E
DELIBERA
GM.41/03
LA
GIUNTA COMUNALE
Visto
l'art. 29 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) che impone agli enti locali
relativamente al rispetto del patto di stabilità i seguenti vincoli:
-
art. 29, comma 6: per l'anno 2003 i Comuni soggetti alla normativa del patto di
stabilità sono tenuti a mantenere il saldo finanziario a livello del 2001;
-
art. 29, comma 7: a differenza dell'anno 2002, per quest'anno il saldo
finanziario deve essere computato sia in termini di cassa che in termini di
competenza;
-
art. 29, comma 10: per l'anno 2004, il saldo finanziario di cui al precedente comma
6, non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato sempre in
riferimento sia alla gestione di cassa che di quella di competenza,
incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel DPEF (come
ricorda la circolare tale tasso è pari al 1,3%);
-
art. 29, comma 11: per l'anno 2005, il saldo finanziario deve essere
rideterminato con nuove regole, sempre sia in termini di competenza che di
cassa, e non può superare il 7,8% del saldo rilevato nel 2003.
Visto
il comma 17 dell'art. 29 sopra richiamato impone a tutti gli enti tenuti alle
regole del patto di stabilità di predisporre una previsione cumulativa
articolata per trimestri in termini di cassa del saldo finanziario, coerente
con l'obiettivo finale, da comunicarsi, per gli Enti inferiori a 60.000
abitanti, alle ragionerie provinciali dello Stato entro il 30 aprile 2003.
Vista
la circolare n. 7 del 4 febbraio 2003, del ministero dell'economia, nel
confermare quanto sopra detto, riporta precise indicazioni sul monitoraggio dei
dati.
Visto
il comma 16 dello stesso art. 29 che impone al Collegio dei revisori l'obbligo
di verifica del rispetto degli obiettivi;
Vista
la comunicazione trasmessa a questo organo e al Collegio dei revisori dal
responsabile del settore finanziario in data 28.2.2003, prot. 1973 e corredata
del modello allegato "E" alla sopra richiamata circolare;
Vista
la successiva nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 29944 del 19 marzo
2003 con la quale viene precisato che i minori introiti derivanti dalla nuova disciplina
dell'addizionale sui consumi di energia elettrica (art. 10 comma 11 della legge
n. 133 del 1999) relativa agli esercizi dal 2000 al 2003 e corrisposti ai
comuni con le spettanze erariali dell'esercizio 2003 possa, ai soli fii del
patto di stabilità interno, essere portato in detrazione dai tributi dell'anno
2001 e, di conseguenza, il saldo finanziario 2001 (sia in termini di competenza
che di cassa) debba essere rideterminato sulla base di tale criterio;
Visti
i prospetti "ALLEGATO B" e "ALLEGATO E" allegati alla
circolare 7 del 4.2.2003, predisposti dal responsabile del settore finanziario;
Considerato
che l'ALLEGATO E è stato sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, come
risulta dal verbale del 17 aprile 2003
e sottoscritto dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
Visto
il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di
deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1°
comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla
regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato;
Con
voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;
D
E L I B E R A
-
di approvare i prospetti "ALLEGATO B" e "ALLEGATO E" che si
allegano;
-
di incaricare il responsabile del settore finanziario di trasmettere entro il
termine del 30 aprile 2003 l'ALLEGATO E alla Ragioneria Provinciale dello Stato
di Reggio Emilia.