DELIBERA
GC.156/05
LA
GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
-in
data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto
dalla società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I, per l'anno 2002, in atti al n. 009110
P.G. Provv. del 06/10/2005;
-in
data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto
dalla Società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I, per l'anno
2003, in atti al n. 009110 P.G. Provv. del 06/10/2005;
-in
data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto
dalla società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I., per l'anno
2004, in atti al n. 009110 P.G. Provv. del 06/10/2005;
-in
data 10/12/2005 è stato notificato al Comune di Poviglio il ricorso proposto
dalla società LATTERIA SOCIALE SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
avverso Provvedimento di diniego della richiesta di rimborso I.C.I., per l'anno
2005, in atti al n. 009110 P.G. Provv. del 06/10/2005;
CONSIDERATO che con il suddetto ricorso si contesta al Comune di Poviglio, la
restituzione, per gli anni 2002 - 2003 - 2004 - 2005, di somme versate a titolo
di I.C.I. e non dovute, su un fabbricato considerato dalla società ricorrente
come "strumentale" all'attività agricola esercitata ed ubicato a
Poviglio in via Milanello n.1 e
catastalmente identificato al Foglio 21 Particella 76 Sub.4 di categoria
D01 con una rendita catastale di Euro 9.296,22;
RITENUTO corretto il comportamento osservato dal Comune per quanto concerne sia
l'attività di accertamento e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti
in ordine all'applicazione dell'imposta ICI per i fabbricati considerati
"strumentali" all'attività agricola
ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis della Legge n.133/94 nonchè dell'art.29
(ora art.32) del T.U.II.R.R. ed art.817 c.c. , sia nell'attività delineata
dall'art.13 comma 2 del D.lgs. n.504/92 .
VISTO
il D. LGS. N. 546/92, disposizioni sul processo tributario, e successive
modificazione;
VISTA
la Convenzione rinnovata in data 11/07/2001 con il Comune di Reggio Emilia
(adottata con Deliberazione consiliare n. 4 del 12.2.2001), per la costituzione
e la gestione di un Ufficio Associato del Contenzioso Tributario e di
consulenza fiscale e in particolare l'Art. 11;
VISTO
il D. LGS. 267/00 che, all'art. 30, prevede la possibilità per i Comuni
"di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati"
nell'ottica di una maggior efficienza del servizio;
VISTO
il parere favorevole sulla presente proposta di provvedimento, ai sensi
dell'art. 49, comma 1 del D. LGS. N.267/00, in ordine alla regolarità tecnica,
espresso dal Responsabile del Settore interessato;
Con
voti unanimi palesemente espressi;
DELIBERA
-di autorizzare il Sindaco del Comune di Poviglio, in qualità di legale rappresentante
del Comune, a resistere in giudizio innanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Reggio Emilia contro la società
LATTERIA SOCIALE SAN
BARTOLOMEO Società cooperativa agricola con sede in Poviglio (RE) via Parma
n.208/1 codice fiscale 00147780357 di cui in premessa, personalmente o
mediante delegato, così come previsto dall'art.11, comma 3, D. LGS. N. 546/92
(con facoltà di conciliare, ai sensi dell'art. 48 dello stesso decreto),
avvalendosi dell'assistenza di funzionari dell'Ufficio Associato del
Contenzioso presso il Comune di Reggio Emilia in base all'art.11 della
sopracitata convenzione.