DELIBERA GC.156/05

                                                         LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che

 

-in data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto dalla società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I,  per l'anno 2002, in atti al n. 009110 P.G. Provv. del 06/10/2005;

 

-in data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto dalla Società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I, per l'anno 2003, in atti al n. 009110 P.G. Provv. del 06/10/2005;

 

-in data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto dalla società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I., per l'anno 2004, in atti al n. 009110 P.G. Provv. del 06/10/2005;

 

-in data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto dalla società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I., per l'anno 2005, in atti al n. 009110 P.G. Provv. del 06/10/2005;

 

CONSIDERATO che con il suddetto ricorso si contesta al Comune di Poviglio, la restituzione, per gli anni 2002 - 2003 - 2004 - 2005, di somme versate a titolo di I.C.I. e non dovute, su un fabbricato considerato dalla società ricorrente come "strumentale" all'attività agricola esercitata ed ubicato a Poviglio in via Milanello n.1 e  catastalmente identificato al Foglio 21 Particella 76 Sub.4 di categoria D01 con una rendita catastale di Euro 9.296,22;

 

RITENUTO corretto il comportamento osservato dal Comune per quanto concerne sia l'attività di accertamento e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti in ordine all'applicazione dell'imposta ICI per i fabbricati considerati "strumentali" all'attività agricola  ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della Legge n.133/94 nonchè dell'art.29 (ora art.32) del T.U.II.R.R. ed art.817 c.c. , sia nell'attività delineata dall'art.13 comma 2 del D.lgs. n.504/92 .

 

VISTO il D. LGS. N. 546/92, disposizioni sul processo tributario, e successive modificazione;

 

VISTA la Convenzione rinnovata in data 11/07/2001 con il Comune di Reggio Emilia (adottata con Deliberazione consiliare n. 4 del 12.2.2001), per la costituzione e la gestione di un Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di consulenza fiscale e in particolare l'Art. 11;

 

VISTO il D. LGS. 267/00 che, all'art. 30, prevede la possibilità per i Comuni "di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati" nell'ottica di una maggior efficienza del servizio;

 

VISTO il parere favorevole sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. LGS. N.267/00, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore interessato;

 

Con voti unanimi palesemente espressi;

 

 

                                 DELIBERA

 

-di autorizzare il Sindaco del Comune di Poviglio, in qualità di legale rappresentante del Comune, a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia contro la società   LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO Società cooperativa agricola con sede in Poviglio (RE) via Parma n.208/1 codice fiscale 00147780357 di cui in premessa, personalmente o mediante delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3, D. LGS. N. 546/92 (con facoltà di conciliare, ai sensi dell'art. 48 dello stesso decreto), avvalendosi dell'assistenza di funzionari dell'Ufficio Associato del Contenzioso presso il Comune di Reggio Emilia in base all'art.11 della sopracitata convenzione.