DELIBERA GM. 3/04

                                                         LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

 

-  che in data 10 luglio 2003 è stato adottato il nuovo PPGR che contiene disposizioni per quanto riguarda la localizzazione e le caratteristiche principali dell'impianto di incenerimento a servizio della Provincia di Reggio Emilia;

 

-  che proprio in considerazione delle appena ricordate nuove previsioni del PPGR,i Comuni della Provincia di Reggio Emilia- in occasione dell'Assemblea di AGAC s.p.a tenuta in data 14     luglio 2003 hanno già espresso la propria volontà circa il soggetto che dovrà provvedere alla relativa realizzazione e     gestione, indicando AGAC s.p.a.,esprimendo nel contempo la      volontà di procedere alla delocalizzazione dell'attuale impianto di termovalorizzazione;

 

-  che con nota del 6 novembre 2003 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia ha invitato a riunirsi in Conferenza tutti i Sindaci della Provincia di Reggio Emilia;

                       

-  che un data 27 novembre 2003 si è pertanto svolta la Conferenza dei Sindaci alla Presenza degli Assessori allo Ambiente della Provincia e del Comune di Reggio Emilia,nonchè dei rappresentanti della 2° ed 8° Circoscrizione al fine di definire i contenuti degli atti che ciascuno di essi dovrà assumere per l'attuazione della volontà,espressa nella sopra ricordata assemblea di AGAC s.p.a.,di individuare la società quale ente realizzatore e gestore dell'impianto di preselezione-termoconversione;

 

-  che dopo ampio dibattito i presenti hanno concordato di   ssumere tutte le iniziative necessarie a che ciascun ente locale deliberi in Giunta la concreta attivazione a mezzo di AGAC s.p.a della realizzazione e gestione del nuovo impianto di preselezione-termoconversione dei rifiuti solidi urbani      previsto dal PPGR;

 

-  che tale determinazione si fonda sui seguenti presupposti:

   1) AGAC s.p.a è una società derivante dalla trasformazione,        ai sensi dell'art. 115 del d.lgs.n.18 agosto 2000,n.267 del        precedente omonimo consorzio-azienda speciale e dunque a        suo tempo è stata costituita e partecipata dagli enti           locali della Provincia di Reggio Emilia ai sensi                dell'originario testo di art. 113,lett. e)del sopra             menzionato d.lgs.[già art.22,comma 3°,lett. e)della legge        8 agosto 1990,n. 142];

   2) lo statuto di AGAC s.p.a. testualmente prevede che la           <Società ha per oggetto:...b) gestione integrata dei            rifiuti nelle fasi di spazzamento e lavaggio di strade e        piazze;raccolta,scarico,trattamento e smaltimento dei           rifiuti solidi urbani e assimilati di cui al DPR                n.22/97;raccolta,scarico,trattamento e smaltimento dei          rifiuti speciali,inclusi tossici e nocivi di cui al DPR         n.22/97>(art.4,lett.b).Inoltre il comma 2° del medesimo         articolo di statuto precisa che <nell'ambito dei servizi        gestiti la competenza della Società comprende le fasi di        progettazione e costruzione degli impianti,collaudo ed          esercizio degli stessi...>;  

   3) la realizzazione e gestione dell'impianto di preselezione-        termoconversione dei rifiuti non rappresenta l'affidamento        di un nuovo servizio publico o di una nuova attività ad         AGAC s.p.a perchè essa già si occupa in base al proprio         statuto ed in base alle deliberazioni comunali della            gestione dei rifiuti,del relativo smaltimento o                 valorizzazione.Ciò anche in attuazione dell'art.2,comma 2°        della convenzione sottoscritta,ai sensi dell'art.30 del         d.lgs.18 agosto 2000,n.267 in relazione alla costituzione        della Società per trasformazione della precedente azienda        consortile,tra i 45 Comuni della Provincia di Reggio Emilia        soci in AGAC s.p.a. in data 24 gennaio 2001,il quale così        recita:<i Comuni concordano di disporre in favore di AGAC        s.p.a gli affidamenti diretti degli stessi servizi,già          gestiti ed erogati dal Consorzio,per 30 anni,salvo quanto        eventualmente disposto da normativa di settore>.Ed infatti        AGAC s.p.a. è il soggetto che ha acquisito dal Consorzio        ACIA e gestito ,tra l'altro,l'impianto di termodistruzione        dei rifiuti situato in Comune di Reggio Emilia,località         Cavazzoli,attivo fin dal 1968.

