DELIBERA
GM. 3/04
LA
GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 10 luglio 2003 è stato adottato
il nuovo PPGR che contiene disposizioni per quanto riguarda la localizzazione e
le caratteristiche principali dell'impianto di incenerimento a servizio della
Provincia di Reggio Emilia;
- che proprio in considerazione delle appena
ricordate nuove previsioni del PPGR,i Comuni della Provincia di Reggio Emilia-
in occasione dell'Assemblea di AGAC s.p.a tenuta in data 14 luglio 2003 hanno già espresso la propria
volontà circa il soggetto che dovrà provvedere alla relativa realizzazione
e gestione, indicando AGAC
s.p.a.,esprimendo nel contempo la
volontà di procedere alla delocalizzazione dell'attuale impianto di
termovalorizzazione;
- che con nota del 6 novembre 2003 il Sindaco
del Comune di Reggio Emilia ha invitato a riunirsi in Conferenza tutti i
Sindaci della Provincia di Reggio Emilia;
- che un data 27 novembre 2003 si è pertanto
svolta la Conferenza dei Sindaci alla Presenza degli Assessori allo Ambiente
della Provincia e del Comune di Reggio Emilia,nonchè dei rappresentanti della 2° ed 8° Circoscrizione al fine di definire i
contenuti degli atti che ciascuno di essi dovrà assumere per l'attuazione della
volontà,espressa nella sopra ricordata assemblea di AGAC s.p.a.,di individuare
la società quale ente realizzatore e gestore dell'impianto di
preselezione-termoconversione;
- che dopo ampio dibattito i presenti hanno
concordato di ssumere tutte le
iniziative necessarie a che ciascun ente locale deliberi in Giunta la concreta
attivazione a mezzo di AGAC s.p.a della realizzazione e gestione del nuovo
impianto di preselezione-termoconversione dei rifiuti solidi urbani previsto dal PPGR;
- che tale determinazione si fonda sui
seguenti presupposti:
1) AGAC s.p.a è una società derivante dalla
trasformazione, ai sensi
dell'art. 115 del d.lgs.n.18 agosto 2000,n.267 del precedente omonimo consorzio-azienda speciale e dunque
a suo tempo è stata costituita e
partecipata dagli enti locali
della Provincia di Reggio Emilia ai sensi dell'originario testo di art. 113,lett. e)del
sopra menzionato d.lgs.[già
art.22,comma 3°,lett. e)della legge 8 agosto 1990,n. 142];
2) lo statuto di AGAC s.p.a. testualmente
prevede che la <Società ha
per oggetto:...b) gestione integrata dei rifiuti nelle fasi di spazzamento e lavaggio di strade
e
piazze;raccolta,scarico,trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati
di cui al DPR
n.22/97;raccolta,scarico,trattamento e smaltimento dei rifiuti speciali,inclusi tossici e
nocivi di cui al DPR
n.22/97>(art.4,lett.b).Inoltre il comma 2° del medesimo
articolo di statuto precisa che <nell'ambito dei servizi gestiti la competenza della Società
comprende le fasi di
progettazione e costruzione degli impianti,collaudo ed esercizio degli stessi...>;
3) la realizzazione e gestione
dell'impianto di preselezione-
termoconversione dei rifiuti non rappresenta l'affidamento di un nuovo servizio publico o di una
nuova attività ad AGAC s.p.a
perchè essa già si occupa in base al proprio statuto ed in base alle deliberazioni comunali della gestione dei rifiuti,del relativo
smaltimento o
valorizzazione.Ciò anche in attuazione dell'art.2,comma 2° della
convenzione sottoscritta,ai sensi dell'art.30 del d.lgs.18 agosto 2000,n.267 in relazione alla
costituzione della Società per
trasformazione della precedente azienda
consortile,tra i 45 Comuni della Provincia di Reggio Emilia soci in AGAC s.p.a. in data 24 gennaio 2001,il quale così recita:<i Comuni concordano di
disporre in favore di AGAC s.p.a
gli affidamenti diretti degli stessi servizi,già gestiti ed erogati dal Consorzio,per 30 anni,salvo
quanto eventualmente disposto da normativa di settore>.Ed
infatti AGAC s.p.a. è il soggetto
che ha acquisito dal Consorzio
ACIA e gestito ,tra l'altro,l'impianto di termodistruzione dei rifiuti situato in Comune di
Reggio Emilia,località
Cavazzoli,attivo fin dal 1968.
