DELIBERA
GM.8/03
LA
GIUNTA MUNICIPALE
-Richiamate le G.C. n.5/2002 e n. 36/2002 con le quali si era
provveduto a prorogare la scadenza fissata a Gennaio 2002, a fine Maggio 2002
per il pagamento dell'imposta 2002;
Premesso
che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i comuni possono,
con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima;
Dato
atto:
-
che l'art. 27, comma 8, della legge finanziaria 2002 ha stabilito che il termine
per l'approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali è lo
stesso dell'approvazione del bilancio di previsione;
-
che con dm del 19/12/2002, il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2003 è stato differito al 31 Marzo 2003;
Visto:
-
che il decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti
annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione
delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;
-
che l'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) ha stabilito
l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio
delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati;
Considerato:
-
che, a seguito di tale disposizione, ancora non è stata completata da parte
dell'Azienda I.C.A. di La Spezia - concessionario del servizio di
riscossione,la revisione dei dati dei mezzi pubblicitari contenuti
nell'archivio informatico, al fine di individuare quelli esenti e quantificare
correttamente l'imposta dovuta da ciascun contribuente;
-
che, comunque, a seguito dell'applicazione della normativa,peraltro non ancora
chiara, ha determinato un notevole afflusso di pubblico negli uffici del Comune
di Poviglio, per le necessarie richieste di chiarimenti e per lamentare errori
di accertamento che è il caso di verificare tempestivamente e richiederne
quindi la rettifica presso il Concessionario;
-che
anche la presentazione di nuove denunce, variazioni o cessazioni ecc.comporta,
dati i tempi ristretti, difficoltà a osservare i tempi previsti per il termine
di pagamento dell'imposta fissato al 31 gennaio 2003;
-Ritenuto
pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza
del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità al 28.02.2003;
-Richiamato
l'art. 42 del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Visto
il parere favorevole del capo settore finanziario e tributi, espresso in ordine
alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n. 267/2000
ordinamento enti locali;
Visto
che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta
impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Ad
unanimità di voti
Delibera
1)
di stabilire anche per l'anno 2003 il termine per il versamento dell'imposta
comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto
legislativo 507/1993,che viene prorogato al 28 FEBBRAIO 2003. Conseguentemente
è fissata al 28 FEBBRAIO 2003 la scadenza delle prime due rate di cui all'art.
9, comma 4, del citato decreto.