   4) la Corte di Cassazione,sez.un.,29 ottobre 1999,n.754,ha         statuito che<la deliberazione dell'ente di costituire una        società mista per la gestione di un servizio publico locale        determin[a],come effetto previsto dalla norma,che, una          volta costituita,la società possa produrre il servizio          ,perchè questa è l'attività  economica il cui esercizio         costituisce il proprio oggetto sociale.......Lo stesso          art. 22.3, in quanto indica come possibile modello di           gestione di un servizio publico locale la società di            capitali partecipata dal Comune,per ciò stesso configura        come legittimo oggetto di una società...lo svolgimento          dell'attività consistente nel porre il servizio a               disposizione della comunità locale:dunque,a determinare         l'effetto giuridico per cui la società risulti investita        della titolarità della gestione,basta il provvedimento          amministrativo che consiste nel deliberare di promuoverne        la costituzione>(Cass.civ.,sez.un.,29 ottobre 1999,             n.754,p.to 5.1 delle considerazioni in diritto;in               precedenza nello stesso senso ad esempio                        Cass.civ.,sez.un.,6 maggio 1995,n.4992);

   5) il Consiglio di Stato ha affermato che è con <gli atti di        costituzione della società mista o quelli,successivi,di         acquisizione della partecipazione > <che l'ente locale          manifesta e cristallizza l'opzione del modulo                   gestorio....,mentre con il successivo atto di affidamento        si limita a dare esecuzione (necessitata) alla presupposta        scelta organizzativa...>(Cons.Stato,sez.V,30 giugno             2003,n.3864.p.to 2.3. delle considerazioni in diritto);      6) tenuto conto di quanto sopra,AGAC s.p.a risulta investita        fin dal momento, della relativa costituzione del compito        di smaltire i rifiuti per i Comuni soci e di progettare e        realizzare i necessari impianti.

   7) la concreta attivazione,da parte dei Comuni,a mezzo di AGAC        s.p.a. della realizzazione e gestione del nuovo impianto        di preselezione-termoconversione dei rifiuti solidi urbani        è altresì coerente con la circostanza che il PPGR individua        tale nuovo impianto quale delocalizzazione dell'attuale         impianto di termodistruzione dei rifiuti situato in Comune        di Reggio Emilia,località Cavazzoli,gestito da AGAC             s.p.a..Infatti,nell'elaborato del PPGR intitolato Relazione        illustrativa espressamente si afferma che la localizzazione        del nuovo impianto è legata all'<impegno a delocalizzare        l'impianto esistente>.Nello stesso senso è la <Relazione        al PPGR> dell'Assessore della Provincia di Reggio letta         nella Sala del Consiglio in data 10 luglio 2003,ove             l'operazione di individuazione dell'area in cui localizzare        il nuovo impianto di preselezione-termoconversione viene        definita <delocalizzazione dell'attuale impianto di             Cavazzoli>.

   8) a tutt'oggi AGAC s.p.a. è una società il cui capitale           appartiene in via totalitaria agli enti locali della            Provincia di Reggio Emilia e l'art. 6,comma 3° dello            statuto della società stabilisce che il <numero di azioni        detenuto dai Comuni della Provincia di Reggio Emilia deve        essere non inferiore al 51% del capitale sociale>