4) la Corte di Cassazione,sez.un.,29
ottobre 1999,n.754,ha statuito
che<la deliberazione dell'ente di costituire una società mista per la gestione di un servizio publico
locale determin[a],come effetto
previsto dalla norma,che, una
volta costituita,la società possa produrre il servizio ,perchè questa è l'attività economica il cui esercizio costituisce il proprio oggetto
sociale.......Lo stesso art.
22.3, in quanto indica come possibile modello di gestione di un servizio publico locale la società
di capitali partecipata dal
Comune,per ciò stesso configura
come legittimo oggetto di una società...lo svolgimento dell'attività consistente nel porre
il servizio a disposizione
della comunità locale:dunque,a determinare l'effetto giuridico per cui la società risulti investita della titolarità della gestione,basta
il provvedimento amministrativo
che consiste nel deliberare di promuoverne la costituzione>(Cass.civ.,sez.un.,29 ottobre 1999, n.754,p.to 5.1 delle
considerazioni in diritto;in
precedenza nello stesso senso ad esempio Cass.civ.,sez.un.,6 maggio 1995,n.4992);
5) il Consiglio di Stato ha affermato che è
con <gli atti di costituzione
della società mista o quelli,successivi,di acquisizione della partecipazione > <che l'ente
locale manifesta e cristallizza
l'opzione del modulo
gestorio....,mentre con il successivo atto di affidamento si limita a dare esecuzione
(necessitata) alla presupposta
scelta organizzativa...>(Cons.Stato,sez.V,30 giugno 2003,n.3864.p.to 2.3. delle
considerazioni in diritto); 6)
tenuto conto di quanto sopra,AGAC s.p.a risulta investita fin dal momento, della relativa
costituzione del compito di
smaltire i rifiuti per i Comuni soci e di progettare e realizzare i necessari impianti.
7) la concreta attivazione,da parte dei
Comuni,a mezzo di AGAC s.p.a.
della realizzazione e gestione del nuovo impianto di preselezione-termoconversione dei rifiuti solidi
urbani è altresì coerente con la
circostanza che il PPGR individua
tale nuovo impianto quale delocalizzazione dell'attuale impianto di termodistruzione dei
rifiuti situato in Comune di
Reggio Emilia,località Cavazzoli,gestito da AGAC s.p.a..Infatti,nell'elaborato del PPGR intitolato
Relazione illustrativa
espressamente si afferma che la localizzazione del nuovo impianto è legata all'<impegno a delocalizzare l'impianto esistente>.Nello stesso
senso è la <Relazione al
PPGR> dell'Assessore della Provincia di Reggio letta nella Sala del Consiglio in data 10
luglio 2003,ove l'operazione
di individuazione dell'area in cui localizzare il nuovo impianto di preselezione-termoconversione
viene definita
<delocalizzazione dell'attuale impianto di Cavazzoli>.
