DELIBERA GM.16/04

                                                        LA GIUNTA MUNICIPALE

 

 

Premesso che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i comuni possono, con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima;

 

Visto:

- che il decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i ritardati pagamenti;

 

- che l'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

 

-Rilevato che causa mal funzionamenti delle Poste, gli avvisi di pagamento emessi dalla società I.C.A. di La Spezia sono arrivati ai contribuenti in data 3-4 febbraio 2004 quindi in notevole ritardo;

 

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità al 28 FEBBRAIO 2004 senza applicazione di interessi di mora;

 

Richiamato l'art. 42 del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Visto il parere favorevole del capo settore finanze e risorse finanziarie e patrimoniali, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Visto che il dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;

 

Ad unanimità di voti

 

                                                                     Delibera

 

 

1) di stabilire per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte integrante e sostanziale al presente atto, che per l'anno 2004 il termine per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 507/1993, è prorogato al 28 FEBBRAIO 2004.