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                                                            DELIBERA GM.41/03

                                                         LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto l'art. 29 della legge 289/2002 (finanziaria 2003) che impone agli enti locali relativamente al rispetto del patto di stabilità i seguenti vincoli:

 

- art. 29, comma 6: per l'anno 2003 i Comuni soggetti alla normativa del patto di stabilità sono tenuti a mantenere il saldo finanziario a livello del 2001;

- art. 29, comma 7: a differenza dell'anno 2002, per quest'anno il saldo finanziario deve essere computato sia in termini di cassa che in termini di competenza;

- art. 29, comma 10: per l'anno 2004, il saldo finanziario di cui al precedente comma 6, non può essere superiore a quello dell'anno 2003, determinato sempre in riferimento sia alla gestione di cassa che di quella di competenza, incrementato del tasso di inflazione programmato indicato nel DPEF (come ricorda la circolare tale tasso è pari al 1,3%);

- art. 29, comma 11: per l'anno 2005, il saldo finanziario deve essere rideterminato con nuove regole, sempre sia in termini di competenza che di cassa, e non può superare il 7,8% del saldo rilevato nel 2003.

 

Visto il comma 17 dell'art. 29 sopra richiamato impone a tutti gli enti tenuti alle regole del patto di stabilità di predisporre una previsione cumulativa articolata per trimestri in termini di cassa del saldo finanziario, coerente con l'obiettivo finale, da comunicarsi, per gli Enti inferiori a 60.000 abitanti, alle ragionerie provinciali dello Stato entro il 30 aprile 2003.

 

Vista la circolare n. 7 del 4 febbraio 2003, del ministero dell'economia, nel confermare quanto sopra detto, riporta precise indicazioni sul monitoraggio dei dati.

 

Visto il comma 16 dello stesso art. 29 che impone al Collegio dei revisori l'obbligo di verifica del rispetto degli obiettivi;

 

Vista la comunicazione trasmessa a questo organo e al Collegio dei revisori dal responsabile del settore finanziario in data 28.2.2003, prot. 1973 e corredata del modello allegato "E" alla sopra richiamata circolare;

 

Vista la successiva nota della Ragioneria Generale dello Stato n. 29944 del 19 marzo 2003 con la quale viene precisato che i minori introiti derivanti dalla nuova disciplina dell'addizionale sui consumi di energia elettrica (art. 10 comma 11 della legge n. 133 del 1999) relativa agli esercizi dal 2000 al 2003 e corrisposti ai comuni con le spettanze erariali dell'esercizio 2003 possa, ai soli fii del patto di stabilità interno, essere portato in detrazione dai tributi dell'anno 2001 e, di conseguenza, il saldo finanziario 2001 (sia in termini di competenza che di cassa) debba essere rideterminato sulla base di tale criterio;

 

Visti i prospetti "ALLEGATO B" e "ALLEGATO E" allegati alla circolare 7 del 4.2.2003, predisposti dal responsabile del settore finanziario;

 

Considerato che l'ALLEGATO E è stato sottoposto all'esame del Collegio dei revisori, come risulta dal verbale  del 17 aprile 2003 e sottoscritto dal Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

 

Visto il parere favorevole allegato al presente atto, espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Servizio interessato;

 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

 

                                                                D E L I B E R A

 

 

- di approvare i prospetti "ALLEGATO B" e "ALLEGATO E" che si allegano;

 

- di incaricare il responsabile del settore finanziario di trasmettere entro il termine del 30 aprile 2003 l'ALLEGATO E alla Ragioneria Provinciale dello Stato di Reggio Emilia.