DELIBERA GM.4/05

                                                LA GIUNTA COMUNALE

 

-PREMESSO CHE la legge n. 431/98 prevede (art. 2 comma 3)  che, in deroga alle modalitā di stipulazione dei contratti di locazione disciplinati dall'art. 2 (di durata di anni 4, decorsi i quali sono rinnovati per altrio 4 anni), le parti possono stipulare contratti di locazione in base a quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietā ediliziae le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

 

-CHE ai sensi della citata legge n. 431/98 (art. 4) il ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato con D.M. in data 30/12/2002  i criteri generali  per la definizione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2 comma 3 legge n. 431/98, nonchč dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5 commi 1,2,3 della stessa legge;

 

-CHE in data 16/12/2004 č stato depositato presso il Comune di Poviglio l'accordo territoriale sottoscritto tra le Organizzazioni di categoria della proprietā edilizia e dei conduttori, agli atti;

 

-CHE occorre pertanto prendere atto del suddetto deposito;

 

A voti unanimi legalmente espressi:

 

 

                                                            DELIBERA

 

1) DI PRENDERE ATTO dell'avvenuto deposito dell'accordo territoriale valevole per il Comune di Poviglio stipulato in attuazione della legge n. 431/98 e del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 30/12/2004;

 

2) DI DARTE ATTO CHE il suddetto accordo č depositato presso l'ufficio segreteria a disposizione per la consultazione da parte di chi ne abbia interesse.