   9) con riguardo alle società costituite o partecipate ai sensi        delle norme sopra ricordate la giurisprudenza ha affermato        che <il modulo operativo di cui l'art.22,comma 3,lett.          e)della legge 8 giugno 1990, n.142,delinea una "gestione        diretta" del servizio publico a mezzo di una società per        azioni a prevalente capitale publico;in particolare,il          rapporto tra ente locale e società si svolge nell'ambito        di un modulo essenzialmente publicistico,qualificato dalla        gestione diretta del servizio(cfr.Cons.St.,Sez II.28            febbraio 1996,n.366/96;A.G.,16 maggio 1996                      n.90/96;Cass.,SS.UU.,6 maggio 1995,n.4990 e 4992).              Sul piano giuridico,poi, la società per azioni                  costituisce un "organo diretto"dell'Amministrazione,            deputato alla gestione del servizio publico(cfr.i pareri        A.G. n.90/96 e Sez.II,n.366/96,citt.,nonchè,Cass.,SS.UU.,        29 dicembre 1990,n.12221)>(così per tutte,Cons.Stato,           sez.V,19 febbraio 1998,n.192,p.to 5.1. delle                    considerazioni in diritto);

  10) anche la Corte di Giustizia CE ha affermato che sarebbe         legittimo l'affidamento diretto di attività da parte di una        Amministrazione a favore di un proprio ente strumentale         qualora il rapporto si configuri come di delegazione            interorganica e cioè nel caso in cui <l'ente locale             eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo             analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e        questa persona realizzi la parte più importante della           propria attività con l'ente o gli enti locali che la            controllano> (sentenza 18 novembre 1999,in Causa C-             107/98,p.to 50 delle considerazioni in diritto;nonchè           ordinanza 14 novembre 2002 in Causa C-310/01,p.to 34 delle        considerazioni in diritto,a quanto consta inedita);

  11) Quando venne costituita AGAC s.p.a. era vigente                 l'art.12,comma 1° della legge 23 dicembre 1992,n.498 poi        trasfuso nell'originario testo dell'art.116 del d.lgs.          n.267 del 2000:<Gli enti locali possono,per l'esercizio         di servizi publici e per la realizzazione delle opere           necessarie al corretto svolgimento del servizio nonchè per        la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di            interesse publico,che non rientrino,ai sensi della vigente        legislazione statale e regionale,nelle competenze               istituzionali di altri enti,costituire apposite società per        azioni senza vincolo della proprietà publica maggioritaria        anche in deroga a disposizioni di legge specifiche>

  12) circa la norma ricordata al precedente numero 10),la            giurisprudenza ha affermato che <sono ascrivibili alle          s.p.a. a partecipazione publica compiti non solo di stretta        gestione ed erogazione di servizi publici di rilievo            locale,ma anche di intervento nel settore delle                 infrastrutture e delle opere di interesse publico>(TAR          Lazio,sez.II,20 maggio 1998,n.962).La decisione,la quale        espressamente richiama anche Cons.Stato,sez. II,28 febbraio        1996,n.366/96,prosegue affermando che <la s.p.a.istituita        ai sensi dell'art.22,lett e),della legge n.142/1990,come        integrato dall'art.12,primo comma,della legge                   n.498/1992,costituisce un organismo il quale-ancorchè           strutturato sulla base di schemi privatistici secondo la        disciplina evolutiva degli assetti organizzativi dell'ente        locale dettata dal richiamato art.22 della legge                n.142/1990-è centro immediato di riferimento di specifiche        attribuzioni dell'ente publico>secondo quanto specificato        dal relativo statuto.<Essa invero,costituisce una struttura        organizzativa i cui compiti di istituto per effetto             dell'art.12,primo comma,della legge n°.498/1992,sono stati        estesi alla" realizzazione di infrastrutture ed altre opere        di interesse publico",previsione che ...nella sua ampia         portata precettiva è comprensiva sia del momento ideativo        che di quello esecutivo dei lavori publici>

  13) anche se la realizzazione e la gestione di impianti di          smaltimento e recupero dei rifiuti rappresentano iniziative        imprenditoriali che può intraprendere un soggetto in            possesso delle necessarie capacità e autorizzazioni,AGAC        s.p.a. è un ente con caratteristiche al momento infungibili        in relazione all'obbiettivo,imposto dalla normativa statale        e regionale(art.23,comma 1° del d.lgs.5 febbraio 1997,n.22        e art.128,comma 3°,lett.c della legge reg.Emilia Romagna        21 aprile 1999,n.3) di garantire la gestione unitaria dei        rifiuti all'interno di ciascun ambito territoriale              ottimale, dato che la società già svolge per la quasi           totalità dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia le         attività di raccolta e trasporto rifiuti.

