DELIBERA N.25/06

                    LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO CHE:

- il D.LT 286/1998 " Testo unico delle disposizioni concernenti    la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello    stranieri"(di seguito denominato "Testo Unico") e i relativi    provvedimenti applicativi, prevedono che i cittadini stranieri    immigrati che intendano presentare  richiesta di                ricongiungimento famigliare o di rilascio di carta di           soggiorno, ovvero stipulare un contratto di soggiorno per      lavoro subordinato, debbano dimostrare la disponibilità di un    alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge    regionale per  gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- i Comuni sono richiamati, dalle stesse disposizioni di legge,    ad attestare la sussistenza dei predetti requisiti, mediante    rilascio di apposita attestazione dell'idoneità dell'alloggio;

 

CONSIDERATO CHE :

- La Legge Regionale n.24/2001 "Disciplina generale               dell'intervento pubblico nel settore abitativo" che introduce    modifiche sostanziali, rispetto alle norme pre-vigenti, sulla    gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, non    individua parametri minimi, ma assegna ai Comuni il compito di    provvedere con apposito regolamento alla individuazione della    modalità di assegnazione degli alloggi, disciplinando in        particolare i criteri di priorità per l'assegnazione ed i       relativi punteggi da attribuire alle domande in relazione alle    condizioni soggettive ed oggettive dei nuclei richiedenti;

 

- il Regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi    di Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Poviglio,       approvato con deliberazione di C.C.63/2002 e C.C.34/200,        stabilisce da un alto ( Art. 13 comma 2) dei parametri standard   che collegano al superficie utile degli alloggi al numero degli   occupanti e dall'altro ( Art. 6.) individua le caratteristiche    di grave disagio abitativo in riferimento alla destinazione     (punto A-1.1), alle caratteristiche di "non abitabilità) (      punto A 1-4) ai parametri minimi per identificare  le           condizioni di sovraffollamento di un alloggio (punto A-1.3);

 

DATO ATTO  che tali parametri minimi sono così determinati:

 

" A1.3) abitazione in alloggio sovraffollato:

- quattro persone residenti in alloggio di metratura non          superiore allo standard abitativo previsto dal presente         regolamento per due persone ( mq.45)

- sei persone residenti in alloggio di metratura non superiore    allo standard abitativo previsto dal presente regolamento per    quattro persone ( mq. 60) 

- otto persone ed oltre residenti in alloggio di metratura non    superiore allo standard abitativo previsto dal presente         regolamento per cinque persone (mq. 75);

" A 1.4) residenza in alloggio "non abitabile", da certificarsi    da parte dell'Autorità Sanitaria competente qualora la          certificazione non sia stata riconosciuta a favore di altro     richiedente;

 

Sottolineato che il criterio dimensionale di cui all'art. 13 comma 2 del citato regolamento per l'assegnazione e la permanenza degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica non può essere utilizzato ai fini della attestazione di idoneità richieste dal Testo Unico, in quanto definisce parametri standard meramente indicativi e non vincolanti tesi a dare , quando possibile il miglior abbinamento alloggio /nucleo familiare, assicurando il pieno e razionale utilizzo del patrimonio di Edilizia residenziale Pubblica;

 

Ritenuto viceversa che i parametri individuati all'art.6 del citato regolamento come condizioni riconosciute di disagio abitativo possano essere assunti come parametro estremo che non deve essere raggiunto per poter considerare un alloggio idoneo secondo la normativa ERP;

 

Ritenuto conseguentemente di stabilire nei termini seguenti, con riferimento alla normativa regionale e comunale per l'Edilizia Residenziale Pubblica, i parametri minimi ai fini della attestazione di idoneità dell'alloggio nelle fattispecie previste dal Testo Unico e successive norme applicative:

 

1) Destinazione d'uso residenziale

2) Alloggio provvisto dei servizi igienico-sanitari, di            allacciamento idrico, elettrico e fognario ed al quale non sia    stato attestato, dall'Autorità competente, destinazione         abitativa "non abitabile"

3) Alloggio non sovraffolato in base ai seguenti parametri:

   -da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a 45      mq.

   -da uno a sei persone in alloggio di metratura fino a 60         mq.

   -da una a  otto persone in alloggio di metratura fino a 75       mq.

   -oltre le otto persone in alloggio di metratura oltre i 75       metri (in ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni          persona in più);

 

RAVVISATA inoltre la necessità di razionalizzare ed accelerare la procedura amministrativa commessa al rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare dagli art. 46(dichiarazioni sostitutive di certificazioni) 47 ( Dichiarazioni sostitute dell'atto di notorietà) da 71 a 76 ( Capo V- controlli) stabilendo che sulle domande presentate e la documentazione allegata vengano effettuati i dovuti riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a campione, in misura non inferiore al 10%;

 

Con voti unanimi;

 

 

                   DELIBERA

 

1) ai fini dell'uniforme applicazione del d.lt 286/1998 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione  dello straniero", i parametri minimi riferibili alle norme regionali e comunali per  gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare per il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio sono così determinati( con riferimento all'art. 6 del regolamento per l'assegnazione e la permanenza negli alloggi di ERP del Comune di Poviglio approvato con deliberazione n.63/2002e 34/2003):

 

a) Destinazione d'uso residenziale

b) Alloggio provvisto dei servizi igienico-sanitari, di         allacciamento idrico,. elettrico e fognario ed al quale non sia attestata dall'autorità competente, descrizione abitativo "non abitabile";

c) Alloggio non sovraffollato in base ai seguenti parametri:

   - da una a quattro persone in alloggio di metratura fino a 45      mq.

   - da una a sei persone in alloggio di metratura fino 60 mq.

   - da una a otto persone in alloggio di metratura fino a 75 mq.     - oltre le otto persone in alloggio di metratura oltre i 75       mq.(in ragione di almeno 10 mq. aggiuntivi per ogni persona       in più);

 

2) DI RISERVARE ad una eventuale successiva valutazione di ordine igienico sanitario l'accoglimento della domanda;

 

3) il rilascio delle attestazioni di idoneità dell'alloggio, in ottemperanza a quanto previsto dal DPR 445/2000 e in particolare dagli art. 46(Dichiarazioni sostituive di certificazioni) 47( dichiarazioni sostituive dell'atto di notorietà), da 71 a 76( capo V - Controlli) sarà effettuato sulla base di apposita domanda corredata dalla documentazione prevista dalla Legge e dalle disposizioni comunali in materia;

 

4) sulla domanda e sulla documentazione presentata verranno effettuati i dovuti riscontri d'ufficio ed eseguiti sopralluoghi di controllo a campione, in misura non inferiore al 10%;

 

5) di dare decorrenza a quanto stabilito dalla presente deliberazione dal giondo successivo a quello dell'approvazione  per consentire la messa a punto e il coordinamento dei necessari e conseguenti adattamenti procedurali da parte di tutti gli Uffici e Servizi Coinvolti.

 

6) di rendere il presente atto immediatamente esecutivi ai sensi dell'art. 134 del dlgs 267/2000.