DELIBERA GM.29/03

                                                            LA GIUNTA COMUNALE

 

- PREMESSO CHE a seguito dell'instaurazione di procedimento disciplinare a carico delle dipendenti di ruolo del Comune di Poviglio Sig.re T.L. e G.A.veniva loro irrogata con provvedimenti prot.ris.13/03 e 14/03  la sanzione disciplinare del rimprovero scritto;

 

- DATO ATTO CHE con missiva in data rispettivamente 20/03/2003, prot. ris.n. 17/2003 e in data 22/03/2003, prot ris.18/03 in data le predette dipendenti inoltravano istanza alla Direzione Provinciale del lavoro di Reggio Emilia e per conoscenza al Comune di Poviglio affinchè venisse predisposta la convocazione del Collegio di conciliazione di cui agli art.65-66 del Dlgs. n. 165/2001 e agli art. 7 e 9 del vigente regolamento comunale sul procedimento disciplinare previsto quale condizione di procedibilità ai fini del ricorso al Giudice del lavoro;

 

- VISTO l'art. 9 del predetto regolamento in base al quale la Giunta comunale valuta entro 15 giorni la richiesta del lavoratore e, se non la accoglie, l'amministrazione comunale, attraverso decreto del Sindaco, procede alla nomina del suo rappresentante in seno al collegio;

 

- RITENUTO di non accogliere le pretese delle predetti istanti, anche perchè quella della dipendente G.A. si manifesta del tutto priva di motivazione, in contrasto con quanto prescritto dalle norme surrichiamate, mentre quella della dipendente T.L. si limita ad una mera affermazione di non veridicità del fatto storico accertato dal Collegio tecnico che ha provveduto all'irrogazione del provvedimento finale a seguito di valutazione tecnico-giuridiche la cui fondatezza questo Collegio, allo stato e fino a prova contraria,  non ha ragione di mettere in discussione;

 

- VISTO IL DLGS. N.267/2000,

- VISTO IL DLGS. N. 165/2001;

- VISTO il vigente regolamento comunale sul procedimento disciplinare;

 

-RITENUTA la propria competenza;

 

A voti unanimi legalmente espressi:

 

 

                                                                        DELIBERA

 

1)DI NON ACCOGLIERE le pretese delle lavoratrici predette, cui è stata comminata la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, anche in considerazione delle difficoltà oggettive nell'identificare da parte dell'Amministrazione il "petitum" e la "causa petendi" delle istanze;

 

 

2) DI AUTORIZZARE per i mktivi sopraesposti il Sindaco alla nomina del rappresentante dell'Amministrazione in seno al Collegio con proprio Decreto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9 del regolameto Comunale sul procedimento disciplinare che espressamente impedisce che possa far parte del  collegio stesso chi abbia partecipato  con funzioni giudicanti al procedimento disciplinare;

 

3) DI DARE ATTO CHE il soggetto nominato dal Sindaco, anche tra i soggetti membri di organi politici,  deve entro 30 giorni dalla richiesta del lavoratore depositare le osservazioni  scritte formulate dall'Amministrazione stessa presso l'ufficio provinciale del lavoro;

 

4) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c.4 del Dlgs. n. 267/2000;