 

-  che allo stato si prevede che la realizzazione-da parte di AGAC s.p.a.- dell'impianto di preselezione-termoconversione dei rifiuti avverrà senza ricorrere a contributi publici. Dunque,l'impianto non rientra nel novero delle opere pubbliche delle amministrazioni locali,fermo restando che - come sarà anche più avanti ribadito-AGAC s.p.a. dovrà procedere alla relativa realizzazione nel rispetto della specifica normativa in tema di appalti di lavori publici ad essa applicabile;

 

-  che le decisioni dei Comuni riguardanti la realizzazione e gestione dell'impianto di preselezione-termoconversione dei rifiuti non interferiscono con le competenze della Agenzia di ambito per i servizi publici locali della Provincia di Reggio   Emilia,perchè n base all'art.15,comma 1° della legge reg. Emilia Romagna 6 settembre 1999,n.25 e successive modifiche ed integrazioni le funzioni dell'Agenzia riguardano esattamente <lo spazzamento e il lavaggio delle strade e delle piazze publiche,la raccolta ed il trasporto,l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi compreso il trattamento preliminare. Infatti la legislazione della Regione Emilia Romagna non annovera lo smaltimento dei rifiuti tra le competenze dell'Agenzia d'ambito; 

 

-  che,in particolare,si concorda che la realizzazione e gestione del nuovo impianto di preselezione-termoconversione dei rifiuti costituisce presupposto necessario per la doverosa  delocalizzazione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti  situato in Comune di Reggio Emilia,località Cavazzoli, già  gestito da AGAC e dunque il nuovo impianto non rappresenta   iniziativa aggiuntiva ma sostitutiva dell'esistente, nel       dimensionamento previsto dal PPGR adottato dal Consiglio        Provinciale di Reggio Emilia;

 

-  che restano ferme tutte le competenze provinciali in ordine alla autorizzazione,alla realizzazione e gestione dell'impianto di preselezione-termoconversione;

 

-  che per quanto concerne la realizzazione dell'impianto di preselezione-termoconversione,AGAC s.p.a. sarà tenuta ad osservare la specifica normativa in tema di appalti di lavori publici e che relativamente alla gestione dell'impianto, AGAC  s.p.a. potrà proseguire in tale attività nei limiti in cui ciò sarà consentito dalla pertinente normativa statale e regionale;

 

-  che le determinazioni sopra riportate non incidono sulla attività di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuati dalla società SABAR s.p.a. per i relativi Comuni soci e cioè esattamente per i Comuni di Guastalla, Novellara, Brecello Boretto,Poviglio,Luzzara,Gualtieri e Reggiolo. Per parte loro i Comuni appena elencati si impegnano ad assumere delibere con contenuti conformi a quelli sopra ricordati,con la precisazione che essi conferiranno nel nuovo impianto di preselezione-termoconversione i rifiuti non smaltibili nella discarica di Novellara e,fin che ciò sarà consentito dalla normativa vigente e dagli atti legittimamente assunti dalla Agenzia di ambito, provvedendo alle operazioni di raccolta e trasporto tramite la sopra ricordata Sabar spa.

 

Tutto quanto sopra premesso e riportato

Visto l'art.48 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

 

Con voti unanimi,palesemente espressi.

 

 

                                                                   DELIBERA

 

-  di perseguire l'obiettivo che la realizzazione e gestione del     nuovo impianto di termoconversione dei rifiuti solidi urbani     previsto dal PPGR adottato dal Consiglio Provinciale di Reggio     Emilia avvenga a mezzo AGAC Spa;

 

-  di stabilire che la realizzazione e gestione del nuovo          impianto di preselezione -termoconversione di rifiuti           costituisce presupposto necessario per la doverosa              delocalizzazione dell'impianto di termodistruzione dei rifiuti     situato in Comune di Reggio Emilia,località Cavazzoli,già       gestito da AGAC e che il nuovo impianto non rappresenta         iniziativa aggiuntiva ma sostitutiva dell'esistente,nel         dimensionamento previsto dal PPGR adottato dal Consiglio        Provinciale di Reggio Emilia.