DELIBERA GM.90/04

                                                LA GIUNTA COMUNALE

 

 

-PREMESSO CHE ai sensi dell'art.44  comma 3 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria stabilisce testualmente che "la concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può in nessun caso essere oggetto di trasferimento";

 

-CHE in linea generale la sepoltura  è concessa per decesso della persona cui è destinata, su istanza di familiari o aventi diritto o terzi interessati ma è prevista in deroga a quanto sopra l'assegnazione anche a persone in vita in caso di richiesta da parte di soggetti che abbiano compiuto il 75° anno per se ed eventualmente per il coniuge......(art. 44 commi 1 e 2 regolamento citato);

 

- CONSIDERATO CHE a seguito di istanza del Sig. Montanari Desiderio, nato a Poviglio il 31/01/1938 ed ivi residente, in presenza dei requisiti richiesti, assegnava allo stesso il diritto all'uso del loculo n. 936, fila n. 6, con il rilascio della concessione trentacinquennale, ai sensi delle disposizioni vigenti.

 

-DATO ATTO che lo stesso Sig.Montanari, dopo aver versato euro 548,95 quale tariffa per il rilascio della concessione, faceva pervenire una richiesta con la quale, in vista di futuri lavori di realizzazione di un solaio divisorio che di fatto provocherebbe la separazione della collocazione dei loculi ove attualmente sono tumulati i propri genitori, che si verrebbero a trovare su piani diversi, chiedeva di poter utilizzare il loculo n. 936, allo stesso concesso, per la sepoltura dei resti della madre Chiesi Adelina, attualmente tumulata nel loculo n. 932, al momento della realizzazione del suddetto solaio divisorio

 con contestuale rinuncia all'utilizzo del loculo n. 932 a favore del Comune in scadenza il 22/06/2020 senza aver diritto ad alcun rimborso ai sensi dell'art. 57 del regolamento comunale in quanto loculo già occupato;

 

-DATO ATTO altresì che tale richiesta vale anche in caso di premorienza del Sig.Montanari rispetto alla realizzazione del solaio divisorio, per le motivazioni contenute nell'istanza, agli atti;

 

-RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 59 del citato regolamento comunale di polizia mortuaria;

 

-VISTO il Dlgs.n. 267/2000;

-VISTO il DPR n. 285/1990;

-VISTO il regolamento comunale di polizia mortuaria;

 

 A VOTI UNANIMI LEGALMENTE ESPRESSI;

 

 

                                                                        DELIBERA

 

1) DI ACCOGLIERE la richiesta del sig. Montanari Desiderio così come effettuata e per le motivazioni ivi contenute, dandosi atto che le stesse sono meritevoli di accoglimento;

 

2) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione all'ufficio di polizia mortuaria per gli adempimenti conseguenti.