DELIBERA
N.25/06
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO
CHE:
-
il D.LT 286/1998 " Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello
stranieri"(di seguito denominato "Testo Unico") e i
relativi provvedimenti applicativi,
prevedono che i cittadini stranieri
immigrati che intendano presentare
richiesta di
ricongiungimento famigliare o di rilascio di carta di soggiorno, ovvero stipulare un
contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, debbano dimostrare la disponibilità di un alloggio che rientri nei parametri minimi
previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica;
-
i Comuni sono richiamati, dalle stesse disposizioni di legge, ad attestare la sussistenza dei predetti
requisiti, mediante rilascio di
apposita attestazione dell'idoneità dell'alloggio;
CONSIDERATO
CHE :
-
La Legge Regionale n.24/2001 "Disciplina generale dell'intervento pubblico nel
settore abitativo" che introduce
modifiche sostanziali, rispetto alle norme pre-vigenti, sulla gestione degli alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica, non individua
parametri minimi, ma assegna ai Comuni il compito di provvedere con apposito regolamento alla individuazione
della modalità di assegnazione degli
alloggi, disciplinando in
particolare i criteri di priorità per l'assegnazione ed i relativi punteggi da attribuire alle
domande in relazione alle condizioni
soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti;
-
il Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di Edilizia Residenziale pubblica del
Comune di Poviglio, approvato con
deliberazione di C.C.63/2002 e C.C.34/200, stabilisce da un alto ( Art. 13 comma 2) dei parametri
standard che collegano al superficie
utile degli alloggi al numero degli
occupanti e dall'altro ( Art. 6.) individua le caratteristiche di grave disagio abitativo in riferimento
alla destinazione (punto A-1.1),
alle caratteristiche di "non abitabilità) ( punto A 1-4) ai parametri minimi per identificare le
condizioni di sovraffollamento di un alloggio (punto A-1.3);
DATO
ATTO che tali parametri minimi sono
così determinati:
"
A1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:
-
quattro persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo
previsto dal presente
regolamento per due persone ( mq.45)
-
sei persone residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto dal
presente regolamento per quattro persone
( mq. 60)
-
otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non superiore allo standard abitativo previsto
dal presente regolamento per
cinque persone (mq. 75);
"
A 1.4) residenza in alloggio "non abitabile", da certificarsi da parte dell'Autorità Sanitaria
competente qualora la
certificazione non sia stata riconosciuta a favore di altro richiedente;
Sottolineato
che il criterio dimensionale di cui all'art. 13 comma 2 del citato regolamento
per l'assegnazione e la permanenza degli alloggi di Edilizia Residenziale
Pubblica non può essere utilizzato ai fini della attestazione di idoneità
richieste dal Testo Unico, in quanto definisce parametri standard meramente
indicativi e non vincolanti tesi a dare , quando possibile il miglior
abbinamento alloggio /nucleo familiare, assicurando il pieno e razionale
utilizzo del patrimonio di Edilizia residenziale Pubblica;
Ritenuto
viceversa che i parametri individuati all'art.6 del citato regolamento come
condizioni riconosciute di disagio abitativo possano essere assunti come
parametro estremo che non deve essere raggiunto per poter considerare un
alloggio idoneo secondo la normativa ERP;
Ritenuto
conseguentemente di stabilire nei termini seguenti, con riferimento alla
normativa regionale e comunale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, i
parametri minimi ai fini della attestazione di idoneità dell'alloggio nelle
fattispecie previste dal Testo Unico e successive norme applicative:
1)
Destinazione d'uso residenziale
2)
Alloggio provvisto dei servizi igienico-sanitari, di allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale
non sia stato attestato,
dall'Autorità competente, destinazione
abitativa "non abitabile"
3)
Alloggio non sovraffolato in base ai seguenti parametri:
-da una a quattro persone in alloggio di
metratura fino a 45 mq.
-da uno a sei persone in alloggio di
metratura fino a 60 mq.
-da una a
otto persone in alloggio di metratura fino a 75 mq.
-oltre le otto persone in alloggio di
metratura oltre i 75 metri (in
ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in più);
RAVVISATA
inoltre la necessità di razionalizzare ed accelerare la procedura
amministrativa commessa al rilascio delle attestazioni di idoneità
dell'alloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in
particolare dagli art. 46(dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 47 (
Dichiarazioni sostitute dell'atto di notorietà) da 71 a 76 ( Capo V- controlli)
stabilendo che sulle domande presentate e la documentazione allegata vengano
effettuati i dovuti riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a
campione, in misura non inferiore al 10%;
Con
voti unanimi;
DELIBERA
1)
ai fini dell'uniforme applicazione del d.lt 286/1998 "Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero", i
parametri minimi riferibili alle norme regionali e comunali per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, da utilizzare per il rilascio delle attestazioni di idoneità
dell'alloggio sono così determinati( con riferimento all'art. 6 del regolamento
per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di ERP del Comune di Poviglio
approvato con deliberazione n.63/2002e 34/2003):
a)
Destinazione d'uso residenziale
b)
Alloggio provvisto dei servizi igienico-sanitari, di allacciamento idrico,. elettrico e fognario ed al quale
non sia attestata dall'autorità competente, descrizione abitativo "non abitabile";
c)
Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:
- da una a quattro persone in alloggio di
metratura fino a 45 mq.
- da una a sei persone in alloggio di
metratura fino 60 mq.
- da una a otto persone in alloggio di
metratura fino a 75 mq. - oltre le
otto persone in alloggio di metratura oltre i 75 mq.(in ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona in più);
2)
DI RISERVARE ad una eventuale successiva valutazione di ordine igienico
sanitario l'accoglimento della domanda;
3)
il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, in ottemperanza a
quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare dagli art. 46(Dichiarazioni
sostituive di certificazioni) 47( dichiarazioni sostituive dell'atto di notorietà),
da 71 a 76( capo V - Controlli) sarà effettuato sulla base di apposita domanda
corredata dalla documentazione prevista dalla Legge e dalle disposizioni
comunali in materia;
4)
sulla domanda e sulla documentazione presentata verranno effettuati i dovuti
riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a campione, in misura
non inferiore al 10%;
5)
di dare decorrenza a quanto stabilito dalla presente deliberazione dal giondo
successivo a quello dell'approvazione
per consentire la messa a punto e il coordinamento dei necessari e
conseguenti adattamenti procedurali da parte di tutti gli Uffici e Servizi
Coinvolti.
6)
di rendere il presente atto immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 134 del
dlgs 267/2000.