DELIBERA GM.33/05

                      LA GIUNTA COMUNALE

 

 

- Considerato che le leggi vigenti, che regolamentano la materia risultano essere:

 

a) Legge delega in materia di tributi n. 421/92;

b) Decreto Leg.vo n. 504/92 istitutivo dell'ICI;

c) D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, artt. 58 e 59;

 

- Visto il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, art.52, comma 2, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 75 del 26.11.1998;

 

- Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. n° 504/92 che disciplina la determinazione dell'aliquota relativa all'I.C.I. tra un minimo del 4 ed un massimo del 7 per mille;

 

- Richiamato altresì l'art. 8 dello stesso Decreto, che disciplina le riduzioni e detrazioni d'imposta;

 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 127 del 20.11.2003 con la quale sono state approvate le aliquote e le relative detrazioni d'imposta per l'anno 2004;

 

- Richiamato l'art. 4, comma 3, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 74 del 26.11.1998, che a decorrere dall'1 gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del D.lgs. 4.12.1997, n° 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i contributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione e' concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto iscritto a ruolo;

 

-RICHIAMATO l'atto Consiliare n. 3 del 28.02.2005 divenuto esecutivo per decorrenza termini di approvazione dle Bilancio 2005 e suoi allegati compresa la Relazione Previsionale e Programmatica dalla quale si evince alla voce " entrate tributarie" la volontà espressa dall'Ente di modificare parzialmente le aliquote vigenti in materia di Imposta Comunale sugli Immobili;

 

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA:

 

1) CONFERMA DELLE RENDITE (O ESTIMI) CATASTALI AL 31.12.96:

    a) fabbricati

       + 5% rispetto alle rendite certificate dall'UTE alla data del 01 gennaio dell'anno d'imposizione

    b) redditi dominicali + 25% come sopra

       (art. 3, commi 48 e 51 Legge 662/96);

 

2)CONFERMA DELL'ALIQUOTA DEL 5,2 per mille per l'abitazione principale adibita ad abitazione per il soggetto residente nel Comune di Poviglio.

L'aliquota 5,2 per mille si applica alle abitazioni  principali  intese come le unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppo catastale A) nelle quali il contribuente, che le possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

La stessa aliquota si applica alle pertinenze delle abitazioni  principali: C/2 - C/6 - C/7.

Tali pertinenze comunque debbono essere destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

 

L'aliquota 5,2 per mille si applica inoltre a:

a. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per

   le case popolari;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a

   proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci

   assegnatari;

c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto

   da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti

   di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a

   condizione che la stessa risulti non locata;

 

La stessa aliquota si applica alle pertinenze C/2, C/6 e C/7 degli alloggi di cui ai punti a), b), c) a condizione che queste  siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole   a servizio delle stesse unità immobiliari.

 

3) ALIQUOTA MASSIMA DEL 7 per mille per i fabbricati ad uso     abitativo e la loro pertinenza C/2, C/6, C/7 NON LOCATI, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti VUOTI, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario o privi di contratto di locazione.

Si considerano non locati gli alloggi che non sono stati concessi dal proprietario ad altri soggetti attraverso un contratto di locazione o comunque non usati secondo le risultanze anagrafiche.

 

Da questa ultima disposizione sono esclusi:

 

a. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle

   imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente

   l'attività di costruzione e l'alienazione di immobili, per i

   quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,9 per mille;

 

b. gli alloggi dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non

   utilizzati ai quali si applica l'aliquota del 5,9 per mille

   ridotta del 50% previo accertamento dell'ufficio tecnico con

   perizia a carico del proprietario o presentazione di

   dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso ai

   sensi della legge 04.01.68 n. 15 (vedi legge Bassanini).

 

4) ALIQUOTA ORDINARIA:  6,7 per mille relativa a terreni    agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati (immobili destinati ad altro uso non ricompresi nelle aliquote di cui ai punti 2) e 3);

 

5) CONFERMA DELL'APPLICAZIONE, per l'anno 2005, della detrazione d'imposta sull'U.I. appartenente al gruppo catastale A ed adibita ad abitazione principale così come visto al punto 2 nella misura di EURO 155,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione con la possibilità di detrarre dall'imposta dovuta sulle pertinenze la parte di detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale, estendendo tale opportunità legislativa anche a:

a. alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari;

b. unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari;

c. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

 

- Visto il parere tecnico e di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art.49 del D.LGS.267/00 e Circolare M.I. n. 25/97 dal Responsabile Settore Finanziario, e in qualità di Funzionario Responsabile ICI;

 

- Con voti unanimi;

 

                                                                   DELIBERA

 

 

1)per la narrativa che precede e che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, di proporre per l'anno finanziario 2005 le sottoelencate misure di aliquote ed agevolazioni in materia di I.C.I.da recepire nello schema di bilancio 2005:

 

* conferma delle rendite (o estimi) catastali al 31.12.96 ai sensi art. 3, commi 48 e 51 della Legge 662/96 come segue:

 

     a) per le rendite dei fabbricati   =  +  5%

     b) per i redditi dominicali        =  + 25%

 

 

* aliquote ICI per l'anno 2005:

 

A) Conferma dell'aliquota del 5,2 per mille per il fabbricato adibito ad abitazione principale e relative pertinenze classificate nel gruppo catastale C/2 - C/6 - C/7 dal soggetto residente nel Comune di Poviglio;

 

B) Conferma dell'aliquota massima del 7 per mille  per gli immobili non locati, intendendosi le abitazioni non locate - vuote e relative pertinenze classificate nel C/2 - C/6 - C/7;

 

C) Determinazione dell'aliquota ordinaria del 6,7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per gli immobili destinati ad altro uso.

 

D) Di fissare per l'anno 2005 ai sensi del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/96 esclusivamente per il fabbricato utilizzato come abitazione principale una detrazione di EURO 155,00 annue (solo nel Gruppo catastale A e non sulle relative pertinenze classificate nel gruppo catastale "C"), specificando che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinti e separate a ogni altro effetto stabilito nel decreto istitutivo dell'I.C.I.

La detrazione spetta solo per l'abitazione principale, con possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte della detrazione che non ha trovato capienza nella tassazione dell'abitazione principale (vedi circolare del M.F. 23/E del Febbr. 2000);

 

2) di esonerare - ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con Delibera del Consiglio Comunale del 26/11/1998 n. 74 - le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, dal pagamento del tributo ICI e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale della organizzazione e corredata da certificazione attestante la iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, nè a sgravio di quanto iscritto a ruolo;

 

3) di incaricare il Funzionario ICI responsabile del tributo a divulgare le aliquote, anche sul sito internet:

 

- all'ANCI - C.N.C. sede di Roma e Bologna, in conformità a quanto previsto all'art. 18 del D.LGS. 504/92 richiamato in narrativa;

 

- alle Associazioni di categoria e ogni altra forma di pubblicità che riterrà più idoneo;

 

4) di trasmettere copia del presente atto al Concessionario della riscossione società RISCOSERVICE SPA

 

5) Di allegare i pareri previsti all'art. 49 del D.LGS.267/00.