DELIBERA GM.102/05

                                    LA GIUNTA COMUNALE

 

-PREMESSO che, con riferimento all'attività della Cooperativa sociale "Il Bettolino", avente ad oggetto attività di inserimento lavorativo di persone con disagio sociale, operante in serre dislocate presso la discarica di S.A.B.A.R. in Novellara, sono apparse sulla stampa e in particolare sul quotidiano locale l'Informazione di Reggio" in data 14 maggio 2005 notizie dal contenuto da ritenersi  diffamatorio nei confronti della cooperativa suddetta e nei confronti dell'azienda ex municipalizzata S.A.B.A.R. s.p.a. di cui tra gli altri, il Comune di Poviglio è socio;

 

-CHE il quotidiano suddetto, titolava in prima pagina "Basilico coltivato nella discarica" e proseguiva all'interno con un articolo a firma di Federico Ruozi contenente un'intervista al consigliere comunale del Comune di Novellara, Sig. Pietro Mariani Cerati il quale, in estrema sintesi, oltre ad esprimere giudizi diffamatori nei confronti della Cooperativa "il Bettolino", ipotizzava una qualche responsabilità delle Amministrazioni socie di S.A.B.A.R.nel consentire la asseritamente pericolosa e dannosa produzione di basilico genovese all'interno della discarica;

 

-RITENUTO pertanto di reagire a tali affermazioni dal contenuto diffamatorio per l'Ente locale a tutela del prestigio e decoro dell'Amministrazione stessa mediante la presentazione di una denuncia - querela verso l'autore di tali dichiarazioni riportate a mezzo stampa;

 

-CONSIDERATO CHE lo Statuto del Comune di Poviglio prevede espressamente al'art. 54 che il Sindaco, quale organo responsabile dell'Aministrazione Comunale, può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi con l'autorizzazione della Giunta;

 

-CHE tale norma deve ritenersi tutt'ora in vigore, nonostante la recente sentenza n. 12868 del 16 giugno 2005 della Corte di Cassazione a S.U. la quale ha sancito in generale la non necessità di un atto autorizzatorio da parte della Giunta Comunale in quanto il Sindaco è per legge il legale rappresentante dell'Ente, salvo specifica e diversa disposizione statutaria che richieda il permanere dell'atto autorizzatorio, circostanza che ricorre nel caso di specie ai sensi del citato art. 54 dello statuto comunale vigente;

 

-RITENUTO, per il patrocinio legale e la difesa tecnica dell'ente di avvalersi della professionalità di un avvocato di fiducia  cui affidare l'incarico nella presente vicenda processuale;

 

VISTO il Dlgs.vo n. 267/2000;

-Visto lo Statuto Comunale art. 54;

 

-Vista la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 12868/2005;

a voti unanimi legalmente espressi:

 

 

                                                                        DELIBERA

 

1) DI AUTORIZZARE il Sindaco in rappresentanza dell'Ente, a presentare una denuncia querela nei confronti del Sig.Pietro Mariani-Cerati, consigliere comunale del Comune di Novellara al fine di tutelare l'onore e il prestigio del Comune di Poviglio a seguito delle dichiarazioni dal contenuto diffamatorio dallo stesso rilasciate agli organi di stampa;

 

2) DI AFFIDARE l'incarico fiduciario per la difesa tecnica dell'Ente all'Avv. Ermes Coffrini del foro di Reggio Emilia;

 

3) DI INCARICARE il Responsabile del Settore amministrativo di assumere gli atti conseguenti alla presente;

 

4) DI DICHIARARE , con separata e unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n. 256/2000.