DELIBERA
GM.102/05
LA GIUNTA COMUNALE
-PREMESSO
che, con riferimento all'attività della Cooperativa sociale "Il
Bettolino", avente ad oggetto attività di inserimento lavorativo di
persone con disagio sociale, operante in serre dislocate presso la discarica di
S.A.B.A.R. in Novellara, sono apparse sulla stampa e in particolare sul
quotidiano locale l'Informazione di Reggio" in data 14 maggio 2005 notizie
dal contenuto da ritenersi diffamatorio
nei confronti della cooperativa suddetta e nei confronti dell'azienda ex
municipalizzata S.A.B.A.R. s.p.a. di cui tra gli altri, il Comune di Poviglio è
socio;
-CHE
il quotidiano suddetto, titolava in prima pagina "Basilico coltivato nella
discarica" e proseguiva all'interno con un articolo a firma di Federico
Ruozi contenente un'intervista al consigliere comunale del Comune di Novellara,
Sig. Pietro Mariani Cerati il quale, in estrema sintesi, oltre ad esprimere
giudizi diffamatori nei confronti della Cooperativa "il Bettolino",
ipotizzava una qualche responsabilità delle Amministrazioni socie di
S.A.B.A.R.nel consentire la asseritamente pericolosa e dannosa produzione di
basilico genovese all'interno della discarica;
-RITENUTO
pertanto di reagire a tali affermazioni dal contenuto diffamatorio per l'Ente
locale a tutela del prestigio e decoro dell'Amministrazione stessa mediante la
presentazione di una denuncia - querela verso l'autore di tali dichiarazioni
riportate a mezzo stampa;
-CONSIDERATO
CHE lo Statuto del Comune di Poviglio prevede espressamente al'art. 54 che il
Sindaco, quale organo responsabile dell'Aministrazione Comunale, può stare in
giudizio nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi con l'autorizzazione
della Giunta;
-CHE
tale norma deve ritenersi tutt'ora in vigore, nonostante la recente sentenza n.
12868 del 16 giugno 2005 della Corte di Cassazione a S.U. la quale ha sancito
in generale la non necessità di un atto autorizzatorio da parte della Giunta
Comunale in quanto il Sindaco è per legge il legale rappresentante dell'Ente,
salvo specifica e diversa disposizione statutaria che richieda il permanere
dell'atto autorizzatorio, circostanza che ricorre nel caso di specie ai sensi
del citato art. 54 dello statuto comunale vigente;
-RITENUTO,
per il patrocinio legale e la difesa tecnica dell'ente di avvalersi della
professionalità di un avvocato di fiducia
cui affidare l'incarico nella presente vicenda processuale;
VISTO
il Dlgs.vo n. 267/2000;
-Visto
lo Statuto Comunale art. 54;
-Vista
la sentenza delle S.U. della Cassazione n. 12868/2005;
a
voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
1)
DI AUTORIZZARE il Sindaco in rappresentanza dell'Ente, a presentare una
denuncia querela nei confronti del Sig.Pietro Mariani-Cerati, consigliere
comunale del Comune di Novellara al fine di tutelare l'onore e il prestigio del
Comune di Poviglio a seguito delle dichiarazioni dal contenuto diffamatorio
dallo stesso rilasciate agli organi di stampa;
2)
DI AFFIDARE l'incarico fiduciario per la difesa tecnica dell'Ente all'Avv.
Ermes Coffrini del foro di Reggio Emilia;
3)
DI INCARICARE il Responsabile del Settore amministrativo di assumere gli atti
conseguenti alla presente;
4)
DI DICHIARARE , con separata e unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Dlgs.vo n.
256/2000.