8) a tutt'oggi AGAC s.p.a. è una società il
cui capitale appartiene in via
totalitaria agli enti locali della
Provincia di Reggio Emilia e l'art. 6,comma 3° dello
statuto della società stabilisce che il <numero di azioni detenuto dai Comuni della Provincia di
Reggio Emilia deve essere non
inferiore al 51% del capitale sociale>
9) con riguardo alle società costituite o
partecipate ai sensi delle norme
sopra ricordate la giurisprudenza ha affermato che <il modulo operativo di cui l'art.22,comma
3,lett. e)della legge 8 giugno
1990, n.142,delinea una "gestione
diretta" del servizio publico a mezzo di una società per azioni a prevalente capitale
publico;in particolare,il
rapporto tra ente locale e società si svolge nell'ambito di un modulo essenzialmente
publicistico,qualificato dalla
gestione diretta del servizio(cfr.Cons.St.,Sez II.28 febbraio 1996,n.366/96;A.G.,16
maggio 1996
n.90/96;Cass.,SS.UU.,6 maggio 1995,n.4990 e 4992). Sul piano giuridico,poi, la
società per azioni
costituisce un "organo diretto"dell'Amministrazione, deputato alla gestione del
servizio publico(cfr.i pareri
A.G. n.90/96 e Sez.II,n.366/96,citt.,nonchè,Cass.,SS.UU., 29 dicembre 1990,n.12221)>(così per
tutte,Cons.Stato, sez.V,19
febbraio 1998,n.192,p.to 5.1. delle considerazioni in diritto);
10) anche la Corte di Giustizia CE ha
affermato che sarebbe legittimo
l'affidamento diretto di attività da parte di una Amministrazione a favore di un proprio ente
strumentale qualora il rapporto
si configuri come di delegazione
interorganica e cioè nel caso in cui <l'ente locale eserciti sulla persona di cui
trattasi un controllo
analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi e questa persona realizzi la parte più importante
della propria attività con
l'ente o gli enti locali che la
controllano> (sentenza 18 novembre 1999,in Causa C- 107/98,p.to 50 delle
considerazioni in diritto;nonchè
ordinanza 14 novembre 2002 in Causa C-310/01,p.to 34 delle considerazioni in diritto,a quanto
consta inedita);
11) Quando venne costituita AGAC s.p.a. era
vigente l'art.12,comma 1° della legge 23 dicembre 1992,n.498 poi trasfuso nell'originario testo
dell'art.116 del d.lgs. n.267
del 2000:<Gli enti locali possono,per l'esercizio di servizi publici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento
del servizio nonchè per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse publico,che non rientrino,ai sensi della
vigente legislazione statale e
regionale,nelle competenze
istituzionali di altri enti,costituire apposite società per azioni senza vincolo della proprietà
publica maggioritaria anche in
deroga a disposizioni di legge specifiche>
12) circa la norma ricordata al precedente
numero 10),la giurisprudenza
ha affermato che <sono ascrivibili alle s.p.a. a partecipazione publica compiti non solo di
stretta gestione ed erogazione di
servizi publici di rilievo
locale,ma anche di intervento nel settore delle infrastrutture e delle opere
di interesse publico>(TAR
Lazio,sez.II,20 maggio 1998,n.962).La decisione,la quale espressamente richiama anche
Cons.Stato,sez. II,28 febbraio
1996,n.366/96,prosegue affermando che <la s.p.a.istituita ai sensi dell'art.22,lett e),della
legge n.142/1990,come integrato
dall'art.12,primo comma,della legge n.498/1992,costituisce un organismo il
quale-ancorchè strutturato
sulla base di schemi privatistici secondo la disciplina evolutiva degli assetti organizzativi
dell'ente locale dettata dal
richiamato art.22 della legge
n.142/1990-è centro immediato di riferimento di specifiche attribuzioni dell'ente
publico>secondo quanto specificato
dal relativo statuto.<Essa invero,costituisce una struttura organizzativa i cui compiti di
istituto per effetto
dell'art.12,primo comma,della legge n°.498/1992,sono
stati estesi alla"
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse publico",previsione che ...nella sua
ampia portata precettiva è
comprensiva sia del momento ideativo
che di quello esecutivo dei lavori publici>
13) anche se la realizzazione e la gestione
di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti rappresentano iniziative imprenditoriali che può intraprendere un soggetto in possesso delle necessarie capacità
e autorizzazioni,AGAC s.p.a. è un
ente con caratteristiche al momento infungibili in relazione all'obbiettivo,imposto dalla normativa
statale e regionale(art.23,comma
1° del d.lgs.5 febbraio 1997,n.22 e art.128,comma 3°,lett.c della legge reg.Emilia Romagna 21 aprile 1999,n.3) di garantire la
gestione unitaria dei rifiuti
all'interno di ciascun ambito territoriale ottimale, dato che la società già svolge per la
quasi totalità dei Comuni
della Provincia di Reggio Emilia le
attività di raccolta e trasporto rifiuti.
