DELIBERA
GM.16/04
LA
GIUNTA MUNICIPALE
Premesso
che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i comuni possono,
con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima;
Visto:
-
che il decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti
annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena
l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i
ritardati pagamenti;
-
che l'art. 10 della legge 28/12/2001 n. 448 (Finanziaria 2002) ha stabilito
l'esenzione dal pagamento dell'imposta di pubblicità delle insegne di esercizio
delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi, di superficie
complessiva fino a 5 metri quadrati;
-Rilevato
che causa mal funzionamenti delle Poste, gli avvisi di pagamento emessi dalla
società I.C.A. di La Spezia sono arrivati ai contribuenti in data 3-4 febbraio
2004 quindi in notevole ritardo;
Ritenuto
pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, differire la scadenza
del pagamento annuale dell'imposta di pubblicità al 28 FEBBRAIO 2004 senza
applicazione di interessi di mora;
Richiamato
l'art. 42 del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Visto
il parere favorevole del capo settore finanze e risorse finanziarie e
patrimoniali, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Visto
che il dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno
di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n.
267/2000 ordinamento enti locali;
Ad
unanimità di voti
Delibera
1)
di stabilire per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte
integrante e sostanziale al presente atto, che per l'anno 2004 il termine per
il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo 507/1993, è prorogato al 28 FEBBRAIO 2004.