DELIBERA GM.8/03

                                                        LA GIUNTA MUNICIPALE

-Richiamate le G.C. n.5/2002 e n. 36/2002 con le quali si era provveduto a prorogare la scadenza fissata a Gennaio 2002, a fine Maggio 2002 per il pagamento dell'imposta 2002;

 

Premesso che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

 

Dato atto:

- che l'art. 27, comma 8, della legge finanziaria 2002 ha stabilito che il termine per l'approvazione delle norme regolamentari relative ai tributi locali è lo stesso dell'approvazione del bilancio di previsione;

 

- che con dm del 19/12/2002, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 è stato differito al 31 Marzo 2003;

 

Visto:

- che il decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

- che l'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

 

Considerato:

- che, a seguito di tale disposizione, ancora non è stata completata da parte dell'Azienda I.C.A. di La Spezia - concessionario del servizio di riscossione,la revisione dei dati dei mezzi pubblicitari contenuti nell'archivio informatico, al fine di individuare quelli esenti e quantificare correttamente l'imposta dovuta da ciascun contribuente;

 

- che, comunque, a seguito dell'applicazione della normativa,peraltro non ancora chiara, ha determinato un notevole afflusso di pubblico negli uffici del Comune di Poviglio, per le necessarie richieste di chiarimenti e per lamentare errori di accertamento che è il caso di verificare tempestivamente e richiederne quindi la rettifica presso il Concessionario;

 

-che anche la presentazione di nuove denunce, variazioni o cessazioni ecc.comporta, dati i tempi ristretti, difficoltà a osservare i tempi previsti per il termine di pagamento dell'imposta fissato al 31 gennaio 2003;

 

 

-Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità al 28.02.2003;

 

-Richiamato l'art. 42 del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Visto il parere favorevole del capo settore finanziario e tributi, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Visto che il Responsabile di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Ad unanimità di voti

 

                                                                     Delibera

 

1) di stabilire anche per l'anno 2003 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 507/1993,che viene prorogato al 28 FEBBRAIO 2003. Conseguentemente è fissata al 28 FEBBRAIO 2003 la scadenza delle prime due rate di cui all'art. 9, comma 4, del citato decreto.