- che allo stato si prevede che la
realizzazione-da parte di AGAC s.p.a.- dell'impianto di preselezione-termoconversione
dei rifiuti avverrà senza ricorrere a contributi publici. Dunque,l'impianto non
rientra nel novero delle opere pubbliche delle amministrazioni locali,fermo
restando che - come sarà anche più avanti ribadito-AGAC s.p.a. dovrà procedere alla
relativa realizzazione nel rispetto della specifica normativa in tema di
appalti di lavori publici ad essa applicabile;
- che le decisioni dei Comuni riguardanti la
realizzazione e gestione dell'impianto di preselezione-termoconversione dei
rifiuti non interferiscono con le competenze della Agenzia di ambito per i
servizi publici locali della Provincia di Reggio Emilia,perchè n base all'art.15,comma 1° della legge reg. Emilia Romagna 6 settembre 1999,n.25 e
successive modifiche ed integrazioni le funzioni dell'Agenzia riguardano
esattamente <lo spazzamento e il lavaggio delle strade e delle piazze
publiche,la raccolta ed il trasporto,l'avvio al recupero e allo smaltimento ivi
compreso il trattamento preliminare. Infatti la legislazione della Regione Emilia
Romagna non annovera lo smaltimento dei rifiuti tra le competenze dell'Agenzia
d'ambito;
- che,in particolare,si concorda che la
realizzazione e gestione del nuovo impianto di preselezione-termoconversione
dei rifiuti costituisce presupposto necessario per la doverosa delocalizzazione dell'impianto di
termodistruzione dei rifiuti situato in
Comune di Reggio Emilia,località Cavazzoli, già gestito da AGAC e dunque il nuovo impianto non rappresenta iniziativa aggiuntiva ma sostitutiva
dell'esistente, nel
dimensionamento previsto dal PPGR adottato dal Consiglio Provinciale di Reggio Emilia;
- che restano ferme tutte le competenze
provinciali in ordine alla autorizzazione,alla realizzazione e gestione
dell'impianto di preselezione-termoconversione;
- che per quanto concerne la realizzazione
dell'impianto di preselezione-termoconversione,AGAC s.p.a. sarà tenuta ad
osservare la specifica normativa in tema di appalti di lavori publici e che
relativamente alla gestione dell'impianto, AGAC s.p.a. potrà proseguire in tale attività nei limiti in cui ciò
sarà consentito dalla pertinente normativa statale e regionale;
- che le determinazioni sopra riportate non
incidono sulla attività di raccolta,trasporto e smaltimento dei rifiuti effettuati
dalla società SABAR s.p.a. per i relativi Comuni soci e cioè esattamente per i
Comuni di Guastalla, Novellara, Brecello Boretto,Poviglio,Luzzara,Gualtieri e
Reggiolo. Per parte loro i Comuni appena elencati si impegnano ad assumere
delibere con contenuti conformi a quelli sopra ricordati,con la precisazione
che essi conferiranno nel nuovo impianto di preselezione-termoconversione i
rifiuti non smaltibili nella discarica di Novellara e,fin che ciò sarà
consentito dalla normativa vigente e dagli atti legittimamente assunti dalla
Agenzia di ambito, provvedendo alle operazioni di raccolta e trasporto tramite
la sopra ricordata Sabar spa.
Tutto
quanto sopra premesso e riportato
Visto
l'art.48 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Con
voti unanimi,palesemente espressi.
DELIBERA
- di perseguire l'obiettivo che la
realizzazione e gestione del nuovo
impianto di termoconversione dei rifiuti solidi urbani previsto dal PPGR adottato dal Consiglio
Provinciale di Reggio Emilia avvenga
a mezzo AGAC Spa;
- di stabilire che la realizzazione e gestione
del nuovo impianto di
preselezione -termoconversione di rifiuti costituisce presupposto necessario per la doverosa delocalizzazione dell'impianto
di termodistruzione dei rifiuti situato
in Comune di Reggio Emilia,località Cavazzoli,già gestito da AGAC e che il nuovo impianto non rappresenta iniziativa aggiuntiva ma sostitutiva
dell'esistente,nel
dimensionamento previsto dal PPGR adottato dal Consiglio Provinciale di Reggio Emilia.