DELIBERA
GM.33/05
LA GIUNTA
COMUNALE
-
Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano
essere:
a)
Legge delega in materia di tributi n. 421/92;
b)
Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;
c)
D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;
-
Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli
Immobili, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n°
446, art.52, comma 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 26.11.1998;
-
Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n°
504/92 che disciplina la determinazione dell'aliquota relativa all'I.C.I. tra
un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;
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Richiamato altresì l'art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina le riduzioni e
detrazioni d'imposta;
-
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n°
127 del 20.11.2003 con la quale sono state approvate le aliquote e le relative
detrazioni d'imposta per l'anno 2004;
-
Richiamato l'art. 4, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°
74 del 26.11.1998, che a decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non
Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.lgs. 4.12.1997,
n° 460, sono esonerate dal pagamento di
tutti i contributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti.
L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale
dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione
nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze,
ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si
fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto iscritto a
ruolo;
-RICHIAMATO
l'atto Consiliare n. 3 del 28.02.2005 divenuto esecutivo per decorrenza termini
di approvazione dle Bilancio 2005 e suoi allegati compresa la Relazione
Previsionale e Programmatica dalla quale si evince alla voce " entrate
tributarie" la volontà espressa dall'Ente di modificare parzialmente le
aliquote vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTA
LA SEGUENTE PROPOSTA:
1)
CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:
a) fabbricati
+ 5% rispetto alle rendite certificate
dall'UTE alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione
b) redditi dominicali + 25% come sopra
(art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);
2)CONFERMA
DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad
abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.
L'aliquota
5,2 per mille si applica alle abitazioni
principali intese come le unità
immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il
contribuente, che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto
reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.
La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni principali: C/2 - C/6 - C/7.
Tali
pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione
principale;
L'aliquota
5,2 per mille si applica inoltre a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per
le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a
proprietà indivisa adibite ad abitazione
principale dei soci
assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono
residenza in istituti
di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a
condizione che la stessa risulti non
locata;
La
stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui
ai punti a), b), c) a condizione che queste
siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle stesse unità immobiliari.
3)
ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per i fabbricati ad uso abitativo e la loro pertinenza C/2, C/6,
C/7 NON LOCATI, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale
e risultanti VUOTI, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi
di contratto di locazione.
Si
considerano non locati gli alloggi che non sono stati concessi dal proprietario
ad altri soggetti attraverso un contratto di locazione o comunque non usati
secondo le risultanze anagrafiche.
Da questa ultima disposizione sono esclusi:
a.
i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
l'attività di costruzione e l'alienazione
di immobili, per i
quali si applica l'aliquota ordinaria del
5,9 per mille;
b.
gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utilizzati ai quali si applica l'aliquota
del 5,9 per mille
ridotta del 50% previo accertamento
dell'ufficio tecnico con
perizia a carico del proprietario o
presentazione di
dichiarazione sostitutiva da parte del
proprietario stesso ai
sensi della legge 04.01.68 n. 15 (vedi
legge Bassanini).
4)
ALIQUOTA ORDINARIA: 6,7 per mille
relativa a terreni agricoli, aree
fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi
nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);
5)
CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2005, della detrazione d'imposta
sull'U.I. appartenente al gruppo catastale A ed adibita ad abitazione
principale così come visto al punto 2 nella misura di EURO 155,00 rapportate
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con la
possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze la parte di
detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione
principale, estendendo tale opportunità legislativa anche a:
a.
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;
b.
unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa
adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;
c.
unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o
disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.
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Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49
del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore
Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;
-
Con voti unanimi;
DELIBERA
1)per
la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente
atto, di proporre per l'anno finanziario 2005 le sottoelencate misure di
aliquote ed agevolazioni in materia di I.C.I.da recepire nello schema di
bilancio 2005:
*
conferma delle rendite (o estimi) catastali al 31.12.96 ai sensi art. 3, commi
48 e 51 della Legge 662/96 come segue:
a) per le rendite dei fabbricati =
+ 5%
b) per i redditi
dominicali = + 25%
* aliquote ICI per l'anno 2005:
A)
Conferma dell'aliquota del 5,2 per mille per il fabbricato adibito ad
abitazione principale e relative pertinenze classificate nel gruppo catastale
C/2 - C/6 - C/7 dal soggetto residente nel Comune di Poviglio;
B)
Conferma dell'aliquota massima del 7 per mille per gli immobili non locati, intendendosi le
abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6
- C/7;
C)
Determinazione dell'aliquota ordinaria del 6,7 per mille per terreni
agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.
D)
Di fissare per l'anno 2005 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n.
662/96 esclusivamente per il fabbricato utilizzato come abitazione principale una
detrazione di EURO 155,00 annue (solo nel Gruppo catastale A e non
sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"),
specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad
essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel
decreto istitutivo dell'I.C.I.
La
detrazione spetta solo per l'abitazione principale, con possibilità di
detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che
non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale (vedi
circolare del M.F. 23/E del Febbr. 2000);
2)
di esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Generale delle
Entrate Tributarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 26/11/1998
n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, dal
pagamento del tributo ICI e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su
richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e
corredata da certificazione attestante la iscrizione nell'anagrafe unica delle
ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto
iscritto a ruolo;
3)
di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a divulgare le
aliquote, anche sul sito internet:
-
all'ANCI - C.N.C. sede di Roma e Bologna, in conformità a quanto previsto
all'art. 18 del D.LGS. 504/92 richiamato in narrativa;
-
alle Associazioni di categoria e ogni altra forma di pubblicità che riterrà più
idoneo;
4)
di trasmettere copia del presente atto al Concessionario della riscossione
società RISCOSERVICE SPA
5)
Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00.