DELIBERA
GM.8/05
LA
GIUNTA MUNICIPALE
Premesso
che, in base all'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, i comuni possono,
con regolamento, disciplinare le proprie entrate tributarie, salvo per quanto
attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei
soggetti passivi e della aliquota massima;
Visto:
-
che il decreto legislativo 507/1993 di riforma dell'imposta comunale sulla
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni prescrive che i pagamenti
annuali devono essere effettuati entro il 31 gennaio di ogni anno, pena
l'applicazione delle sanzioni tributarie amministrative prescritte per i
ritardati pagamenti;
CONSIDERATA
l'opportunità
di concedere anche per l'esercizio 2005 la proroga della scadenza del pagamento
annuale dell'imposta di pubblicità al 31 MARZO 2005 senza applicazione di
interessi di mora;
OTTENUTO
il
benestare della società I.C.A. srl. di La Spezia concessionaria del servizio;
Richiamato
l'art. 42 del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Visto
il parere favorevole del capo settore finanze e risorse finanziarie e
patrimoniali, espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.u. n. 267/2000 ordinamento enti locali;
Visto
che il dirigente di cui sopra attesta che il presente atto non comporta impegno
di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.u. n.
267/2000 ordinamento enti locali;
Ad
unanimità di voti
Delibera
1)
di stabilire per le motivazioni in premessa riportate e che formano parte
integrante e sostanziale al presente atto, che per l'anno 2005 il termine per
il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità previsto dall'art. 8,
comma 3, del decreto legislativo 507/1993, è prorogato al 31 MARZO 2005.