2003, prot. ris.n.
17/2003 e in data 22/03/2003, prot ris.18/03 in data le predette dipendenti
inoltravano istanza alla Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Emilia e
per conoscenza al Comune di Poviglio affinchè venisse predisposta la
convocazione del Collegio di conciliazione di cui agli art.65-66 del Dlgs. n.
165/2001 e agli art. 7 e 9 del vigente regolamento comunale sul procedimento
disciplinare previsto quale condizione di procedibilità ai fini del ricorso al
Giudice del lavoro;
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VISTO l'art. 9 del predetto regolamento in base al quale la Giunta comunale
valuta entro 15 giorni la richiesta del lavoratore e, se non la accoglie,
l'amministrazione comunale, attraverso decreto del Sindaco, procede alla nomina
del suo rappresentante in seno al collegio;
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RITENUTO di non accogliere le pretese delle predetti istanti, anche perchè
quella della dipendente G.A. si manifesta del tutto priva di motivazione, in
contrasto con quanto prescritto dalle norme surrichiamate, mentre quella della
dipendente T.L. si limita ad una mera affermazione di non veridicità del fatto
storico accertato dal Collegio tecnico che ha provveduto all'irrogazione del
provvedimento finale a seguito di valutazione tecnico-giuridiche la cui
fondatezza questo Collegio, allo stato e fino a prova contraria, non ha ragione di mettere in discussione;
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VISTO IL DLGS. N.267/2000,
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VISTO IL DLGS. N. 165/2001;
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VISTO il vigente regolamento comunale sul procedimento disciplinare;
-RITENUTA
la propria competenza;
A
voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
1)DI
NON ACCOGLIERE le pretese delle lavoratrici predette, cui è stata comminata la
sanzione disciplinare del rimprovero scritto, anche in considerazione delle
difficoltà oggettive nell'identificare da parte dell'Amministrazione il
"petitum" e la "causa petendi" delle istanze;
2)
DI AUTORIZZARE per i mktivi sopraesposti il Sindaco alla nomina del
rappresentante dell'Amministrazione in seno al Collegio con proprio Decreto,
nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9 del regolameto Comunale sul
procedimento disciplinare che espressamente impedisce che possa far parte
del collegio stesso chi abbia
partecipato con funzioni giudicanti al
procedimento disciplinare;
3)
DI DARE ATTO CHE il soggetto nominato dal Sindaco, anche tra i soggetti membri
di organi politici, deve entro 30
giorni dalla richiesta del lavoratore depositare le osservazioni scritte formulate dall'Amministrazione
stessa presso l'ufficio provinciale del lavoro;
4)
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
c.4 del Dlgs. n. 267/2000;