DELIBERA
GM.4/05
LA
GIUNTA COMUNALE
-PREMESSO
CHE la legge n. 431/98 prevede (art. 2 comma 3) che, in deroga alle modalitā di stipulazione dei contratti di
locazione disciplinati dall'art. 2 (di durata di anni 4, decorsi i quali sono
rinnovati per altrio 4 anni), le parti possono stipulare contratti di locazione
in base a quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le
organizzazioni della proprietā ediliziae le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative;
-CHE
ai sensi della citata legge n. 431/98 (art. 4) il ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ha emanato con D.M. in data 30/12/2002 i criteri generali per la definizione degli accordi da definire in sede locale per
la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2 comma 3
legge n. 431/98, nonchč dei contratti di locazione transitori e dei contratti
di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 commi 1,2,3 della
stessa legge;
-CHE
in data 16/12/2004 č stato depositato presso il Comune di Poviglio l'accordo
territoriale sottoscritto tra le Organizzazioni di categoria della proprietā
edilizia e dei conduttori, agli atti;
-CHE
occorre pertanto prendere atto del suddetto deposito;
A
voti unanimi legalmente espressi:
DELIBERA
1)
DI PRENDERE ATTO dell'avvenuto deposito dell'accordo territoriale valevole per
il Comune di Poviglio stipulato in attuazione della legge n. 431/98 e del
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze in data 30/12/2004;
2)
DI DARTE ATTO CHE il suddetto accordo č depositato presso l'ufficio segreteria
a disposizione per la consultazione da parte di chi ne abbia interesse.